Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27648 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME EGLE PILLA NOME COGNOME
– Presidente –
COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 638/2025 UP – 21/05/2025 R.G.N. 7993/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NOME nato a SANT’ANTIOCO il 31/07/1956 NOME nato a CHIARI il 29/11/1981
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dellÕavv. NOME COGNOME per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi.
1. Secondo lÕoriginaria impostazione accusatoria NOME NOME sarebbe stato responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A), bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e bancarotta semplice documentale (capo C), in relazione alla societˆ RAGIONE_SOCIALE, fallita il 23 febbraio 2016. COGNOME NOME era stato l’amministratore unico della fallita, la cui principale attivitˆ d’impresa consisteva nella gestione e nel commercio di beni immobili nonchŽ nella costruzione di fabbricati, per la loro successiva rivendita o locazione. Del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva sarebbe stato responsabile anche NOME, figlio di NOME, amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria di alcune distrazioni.
Con riferimento alla bancarotta distrattiva, NOME e NOME avrebbero distratto la somma di euro 636.100 (di cui 458.700 in favore di NOME NOME, comprensiva della somma di euro 3.300 corrisposta a COGNOME NOME e di euro 16.000 corrisposta a NOME NOME; euro 129.600 in favore di NOME; euro 47.800 in favore della RAGIONE_SOCIALE), che costituiva parte del prezzo effettivamente corrisposto dai clienti per lÕacquisto di quattro villette loro vendute dalla societˆ fallita e per l’effettuazione di lavori di completamento delle opere edilizie.
In particolare: euro 160.000 per l’immobile acquistato da COGNOME NOME e COGNOME NOME (di cui euro 75.000 versati direttamente a COGNOME NOME, euro 47.700 a NOME, euro 34.000 alla RAGIONE_SOCIALE ed euro 3.300 a COGNOME NOME); euro 210.600 per l’immobile acquistato da COGNOME NOME (versati direttamente a COGNOME NOME); euro 97.900 per l’immobile acquistato da COGNOME NOME e NOME (di cui euro 81.900 versati a NOME ed euro 16.000 versasti a COGNOME NOME); euro 167.600 per l’immobile acquistato da NOME NOME e COGNOME NOME (di cui euro 153.800 versati direttamente a NOME NOME ed euro 13.800 alla ÒImpr. RAGIONE_SOCIALE).
Gli imputati avrebbero distratto, inoltre, cinque immobili in corso di costruzione, facenti parte del piano di lottizzazione denominato ÒI INDIRIZZO Monte CresiaÓ, venduti alla RAGIONE_SOCIALE, senza effettivo versamento di un corrispettivo. In relazione a tale vendita, il prezzo veniva rappresentato come pagato mediante compensazione con un presunto credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della fallita, che, in realtˆ, sarebbe stato inesistente. In relazione a tale operazione, veniva emessa anche fattura per lÕimporto di euro 130.196, che sarebbe falsa e gli immobili sarebbero stati poi rivenduti a terzi, per l’importo totale di euro 243.000.
Il solo NOME NOME si sarebbe reso responsabile anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver falsificato i libri e le altre scritture contabili della fallita e comunque per averli tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
COGNOME NOME sarebbe stato responsabile anche del reato di bancarotta semplice documentale, per non aver tenuto, per le annualitˆ successive al 2012 e fino alla data del fallimento, i libri e le altre scritture contabili obbligatorie.
