Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33764 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33764 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 19/09/2025
COGNOME
Sent. n. sez. 1315/2025
– Relatore –
NOME COGNOME SESSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 dicembre 2024, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui agli artt. 216, comma 1 n. 2, e 223 legge fall., per avere, quale titolare dell’omonima ditta individuale operante nella gestione di impianti di erogazione di carburanti, sottratto i libri e le altre scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ed in particolare all’erario, ammontando la massa passiva del fallimento, dichiarato con sentenza del 3 marzo 2014, ad euro 2.804.068,21, infliggendo al medesimo la pena di anni cinque di reclusione.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di gravame, la Corte di merito osservava quanto appresso.
L’apparato contabile non era stato consegnato al curatore così da rendere impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale della ditta.
Era pertanto evidente che l’imputato non aveva messo a disposizione il compendio contabile di cui era rientrato in possesso proprio al fine di recare pregiudizio ai creditori non consentendo la ricostruzione del patrimonio della ditta.
Quanto al trattamento sanzionatorio, non si potevano concedere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta e dei numerosi e gravi precedenti penali anche specifici.
Al prevenuto erano state sequestrate, nell’ambito di un diverso procedimento, le scritture contabili relative agli anni dal 2008 al 2010, scritture che gli erano state restituite solo in epoca posteriore anche all’inizio della verifica fiscale, del marzo 2012.
Nel contempo, i beni erano stati sottoposti al vincolo di prevenzione e di conseguenza erano stati amministrati dai due amministratori giudiziari che si erano succeduti nel corso del tempo. Come aveva confermato anche il curatore fallimentare.
L’incertezza sulla penale responsabilità del prevenuto avrebbe dovuto suggerire un piø lieve trattamento sanzionatorio.
Si sarebbero invece dovute concedere le circostanze attenuanti generiche considerando gli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
1. Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile perchŁ interamente versato in fatto e, invece, si deve ricordare che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo, il sindacato di questo giudice, essere limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si Ł avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, talchŁ esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, NOME, Rv. 229369).
Se era certa, pertanto, la materialità della condotta di bancarotta fraudolenta documentale ascrittagli (nella prima delle due ipotesi previste dall’art. 216, comma 1 n. 2, legge fall.) anche il dolo specifico di pregiudizio ai creditori era emerso dalla chiara volontà dell’imputato – resa evidente dalla sottrazione delle scritture al controllo degli amministratori giudiziari prima e del curatore poi – di impedire la ricostruzione dell’operatività della ditta fallita onde non consentire ai creditori stessi, ed in particolare all’erario, alcun possibile recupero di cespiti o di poste attive.
A fronte poi del fatto che la documentazione contabile era stata restituita proprio all’imputato, e non alla persona che egli assume di avere delegato alla gestione della ditta, Ł evidente che la sua mancata consegna debba essere al primo, ferma rimanendo anche l’affermazione della Corte di merito circa la necessaria vigilanza del titolare della ditta circa la correttezza della gestione ad opera dell’assunto delegato.
Si ricorda a tale proposito che anche quando il delegato abbia una preparazione professionale adeguata – come non risulta avere avuto il suocero dell’imputato – il titolare della ditta ha sempre il dovere di vigilare sull’esatta tenuta della contabilità.
Si Ł infatti affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non Ł esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 – 01).
2. Anche il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
Le circostanze attenuanti generiche erano state congruamente negate in considerazione dei gravi precedenti penali dell’imputato, anche per fatti specifici.
La misura della pena era poi giustificata dalla gravità della condotta e dall’assoluta assenza di resipiscenza, anche in relazione alle condotte che aveva causato le ridette precedenti condanne.
E si ricordi che:
la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, Ł insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 19 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME