Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46429 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46429 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Letti i motivi aggiunti relativi alla intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) e le conclusioni scritte del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia del 24 gennaio 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino, rideterminando le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma legge fallimentare, confermandola nel resto.
La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (Al), di bancarotta
patrimoniale impropria derivante da operazioni dolose (A3), di occultamento della documentazione fiscale al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo B) (in concorso con l’amministratore COGNOME), nella sua qualità di amministratore nell’anno 2010/2011 della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino in data 16 marzo 2017.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge quanto alla mancata riproduzione nella sentenza dei capi di imputazione A) (riproduzione solo parziale) e B).
2.2. Con il secondo, il terzo e il settimo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente in relazione al capo Al) di bancarotta fraudolenta documentale.
La sentenza impugnata, a fronte RAGIONE_SOCIALE specifiche doglianze contenute nei motivi di appello, non ha fornito risposta alle stesse non chiarendo quali siano state le concrete condotte tenute dal ricorrente rivelatrici del suo ruolo:
l’avere fissato la sede legale di RAGIONE_SOCIALE in un luogo diverso da quello di operatività, non considerando che nella visura camerale sin dalla sua costituzione era indicata la sede operativa di Torino; GLYPH -1
l’avere provveduto al primo versamento dell’importo Iva solo nell’anno 2011 e per un importo irrisorio così da dilatare i tempi di controlli da parte degli uffici finanziari; non risulta però che sia stato effettivamente valutato l’importo versato;
l’avere ceduto la società “in agonia” ad un soggetto con le caratteristiche di COGNOME, senza che sia stato effettivamente verificato che a seguito del subentro del COGNOME la società non abbia più operato.
Sul ricorrente non gravava alcun obbligo di consegna RAGIONE_SOCIALE scritture contabili essendo egli un amministratore cessato; nel verbale del 28 luglio 2011 per la cessione RAGIONE_SOCIALE quote non appare alcuna criticità quanto alla tenuta e consegna RAGIONE_SOCIALE scritture contabili.
2.3. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni etero accusatorie del coimputato COGNOME.
Nell’utilizzare a fondamento della penale responsabilità del ricorrente le dichiarazioni etero accusatorie del COGNOME, la sentenza impugnata non ha operato una corretta valutazione quanto al profilo di attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante.
Il COGNOME, soggetto gravato da precedenti penali, ha raccontato di avere ricevuto del danaro dal ricorrente in cambio del subentro nelle quote sociali visto che il rapporto con un socio stava finendo. In realtà la RAGIONE_SOCIALE è sempre stata una società unipersonale.
2.4. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualifica in capo al ricorrente di amministratore di fatto, non essendovi alcun elemento ulteriore che deponga in tal senso, dopo la sua cessione di quote in data 28 luglio 2011 al COGNOME.
2.5. Con il sesto motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo B).
Alcuna motivazione è stata fornita quanto alla riconducibilità della condotta materiale indicata nell’art. 10 d. I.gs. 74/2000. Senza contare il dato dell’invalidità del procedimento amministrativo posto in essere dall’RAGIONE_SOCIALE e dell’intervenuta estinzione del reato fiscale.
2.6. Con l’ottavo motivo (indicato come nono) è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale del ricorrente quanto al capo A3).
Non sono ravvisabili a carico del ricorrente operazioni dolose causative del fallimento. La mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e l’omesso versamento IVA, causative del fallimento, erano adempimenti che competevano al COGNOME.
2.7. Con il decimo e l’undicesimo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena principale e RAGIONE_SOCIALE pene accessorie.
2.8. In data 14 settembre 2023 sono pervenuti motivi aggiunti attraverso i quali la difesa del ricorrente ha richiesto la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B per intervenuta prescrizione: il termine prescrizionale del reato ratione temporis è di sei anni. Ai sei anni si aggiunge l’aumento di un terzo ex art. 17, co. ibis, d.lgs. n. 74 del 2000 e l’ulteriore aumento di un quarto quale effetto dell’interruzione, così arrivando a un massimo di dieci anni.
La prescrizione è maturata il 10 gennaio 2023, data la formulazione del capo di imputazione o, anche considerando la data dell’accertamento condotto dall’RAGIONE_SOCIALE (20 giugno 2013), il 20 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato nonché generico.
