Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17717 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 564/2025
NOME
CC – 16/04/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 6722/2025
NOME COGNOME
COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato a Palmanova il 15/09/1942
avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all ‘ esito di giudizio abbreviato, di NOME COGNOME in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e bancarotta societaria da falso in bilancio (capo B), allo stesso ascritti nella veste di amministratore unico (dal 18 novembre 2014 al 28 maggio 2015) e liquidatore (nel periodo successivo
sino al fallimento) della RAGIONE_SOCIALE società dichiarata fallita il 28 luglio 2015.
Avverso la sentenza ricorre l ‘ imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione attingendo i punti della ritenuta colpevolezza per il delitto di cui al capo A) e della entità della pena.
2.1. Circa il profilo della responsabilità, il ricorrente evidenzia: che le condotte contestate nei differenti capi sono identiche; che quando egli ebbe ad assumere l ‘ incarico (nel novembre del 2014) la situazione economica della società era già gravemente compromessa a causa delle scelte effettuate dal precedente amministratore il quale aveva definito il processo ai sensi dell ‘ art. 444 cod. proc. pen.; che egli non disponeva delle scritture contabili; che la situazione patrimoniale della fallita è stata ricostruita grazie alla documentazione contabile, anche relativa agli anni 2013 e 2014, consegnata agli organi del fallimento dal consulente della società.
2.2. Circa il punto del trattamento sanzionatorio, il ricorrente evidenzia l ‘ incongruità di una motivazione che, pur riconoscendo la sussistenza del vincolo della continuazione con reati oggetto di precedenti condanne e ritenuti più gravi, ha applicato un aumento di pena esorbitante per i reati-satellite oggetto del presente processo.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio.
Il presente ricorso per cassazione rappresenta una sostanziale riedizione, senza elementi di novità, dell’atto di appello che lamentava la mancata assoluzione dal reato di cui al capo A) e chiedeva la riduzione della pena.
2.1. La censura afferente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) è infondata.
2.1.1. I giudici di merito hanno accertato che, al momento del fallimento, mancavano tutte le scritture contabili della fallita -l’imputato, prima amministratore (dal 18 novembre 2014) e poi liquidatore (dal 28 maggio 2015) non ne aveva consegnata nessuna al curatore -se si eccettuano due libri reperiti
grazie al consulente contabile della società: il libro giornale (formalmente tenuto sino al 29 maggio 2015) e il libro inventari (relativo agli anni 2013 e 2014), i quali però recavano dati inattendibili, contraddittori, non verificabili, in assenza di documentazione di supporto (fatture, bolle, ecc.).
Con il ricorso l’imputato sostiene, come già aveva fatto in sede di gravame, che le condotte non sarebbero a lui ascrivibili, dato che egli sarebbe subentrato a una precedente gestione solo nel novembre 2014 e che la situazione economica della società era già compromessa nel 2013.
L’assunto è generico perché non si confronta né con la risposta già offerta dalla Corte di appello (cfr. pag. 2 sentenza impugnata), né con la circostanza che l’imputato non ha tenuto scritture contabili per l’intero corso della sua gestione se non quelle, inattendibili, consegnate dal consulente.
Va ricordato che integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale l’omessa tenuta della contabilità anche se relativa alla fase finale della vita dell’impresa (Sez. 5, n. 39808 del 23/09/2022, COGNOME, Rv. 283801 – 01).
Del tutto privo di consistenza è poi l’argomento secondo il quale la situazione contabile della società sarebbe stata ricostruita dagli organi fallimentari, dato che i giudici di merito hanno accertato esattamente il contrario, non riuscendo neppure a stabilire la sorte dei depositi bancari (pari ad oltre 145.000,00 euro).
2.1.2. Non vi è alcuna coincidenza (né strutturale, né sostanziale) tra i fatti ascritti al capo A) e quelli di cui al capo B (non oggetto di ricorso).
Invero mentre la bancarotta fraudolenta documentale è un reato di pericolo avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili (nozione che non ricomprende i bilanci), la bancarotta societaria è un reato di evento il cui oggetto materiale (nella declinazione qui contestata) è rappresentato dalla falsificazione dei bilanci.
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest ‘ ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all ‘ art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (cfr. Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503 – 01, secondo cui eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, integrano solo la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario).
Per tali ragioni il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio concorre con quello di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 7293 del 28/05/1996, COGNOME, Rv. 205987 – 01).
Nella specie sia il capo di imputazione sia la pronuncia di condanna hanno tenuto conto di una siffatta distinzione, avendo riguardato condotte anche sostanzialmente diverse relative a oggetti differenti.
2.2. È fondata, invece, la censura sul trattamento sanzionatorio.
La determinazione della pena è incomprensibile.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto la continuazione con “i reati di natura fiscale” oggetto delle sentenze dei Tribunali di Monza (n.342/21) e di Bologna (n. 1293/21), ha individuato il reato più grave in quello giudicato dal Tribunale di Monza e ha applicato, in continuazione, per i reati satellite oggetto del presente processo (da considerare unitariamente per la particolare disciplina della c.d. continuazione fallimentare) la pena di anni due e mesi quattro di reclusione (poi ridotta per le attenuanti generiche e per il rito), vale a dire una pena molto prossima a quella che sarebbe stata applicabile ricorrendo al cumulo materiale, senza fornire spiegazioni di sorta.
La Corte di appello tenta di porre rimedio alla lacuna del primo giudice, richiamando la gravità del fatto alla luce del danno procurato alla massa dei creditori (che però non viene indicato), alla “pessima condotta tenuta dall’imputato” sia nel processo sia per i suoi precedenti penali; ma si tratta di argomenti generici, poco persuasivi, che non riescono a giustificare il notevole aumento di pena applicato e appaiono, poi, contraddittori rispetto a quelli che hanno condotto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Discende l ‘ annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 16/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME