Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31865 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Pietro Vernotico il 31/03/1966
avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di provvedere alla rideterminazione dell’aumento di pena stabilito per la continuazione, dichiarando nel resto l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare , nel resto, di accogliere
l’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) e il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna di NOME COGNOME in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e di bancarotta semplice documentale (capo B), a lui ascritti quale liquidatore dal 9 ottobre 2013
al 27 aprile 2014 della RAGIONE_SOCIALE società dichiarata fallita il 18 giugno 2015; mentre ha ridotto l’ammontare della pena inflitta.
In particolare s i ascrive all’imputato, nella veste indicata, di avere: occultato o distrutto i libri e le scritture contabili tenute della fallita fino all’anno 2012 , al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (capo A); omesso di tenere negli ultimi tre anni antecedenti al fallimento i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge (capo B).
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputat o, tramite il difensore, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sula ritenuta responsabilità dell’imputato per i delitti ascrittigli.
La Corte di appello ricostruisce la condotta dell’imputato in termini di concorso omissivo nel reato commesso da altri; tuttavia l’imputazione non è strutturata in tali termini, poiché assegna a COGNOME la responsabilità esclusiva dell’occultamento e distruzione dei libri e delle scritture contabili.
Si sostiene che da ll’istruttoria svolta non è emersa la condotta materiale, dato che la documentazione contabile fino al 2012 è stata consegnata al curatore, su supporto elettronico, dal precedente liquidatore così da consentire di ricostruire la situazione patrimoniale della fallita; mentre dopo il 2012 la società è rimasta inoperativa.
Si lamenta la mancata risposta al motivo di appello che contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui al capo A), rappresentato dal dolo specifico.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello ha valorizzato le ‘numerose condanne’ riportate dall’imputato, quando invece il Tribunale aveva escluso la recidiva in ragione della presenz a di un solo precedente ‘ assai risalente nel tempo e per fatti di diversa indole ‘.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius .
Si evidenzia che: il giudice di primo grado aveva applicato, a titolo di aumento per la c.d. ‘continuazione fallimentare’ ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., la pena di mesi sei di reclusione; mentre la Corte di appello, pur riducendo la pena, ha applicato, a tale titolo, un aumento di dieci mesi.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al capo B), che risulta estinto per prescrizione; mentre va rigettato per il capo A).
Il primo motivo è infondato.
2.1. Dalla complessiva struttura motivazionale della condanna, ricavabile dalla integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, risulta che la società RAGIONE_SOCIALE è stata messa in liquidazione il 20 dicembre 2012.
Nella carica di liquidatori si sono succeduti: NOME COGNOME dal 20 dicembre 2012 all’8 ottobre 2013 ; l’odierno ricorrente NOME COGNOME dal 9 ottobre 2013 al 27 aprile 2014; l’or iginario coimputato (deceduto prima della pronuncia della sentenza di appello) NOME COGNOME dal 28 aprile 2014 alla data del fallimento.
Le scritture contabili sono state tenute fino al 2012 compreso il periodo di gestione di COGNOME; costui le ha poi consegnate, nella loro integralità, ad NOME COGNOME succedutogli nella carica di liquidatore, dopodiché sono sparite dato che il curatore non le ha mai ritrovate.
I l Tribunale ha attribuito ad NOME COGNOME la responsabilità dell’occultamento o distruzione dei libri e delle scritture contabili sulla scorta di una motivazione, immune da cadute di logicità, che fa leva sulle dichiarazioni di COGNOME, nonché sulla ricevuta di consegna delle scritture da COGNOME a COGNOME, esibita dal primo e rinvenuta, in copia, a seguito della perquisizione a carico del secondo. Quel documento, sottoscritto da COGNOME (che nulla ha mai obiettato al riguardo), contiene un elenco analitico di tutti i libri e le scritture contabili che lo stesso ha ricevuto da COGNOME al momento della assunzione della carica di liquidatore e reca in calce una firma, rivelatasi però apocrifa, di un ulteriore passaggio da COGNOME a COGNOME.
