Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35401 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a APPIGNANO il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a TREIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d’appello di Ancona Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e l’annullam senza rinvio, per intervenuta prescrizione, della sentenza impugnata per COGNOME NOME, riqualificato nei suoi confronti l’addebito di bancarotta fraudolenta documentale in quell bancarotta semplice.
I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica alle conclusioni del Procurat generale.
Ritenuto in fatto
1.La Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con provvedimento impugnato assolveva COGNOME NOME dal reato di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 comma 1 n. 1 in relazione agli artt. 223 e 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942 limitatamente al fatto di cui al capo A terzo punto
dell’imputazione perché il fatto non sussiste (distrazione mediante prelevamenti pari a euro 376.860 nell’anno 2011 dai conti correnti della società non annotati nelle scritture contabili rideterminata la pena, confermava la penale responsabilità dell’imputato per i fatti di cui capo A primo, secondo e quinto punto dell’imputazione (distrazione di euro 569.888 quali corrispettivi degli scontrini rilasciati ai clienti non annotati nelle scritture contabili ne dal 09/03/2010 al 10/05/2010; di euro 523.192 quali incassi di fatture emesse nell’anno 2010 e non annotate nelle scritture contabili; di euro 273.310 corrisposti in 14 effetti cambiari società fallita COGNOME corrispettivo della cessione di un immobile avvenuta del 2009 non versat sui conti correnti societari); al capo B dell’imputazione, per il delitto di cui agli artt. 9 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 connma 1 n. 2 in relazione agli artt. 223 e 219 connma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942, per aver sottratto i libri e le scritture contabili pre RAGIONE_SOCIALE legge allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruz del movimento degli affari. Confermava nel resto.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, a mezzo di difensore abilitato, proponendo tre articolati motivi.
2.1. Con il primo, insistente sul capo A dell’imputazione, sono dedotti i vizi di mancanz contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla carenza dell’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. In primo luogo, ne è ritenuta carente la pro per la distrazione della somma di euro 569.888, ritenuta provata dall’incasso risultante dagl scontrini e RAGIONE_SOCIALE mancata registrazione di tali incassi sul registro dei corrispettivi e sul r vendite IVA; a fronte di questa deficienza documentale che rende impossibile accertare la destinazione degli incassi sarebbe legittimo – secondo la Corte- dedurre la distrazione. Su punto, tuttavia, obietta il ricorrente come la Polizia Tributaria non abbia effettuato riscont libro giornale, né verificato l’avvenuto versamento nelle casse sociali, e come il C.T.U. abb confermato come non si possa escludere tale versamento, e che non sia possibile affermare che la mancata registrazione degli scontrini possa con certezza corrispondere ad una distrazione. La condanna, dunque, avendo evitato di confrontarsi con tale rilievo, fonderebbe la responsabilità penale sul solo PVC della RAGIONE_SOCIALE, di per sé tuttavia incapace -come sottolineato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza riportata- di dimostrare la penale responsabilità ex se. Su distrazione di euro 523.192, la motivazione sarebbe evidentemente illogica nella parte in cui esclude la riconciliazione delle fatture attive di cui è dato atto nel P.V.C. elevato nei con della RAGIONE_SOCIALE, poiché non riferito alla società fallita RAGIONE_SOCIALE; non ci si avvede, sostiene il difensore, di come le fatture a cui fa riferimento il siano le fatture passive emesse in capo a RAGIONE_SOCIALE. Sulla somma di 273.310 euro, relativa a 14 effetti cambiari intestati alla fallita corrispettivo per la cessione di un immobile, la Corte avrebbe affermato che la mancata esazione da parte del COGNOME NOME delle cambiali fornirebbe piena prova del
depauperamento della società, senza tuttavia indicare nella motivazione alcuna ragione per disattendere le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., che ha sostenuto la mancanza di elementi sulla sorte degli effetti cambiari, e dunque per provare la distrazione. Anche l’afferm sussistenza del requisito di una effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale risultereb conseguentemente basata su meri dati presuntivi, non essendovi agli atti prove in merito all’effettiva destinazione delle cambiali.
2.2. Il secondo motivo deduce i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b e c cod. proc. pe relazione alla contestazione di cui al capo B. In particolare, emergerebbe un’evidente contraddittorietà della sentenza sul punto del dolo specifico necessario ad integrare il reato bancarotta fraudolenta documentale, la cui affermata sussistenza -desunta dal comportamento non collaborativo di COGNOME NOME e COGNOME NOME in occasione sia della indagine fiscale, sia del fallimento – contrasterebbe con quanto affermato in riferimento al capo A, laddove l Corte avrebbe rilevato un importo dei versamenti superiore a quello dei prelevamenti. Inoltre la Corte avrebbe errato nel ricostruire in capo al COGNOME NOMENOME amministratore cessato RAGIONE_SOCIALE carica ai tempi del fallimento, un obbligo di consegna delle scritture contabili, non essen provato che questi ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto e difettando poi l’elemento d sottrazione, posto che le scritture erano nella materiale disponibilità di altri soggetti. In di elemento soggettivo poi, risulterebbe che la fallita abbia cercato fino alla fine di p dipendenti e creditori e di ridurre il proprio passivo, saldando nell’ultimo periodo di esist debiti per una somma pari ad euro 361.785. Anche il ricorso all’affitto d’azienda sarebbe stat finalizzato a salvare l’impresa. Da questi elementi emergerebbe una chiara mancanza della volontà distrattiva e/o di agire in danno ai creditori, richiesta al fine di differen fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da quella di bancarotta documentale semplice, al cui quadro avrebbe dovuto essere collegata la condotta tenuta. La Corte avrebbe, infine, errato nel dare per scontata, in relazione alla mancata consegna delle scritture contab dell’anno 2010, la sussistenza del dolo specifico, atteso che ciò determina una inaccettabile sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, insistente sulla contestazione di cui al capo B, sono denunciati i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in rela all’insussistenza del reato contestato, alla carenza dell’elemento soggettivo di COGNOME NOME e alla carenza probatoria e di motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto al fallimento della società in capo al ricorrente. La convinzione che il COGNOME fos amministratore di fatto della società fallita, sulla cui scorta è stata emessa la sente sarebbe già contraddittoria nel ritenere dapprima che egli rivestisse tale ruolo gestorio ne RAGIONE_SOCIALE, per sostenere subito dopo che egli ricoprisse tale posizione nella Appignano Mobili. Dalle risultanze probatorie poi non sarebbero emersi elementi attestanti la significatività e continuità dei poteri inerenti alla qualifica dell’amminist fatto in capo al COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE formale cessazione RAGIONE_SOCIALE carica non avrebbe svolt alcuna attività per la società fallita. Viceversa, elementi acquisiti attesterebbero la sussis
di tali requisiti in capo ad altri soggetti, anche duranti il periodo in cui il COGNOME r formalmente la carica di amministratore.
3.Quanto alla posizione di COGNOME NOME, la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con il provvedimento impugnato assolveva COGNOME NOME dal reato di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 comma 1 n. 1 in relazione agli artt. 223 e 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942 limitatamente ai fatti di cui al capo A primo e secondo punto dell’imputazione per non aver commesso i fatti (distrazione di euro 569.888 quali corrispettivi degli scontrini rilasciati ai clienti non a nelle scritture contabili nel periodo dal 09/03/2010 al 10/05/2010; di euro 523.192 qual incassi di fatture emesse nell’anno 2010 e non annotate nelle scritture contabili) e al capo A terzo punto perché il fatto non sussiste (distrazione mediante prelevamenti pari a euro 376.860 nell’anno 2011 dai conti correnti della società non annotati nelle scritture contabili) rideterminata la pena avendo escluso l’aggravante di cui all’art. 219 comma 2 n. 1 R.D. 267 del 1942, confermava la penale responsabilità dell’imputato per i fatti di cui: al capo dell’imputazione, per il delitto di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. comma 1 n. 2 in relazione agli artt. 223 e 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942, per aver sottratto i libri e le scritture contabili previste RAGIONE_SOCIALE legge allo scopo di pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affa Confermava nel resto.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, a mezzo di difensore abilitato, proponendo un motivo unico, articolato in tre sotto-motivi.
