Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3165 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3165 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CITTANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BORGO VAL DI TARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MOIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’annullamento co rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e inammissibilità nel resto dei ricor COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME inammissibilità dei ricorsi COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME espone i motivi di gravame per il suo assistito ed
insiste nell’annullamento della sentenza impugnata e si riporta integralmente al ricorso peesentato da NOME NOME;
L’avvocato COGNOME NOME illustra alla Corte i motivi e ne chiede l’accoglimento
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data 1.12.2022, aveva condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ciascuno alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta loro rispettivamente ascritti, in relazione ai fallimenti delle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“;
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con distinti atti di impugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Il COGNOME COGNOME , amministratore di diritto della “RAGIONE_SOCIALE“, condannato per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo A) dell’imputazione, e per i plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva di cui al capo B) dell’imputazione, nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo A). In particolare, ad avviso del ricorrente, non può ritenersi dimostrata la distruzione o la mancata tenuta delle scritture contabili della società fallita, posto che, se è pur vero che tali scritture non sono state rinvenute dal curatore fallimentare, è altrettanto vero che, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, esse erano certamente esistenti alla data di presentazione del piano di concordato preventivo del maggio 2013, sicché il mancato rinvenimento delle stesse non può essere addebitato al dolo specifico del COGNOME, dovendo, piuttosto, ascriversi alla mancanza di diligenza da parte del curatore fallimentare, che ha omesso di ricercarle con la dovuta cura all’interno dei trentasette faldoni, contenenti documentazione riferibile a plurime società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, sottoposti a sequestro penale nella sede della “RAGIONE_SOCIALE“, come gli era stato indicato dal ricorrente. Erra, pertanto, la corte territoriale nel desumere la responsabilità del
ricorrente dalla mancata consegna delle scritture contabili, accomunando indebitamente tale conAVV_NOTAIOa alla distruzione, omissione e falsificazione delle stesse, senza tacere che il mancato deposito delle scritture contabili e il mancato rinvenimento delle stesse, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, non assumono rilievo per dimostrare l’esistenza del dolo specifico; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva di cui al capo B) dell’imputazione, posto che: a) lo stato di insolvenza della “RAGIONE_SOCIALE” si è manifestato in epoca successiva al 2009, laddove le presunte operazioni distrattive si collocano in un periodo di tempo anteriore, come evidenziato dalle conclusioni del consulente tecnico di parte, AVV_NOTAIO, del tutto pretermesse dalla corte territoriale, non potendosi ricavare la consapevolezza dello stato di insolvenza della società dall’affermazione dell’imputato al curatore fallimentare di non avere depositato il bilancio per l’anno 2009 per mancanza di liquidità e, in ogni caso, come spiegato dallo stesso COGNOME, il mancato deposito del bilancio era stato determinato anche da altre cause, senza tacere che il AVV_NOTAIO COGNOME aveva evidenziato come la società fallita non fosse in stato di insolvenza almeno fino a tutto il 2008, godendo di credito bancario e operando correntemente; b) inadeguata appare la motivazione del giudice di appello con riferimento alle singole conAVV_NOTAIOe distrattive, in quanto, in relazione alla distrazione della somma di euro 158.000,00, pervenuta nel 2007 alla “RAGIONE_SOCIALE” a titolo di finanziamenti dalla “RAGIONE_SOCIALE” e non rinvenuta tra le poste attive in sede di inventario, risulta non dimostrato che tale somma non sia stata utilizzata, come prospettato dal consulente COGNOME, nell’ambito dell’esercizio dell’ordinaria attività di impresa, trattandosi di finanziamenti ottenuti in epoca assai lontana, quando la crisi aziendale non si era ancora manifestata; in ordine ai finanziamenti effettuati nel 2013 dalla “RAGIONE_SOCIALE“, poco prima della dichiarazione di fallimento, per complessivi euro 2.245.726,23 in favore della”RAGIONE_SOCIALE”
(partecipata al 10% dalla fallita e per il 90% da “RAGIONE_SOCIALE“, a sua volta partecipata al 90% dalla “RAGIONE_SOCIALE“), la corte territoriale ha omesso di considerare le osservazioni svolte sul punto dal consulente dell’imputato, che ha collocato il finanziamento come avvenuto nel 2009, se non addirittura prima, vale a dire nel 2007 o nel 2008, alla luce della progressiva riduzione del credito vantato dalla società fallita nei confronti delle sue controllate, che va interpretato come un rimborso del finanziamento, per cui “l’importo rimasto in bilancio ragionevolmente risale addirittura al 2007”; in relazione al mancato rinvenimento in sede d’inventario dell’arredamento della sede della fallita, il giudice di appello non ha preso in considerazione ancora una volta le conclusioni del consulente di parte, che ha evidenziato la possibilità che il curatore fallimentare non abbia proceduto all’inventario dei beni mobili costituenti l’arredamento, perché sottoposti a sequestro, senza tacere il presumibile valore irrisorio di tali arredi, che il consulente fissava in 2905,05 euro, una volta ammortizzato il loro valore lordo; in ordine alla consegna a COGNOME NOME, nell’anno 2012, della somma di euro 26.900,00 in assenza di titolo giustificativo, infine, il giudice di appello ha omesso di valutare adeguatamente la circostanza che il NOME, AVV_NOTAIOore commercialista, all’epoca dei fatti era inserito nell’elenco dei fornitori e vantava crediti nei confronti della società fallita, sicché appare più che plausibile che il pagamento in suo favore sia avvenuto a tale titolo e non a scopo distrattivo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in puto di determinazione dell’entità della pena-base, ritenuta eccessiva.
2.2. COGNOME NOME, procuratore con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dal 2003 alla data del fallimento e amministratore di fatto della società “RAGIONE_SOCIALE“, condannato per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo A) dell’imputazione, e per i plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva di cui al capo B) dell’imputazione, GLYPH nonché condannato in qualità di amministratore di fatto della società “RAGIONE_SOCIALE“, per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo E) e per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, di cui ai capi F2) e I),
nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, eccepisce: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE“, lamentando, sul punto, la mancata valutazione da parte della corte territoriale delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare all’udienza del 5 marzo 2009, in parte, riportandone una selezione, in parte, richiamandole, dichiarazioni, ad avviso del ricorrente, decisive per escludere la sua qualità di amministratore di fatto dell’indicata società, che non può certo desumersi dal suo ruolo di procuratore della società stessa; 2) vizio di motivazione, per mancata assunzione di una prova decisiva, in ordine ai reati di cui ai capi A), B), E) ed F2) dell’imputazione, non avendo la corte territoriale fornito adeguata risposta ai rilievi articolati dall’imputato nell’atto di appello e alle osservazioni svolte al riguardo dal consulente tecnico di parte, AVV_NOTAIO COGNOME; 3) mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219 co. 3, I. fall., in relazione al reato di cui al capo F2), in conseguenza dell’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo Fl) dell’imputazione.
2.3. COGNOME NOME, condannato in qualità di concorrente extraneus nell’attività distrattiva di cui al capo B4), nell’ambito del fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“, nonché in qualità di amministratore di diritto della società “RAGIONE_SOCIALE“, per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo E) e per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, di cui al capo F2), nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, eccepisce: 1) la mancanza e/o l’illogicità della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità del COGNOME per il reato di cui al capo sub B4), con riferimento alla distrazione di euro 26.900,00, in quanto la corte territoriale non ha tenuto nel dovuto conto le doglianze difensive con cui si evidenziava che l’imputato, del tutto estraneo alla conduzione della società fallita, ha percepito la somma di cui si discute all’evidente titolo di compensi per la sua attività professionale, risolvendosi l’assunto del giudice di merito in una mera congettura non sostenuta da alcun elemento probatorio, affidata