La sentenza impugnata, nel riprodurre nel frontespizio le imputazioni contestate, ha per mero errore materiale omesso di riportare alcune RAGIONE_SOCIALE condotte attribuite al ricorrente.
Dunque, non si è prodotta alcuna nullità atteso che la sentenza impugnata richiamava espressamente le imputazioni contenute nella sentenza di primo grado e ivi esattamente riportate.
Il motivo è altresì generico dal momento che non individua il pregiudizio arrecato all’imputato dal momento che si tratta RAGIONE_SOCIALE imputazioni con le quali il ricorrente si è ampiamente confrontato nel corso del processo, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa.
Il secondo, il terzo e il settimo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alle censure sulla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, risultano anch’essi manifestamente infondati.
I motivi risultano reiterativi RAGIONE_SOCIALE medesime censure proposte con l’atto di appello ai quali la sentenza impugnata ha fornito risposta con motivazione in fatto immune da vizi logici.
Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali. (S.U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
La sentenza, richiamando e condividendo le argomentazioni della sentenza di primo grado (doppia conforme), ha evidenziato che:
-nel caso di specie le scritture contabili non sono mai state rinvenute e non vi è prova che l’imputato le abbia consegnate al nuovo amministratore COGNOME (cd. testa di legno) al momento della cessione RAGIONE_SOCIALE quote;
pacificamente non è stata possibile, non essendo state consegnate le scritture contabili, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società; le operazioni dolose di cui al capo A3) sono state ricostruite in virtù degli accertamenti fiscali compiuti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, proprio con riferimento agli obblighi di natura contabile gravanti sull’amministratore, ha chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALE scritture contabili al nuovo amministratore subentrante. (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839).
Il quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi ai rapporti sussistenti tra il ricorrente e il coimputato COGNOME, appaiono manifestamente infondati.
Anche in tal caso i motivi versati in fatto tendono ad una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni contenute nelle sentenze di merito e ad una lettura alternativa RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie.
Anche sullo specifico punto la sentenza, con motivazione logica e non contraddittoria e dunque non censurabile, ha chiarito che la società creata dal ricorrente era nata al solo scopo di effettuare frodi fiscali ed era destinata a fallire dopo avere maturato un significativo debito erariale. Le dichiarazioni etero accusatorie di COGNOME trovano un perfetto riscontro negli ulteriori elementi di prova a fondamento della penale responsabilità del ricorrente; chiarisce la sentenza che COGNOME era un “prestanome perfetto” al quale affidare la società in agonia trattandosi di un soggetto impossidente, senza lavoro e di fatto irreperibile.
Il sesto motivo e il nono motivo (indicato erroneamente come nono; non esiste un ottavo motivo) risultano generici e manifestamente infondati.
Ancora una volta il motivo ripropone una versione alternativa a fronte RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di cui dà conto con motivazione logica e non contraddittoria la sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha operato buon governo del principio secondo cui integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose previsto dall’art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall., l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario e con quello previdenziale in ragione della diversità sia dei beni tutelati sia della struttura dei reati. (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996).
Il decimo e undicesimo motivo risultano generici.
Nel censurare la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio quanto alla pena principale e alle pene accessorie, la difesa non indica elementi favorevoli all’imputato che avrebbero potuto incidere sul trattamento sanzionatorio mitigandolo, se non l’assenza di profitti in capo al ricorrente ricavabile, nella prospettiva difensiva, dall’assenza di liquidità sui suoi conti correnti.
La Corte territoriale ha fornito motivazione esaustiva e logica sul punto escludendo “meriti processuali o extraprocessuali” e valorizzando la gravità in concreto della condotta.
Quanto alla determinazione della pena accessoria, ridotta e determinata in misura pari alla pena principale, non può ravvisarsi alcuna violazione nell’avere compreso ai fini della equiparazione anche l’aumento di pena per il reato fiscale, dal momento che la pena principale è considerata quale riferimento per la determinazione di quella accessoria, ma non deve necessariamente corrispondere all’esatto quantum previsto per i reati fallimentari.
Quanto alla eccepita estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) il motivo non può essere accolto.
La causa estintiva del reato, infatti, non può essere rilevata in questa sede presentando, come sinora argomentato, il ricorso profili di inammissibilità suscettibili d’incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
Al riguardo da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, incidendo sulla regolare formazione del rapporto processuale, precluda la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione sopraggiunto nelle more del procedimento di legittimità (S.U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
7.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023
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Il Presidente