Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8588 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8588 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d’appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO , che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15 marzo 2013.
Il ricorso proposto dal COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si articola in tre motivi, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza, come previsto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), si deduce violazione di norma processuale, in quanto la Corte di appello non avrebbe vagliato
il motivo con il quale si deduceva l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’avviso dell’udienza preliminare nei confronti dell’imputato (atti che sarebbero stati inoltrati dall’Autorità giudiziaria ad un indirizzo erroneo, coincidente con la caserma dei Carabinieri di Caserta), limitandosi solo ad accertare l’avvenuta notifica del decreto che dispone il giudizio.
2.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione del reato contestato, essendo stata ritenuta accertata la condotta di bancarotta documentale nonostante la consegna della documentazione, da parte del COGNOME, all’amministratore subentrante ed il sequestro delle scritture contabili da parte della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, come riportato anche nella sentenza di primo grado.
La responsabilità del ricorrente, inoltre, sarebbe stata desunta dalle sole dichiarazioni di soggetti (tali COGNOME e COGNOME) inattendibili perché interessati ad allontanare da sé i sospetti.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello di Napoli motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di cui all’art. 114 cod. pen., pur ricorrendone i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata notifica all’imputato dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari e dell’avviso dell’udienza preliminare, in parte non poteva essere dedotto dinanzi alla Corte di appello di Napoli (e conseguentemente dinanzi a questa Corte di legittimità) perché intempestivo, in parte è invece manifestamente infondato.
Deve premettersi che nessuna censura, relativa alla notifica degli atti indicati, risulta formulata nell’ambito del giudizio di primo grado, pur avendo l’imputato ricevuto notifica, a mani proprie, del decreto che dispone il giudizio ed essendo stato lo stesso regolarmente assistito da un difensore.
Ebbene, in relazione alla notifica dell’avviso previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha più volte posto in evidenza che l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari dà luogo ad una nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (tra le più recenti, Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211 -01; Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018,
COGNOME, Rv. 274475 -01 ), di talché era intempestiva l’eccezione sollevata solo con i motivi di appello.
Per quanto concerne invece la dedotta omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, rispetto al la quale, come noto, le Sezioni unite della Cassazione hanno ravvisato un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento perché equiparabile all’omessa citazione dell’imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027 -01), la deduzione si appalesa manifestamente infondata perché contraddetta dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, da cui emerge che detto avviso è stato notificato all’imputato , a mani proprie, in data 9 aprile 2018.
Il secondo motivo di ricorso è generico, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato (e con la stessa formulazione del capo di imputazione) e non è consentito in sede di legittimità, nella parte in cui chiede a questa Corte di rivalutare il materiale istruttorio acquisito.
La difesa deduce anzitutto che le scritture contabili erano state regolarmente tenute dall’imputato, tanto che tale documentazione era stata anche oggetto di un sequestro da parte della RAGIONE_SOCIALE e, a conferma del proprio rilievo, allega un verbale di sequestro del 5 luglio 2010.
L’oggetto della contestazione, tuttavia, come si trae dalla lettura del capo di imputazione, è proprio quella di aver sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili, certamente esistenti fino al 2010. Nella sentenza impugnata, del resto, la Corte di appello di Napoli, condividendo le considerazioni già espresse dal primo giudice, si sofferma diffusamente sulla inverosimiglianza dei due episodi di furto delle scritture contabili, come denunciati a marzo e settembre 2011, nonché sull’assenza di qualsiasi scrittura contabile successiva rispetto a quelle visionate dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2010.
Quanto alla valutazione dell’attendibilità del coimputato COGNOME e del teste COGNOME, dalle cui dichiarazioni veniva tratta conferma della ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto della società fallita da parte del COGNOME anche dopo la dismissione della sua carica formale all’inizio del 2011, la difesa chiede a questa Corte di legittimità di procedere ad una rivalutazione di merito che non le compete, in assenza di palesi illogicità o contraddizioni nella motivazione del provvedimento impugnato.
Anche il terzo motivo ed ultimo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato, perché in contrasto con il contenuto dell’atto impugnato, in parte generico.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello di Napoli (alle pagg. 4 e 5) dà conto, seppur sinteticamente, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutando l’adeguatezza della pena irrogata, prossima al minimo edittale, rispetto alle modalità del fatto.
Quanto alla circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., la difesa fonda la propria richiesta deducendo un ruolo marginale e del tutto ‘evanescente’ del COGNOME (se non addirittura pienamente ‘lineare’) , che è tuttavia implicitamente sconfessato dal riconoscimento in capo allo stesso, da parte della Corte di appello, del ruolo di amministratore di fatto della società anche dopo la dismissione della sua carica formale e, dunque, di reale ideatore della condotta in contestazione.
Questa Corte ha già in passato osservato che «In tema di concorso di persone nel reato, allorché l’imputato abbia richiesto l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell’evento» (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268176 -01).
Le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello, nella parte in cui evidenziano che il COGNOME avesse un ruolo decisionale preponderante rispetto al coimputato COGNOME e che, perfino in occasione della denuncia del furto delle scritture, dovesse ritenersi che il COGNOME avesse eseguito le direttive del ricorrente, rendevano evidentemente pleonastico pronunciarsi sulla richiesta difensiva volta al riconoscimento del contributo concorsuale di ‘minima importanza’.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma, che si ritiene equa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 03/02/2026 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME