Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Zagarise il DATA_NASCITA; avverso la sentenza emessa il 24/03/2023 dalla Corte d’appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza con la qual Giudice dell’udienza preliminare di Monza, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbre ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di banca fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e ha ridott la pena principale e le pene accessorie inflitte all’imputato.
La difesa articola due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, leg fall. e per vizio di motivazione, quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documen lamenta che la corte territoriale ha ritenuto il dolo del delitto, nonostante:
il fallito avesse provveduto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso;
il fallito, con numerose ma/I, avesse invitato il commercialista a produrre al curatore tutta l documentazione in suo possesso;
il commercialista avesse inviato al curatore parte della documentazione contabile avvertendolo che altra era rinvenibile presso il suo studio;
il curatore avesse dichiarato di aver ricostruito la contabilità della fallita e destinato attivo alla massa creditoria.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. per violazione di legge in relazione all’art. 223, comma 1, legge fall. e per v motivazione, quanto al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolos lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del delitto nonostante:
l’assenza di documentazione comprovante gli accertamenti e controlli dichiarati dall’RAGIONE_SOCIALE;
l’assenza di accertamenti sulla veridicità dei dati contabili, nonché di indicazione del cur in merito alle modalità e ai termini con cui l’emissione o utilizzazione di fatture, asserit fittizie, aveva inciso sulle scritture contabili in modo da ostacolare la ricostruzi patrimonio o del movimento degli affari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con qu resa da giudice per l’udienza preliminare all’esito del giudizio celebrato con il rito abbrevi
I giudici d’appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo gi valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del
12/06/2019, NOME, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
Privo di pregio è il primo motivo che involge l’elemento soggettivo del delitto di bancar fraudolenta documentale.
Il bene protetto dalla norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale non circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile che risponde all’interesse dei creditori alla conoscenza del patrimonio dell’imprenditore destinato a soddisfare le ragioni, sicché esso viene leso dalla tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile ricostruzione del patrimonio o da renderla difficile e, dunque, non solo quando la ricostruz del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli orga fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, COGNOME, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, NOME, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383).
Nel caso in esame, la corte territoriale, con motivazione logica e completa, ha evidenzia come dal compendio probatorio fosse emersa una modalità di tenuta della contabilità tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e, dunque, tale integrare l’offesa al bene giuridico protetto, consistente nell’interesse a una conosc documentata e giuridicamente utile RAGIONE_SOCIALE vicende patrimoniali e contabili dell’impresa (Sez. n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383).
I giudici d’appello hanno considerato sia il comportamento scarsamente collaborativo del fall che, ripetutamente convocato dalla curatela, non si era mai presentato al cospetto dell stessa, sia l’insufficienza della documentazione reperita, solo parziale e talora nean sottoscritta dal fallito, inidonea a consentire al curatore di opporsi ai puntuali accert dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rispetto ai quali il fallito non si era mai difeso, sia l’emi fatture inerenti ad attività svolte da società tutte riconducibili al fallito.
Si tratta di risultanze istruttorie con le quali il ricorrente omette del tutto di confro considerando che è l’insieme dei profili valorizzati dalla corte territoriale a dimostr termini logici e coerenti, il dolo tipico della fattispecie incriminatrice contestata.
4. Infondato è anche il secondo motivo.
Nella decisione in verifica si coglie il ragionamento sulla base del quale i giudici di appell pervenuti alla decisione.
Con motivazione logica e corretta, la corte d’appello ha evidenziato come la documentazione contabile reperita si fosse dimostrata inidonea a consentire la ricostruzione del patrimonio e movimento degli affari della fallita, in quanto, per un verso, rappresentata da fattur contenuto generico, emesse da o in favore di società esercenti attività non ricollegabili a qu
svolta dalla fallita – in un caso la fattura era relativa a una attività di panetteria – o risultate prive di dipendenti e di documentazione contabile e, per altro verso, mancante riscontri relativi a versamenti di importanti somme di denaro in favore della fallita.
Anche stavolta, il ricorrente omette di confrontarsi con le argomentazioni rese dai giudic merito, limitandosi a formulare una censura volta a scalfire la ricostruzione della vice proponendo, tuttavia, una versione dei fatti alternativa, ma non inconfutabile, a quella rite nella sentenza in verifica (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02 Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054).
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorren al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 26/01/2024.