Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1821 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1821 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SEREGNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il AVV_NOTAIO conclude per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
udito il difensore
Il Difensore COGNOME NOME del foro di MILANO chiede l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al competente Giudice territoriale.
Il Difensore COGNOME del foro di MILANO si associa NOME richiesta del codifensore e si riporta ai restanti motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città, emessa in data 15 ottobre 2021, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME NOME aveva condannato rispettivament gli imputati, COGNOME NOMENOME NOME pena di anni uno di reclusione per il reato di cui al comma 1 n.1 in relazione all’art.216 comma 1 n.1 I.fall di cui al capo la) e, COGNOME NOME NOME pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati di cui agli a comma 1 n.1 in relazione all’art.216 comma 1 n.1 e 2 I. fall. di cui ai capi 2a e 2b; In particolare, è contestato NOME COGNOME NOME di avere, in qualità di amministratore de RAGIONE_SOCIALE dal 10.09.2010 al 1.10.2012, distratto dal conto corrente intestato NOME società l’Unipol banca, tramite assegni bancari non giustificati, la somma di euro 37.582 dal Febbraio 2012 al 6 Marzo 2012; e all’imputato NOME COGNOME, quale amministratore da 1.10.2012 al fallimento (15.9.2016), di avere sottratto, con lo scopo di procurare a sé altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scrit non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio, nonché di avere distrat attrezzature informatiche dì proprietà del Monte dei Paschi di Siena e consegnate NOME fal
in data 25.10.2011 del valore di euro 33.589,60.
Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione autonomamente gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME affida le censure ad un unico mo con il quale si deduce violazione di legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. pen. e 223 comma 1 n.1 in relazione all’art.216, comma 1, n.1 I. fall. nonché vizi motivazione.
La Corte territoriale, in ordine agli elementi posti a carico del giudizio di responsa capo NOME ricorrente, ha richiamato il contenuto della relazione del Curatore Fallimenta cui all’art.33 I.fall, affermando che quest’ultimo non era stato in grado di identif cause del dissesto e di ricostruire i movimenti degli affari ed il patrimonio della societ base di essa ha sottolineato che nell’anno 2012 erano stati addebitati sul conto corre intestato NOME società otto assegni per un ammontare complessivo di euro 37.582,37 di cui ignorava la causale, in assenza di una documentazione giustificativa. A tal riguardo, difesa sottolinea l’inerzia dell’Ufficio della Curatela e dell’Ufficio lnquirente per n richiesto all’RAGIONE_SOCIALE di Credito ove era aperto il conto corrente della fallita, copia d di credito al fine di comprendere il destinatario ed i giustificativi delle somme corr
nonché se queste ultime fossero riconducibili o meno ad una attività distrattiva post essere dNOME ricorrente.
La signora COGNOME aveva dichiarato che gli assegni erano stati emessi da lei stessa per pagare fornitori della fallita o per operazioni di giroconto. La Corte, non trovando riscon documenti forniti, ha motivato in maniera inadeguata limitandosi ad affermare ch “l’assenza di qualsivoglia documento contabile imponeva la qualificazione di tali pagamen come atti distrattivi”, non assumendo rilievo che la carica di amministratore dell’imp era da anni cessata, risultando invece decisivo – a parere della Corte – che gli atti dis fossero riconducibili temporalmente al periodo in cui la stessa gestiva la società.
Illogica appare la motivazione della Corte che ha imposto NOME ricorrente l’invers dell’onere della prova, facendo così, di fatto, ricadere su di lei gli effetti pregiudizi imputazione di bancarotta fraudolenta documentale contestata e riconosciuta al solo COGNOME NOME. Sottolinea la difesa che la ricorrente aveva lasciato la carica di amminist quattro anni prima del fallimento e che nel corso del procedimento fallimentare il curat non aveva mai interpellato la COGNOME in ordine NOME causale degli assegni, né ave autonomamente provveduto ad interpellare i fornitori della fallita.
La difesa ha comunque prodotto copia di sette assegni, ciò nonostante, i giudici di meri hanno ritenuto insufficiente tale dimostrazione a causa della mancanza di riscontri n scritture contabili, non depositate, che potessero ricondurre quei pagamenti a specifi forniture.
La motivazione della Corte è inoltre censurabile nel punto in cui sottolinea che la relazio parentela fra i coimputati avrebbe reso il compito di reperimento della documentazione (s fosse davvero esistita) più agevole.
FNOMEce è tale impostazione, ed invero, la giurisprudenza in tema di misure di prevenzio evidenzia che l’equazione tra rapporto familiare e comunanza degli interessi economici i assenza di indicatori di conferma, ammette deroghe e può risultare meramente congetturale; in conclusione, la difesa afferma che la massima di esperienza considerata, i realtà non è tale e non è idonea a sostenere una valutazione di “rapporto di contaminazion perdurante” (Cass. Pen. Sez. 1, 11.04.2023, n.15156).
Sicché del tutto apparente si appalesa la motivazione resa dNOME Corte di appello al riguar
Il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME affida le censure a q motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge penale in ordine all’art. 223 comma 1 in relazione all’art.216 comma 1 n.1 e 2 l.fall.
L’imputato è stato legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dal 1 ottobre 2012 fino data del fallimento (sentenza di fallimento emessa in data 15.09.2016 dal Tribunale
Milano), prima di allora, e sin dNOME costituzione, era stata amministratore unico RAGIONE_SOCIALE la Signora NOME.
Pur se dNOME relazione di cui all’art. 33 I.fall. sembrerebbe che il Curatore non fosse ri ricostruire i movimenti degli affari, nel procedimento si è dimostrato che, pur in ass della documentazione, il Curatore è invece riuscito a ricostruire alcune circostanze rile della società fallita, risalendo anche al volume d’affari nel periodo ci operatività della
In riferimento ai reati contestati all’imputato nei capi di imputazione 2, a) e evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, l’elemento oggettivo è integrato dNOME fi sottrazione delle scritture contabili agli organi del fallimento (causata dNOME sottr dNOME distruzione delle stesse ovvero dNOME omessa tenuta), e che l’elemento soggettivo de avere come scopo accertato quello di recare pregiudizio all’interesse dei creditori.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, Voccultamento delle scritture contabili (p la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) cost una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto NOME fraudolenta tenuta di tali scrittu integra una ipotesi di reato a dolo generico).
La motivazione risulta inadeguata in quanto si limita a dimostrare l’avvenuta omess consegna integrale della documentazione, tacendo sulla finalità di recare pregiudizio creditori, che viene semplicemente affermata, ma appunto, mai provata.
Il ricorrente aveva riferito che la documentazione era stata conservata presso l’immob ove la fallita aveva esercitato l’attività nell’ultimo periodo rappresentando la impossibilità di accedervi; il Curatore avrebbe potuto verificare la circostanza mettendo contatto con chi aveva la disponibilità dell’immobile.
Si evidenzia, poi, quanto NOME bancarotta distrattiva, che non è stato in alcun dimostrato che i beni oggetto di leasing che il Curatore ha riferito essere stati distratt fossero presenti al momento in cui il ricorrente era stato investito della carica societ rappresenta altresì che trattandosi di beni oggetto di leasing, essi non possono riten rientrati nel patrimonio del fallimento, con la conseguenza che la loro dispersione non arrecato alcun pregiudizio ai creditori.
Nel caso di spese non vi è stato neppure il pregiudizio economico derivante dNOME mancata restituzione al concedente del bene oggetto di leasing, posto che, come risulta in atti, proprietaria Monte dei Paschi di Siena e la fallita RAGIONE_SOCIALE è intercorso un ac transattivo di cui si è dato atto anche in sentenza
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge penale in ordine all’art.223 comma 1 n 1 in relazione all’art.216 comma 1 n.1 I.fall, lamentando il mancato riconoscimen dell’ipotesi di cui all’art.217 I.fall.
In riferimento NOME contestata violazione di legge penale, la difesa evidenzia come i esposti avrebbero dovuto, al più, ricondurre NOME diversa ipotesi delittuosa dell’art.217 considerando l’indirizzo giurisprudenziale per il quale è configurabile il reato di banc
semplice in capo all’amministratore della società se le omissioni nelle scritture con riguardano periodi limitati e potrebbero essere il risultato di trascuratezza, dovendo es necessaria ai fini della configurazione della bancarotta fraudolenta la prova della coscie del danno ai creditori e delle conseguenze della condotta (Cass. Pen. Sez. V 26613 de 22/02/2019), avendo l’imputato semplicemente trascurato la regolare tenuta delle scrittu senza considerare le conseguenze di tale condotta, integrando dunque l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art.217, comm 2 I.fall.
Anche sul punto la sentenza impugnata appare carente, limitandosi ad un richiamo della giurisprudenza di legittimità e sostenendo che relemento soggettivo dovesse desumersi dNOME non credibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME laddove lo stesso ha risar fallimento ed ha sottoscritto un accordo transattivo con l’RAGIONE_SOCIALE credito Monte dei di Siena.
4.3.Col terzo motivo, il difensore denuncia vizio di motivazione, ritenendo che la Co territoriale abbia omesso di valutare tutti gli elementi a disposizione nonché di risponde ordine alle doglianze evidenziate nell’atto di appello.
4.4. Col quarto motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell’art.62-bis cod. pen. ritenendo irragionevole il criterio seguito dall territoriale secondo il quale vengono negate le attenuanti generiche “in assenza presupposti fondanti diversi dNOME formale incensuratezza”; al riguardo si sottoli comportamento sempre corretto del ricorrente che non si è mai sottratto NOME convocazione del curatore e ha solo riferito dell’impossibilità di accedere ai luoghi ove la documenta contabile era stata conservata. Si evidenzia illogico l’argomentare della Corte di appel ordine ai precedenti del ricorrente, di cui uno anche di natura colposa, risalenti nel temp
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è proteso ad evidenziare che il cura non si era attivato per verificare la destinazione degli otto assegni al pagamento dei for né aveva mai interpellato l’imputata al riguardo, laddove la paventata “inversione dell’ della prova” trova fondamento nel fatto che l’imputata non ha allegato alcuna produzio contabile utile che consentisse di dare riscontro all’esatta ricostruzione della desti delle somme, la cui indicazione è, in definitiva, rimasta affidata alle affermazioni, riscontri, della stessa imputata (che ha riferito gli assegni a pagamenti di fornitori o
ed ha ritenuto di potere, in appello, sopperire alle carenze documentali con la richi escussione testimoniale dei fornitori della società, ritenuta non necessaria dNOME territoriale).
Secondo i giudici di merito, in buona sostanza, la mera indicazione o risultanza di nomin di società non costituisce un elemento idoneo a dimostrare la destinazione degli assegn favore di soggetti che vantavano crediti per quelle somme portate dagli assegni verso società fallita non essendosi appurato – di là delle mancanze attribuibili all’amministrat termini di mancata allegazione – un effettivo collegamento in tal senso (così ad esempi rispetto NOME VGS Vantellino non si era riscontrata corrispondenza tra le fatture e gli dell’assegno). I giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, h quindi dato atto dell’inconferenza dei documenti offerti ai fini della ricostruzio destinazione effettiva delle somme, a fronte della quale la Corte di appello ha ritenut risolutive le eventuali dichiarazioni rese dai fornitori.
La Corte territoriale, in maniera non affatto incongrua, evidenzia inoltre – e so ad abundantiam -che l’imputata è la sorella dell’ultimo amministratore – il coimput NOME COGNOME – che non aveva proceduto a consegnare le scritture contabili al cura assumendo che esse si trovassero presso l’ultima sede della società cui non si pote accedere perché di proprietà altrui, sicché – si afferma – la COGNOME ben avrebbe potuto atti per cercare di recuperare eventuali ulteriori documenti a lei utili — non ritenendosi sostanza insormontabile la circostanza che l’immobile ove essi erano custoditi non fosse nella disponibilità della società fallita.
Né si tratta di far ricadere su di lei le inadempienze dell’amministratore che era succ dal momento che l’input ricostruttivo rimane comunque a carico dell’amministratore dell’epoca a cui risalgono le contestazioni; né peraltro la ricorrente ha affermato d proceduto NOME consegna di tutti i documenti al riguardo al fratello che le era suc nell’amministrazione.
D’altra parte nel caso di specie non è in contestazione la esistenza dei beni – le somme dì agli assegni – all’epoca dell’amministrazione della ricorrente, non si verte cioè nel caso beni fossero ancora disponibili all’epoca dell’amministratore poi subentrato, sicc ricostruzione era da effettuare con riferimento al periodo in cui aveva ricoperto la ca amministratrice la ricorrente; sicché – ancora – se è vero che l’obbligo di fornire i doc contabili incombeva su colui che era amministratore al momento della dichiarazione d fallimento, è altrettanto vero che tale circostanza non esclude che fosse interesse prec della ricorrente dimostrare la destinazione degli assegni di cui trattasi, quantomeno in penale ove l’imputata si è invece limitata a chiedere l’assunzione testimoniale degli as fornitori, ritenuta non necessaria dNOME Corte di appello che ha evidenziato come la quest dell’asserito utilizzo del denaro per pagare i fornitori fosse stato già ampiamente approfo
in primo grado e nella relativa sentenza (laddove residuavano peraltro i giroconti ri anch’essi privi di giustificazione). Del tutto inconferente è, poi, la giurisprudenza citata in ricorso che inerisce alle fa proprie delle misure di prevenzione.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
2.1. Quanto ai primi due motivi che ruotano intorno NOME bancarotta fraudole documentale, essi sono entrambi aspecifici e meramente reiterativi di questioni già affron adeguatamente nelle conformi pronunce di primo e secondo grado.
Precisano, innanzitutto, i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo g che le scritture contabili erano state – in tutto o in parte – tenute, considera professionisti incaricati di curare la contabilità avevano dichiarato di avere conseg stessa all’imputato,; d’altra parte dalle visure camerali risultavano pubblicati i bil esercizi 2009, 2010 e 2011 mentre dal cassetto fiscale risultavano trasmesse le dichiarazi Unico 2010 e 2012. A fronte di ciò, nonostante i solleciti del curatore, nulla prod l’imputato che assumeva a giustificazione che le scritture erano state lasciate nella sede società presa in locazione NOME quale non aveva più possibilità di accedere. Tale giustific è stata giustamente ritenuta del tutto inadeguata dai giudici di merito che hanno riten concludere, NOME stregua del comportamento pretestuoso assunto dal ricorrente dell’avvenuta pacifica distrazione di macchinari, per la sussistenza di sufficienti indic dolo specifico dell’omessa consegna/tenuta, evidentemente non intervenuta per recare pregiudizi ai creditori ovvero per assicurare un qualche profitto a sé o ad altri (per o appunto, tra l’altro, proprio le distrazioni accertate). Si precisa, ulteriormente, nella di primo grado – a sostegno della piena sussistenza del dolo specifico – che se la contabi fosse stata consegnata al curatore sarebbe emersa innanzitutto l’esistenza dei beni in leas sottratti dall’imputato, così come sarebbe stato possibile ricostruire il fatturato della la destinazione dei ricavi (con possibile emersione di eventuali ulteriori condotte dis come quelle relative agli ingiustificati pagamenti eseguiti con assegni bancari tratti s corrente della società); parimenti sarebbe stato possibile comprendere l’utilizzo affidamenti concessi dagli istituti di credito emersi soltanto dNOME documentazione pro dNOME difesa; sarebbero poi risultate anche le violazioni tributarie e le omissioni con emerse solo dalle insinuazione al passivo di RAGIONE_SOCIALE; sarebbe stato possibile identifi sentire, quali persone informate sui fatti, dipendenti, fornitori, clienti e quindi r movimento degli affari e il patrimonio della società. Si è aggiunto, solo ad ulteriore dello spessore del substrato soggettivo, che COGNOME COGNOME era nuovo ad iniziative imprendito fallimentari ed era stato già condannato nel 2012 per bancarotta, sicché era pienamen consapevole dei doveri su di lui incombenti e delle conseguenze penali derivanti dNOME violazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
C’è solo da aggiungere che non è certamente compito del curatore reperire le scritt contabili che l’imputato indica come rinvenibilì in un determinato luogo non pot trasferirsi su quest’ultimo l’obbligo gravante ex lege sull’amministratore, né potrebbe in modo rilevare la circostanza – su cui pure si fa leva in ricorso – secondo cui il cur sarebbe comunque riuscito a ricostruire sia pure in parte le vicende societarie.
Va ricordato che infatti la ricostruzione “aliunde” della documentazione non esclud bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire presso terzi documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture cont tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari società (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014 Ud. (dep. 21/01/2015), Rv. 262588 – 01),
Quanto NOME bancarotta fraudolenta patrimoniale afferente i beni concessi in leasing precisato la sentenza impugnata che la società fallita né pagava i canoni di locazione provvedeva NOME restituzione dei beni NOME concedente che infatti presentava denuncia-quer in data 27.11.2017 e che il curatore aveva rilevato che non solo tali beni non erano rinvenuti ma che l’imputato neppure aveva fornito alcuna informazione al riguardo, celando anzi l’esistenza. Indi, conclude la sentenza impugnata che il mancato rinvenimento di tali e la totale assenza dì ogni giustificazione al riguardo da parte dell’amministratore impon di qualificare tale condotta come distrazione penalmente rilevante.
Ed invero, costituisce principio consolidato affermato da questa Corte – a cui si è appel anche la sentenza impugnata – quello secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudol patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto NOME società fallita a seg contratto di “leasing”, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l’onere economico derivante dall’inadempim dell’obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la m fallimentare (cfr. tra tante, Sez. 5 n. 15403 del 13/02/2020, Rv. 279212 – 01), né potre assumere rilievo la prospettata transazione che sarebbe poi intervenuta della quale non conoscono neppure gli esatti termini, trattandosi di atto non necessariamente, interamen liberatorio.
2.2. Il terzo motivo è del tutto generico e comunque deduce aspetti riconducibili questioni già trattate nei precedenti motivi.
2.3. Il quarto motivo sulle negate attenuanti generiche, è aspecifico. Dell’inter risarcimento del danno invero si è già tenuto conto riconoscendo l’attenuante di cui all’a n. 6 cod. pen., mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche si precipuamente sui precedenti penali risultanti a carico dell’imputai:o di cui uno specifi bancarotta semplice) e sull’inesistente collaborazione fornita a curatore. In buona sostan
fronte dei precedenti penali non sono stati comunque individuati elementi favorevoli ai f
una diversa valutazione. In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria conto – come nel caso di specie – anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indic nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclu (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricor consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.’ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e concruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione NOME entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2023.