Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2428 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2428 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il 07/08/1966
avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d’appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del Sost. Procuratore generale, COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 14 maggio 2024 dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato la decisione del Tribunale di Salerno che aveva condannato NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, in relazione al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarato dal Tribunale di Salerno il 14 marzo 2018, società di cui
l’imputato era socio accomandatario. La riforma in appello è consistita nell’assoluzione per la bancarotta fraudolenta distrattiva, nell’esclusione della continuazione fallimentare e nella rimodulazione in mitius del trattamento sanzionatorio per la bancarotta fraudolenta documentale (da sottrazione delle scritture contabili).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha formulato un unico motivo, che lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 216 e 222 legge fall. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente sostiene che l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui egli avrebbe potuto depositare in corso di procedimento penale le scritture contabili ancorché detenuto sarebbe errata perché, durante la restrizione carceraria, gli era stato nominato un tutore siccome legalmente interdetto, donde non aveva mantenuto la carica di amministratore. Inoltre – si legge nel ricorso – poiché la documentazione contabile riguardava la società e non Cafarelli quale titolare di società unipersonale, la conclusione secondo cui egli fosse in possesso delle scritture contabili e, quindi, in grado di produrle, sarebbe congetturale.
Ulteriore difetto della sentenza impugnata sarebbe quello di avere ritenuto la sussistenza del coefficiente soggettivo, sulla sola base del fatto che egli era il legale rappresentante della società fallita e che vi era un’imponente debitoria e nonostante COGNOME non fosse venuto a conoscenza dell’invito a recarsi presso il curatore per il deposito della documentazione; al più – si legge nel ricorso – gli sarebbe ascrivibile una condotta negligente, riconducibile alla bancarotta semplice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.
Innanzitutto non ha pregio l’argomentazione del ricorrente secondo la quale il deposito della documentazione contabile da parte sua, una volta conosciuta l’esistenza del procedimento penale, sarebbe stata impedita dall’interdizione legale applicatagli in costanza di carcerazione, dal momento che detta argomentazione fonda su un presupposto di fatto che è stato introdotto nel processo solo con il ricorso per cassazione e che non risulta dalle sentenze di merito. A prescindere da questo aspetto, il ricorso non coglie comunque nel segno dal momento che l’interdizione legale non avrebbe impedito di certo
all’imputato l’esercizio delle facoltà difensive in questo procedimento, tra cui rientrava quella di mettere a disposizione la documentazione contabile della fallita al fine di dimostrare che il mancato deposito che si era registrato all’epoca del fallimento fosse dovuto non già ad una precisa scelta illecita, ma alla mancata ricezione della comunicazione della curatela; e, comunque, il deposito delle scritture contabili presso la curatela non è un’attività che presuppone l’esercizio della funzione gestoria di una società, ma è un’attività di ordine materiale che può essere posta in essere anche da chi sia sottoposto ad interdizione legale, né la sopravvenuta interdizione legale può esonerare dall’obbligo di deposito previsto dalla legge fallimentare.
Non comprensibile è, poi, l’argomentazione secondo la quale RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto il possesso della documentazione contabile della fallita, di cui era socio accomandatario, perché non società unipersonale, data la carica amministrativa rivestita. D’altra parte, non giova all’ammissibilità della doglianza la circostanza che siano stati denunziati congiuntamente tutti i vizi della motivazione. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. Il ricorso è infondato quando affronta il tema del coefficiente soggettivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Se è vero quanto sostiene il ricorrente circa la necessità che la bancarotta ascritta all’imputato – da sottrazione delle scritture contabili – sia sorretta da dolo specifico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904), il ricorso finisce poi per essere incoerente con questa premessa laddove cita giurisprudenza che riguarda la diversa ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale generale. D’altronde l’impugnativa è
infondata e lambisce l’inammissibilità per aspecificità, in quanto la Corte di appello – con motivazione immune da errori di diritto o da vizi logici – ha affermato che la debitoria di circa 1.830.000 euro maturata dalla società rendeva palese che la sottrazione delle scritture contabili – con tutte le difficoltà ricostruttive che essa aveva cagionato – era stata funzionale ad impedire la ricostruzione del patrimonio e, quindi, la soddisfazione dei creditori; fornendo, così, un motivazione non manifestamente illogica sul versante soggettivo della fattispecie.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 31/10/2024
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