Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34209 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34209 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BUCAREST( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione impugnata, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma in data 20.1.2020, per quanto qui rileva, ha assolto, con la formula “per non aver commesso il fatto”, NOME COGNOME NOME dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato in relazione al fallimen della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarato il 6.2.2013, ed ha rideterminato nei suoi conf in tre anni di reclusione la pena relativa al residuo reato di bancarotta fraudole documentale. L’imputato è stato coinvolto nel processo, insieme ad altri soggetti, pe aver ricoperto l’incarico di amministratore di diritto della società dal 18.12.2002 sino data del fallimento; la fallita era stata cancellata dal registro delle imprese in data antecedente al fallimento, e precisamente il 20.1.2003.
Avverso la citata pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso NOME COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi.
2.1. La prima censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato bancarotta fraudolenta documentale.
La tesi della difesa è la seguente: poiché la Corte d’Appello ha accertato che l cancellazione dal Registro delle Imprese della fallita è avvenuta in data 20.1.2003 e che tale cancellazione non era fittizia ma reale, non sussisteva più alcun obbligo di continuar a tenere le scritture contabili da parte dell’amministratore di diritto, ai sensi dell’ar cod. civ., visto il decorso del termine di dieci anni dalla data di registrazione dell’ scrittura contabile della società, vale a dire la compravendita immobiliare precedente all nomina del ricorrente e risalente alla data del 7.11.2002 (la nomina di NOME a amministratore di diritto è del 18.12.2002), o, al più, la stessa cancellazione della soci dal Registro delle Imprese.
Illogicamente, invece, la decisione impugnata ha attribuito al ricorrente il reat bancarotta fraudolenta documentale, considerando verosimile che l’ultimo bilancio rinvenuto, quello del 31.12.2001, fosse stato da lui formato e non tenendo conto del fatto che, alla data del fallimento, dichiarato il 20.1.2013, in ogni caso era decor termine decennale oltre il quale non sussiste più l’obbligo di conservazione delle scrittu contabili da parte dell’amministratore di diritto (sia che si consideri come dies a q 7.11.2002, sia che si ritenga utile il dies a quo del 20.1.2003, data della cancellazi della società dal registro delle imprese).
2.2. Con un secondo motivo di ricorso la difesa denuncia vizio di motivazione, avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’assoluzione parziale per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, che
determinato l’eliminazione dell’aggravante della continuazione fallimentare e nonostante l’incensuratezza del ricorrente e laminima portata della sua condotta.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso con requisito scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di censura è manifestamente infondato, fuori fuoco rispetto alla tipici del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
In particolare, il ricorrente confonde l’obbligo di conservazione delle scritture contabi parte dell’amministratore di una società con l’obbligo di tenuta e deposito delle stes alla curatela in caso di dichiarazione di fallimento e ripropone la medesima eccezione già formulata in appello, cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta (cfr. pag. fine).
I giudici di secondo grado, infatti, hanno evidenziato che vi è prova in atti dell’esist delle scritture contabili alla data del passaggio di consegne tra gli amministratori in ca precedentemente alla nomina del ricorrente, mentre la sparizione di esse si colloca temporalmente nel periodo in cui questi era amministratore della fallita: in relazione a sua posizione processuale, la sentenza impugnata ha spiegato che vi è prova dell’accordo con il coimputato COGNOME COGNOME il trasferimento della sede sociale della fallita all’es in Romania, paese di provenienza di NOME.
2.1. L’assoluzione del ricorrente dal delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva non incidenza sulla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nel cas di specie, tanto più che il coimputato COGNOME è stato assolto soltanto per una pa della condotta distrattiva, mentre la sentenza impugnata lo ha condannato per quanto concerne la bancarotta patrimoniale relativa alla sottrazione della somma ricavata dalla vendita di un complesso immobiliare di ingente valore sito in Roma alla INDIRIZZO.
Il ricorrente, nella prospettazione della Corte territoriale, ha cooperato alla spari delle scritture contabili, che non sono state da lui consegnate quando era amministratore, al momento del fallimento, ben consapevole del trasferimento della società fallita, oramai svuotata del suo patrimonio, in Romania, suo Paese di provenienza.
L’intera operazione, comprensiva della distrazione posta in essere da COGNOME e della bancarotta fraudolenta documentale attuata da questi in concorso con il ricorrente, è stata considerata chiaramente – e senza che il ricorso riesca ad aggredire realmente la motivazione, quanto a vizi di manifesta illogicità – volta a recare pregiudizio ai credi
impedendo la ricostruzione ed il recupero dell’attivo presente nelle casse sociali costituito, quanto meno, dalla vendita del complesso immobiliare sito in INDIRIZZO, il 7.11.2002.
Peraltro, nulla è stato dedotto specificamente nel ricorso per contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in esame in capo al ricorrente.
Il motivo di censura, in ogni caso, è formulato equivocando la situazione normativa vigente: l’art. 2220 cod. civ., infatti, prevede la cessazione dell’obbligo di conservazi delle scritture contabili ma non elide l’obbligo di consegna in caso di fallimento de stesse scritture, tenute per gli anni di attività della società e dolosamente fatte spa come accaduto nel caso di specie.
Ed invero, il reato contestato e ritenuto sussistente dai giudici di merito è quell distruzione o sottrazione dei libri e delle scritture contabili con lo scopo di r pregiudizio ai creditori.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, I giudici d’appello hanno calibrato la pena inflitta al ricorrente alla qualità d contributo concorsuale al reato, evidenziandone il ruolo di mera “testa di legno”, per quanto consapevole e attivo, nonché il ridimensionamento dell’iniziale contestazione e l’assoluzione dal reato di concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione.
Tali considerazioni hanno portato la Corte d’Appello a rideterminare in melius la pena inflitta nei suoi confronti, riducendola a tre anni di reclusione, nonostante si siano ri insussistenti elementi favorevoli ai sensi dell’art. 133 cod. pen. da utilizzare riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate.
Tale indicazione della sentenza impugnata, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui l’applicazione delle circostan attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n 24128 del 18/3/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590; conf., in precedenza, Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Rv. 195339-01).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.