Bancarotta Fraudolenta Documentale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per la legittimità non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta documentale, il quale ha visto il suo ricorso dichiarato inammissibile proprio per questo motivo. Analizziamo la vicenda per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione e le conseguenze di un ricorso non correttamente formulato.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna alla Riforma Parziale
La vicenda processuale ha origine con una sentenza del Tribunale di Padova, che aveva riconosciuto la responsabilità penale di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia, pur confermando l’impianto accusatorio e la responsabilità dell’imputato, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo sulla durata delle pene accessorie.
Nonostante la parziale riforma, l’imprenditore decideva di impugnare la decisione della Corte d’Appello, proponendo ricorso per Cassazione e sperando in un esito a lui più favorevole.
L’Unico Motivo di Ricorso: La Qualificazione del Reato
L’imputato ha basato il suo intero ricorso su un unico motivo: l’errata applicazione della legge penale. Nello specifico, sosteneva che i fatti a lui contestati avrebbero dovuto essere qualificati come bancarotta semplice, un reato meno grave, e non come bancarotta fraudolenta documentale.
Tuttavia, questa stessa argomentazione era già stata presentata e dettagliatamente analizzata dalla Corte d’Appello, che l’aveva respinta con motivazioni ritenute dalla Cassazione né illogiche né contraddittorie.
La Decisione della Cassazione sulla Bancarotta Fraudolenta Documentale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la vicenda processuale. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Reiterazione dei Motivi e Limiti del Giudizio di Legittimità
Il punto centrale della decisione è che il ricorso era meramente ‘reiterativo’. L’imputato, infatti, non si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse censure. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è il ‘sindacato di legittimità’, ovvero controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico.
Tentare di ottenere una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’, come ha fatto il ricorrente, esula completamente dalle competenze della Corte.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva. Inoltre, conformemente all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state nette e in linea con la sua giurisprudenza costante. Un ricorso in Cassazione è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità della sentenza impugnata (come violazioni di legge o vizi logici della motivazione), si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise nei gradi di merito. Il ricorrente non ha dimostrato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse illogica, ma ha semplicemente proposto una propria, diversa interpretazione dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a contestare specifici errori di diritto o vizi logici, e non un tentativo di ottenere un terzo esame del merito della causa. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Perché il ricorso per bancarotta fraudolenta documentale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era ‘reiterativo’, ovvero si limitava a riproporre le stesse censure già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra il giudizio della Corte di Cassazione e quello dei tribunali di merito?
La Corte di Cassazione esercita un ‘sindacato di legittimità’: controlla la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni, ma non può riesaminare i fatti o le prove del processo. I tribunali di merito (primo grado e appello), invece, valutano le prove e accertano come si sono svolti i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCERA SUPERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 8 novembre 2016, la quale aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, comma 1, legge fall.; in particolare, rideterminava la durata delle pene accessorie e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso con il quale l’imputato si duole dell’inosservanza od erronea applicazione della legge in relazione alla qualificazione del fatto nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, anziché di bancarotta semplice, è inammissibile, essendo reiterativo di censure già sollevate in appello (alle quali la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni non manifestamente illogiche: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a prospettare un’inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie, dimenticando i limiti propri del sindacato di legittimità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024.