all’incerta deduzione per la quale, avendo il COGNOME svolto ruoli in altre società del gruppo, egli non poteva non essere a conoscenza degli intenti fraudolenti degli amministratori, senza tacere che la corte territoriale ha ignorato la prospettata diversa qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo B), in quella di cui al n. 1, dell’art. 217, I. fall., e che la presenza del COGNOME all’atto dell’accesso del curatore fallimentare nella sede della società fallita, valorizzata in chiave accusatoria dai giudici di merito, ha, in realtà, una valenza probatoria neutra, essendo tale presenza imposta dalla circostanza che l’imputato era il formale destinatario del provvedimento di sequestro dell’immobile all’interno del quale gli imputati dichiaravano essere stata conservata la documentazione di tutte le società del “RAGIONE_SOCIALE“; 2) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, profilo in relazione al quale la corte territoriale ha omesso di fornire risposta ai motivi d’appello, con cui si evidenziava come il RAGIONE_SOCIALE non avesse mai avuto la disponibilità della documentazione relativa alle gestioni precedenti della società “RAGIONE_SOCIALE“, non essendo stata a lui consegnata dai precedenti amministratori, documentazione, peraltro, riferita a un tempo in cui la società era rimasta inattiva, non potendosi rinvenire la prova logica della bancarotta documentale dell’unico fatto distrattivo addebitabile al RAGIONE_SOCIALE, per la somma di euro 7500,00, e non essendovi prova alcuna che l’omessa consegna di tutte le scritture contabili al curatore fosse finalizzata a danneggiare i creditori e non, piuttosto, conseguenza di una conAVV_NOTAIOa colposa per non essersi attivato per l’acquisizione di alcune delle scritture contabili relative al periodo precedente all’assunzione della carica di amministratore di diritto della fallita; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo F2), avendo la corte territoriale omesso di prendere in considerazione le censure difensive mosse alle testimonianze di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione alle quali era stato denunciato il travisamento valutativo e la prospettata diversa qualificazione della conAVV_NOTAIOa dell’imputato in termini di
bancarotta semplice; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.
2.4. COGNOME NOME, condannata quale amministratore di diritto della società fallita “RAGIONE_SOCIALE“, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo E) e per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, di cui al capo I) (distrazione di euro 812.547,00 appostati al bilancio chiuso il 31.12.2008 quali proventi e oneri straordinari originati in massima parte da rimborso finanziamento soci della “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 12.3.2010, prelevati entro la chiusura del 2008 e non rinvenuti tra l’attivo), nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo E), in quanto, da una lato, la corte territoriale, a fronte della parziale produzione documentale fornita dall’imputata, avrebbe dovuto verificare se la documentazione contabile, ove fosse stata diligentemente acquisita dal curatore fallimentare, avrebbe effettivamente dato conto delle operazioni contestate e, al tempo stesso, contestare motivatamente i risultati cui è pervenuto il consulente della difesa, di cui si dà atto in motivazione; dall’altro, appare insoddisfacente e apodittica l’attestazione di responsabilità concorsuale della COGNOME per il sol fatto che non vi sia evidenza di un passaggio di consegne idoneo a esonerare quest’ultima da responsabilità, non essendo certo sufficiente al riguardo un’eventuale “distinta di ricevuta”; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al reato di cui al capo I), non avendo la corte territoriale adeguatamente considerato le conclusioni del consulente tecnico della difesa e fornito risposta a specifici motivi d’appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si evidenzia al riguardo che la COGNOME ha fornito la contabilità informatica stampata e ha interloquito via mail con il curatore) e di determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.
Con requisitoria scritta del 3.7.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIOssa NOME AVV_NOTAIO ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi COGNOME e COGNOME, nonché per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di COGNOME e di COGNOME, cui ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto.
I ricorsi vanno parzialmente accolti, imponendosi un annullamento con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio, della sentenza impugnata in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi A) e ed E) dell’imputazione, nei confronti degli imputati che verranno in seguito indicati, mentre nel resto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, assorbite nei motivi accolti tutte le questioni inerenti al trattamento sanzionatorio.
Appare, pertanto, opportuno ribadire i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, condivisi dal Collegio, alla luce dei quali deve essere valutata la “tenuta” della motivazione della sentenza oggetto di ricorso.
Come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179).
In una serie di condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento conAVV_NOTAIOo su libri
contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la conAVV_NOTAIOa del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto).
Principi ribaditi in un recente e condivisibile arresto di questa Corte, in cui si è evidenziato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l’ipotesi della materiale esistenza dei libri “lasciati in bianco” ((cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175).
Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.
Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la conAVV_NOTAIOa del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
5.1. Di tali principi la corte territoriale non ha fatto buon governo.
Con particolare riferimento all’intervenuta condanna del COGNOME e del COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), non può non rilevarsi come, a fronte di un’imputazione con cui, come spesso accade, vengono contestate a entrambi gli imputati, sia la bancarotta fraudolenta documentale “generica”, sia la bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, la corte territoriale rende una motivazione intrinsecamente contraddittoria.
Una volta evidenziato, sulla base delle risultanze processuali, “che la contabilità della società fallita veniva distrutta o occultata allo scopo di danneggiare i creditori”, infatti, il giudice di appello ha affermato subito dopo, in maniera contraddittoria, che, in realtà, si era verificata “la consegna di documentazione frammentata e parziale, che non consentiva la ricostruzione degli affari e della situazione patrimoniale della fallita.
Questa incertezza sulla natura della conAVV_NOTAIOa posta in essere dagli imputati si riverbera anche sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato, contestata da entrambi i ricorrenti nei motivi di appello.
La corte territoriale, infatti, fa coincidere gli elementi dai quali desumere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che, da soli, come si è già detto sono insufficienti, senza svolgere alcuna indagine effettiva sulla conAVV_NOTAIOa dei ricorrenti nel loro concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa, che, ovviamente, va orientata in relazione al tipo di bancarotta fraudolenta documentale addebitabile ai ricorrenti, senza che possa ritenersi
sufficiente al riguardo, perché del tutto generico, il riferimento alle incolpazioni distrattive di cui al capo B) dell’imputazione (cfr. pp. 30 della sentenza di secondo grado).
Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio rimediare all’indicata aporia motivazionale conformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
5.2. Con particolare riferimento alla posizione del COGNOME va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso sintetizzato nelle pagine precedenti sub n. 2), per un duplice ordine di ragioni.
Si tratta, innanzitutto, di un motivo fondato su censure di merito non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già deAVV_NOTAIOe in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Sotto altro profilo, non può non rilevarsi la violazione del principio dell’autosufficienza, secondo cui, come è noto, il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).
Siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall’art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti “specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) del codice”, è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.
Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, “sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso” (cfr. Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).
Può, dunque, affermarsi che il principio della cd autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l’entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all’onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati.
Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l’impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell’organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale.
Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l’inadeguata valutazione da parte del giudice di merito (cfr., in questo senso, anche Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente, con riferimento alle valutazioni del consulente tecnico di parte, AVV_NOTAIO COGNOME, alla luce delle quali articola i suoi rilievi critici, non ha adempiuto agli oneri di precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd. “autosufficienza” del ricorso, limitandosi a un parziale e generico richiamo ad esse.
5.3. Il motivo sulla dosimetria della pena, come si è detto, risulta assorbito nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
5.4. In relazione agli altri motivo di ricorso articolati nell’interesse del COGNOME, una volta accolta la doglianza relativa all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), difettando radicalmente la motivazione della corte territoriale sull’ottavo motivo di appello dell’imputato riguardante proprio l’elemento soggettivo del reato, i restanti motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili.
Anche in questo caso, infatti, in relazione alle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare all’udienza del 5.3.2009 e dal AVV_NOTAIO. COGNOME, è configurabile la violazione da parte del ricorrente del principio della cd. “autosufficienza” del ricorso.
La corte territoriale del resto, con motivazione approfondita e immune da vizi, ha esaurientemente spiegato le ragioni che militano a favore della tesi accusatoria sul ruolo di amministratore di fatto svolto dal COGNOME, in considerazione dell’accertato inserimento organico dello stesso nella gestione della società fallita (cfr. p. 32 della sentenza di appello).
La genericità dei restanti motivi di ricorso, inoltre, va apprezzata anche sotto un ulteriore profilo dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 4/11/2014, n. 35964, rv. 264879; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, Rv. 275853).
5.5. Anche in questo caso, il motivo sulla dosimetria della pena, come si è detto, risulta assorbito nell’accoglimento del motivo di ricorso sulla bancarotta fraudolenta documentale.
5.6. Con riferimento all’affermazione di responsabilità del COGNOME e della COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo E), valgono le medesime considerazioni già svolte per il delitto di cui al capo A) dell’imputazione.
