Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45860 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45860 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CAVENAGO D’ADDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 29 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 6 maggio 2016.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – in qualità di liquidatore dal 21 febbraio 2014 alla data del fallimento – avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 223 legge fall. e 192 cod. proc. pen.
Sostiene che l’imputato avrebbe rivestito la carica di liquidatore solo da un punto di vista «meramente formale» e che, in ogni caso, dal momento in cui egli aveva assunto la carica, nessuna operazione sarebbe stata posta in essere dalla società.
Sotto altro profilo, sostiene che la contabilità sarebbe stata tenuta dalla commercialista AVV_NOTAIO.ssa COGNOME e che l’imputato non sarebbe mai venuto a conoscenza della lettera con la quale la professionista avrebbe comunicato di non volersi più occupare delle scritture contabili della società.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 223 legge fall.
Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che gli elementi di prova non sarebbero stati adeguatamente valutati. In particolare, contesta la sentenza nella parte in cui afferma che l’imputato avrebbe agito con dolo, atteso che quest’ultimo non avrebbe mai ritenuto di doversi occupare della contabilità della società, sia per gli accordi presi con la proprietà, che per la presenza di una commercialista.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 217 e 223 legge fall. e 192 cod. proc. pen.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere infondato il motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto di riqualificare l’originaria imputazione nel reato di bancarotta semplice.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La deduzione secondo la quale l’imputato avrebbe rivestito la carica di liquidatore solo da un punto di vista «meramente formale» risulta del tutto generica, risolvendosi in una mera asserzione, completamente priva di qualsiasi “aggancio” agli esiti dell’istruttoria e alle valutazioni dei giudici di merito.
Quanto alla presunta inattività della società, nel periodo successivo all’assunzione della carica da parte dell’imputato, va ricordato che l’obbligo di tenuta delle scritture contabili viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale viene formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275261; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, COGNOME, Rv. 250086).
Le censure relative alla circostanza che la contabilità sarebbe stata tenuta dalla AVV_NOTAIO.ssa COGNOME sono meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che: la commercialista aveva documentato l’invio della lettera di dimissioni tramite posta elettronica certificata e a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata alla sede della società e all’attenzione di NOME COGNOME; lo stesso imputato aveva dichiarato al curatore che gli veniva data notizia delle comunicazioni inviate presso la sede della società; in ogni caso, l’affidamento delle scritture contabili a un professionista non esonera il liquidatore da responsabilità.
Affermazione quest’ultima che si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titol dell’impresa» (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, con motivazione congrua ed esente di vizi logici, ha ritenuto che l’imputato fosse pienamente consapevole del fatto che la documentazione contabile non consentisse di ricostruire la situazione patrimoniale e gli affari della società fallita. Ha desunto tale consapevolezza dai seguenti
elementi: lo «stato di abbandono documentale» nel quale era stata trovata la società fallita dal curatore; il numero e la gravità delle irregolarità contabil l’ampio arco temporale in cui si sono manifestate; il considerevole periodo di tempo in cui l’imputato ha rivestito la carica di liquidatore.
La deduzione relativa alla circostanza che la contabilità sarebbe stata tenuta dalla AVV_NOTAIO.ssa COGNOME, come detto, è meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione.
La deduzione relativa a presunti accordi con la proprietà risulta del tutto generica, risolvendosi in una mera asserzione, del tutto “sganciata, dagli esiti dell’istruttoria e dalla motivazione dell’atto impugNOME.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
La Corte di appello, invero, ha rilevato che, nel caso di specie, era stato riscontrato il requisito tipico della bancarotta fraudolenta documentale, supportato dalla piena consapevolezza da parte dell’imputato di tale requisito. Era stata, infatti, accertata non una mera violazione dei principi contabili, ma un’attività funzionale a impedire ogni accertamento in ordine all’effettiva situazione patrimoniale e al volume degli affari della società.
Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall’art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l’evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.» (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, COGNOME, Rv. 280729).
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 7 settembre 2023.