Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47180 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROPANI il 19/02/1953
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
(Q
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
Considerato che l’imputato, con il primo motivo, lamenta che, in assenza di dolo specifico, la contestata condotta di omessa tenuta delle scritture contabili avrebbe dovuto essere qualificata, al più, come bancarotta documentale semplice;
Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze già dedotte dal ricorrente in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione dalla sentenza impugnata, che dunque non è possibile sindacare in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01), motivazione con la quale, del resto, l’imputato neppure si confronta;
Considerato, infatti, che, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, lo stesso è stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale derivante dalla difficoltà, in base alle scritture contabili esistenti, di ricostruire situazione economica e patrimoniale della società, delitto sorretto, sul piano dell’elemento soggettivo, dal dolo generico, la cui sussistenza è stata congruamente argomentata dalla mancata collaborazione con il curatore e dall’intento di occultare le ragioni del dissesto (pag. 6, penultimo capoverso);
Considerato, quanto al secondo motivo, con il quale l’imputato deduce l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza (e non già di equivalenza, come avvenuto) con la contestata recidiva, che esso si palesa manifestamente infondato al lume delle dettagliate argomentazioni della Corte territoriale sull’adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto al principio di proporzionalità della pena (pag. 7), che viene di nuovo, e genericamente, evocato con il motivo di ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024