Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41264 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato condannato alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale “specifica” per occultamento delle scritture contabili;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’illogicità della motivazione in ordine alla presunta sottrazione volontaria dell’imputato alla convocazione del curatore fallimentare ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nel meno grave delitto di bancarotta semplice, sono inammissibili, in quanto si risolvono, da un lato, nella semplice reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710); dall’altro, in una lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758): Giova, sul punto, evidenziare che nel caso in esame il dolo specifico del reato per cui si procede è stato ritenuto sussistente, alla luce della accertata irreperibilità dell’imputato in prossimità del fallimento, della notevole esposizione debitoria e della cessione dei beni aziendali ad altra società sempre riconducibile al COGNOME, conformemente all’orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica”, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori
può essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, della legge fallimentare, è manifestamente infondato in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento condivisibile, in tema di bancarotta fraudolenta, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall., va valutata all’atto della dichiarazione di fallimento, che rappresenta il momento consumativo del reato, costituendo il recupero del bene a seguito del prospettato esercizio dell’azione revocatoria, posto dal ricorrente a fondamento della sua richiesta, disattesa dai giudici di merito, un mero “post factum”, irrilevante anche ai fini della configurabilità dell’attenuante comune della riparazione del danno di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, c.p. (cfr. Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Rv. 280496);
Considerato che anche il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, perché manifestamente infondato e tale da sollecitare una inammissibile valutazione di merito sulla dosimetria della pena.
La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella mancanza di elementi da valutare positivamente in suo favore, l’ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000),
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì tremila euro in favore della cassa delle ammende.