Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7732 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7732 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ADRANO il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Catania, ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Catania, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati alla pena di due anni di reclusione (e dieci anni di durata delle pene accessorie fallimentari) in relazione al solo reato di concorso in bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili della fallita società RAGIONE_SOCIALE (capo B), di cui entrambi – marito e moglie nella vita – erano stat rappresentanti legali in successione temporale e soci, mentre il solo COGNOME si è accertato che ne sia stato anche amministratore di fatto, una volta dismessa la qualifica formale.
Anche se non risulta dal dispositivo della sentenza di primo grado in modo esplicito, la decisione di appello ha condivisibilmente ritenuto che i ricorrenti siano stati assolti dal primo giudice rispetto alle condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa di cui al capo A, secondo quanto evincibile con certezza dalla motivazione del provvedimento del GUP, confermata nel dispositivo dall’utilizzo dell’avverbio “limitatamente”, riferito alla condanna per il reato bancarotta fraudolenta documentale cui al capo B, e dalla conseguente esclusione dell’aggravante dei più fatti di bancarotta.
Il fallimento è stato dichiarato il 30.01.2014.
La sentenza impugnata ha considerato irrilevanti le censure difensive relative al fatto che l’amministratore formale della società fallita, al tempo del fallimento e da qualche mese prima (dal 09.09.2013), fosse una terza persona, NOME, di nazionalità rumena, ritenendo costui un prestanome.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, tramite distinti atti di impugnazione, ciascuno assistito dal proprio difensore di fiducia.
Il ricorso di NOME COGNOME si compone di due motivi.
3.1. Con il primo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica in relazione alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
La difesa rinnova gli argomenti già proposti in appello circa la posizione di amministratore effettivo del cittadino rumeno che era succeduto nell’incarico di legale rappresentante della fallita, con il quale vi era stato un reale passaggio di consegne, come prova anche il fatto che questi si era speso per tentare una
procedura concorsuale di concordato preventivo e risanamento societario, continuando l’attività, per soddisfare i creditori ed evitare il fallimento.
Il nuovo amministratore ha compiuto azioni gestorie, poiché ha redatto e depositato tre relazioni sulla situazione economico-patrimoniale della società, complete di analitiche situazioni contabili, al fine di promuovere il concordato preventivo ex art. 161, comma 6, I. fall.
Si afferma la valenza del verbale di passaggio documentale sottoscritto il 09.09.2013 da NOME COGNOME e, per ricevuta, dal nuovo amministratore NOME, con cui sono stati effettivamente consegnati nelle mani di quest’ultimo i documenti contabili e amministrativi della fallita, aggiornati sino a quella data puntualmente elencati nel ricorso).
Lo smarrimento o l’occultamento, dunque, delle scritture contabili è addebitabile esclusivamente al nuovo amministratore, cui erano state effettivamente consegnate. Inspiegabilmente quest’ultimo non è imputato né risulta rintracciato nel corso delle indagini; il curatore lo ha dichiarato irreperib nel corso della procedura.
Inoltre, mancherebbe prova del dolo specifico necessario alla configurabilità del reato contestato poiché il provvedimento impugnato ha risposto del tutto inadeguatamente all’analoga obiezione sollevata con l’atto di impugnazione di merito.
3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguatamente argomentato, rispetto al comportamento collaborativo e al ridimensionamento della condotta a seguito dell’assoluzione dal reato di cui al capo A, nonché alla personalità e vita familiare di entrambi gli imputati e all’entità de danno.
Si lamenta, altresì, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di adeguata motivazione.
Il ricorso di NOME COGNOME si struttura secondo due motivi anch’esso.
4.1. Il primo argomento di censura è dedicato a sostenere vizio di motivazione per travisamento delle prove e per violazione di legge, quanto all’affermazione di responsabilità.
La tesi difensiva rivendica l’estraneità al reato della ricorrente che aveva consegnato al nuovo amministratore, NOME, le scritture contabili, come provato documentalmente dal verbale di passaggio del 09.09.2013, e, dunque, non era più in possesso di esse al momento della loro sottrazione o sparizione.
Si eccepisce, altresì, il deficit di motivazione in relazione alla prova del dol specifico della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture
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contabili della fallita. La sentenza d’appello ha fatto solo genericamente riferimento al coefficiente soggettivo del reato.
4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento positivo della ricorrente, che risulta abbia tentato di evitare il fallimento ed è stata assolta dalle contestazioni di bancarotta distrattiva
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto dei ricorsi.
3.1. Il difensore di NOME COGNOME ha depositato nota di repliche alla requisitoria del Procuratore Generale, con cui ne rappresenta la genericità, ribadendo i motivi di censura alla sentenza impugnata, in particolare quanto all’insussistenza di una condotta di occultamento o sottrazione delle scritture contabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Entrambi i ricorsi, con il primo motivo, sollevano critiche alla sentenza impugnata e all’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio dell’affermazione di responsabilità nei loro confronti per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione delle scritture contabili, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.
La sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta alle sollecitazioni specifiche e puntuali della difesa relative all’assenza di prova che le scritture contabili siano state sottratte in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio della fallita e recare pregiudizio ai creditori.
2.1. Le obiezioni difensive colgono aspetti effettivamente di inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata, carente nel riportarsi superficialmente alle argomentazioni di quella di primo grado, senza rispondere con la dovuta attenzione motivazionale alle critiche formulate con i motivi di appello dai ricorrenti.
In proposito, deve essere chiarito il contesto ermeneutico in cui si inscrive il reato ascritto agli imputati: ci si trova dinanzi, infatti, ad una condanna per delitto di concorso in bancarotta fraudolenta documentale affiancata da un’assoluzione per il collegato reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa.