4.1. Il ricorrente denuncia i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. poiché la Corte d’Appello avrebbe ritenuto il COGNOME NOME responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale in carenza dell’elemento soggettivo richiesto per tale fattispecie. Lamenta dunque l’insussistenza del reato contestato e la mancata, necessaria riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. Infine, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento del dolo specifico e generico per il reato di cui al capo B dell’imputazione, con violazione degli artt. 192, 530, 531 e cod. proc. pen. e degli articoli 216-223 L. Fall. in combinato disposto con gli artt. 42 e 43 c pen..
4.1.1.11 primo sotto-motivo, in punto di dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolen documentale, censura la motivazione offerta dal Giudice d’Appello, che nel riconoscere l’omissione sul punto da parte del giudice di prime cure, fornirebbe tuttavia una motivazione insufficiente e contraddittoria. Difatti, gli indici di fraudolenza individuati RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello si porrebbero in contraddizione rispetto a quanto sostenuto RAGIONE_SOCIALE stessa Corte in rif all’assoluzione del COGNOME COGNOME tutti i fatti distrattivi a lui contestat dell’imputazione; il ricorrente, dunque, non avrebbe posto in essere alcuna condotta in
creditori della società fallita. La motivazione non terrebbe poi conto di tutte le prove acquis in particolare la perizia d’ufficio da cui emergerebbe la totale assenza agli atti di prove dei di distrazione di cui al capo A. Non essendovi dunque distrazioni addebitabili al COGNOME NOME, sarebbe contraddittorio sostenere che la prova di una fraudolenta sottrazione delle scritture contabili da parte dello stesso sia rinvenibile nella volontà di occultare i distrattivi. Dalla condotta della società, che avrebbe tentato fino alla fine di onorare i p debiti, risulterebbe poi l’assenza di qualsivoglia volontà fraudolenta, tanto che nell’ult periodo di attività la società poi fallita avrebbe ridotto la propria esposizione debitoria pe somma pari ad euro 361.784. Anche il ricorso all’affitto d’azienda sarebbe stato finalizzato a salvare l’impresa. Anche il ricorso all’affitto d’azienda sarebbe stato finalizzato a sal l’impresa. La Corte avrebbe, infine, errato nel sovrapporre la mancata consegna delle scritture contabili dell’anno 2010 con la sussistenza del dolo specifico, atteso che ciò determinerebbe una inaccettabile sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato.
4.1.2. Il secondo sotto-motivo insiste sull’insussistenza del dolo generico di bancarott fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte si sarebbe limitata al solo elemento oggettivo del reato, senza compiere alcuna indagine circa la ricorrenza dell’elemento soggettivo del dolo generico, che nel caso di specie sarebbe da escludere poiché all’epoca dei fatti di cui al capo A dell’imputazione il COGNOME non avrebbe rivestito alcuna carica socia Altresì sarebbe emerso che l’effettiva amministrazione sarebbe stata in realtà in capo ad altr soggetti, nella cui disponibilità materiale si sarebbero trovate le scritture contabili intere Tali emergenze, di origine testimoniale, sarebbero state considerate inaffidabili dal Giudic dell’Appello con motivazione illogica e contraddittoria. Il COGNOME avrebbe poi consegnato tutte le scritture contabili in suo possesso degli anni 2011/2012, allorquando cioè divenn amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, risultando mancante solo una minima parte della documentazione obbligatoria, di cui per di più non sarebbe certa l’esistenza. Sarebbe dunque assolutamente contrastante con le prove acquisite ritenere provato il dolo specifico del reato in contestazione sulla base di un asserito comportamento non collaborativo del ricorrente.
4.1.3. Con l’ultimo sotto-motivo, si sostiene che, in mancanza dell’elemento soggettivo del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, si sarebbe imposta la derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice, analogo sotto il profilo materiale ma non sorretto dolo specifico, ampiamente prescritto.