Anche in questo caso la contestazione riguarda entrambe le forme in cui si manifesta la bancarotta fraudolenta documentale e dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo, condivisa dal giudice di appello, si evince che al curatore sarebbe stata consegnata dai due imputati che si sono susseguiti nell’amministrazione della società fallita solo una parte della documentazione contabile (cfr. pp. 18 e 19 della sentenza di appello).
L’elemento soggettivo del reato è stato desunto, in ultima analisi, solo da questo dato oggettivo, senza che la corte di appello abbia proceduto ad alcuna indagine effettiva sulla conAVV_NOTAIOa degli amministratori nel loro concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa, che, ovviamente, va orientata in relazione al tipo di bancarotta fraudolenta documentale addebitabile ai ricorrenti, senza che possa ritenersi sufficiente al riguardo, perché del tutto generico, il riferimento alle incolpazioni distrattive elevate nei loro confronti.
Si tratta di una lacuna che spetta a questa Corte rilevare, in quanto attinente alla sussistenza di uno degli elementi costituitivi del reato, di cui entrambi i ricorrenti contestano la sussistenza.
Tale aporia motivazionale andrà colmata dal giudice del rinvio, uniformandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati.
5.7. Inammissibili sono gli altri motivi di ricorso articolati dal RAGIONE_SOCIALE e dalla COGNOME in punto di affermazione della responsabilità
Per quel che riguarda il COGNOME, inammissibile appare il motivo di ricorso relativo al fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo B) dell’imputazione, trattandosi di un motivo fondato su
censure di merito non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già deAVV_NOTAIOe in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
La corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata la conAVV_NOTAIOa illecita di cui si discute sulla base di un ragionamento affatto manifestamente illogico o contraddittorio, imperniato sulla duplice circostanza, già evidenziata dal giudice di primo grado, che la somma di 26.000,00 euro, versata dalla “RAGIONE_SOCIALE“, in quel momento una società fallita, in stato di decozione e in procinto di fallire, al RAGIONE_SOCIALE fosse priva di causale e dello stretto rapporto che il ricorrente aveva con il COGNOME NOME, amministratore di fatto della fallita, “per il quale prestava attività di amministratore di sue aziende, poi esse stesse fallite” (cfr. pp. 18;3536 della sentenza di appello).
Si tratta di un epilogo decisorio del tutto in linea con i principi affermati da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è configurabile il reato di concorso delrextraneus” nel reato di cui all’art. 216 legge fall., nella conAVV_NOTAIOa del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (cfr. Sez. 5, n. 2298 del 21/11/2017, Rv. 272089), consapevolezza che la corte di appello ha desunto dalla mancanza di causale e dal collaudato rapporto di collaborazione dell’imputato con il COGNOME nell’amministrazione di società avviate verso il fallimento.
Ne va taciuto che costante nell’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte è l’affermazione secondo cui in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella
volontarietà della propria conAVV_NOTAIOa di apporto a quella dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, evidente nel caso che ci occupa dalla mancanza di una causale giustificativa del versamento, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della conAVV_NOTAIOa per gli interessi dei creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Rv. 271123).
In ordine al terzo motivo di ricorso del COGNOME, esso è inammissibile per violazione del principio della cd. “autosufficienza”, non avendo provveduto il ricorrente all’allegazione in forma integrale delle dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, mentre il quarto motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, risulta assorbito nell’accoglimento del motivo di ricorso relativo alla bancarotta fraudolenta documentale.
Quanto al secondo motivo di ricorso della COGNOME, relativo all’imputazione di cui al capo I), si deve ancora una volta rilevare la violazione del principio della cd. “autosufficienza”, con riferimento alle valutazioni operate dal AVV_NOTAIO COGNOME, e l’ulteriore profilo di inammissibilità derivante dal generico rinvio alle censure articolate con l’atto di appello, di cui la ricorrente denuncia l’omessa valutazione da parte della corte territoriale.
Il quarto motivo di ricorso, infine, risulta assorbito nell’accoglimento del motivo di ricorso relativo alla bancarotta fraudolenta documentale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di COGNOME e di COGNOME. Annulla la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo E), con rinvio per
inammissibili nel resto i ricorsi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma il 15.10. 2025. nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Firenze. Dichiara