Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24358 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24358 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 maggio 2023 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 18 giugno 2014.
Secondo i giudici di merito, l’imputato – in qualità, prima, di amministratore e, poi, di liquidatore – al fine di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare u pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto le scritture contabili della società.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.
Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo che i giudici di merito avrebbero desunto il dolo solo dalla mancata consegna delle scritture contabili al curatore.
Sotto altro profilo, sostiene che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle diverse e alternative di tipologie di reato contestate all’imputato, operando una non consentita fusione tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica e quella di bancarotta fraudolenta documentale generica.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe dovuto valutare la sola gravità del reato.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nel capo di imputazione, effettivamente, sono contestate entrambe le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale.
Al riguardo, va ricordato che «è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione» (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello, in maniera chiara, ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico,
motivando in maniera adeguata in ordine alla prova dell’elemento soggettivo (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). In particolare, ha ritenuto che l’intento dell’imputato di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare un pregiudizio ai creditori fosse desumibile dalla rilevante esposizione debitoria (originata da ingenti finanziamenti ricevuti dagli istituti di credito) e dalla completa mancanza di attivo fallimentare, a fronte di cessioni immobiliari che pure risultavano effettuate dalla società fallita. Tali elementi hanno portato la Corte di appello a ritenere che la completa sottrazione della documentazione contabile fosse stata finalizzata a occultare la destinazione data alle somme provenienti dai finanziamenti e al corrispettivo delle vendite immobiliari. I documenti erano stati sottratti per non disvelare che la società era stata gestita dall’amministratore nel proprio interesse personale e per ostacolare i creditori nel soddisfacimento delle loro pretese.
Si tratta di una motivazione adeguata, rispetto alla quale il ricorrente non ha dedotto alcun travisamento di prova o determinante vizio logico.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). La Corte di appello, in particolare, ha dato rilevanza ai precedenti penali a carico dell’imputato e al comportamento da lui tenuto dopo la commissione del reato.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23 febbraio 2024.