Considerato in diritto
Il ricorso di COGNOME NOME, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.Le doglianze proposte con il primo motivo, concernenti l’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sono inammissibili, perché, oltre ad essere meramente reiterative delle medesime deduzioni proposte in appello, e analiticamente respinte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, propongono motivi manifestamente infondati.
1.1. Occorre rammentare il radicato principio di diritto secondo cui, in tema di bancarott fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiara fallita può essere desunta RAGIONE_SOCIALE mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell’affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. fall. sul fallito interpellato dal cura circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere del prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di ben aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui g stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati, né precisati nel l dettagliato ammontare). L’obbligo che grava sull’amministratore dell’impresa fallita è stat precisato nel senso che le informazioni che il fallito deve dare alla curatela conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204).
Quanto alla distrazione delle somme incassate con l’emissione degli scontrini, l’atto di ricorso elude il confronto con la decisiva circostanza, illustrata RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, relativ all’assenza di documentazione contabile per gli anni antecedenti al 2011, e dunque anche per l’anno di esercizio 2010, cui si riferiscono gli incassi portati dagli scontrini, emessi appunt il 9/03/2010 ed il 10/05/2010. Anche con riferimento ai rapporti tra la falli RAGIONE_SOCIALE, che la difesa assume aver incassato le somme a cui gli scontrini si riferiscono, la sentenza impugnata ha sottolineato che quest’ultima società ha introitato i rica degli scontrini a partire da maggio 2010 (pag. 13 e seg.).
Correttamente la Corte territoriale ha attribuito al ricorrente la responsabilità per il probatorio determinato RAGIONE_SOCIALE totale carenza documentale, facendo puntuale applicazione dei canoni esegetici in tema di riparto dell’onere della prova in materia di bancarotta fraudolent patrimoniale, come sopra ricordati – e non ricorrendo alle presunzioni tributarie, la c evocazione è chiaramente inconferente – che superano, evidentemente, le personali valutazioni del AVV_NOTAIO e del consulente della difesa dottAVV_NOTAIO COGNOME quant all’impossibilità di tracciare la destinazione della liquidità proprio a cagione delle la contabili; sorte di cui, invece, l’amministratore dell’epoca avrebbe dovuto fornire compiuta dimostrazione.
Considerazioni analoghe, come coerentemente e congruamente apprezzato dai giudici di merito, possono svolgersi a riguardo alla contestazione del capo A punto 2 (destinazione delle somme incassate a titolo di pagamento delle fatture da nn. 1 a 62 emesse dall’1.1.2010 al 27.9.2010), perché anche in tal caso l’imputato non ha dato contezza del destino del considerevole importo di euro 523.192, incamerato nel corso del 2010 nella vigenza della di lui attività gestoria.
A tal proposito, irrilevanti e fuori fuoco si rivelano le obiezioni mosse con il ric ampiamente profuse sui contenuti del processo verbale di constatazione redatto RAGIONE_SOCIALE G.d.F. nel corso della verifica fiscale a carico della società debitrice RAGIONE_SOCIALE, poiché la (parzi riconciliazione tra le fatture, operata tra l’altro con esclusivo riferimento ai dati conta quest’ultima società e, pertanto, alle fatture da essa ricevute (passive), in alcun modo influis sul thema decidendum, che rimane quello della mancata giustificazione dell’utilizzo delle risorse incassate per effetto delle fatture attive emesse RAGIONE_SOCIALE fallita.
I medesimi e condivisibili parametri interpretativi sono stati seguiti, RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnat a riguardo della distrazione del prezzo della cessione di un immobile alla RAGIONE_SOCIALE, del gruppo RAGIONE_SOCIALE, portato da 14 cambiali, di ignota sorte. Si profila invero ineccepibile il corred espositivo della decisione dei giudici d’appello, lì dove si precisa che, anche a voler concedere che il corrispettivo non sia stato incassato e gli effetti cartolari siano stati “trattenuti” non ben definito, RAGIONE_SOCIALE società GAP, l’inerzia non giustificata dell’amministratore nell’adoperar per il recupero di un credito di ragguardevole entità consuma contegno di rilevanza distrattiva; e tanto al lume dell’insegnamento di questa Corte, che ha chiarito come integri il reato d bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216 comma 1 n. 1) r.d. 267/42 la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità imnnateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell’attivo patrimoniale (sez.5, 49438 del 04/11/2019, COGNOME, Rv. 277743; sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 275232).