2.2. Quanto sopra esposto rende infondata la censura che investe la sussistenza della condotta materiale di cui al capo A), dato che il ricorrente ha sottratto o distrutto l’intera contabilità della fallita che era stata correttamente tenuta fino al 2012.
Il fatto integra l’elemento oggettivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica disegnata dalla prima parte dell ‘art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.
La circostanza che il curatore abbia potuto esaminare parte della contabilità, perché conservata da COGNOME in formato elettronico, è del tutto irrilevante sotto il profilo della condotta materiale, dato che COGNOME, dopo averli ricevuti in consegna dal COGNOME, ha fatto sparire tutti gli originali cartacei dei libri e delle scritture contabili.
Mentre la possibilità di ricostruire la situazione patrimoniale della fallita è circostanza estranea alla fattispecie di bancarotta in rassegna, connotando essa
l’altra tipologia (quella c.d. generale) di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda parte dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.
2.3. La difesa deduce, anche, vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del delitto di cui al capo A) consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Il motivo è inedito , poiché non risulta proposto con l’atto di appell o.
La questione non può essere prospettata per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
2.4. Il primo motivo non tocca specificamente il capo B).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente rappresenta che il Tribunale ha escluso la recidiva data la presenza di una sola condanna per fatti diversi e risalenti nel tempo, mentre, contraddicendo il primo giudice, la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando il numero delle condanne riportate dall’imputato.
Ciò, però, non è sufficiente a integrare un vizio motivazionale poiché la difforme valutazione involge punti e presupposti diversi. Un conto è l’accertamento in positivo degli elementi (formali e sostanziali) integranti la recidiva, altro conto è la ritenuta sussistenza di circostanze ostative alla concessione delle attenuanti generiche, rispetto alle quali ben possono rilevare anche condanne successive al reato che, nella specie, peraltro risultano dal certificato aggiornato del casellario giudiziale presente nel fascicolo di appello, ma non in quello contenuto nel fascicolo del Tribunale risalente al 9 marzo 2017.
4. Il terzo motivo è fondato.
4.1. Secondo ius receptum nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (cfr. per tutte Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066 -01).
Nella specie la Corte di appello, pur riducendo la pena complessiva, ha applicato, sulla pena base di anni tre di reclusione per il reato sub A), un aumento di pena per la pluralità di fatti di bancarotta ex art. 219 comma secondo, n. 1 legge fall. (che nella specie si sostanziano soltanto nella bancarotta semplice documentale sub capo B) pari a dieci mesi di reclusione, a fronte di un aumento fissato dal Tribunale nella minor misura di sei mesi di reclusione.
4.2. La fondatezza del motivo inerente al punto del trattamento sanzionatorio per il capo B), impone di rilevare che in data 15 gennaio 2023 è decorso il termine prescrizionale, tenuto conto che il reato è stato commesso il 18 giugno 2015, che il termine massimo di prescrizione del reato di bancarotta semplice documentale è pari ad anni sette e mesi sei, che occorre computare 28 giorni di sospensione (rinvio dal 29 ottobre 2020 al 26 novembre 2020 su richiesta del difensore).
Mentre non emerge alcuna causa di sospensione in relazione al rinvio dell’ udienza del 14 marzo 2018 (per la quale era stato proclamata l’astensione collettiva dalle udienze), dato che il verbale di udienza non indica la ragione del rinvio (riporta soltanto che un giudice è stato sostituito con altro su disposizione del Presidente del Tribunale), né risultano richieste in tal senso formulate dai difensori, prima o nel corso dell’udienza stessa.
In ogni caso anche il computo di tale (ipotetica) sospensione (pari a ulteriori 105 giorni) non inciderebbe sull’esito della decisione , poiché sposterebbe il decorso del termine di prescrizione al 30 aprile 2023.
Pertanto, in difetto di cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (neppure prospettate), va dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), con conseguente eliminazione del relativo aumento di pena di mesi dieci di reclusione.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione ed elimina conseguentemente il relativo aumento di pena di mesi dieci di reclusione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 12/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME