Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6655 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6655 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale partenopeo che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione per il delitt bancarotta fraudolenta documentale;
Lette le memorie conclusive del difensore del ricorrente, che contestano la ritenuta prognos di inammissibilità;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di nullità per omessa total della discovery degli atti di indagini nell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. – è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per il l’omesso deposito di atti dell’indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell’avvi conclusione di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la nullità della succes richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, ma l’inutilizz degli atti stessi, che, peraltro, non sussiste nel caso di attività integrativa di indagine, 430, comma 2, cod. proc. pen., antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati – non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv. 280646 – 01; Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013,
dep. 2014, COGNOME, Rv. 259121 – 01; Sez. 3, n. 44422 del 15/10/2003, Pm in proc. Spagnoletto e altri, Rv. 226346 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta l’inutilizzabilità della deposizi della testa NOME NOME è aspecifico e rivalutativo. Va ricordato il consolidato orienta giurisprudenziale secondo cui «Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine a valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascriz ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso prob dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 de 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 – 01). Nel caso di specie il ricorrente ha riprodotto solo dei singoli brani e non i verbali in forma integrale, così incorrendo nel v inammissibilità sopra prospettato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il considliere estensore