La ricostruzione operata in sentenza si imbatte, nuovamente, nelle critiche del ricorrente, fondate su argomentazioni non conferenti (le osservazioni del AVV_NOTAIO e del consulente di parte, o le presunzioni tributarie) che non tengono conto delle direttrici tracciate RAGIONE_SOCIALE giurispruden sulla ripartizione dell’onere della prova in materia fallimentare.
2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei lib delle altre scritture contabili (alla COGNOME è equiparata l’omessa tenuta), che richiede il specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di rec pregiudizio ai creditori; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dall
prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 de 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso di specie viene in rilievo la prima ipotesi.
2.2.Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arr giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura ch esalti la specularità di talune emergenze probatorie – come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzional ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (ex multis, cfr sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari).
2.3. Occorre ricordare che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sen degli artt. 2214 e segg. cod. civ.. Il precetto deve essere esteso agli amministratori del società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato artt.2475 e segg. del codice civile, da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dat contabili siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere post condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. Non può dunque traslarsi sul curatore fallimentare un obbligo che la legge pone a carico dell’amministratore e non può pertanto ritenersi sufficiente l’indicazione, men che meno generica, dell’avvenuto, “fisico” trasferiment della contabilità presso terzi.
2.4. Giova inoltre ribadire che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilit nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell’eventuale occultamento – o della mancata rimessa della medesima – in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore (sez.5, n. 39160 del 04/10/2024, COGNOME, Rv. 287061; sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata). E ancora, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, nei confronti del COGNOME sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture contabi al nuovo amministratore subentrante (sez.5, n. 55740 del 25/09/2017, COGNOME, Rv. 271839). Pertanto, sull’amministratore che abbia trasferito ad altri il proprio munus permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica ove n provveda a renderla disponibile al nuovo amministratore.
Orbene, la sentenza impugnata ha bene sottolineato che la carenza assoluta di documentazione contabile riguarda proprio il periodo nel COGNOME COGNOME NOME NOME ricoperto il ruolo di amministratore unico della fallita, ovvero fino a tutto il 2010, e ch
2010 si sono verificate le ipotesi distrattive oggetto di contestazione (pag.18 e segg.); c l’imputato non ha prestato collaborazione, pure richiesta, al curatore fallimentare, al COGNOME h reso dichiarazioni contrastanti rispetto a quelle rilasciate alla guardia di finanza; che la cura fallimentare nulla ha rinvenuto ai fini del soddisfacimento dei creditori; che particolarmen opache, a causa dell’inesistenza dei riscontri contabili, si siano rivelate le operazioni successi all’insorgenza dello stato di dissesto, ovvero dal 2009, anche in riferimento al contratto affitto di azienda stipulato con la RAGIONE_SOCIALE (nella COGNOME il ricorrente ha continuato rivestire un ruolo direttivo), che di fatto ha proseguito l’attività della di poi falli svuotata dei suoi assets e della liquidità, dirottata con le modalità depauperatrici delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Nessuna fondatezza possiedono, in tale contesto ed alla luce dei principi di diritto passati i rassegna, le deduzioni difensive, che assumono che il ricorrente non sarebbe stato personalmente tenuto a consegnare la documentazione al curatore perché NOME dismesso la carica di amministratore alla data del fallimento; che tale documentazione sarebbe stata trasferita “a Roma” nella disponibilità di altri; che siano state eseguite iniezioni di risors corso della vita societaria; che siano stati effettuati pagamenti a favore di non meglio precisa fornitori e dipendenti non insinuatisi al passivo del fallimento.
3.11 terzo motivo può ritenersi superato – così da precipitare nel giudizio di inammissibilità p sopraggiunta carenza di interesse (sez. U n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251694) dalle esaustive proposizioni della sentenza impugnata sulla attribuibilità al ricorrente del re di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta fino alla data della interruzione della carica, rispetto alla COGNOME sono simmetrici i comportamenti distrattivi, non influendo dunque sul suo perfezionamento (v. pag. 22 sent. impugnata) l’eventuale assegnazione a COGNOME NOME della veste di amministratore di fatto della società anche per il periodo postumo al formale subentro del coimputato, ovvero a decorrere dal 7 marzo 2011.
4.11 ricorso di COGNOME NOME, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è fondato per quanto di ragione.
4.1. Anche a prescindere dalle valutazioni riguardanti il ruolo concretamente assunto nella compagine amministrativa, l’obbligo di tenuta della contabilità riveste connotati di immanenza ed attualità per il solo fatto della assunzione della qualità di amministratore unico ed include, conseguenza, il dovere di costante presidio e controllo della documentazione contabile della società. A riguardo, poi, della contabilità pregressa al subingresso nei compiti di direzion amministrativa, vale la regola secondo la COGNOME, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l’obbligo di verificare l’effettiva e corretta tenuta d scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e
regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false (sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, COGNOME Rv. 287061).
4.2.Tuttavia, nel caso in cui non siano state espressamente contestate condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure – come nel caso de quo sia intervenuto in proposito verdetto di assoluzione, sorge necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale (così sez.5, n.15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv.284677, in motivazione), in particolare quella c.d. specifica, perché in tal caso prova satisfattiva non può rinvenirsi nella presunzione secondo la COGNOME l’omessa tenuta (o la condotta di sottrazione ad essa equivalente) delle scritture contabili sia di norm funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti deprivativi del patrimonio social Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l’omissione della cura contabile e il delinearsi o l’aggravarsi di una condizione di insolvenza o l’emersione di un’ingiustifica diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283983).
E bene, non è in dubbio che il ricorrente non si sia adoperato, come doveroso, per ottenere la consegna dell’impianto contabile antecedente all’acquisizione delle mansioni di amministratore e non abbia curato l’aggiornamento delle scritturazioni per il periodo di sua competenza; l’apparato motivazionale della pronuncia impugnata pecca, tuttavia, di appagante illustrazione degli indici di fraudolenza che consentano di delineare il dolo specifico necessario all configurazione del reato contestato, individuati soltanto nell’ambiguità del comportamento tenuto al cospetto del curatore (pag. 18) e nell’inattendibilità della versione difensiva tes degradare il proprio ruolo a quello di una “testa di legno” in ambito societario (pagg.19-20) Come colto dalle conclusioni del Procuratore generale, con cui si conviene, manca in sentenza qualsiasi concreto indicatore della consapevolezza, maturata in COGNOME NOME, delle operazioni spoliative realizzate nel precedente periodo di amministrazione del fratello NOME e della volontà di contribuire a dissimularne i contorni anche nel periodo successivo, governato RAGIONE_SOCIALE sua gestione, in pregiudizio dei creditori; e/o, comunque, con riferimento ad analogo coefficiente psicologico che ne abbia connotato il comportamento in epoca postuma, RAGIONE_SOCIALE data dell’assunzione della carica fino all’apertura della procedura concorsuale.
4.3.Alla luce di tali riflessioni, deve essere disposto l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata ed il giudice del rinvio sarà chiamato a colmare la lacuna motivazionale a riguardo della compiuta illustrazione della ricorrenza dell’elemento essenziale di fattispecie, costitu dal dolo specifico di cui all’art. 216 comma 1 n. 2 L.F. ovvero, in caso di impossibilità di ravvisarne i contorni, a valutare l’integrazione della meno grave figura di reato di cui agli a 217 comma 2 e 224 r.d. n. 267/42, reato di pericolo presunto e di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori (in motivazione, sez.5 n. 20514 del 22/01/2019, COGNOME), punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa, e ch non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito la deliberata volontà di viola
le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (tra le tante, n.38598 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244823; sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, COGNOME, Rv. 228701), con ogni conseguente statuizione.
La sentenza impugnata, quanto alla posizione di COGNOME NOME, deve essere dunque annullata nei termini specificati mentre, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declarat di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata in relazione a COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 09/10/2025
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