In simili ipotesi, il Collegio ritiene che l’accertamento dell’elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale vada condotto in modo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività (Sez. 5, n. 2438 del 05/11/2024, dep. 2025, COGNOME Lorenzo, Rv. 287480 – 01).
Come è stato già acutamente osservato, infatti, in caso di assoluzione dalla concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, vi è necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo dell’addebito residuo, la cui prova non può più giovarsi della presunzione per la quale l’irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all’occultamento o all dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Tale argomentazione più rigorosa si rivela essenziale quando, come nel caso della motivazione della decisione impugnata, si fa contraddittoriamente riferimento, negli scarni passaggi argomentativi dei quali la sentenza si compone, all’accertamento del giudice di primo grado, cui ci si richiama brevemente e pedissequamente, circa la mancata consegna delle scritture contabili da parte dei ricorrenti al nuovo amministratore, solo formale e di comodo, nominato come prestanome nell’imminenza del fallimento.
Ebbene, tale dato non è corrispondente a quanto emerge dalla sentenza di primo grado, a dire il vero anch’essa intrinsecamente poco coerente quanto all’affermazione di colpevolezza per il reato in esame, poiché invece in essa si dà atto che la consegna delle scritture contabili sia avvenuta, attestata da apposito verbale, ma che essa sia stata solo una consegna “di facciata” poiché – e qui sta il salto logico operato anche nella motivazione di primo grado – le scritture in realtà sono poi state fatte “sparire” dai ricorrenti, reali ideatori dell’operazi fraudolenta in danno dei creditori, senza che dell’amministratore di comodo si conoscano le sorti.
2.2. L’errore circa l’avvenuta consegna inficia l’intera motivazione della sentenza di appello, che su tale considerazione basa le sue conclusioni di colpevolezza, oltre che sul ruolo di prestanome del nuovo amministratore, addebitando con apodittica affermazione quindi ai due ricorrenti il reato, in quanto reali amministratori formali e, COGNOME, anche di fatto, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo.
Da un punto di vista della condotta oggettiva, la considerazione di erroneità di un presupposto essenziale delle argomentazioni del provvedimento impugnato rimane assorbente del vizio di motivazione, anche a voler tacere della trama che – come si è anticipato – si rivela in generale assertiva con la quale si sviluppa l decisione di appello, a fronte di un atto di impugnazione, unitariamente proposto
dagli imputati, puntuale e specifico nel riferirsi al verbale di consegna delle scritture contabili firmato per ricevuta il 9.9.2013 dal nuovo amministratore e nel sostenere le ragioni in base alle quali questi ebbe realmente ad occuparsi dell’andamento societario negli ultimi mesi prima del fallimento, tenendo conto anche dei contenuti delle scritture contabili.
Presenta analoghi vizi di irrimediabile incompletezza argomentativa la sentenza impugnata dal punto di vista del coefficiente soggettivo del reato, necessariamente integrato dal dolo specifico per le ipotesi delittuose previste dalla prima parte dell’art. 216, comma 1, n. 2, I. fall., a differenza delle fattispecie tenuta irregolare delle scritture contabili prevista dalla seconda parte della medesima disposizione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).
La prova di tale coefficiente soggettivo non è stata adeguatamente supportata dalle argomentazioni dei giudici di appello, sia per l’impossibilità – vist l’assoluzione dei ricorrenti dalle imputazioni di bancarotta distrattiva e dissipativa – di collegare la condotta di sottrazione delle scritture contabili allo scopo di occultare condotte distrattive creando lacune documentali utili a impedire di giungere a comporre la reale dimensione patrimoniale ed economica dell’azienda fallita; sia per l’apodittica affermazione che la sottrazione delle scritture contabi abbia avuto quale finalità specifica quella di creare (prima disorientamento e poi) pregiudizio ai creditori della fallita, desunta automaticamente dalla stessa “sparizione” delle scritture.
Non è di poca importanza ricordare che, secondo quanto si evince dalla più dettagliata sentenza di primo grado, i bilanci degli anni 2010-2011-2012 sono stati depositati e così alcune relazioni sulla situazione patrimoniale ed economica della società, stilate dal nuovo amministratore, secondo la difesa.
Di tale documentazione la sentenza di appello non fa parola, non confrontandosi con il motivo di appello dedicato, specificamente, a ricavare un ruolo gestorio effettivo in capo all’amministratore ritenuto di comodo proprio dall’avere firmato le citate relazioni; motivo che, per quanto poco convincente alla luce delle circostanze di fatto complessive, doveva essere superato con argomentazioni altrettanto puntuali di merito e non negato tout court nella sua fondatezza, come se tali relazioni neppure vi fossero.
2.3. Pertanto, alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, che denotano carenze logico-argomentative del provvedimento di secondo grado non risolvibili mediante una lettura coerenziatrice delle ragioni del giudice d’appello con quelle del giudice di primo grado, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla verifica della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo
esame sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catania, che si atterrà, nel decidere, ai principi di diritto enunciati nella decisione rescindente.
Se infatti, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altr Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595), tale opzione non è praticabile quando la motivazione della decisione di appello, pur conforme negli esiti a quella di primo grado, non reca alcun esame delle censure proposte dall’appellante (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268859) e rivela anzi, come nel caso di specie, divergenze travisanti di dati di fatto emersi nella stessa sentenza confermata.
2.4. I motivi sul trattamento sanzionatorio di entrambi i ricorsi rimangono assorbiti dall’accoglimento delle ragioni relative all’affermazione di responsabilità.
Tuttavia, sin d’ora è necessario richiamare l’attenzione del giudice del rinvio sulla circostanza che ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale – e nel caso di specie è stata fissata nel limite massimo consentito pari a dieci anni – è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 – 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso il 20/11/2025.