Con riferimento al reato di cui al capo A, il giudice di primo grado ha ritenuto di dover riqualificare una parte dei fatti di bancarotta distrattiva in bancarotta preferenziale e, precisamente, tutti quelli contestati, a eccezione di quelli relativi alla somma di euro 129.600, versata a NOME, di quelli relativi alla somma di euro 16.000, versata a COGNOME NOME, e di quelli relativi alle vicende dei cinque immobili venduti alla RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Cagliari (con sentenza emessa il 1¡ giugno 2021), invero, ha ritenuto che, fatte salve le indicate eccezioni, tutti gli altri fatti dovessero essere ritenuti dei pagamenti preferenziali effettuati da NOME NOME. In particolare, ha ritenuto che l’imputato, pur avendo incassato (anche sul proprio conto personale) direttamente la maggior parte dei pagamenti relativi ai quattro immobili acquistati da NOME NOME e NOME COGNOME NOME, da NOME, da NOME e da NOME NOME, avesse utilizzato tali somme per sostenere i costi relativi all’avanzamento dei lavori di costruzione degli immobili stessi, per pagare i propri dipendenti e per pagare i fornitori, utilizzando il proprio conto corrente personale (intestato a COGNOME NOME), avendo la ÒDeutsche BankÓ chiuso il conto corrente della societˆ. Ha, tuttavia, ritenuto che di tutti pagamenti preferenziali dovesse risponderne il solo NOME, in quanto amministratore unico della fallita, che si occupava personalmente e interamente delle relazioni e delle trattative con i clienti nonchŽ del pagamento di dipendenti e di fornitori. Ha ritenuto invece che NOME dovesse rispondere solo dei pagamenti preferenziali che lo avevano coinvolto in prima persona, ossia di quelli che lo vedevano quale beneficiario diretto dei pagamenti e di quelli che lo vedevano coinvolto in qualitˆ di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE. Assolveva NOME, pertanto, dai fatti relativi ai versamenti effettuati in favore di NOME NOME e COGNOME NOME (oltre ad assolverlo anche per i versamenti effettuati in favore di NOME NOME, effettuati su disposizione esclusiva di NOME NOME). Dalla riqualificazione erano state escluse sia la distrazione dei cinque immobili (ceduti alla RAGIONE_SOCIALEÓ con compensazione del prezzo con un credito di uguale importo, risultato in realtˆ inesistente) sia la distrazione delle somme di euro 129.600, versata a NOME, e di euro 16.00,00 versata a NOME NOME Per tali versamenti il Tribunale ha ritenuto confermata la natura distrattiva, atteso che
non solo risultavano privi di qualsiasi ragione giustificativa, ma non erano stati neppure effettuati poggiandosi sul conto corrente personale di NOME NOME, per cui si doveva escludere che fossero stati destinati al pagamento di creditori o fornitori della fallita; NOME è stato ritenuto responsabile del solo versamento di euro 129.600, in quanto effettuato in un suo favore, e non anche di quello di euro 16.000, perchŽ effettuato esclusivamente da NOME e in favore di NOME NOME.
Quanto alla bancarotta documentale, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che la situazione delle scritture contabili si fosse protratta nel medesimo stato in maniera costante nel tempo, accompagnata da una condotta che appariva caratterizzata sempre dal medesimo elemento soggettivo. In ragione di ci˜, ha ritenuto che il reato di bancarotta documentale semplice, contestato al capo C dell’imputazione, dovesse essere ritenuto assorbito nel reato di bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza emessa il 26 settembre 2024, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinti per prescrizione i reati di bancarotta preferenziale e rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 157 cod. pen.
Sostengono che il giudice di primo grado avrebbe correttamente ritenuto che la somma di euro 636.100, oggetto della contestazione di cui al capo A, fosse stata interamente utilizzata per la costruzione delle quattro villette acquistate da NOME NOME e NOME, da NOME, da NOME e da NOME Luciano. Il Tribunale, tuttavia, avrebbe illogicamente ritenuto che solo una parte di tali somme costituissero pagamento preferenziale, mentre le altre (e precisamente quelle di euro 16.000, percepita da NOME NOME e di euro 129.600, percepita da NOME) costituirebbero delle distrazioni. Palese, secondo i ricorrenti, sarebbe l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado, atteso che, una volta riconosciuto che tutta la somma contestata era stata utilizzata per la realizzazione delle quattro villette, in relazione all’intero importo si sarebbe dovuto ritenere integrata la bancarotta preferenziale. Sommando il denaro che secondo il Tribunale sarebbe stato destinato a pagamenti preferenziali e quello che il medesimo giudice ha ritenuto destinato a distrazione, invero, si
perverrebbe precisamente allÕimporto di euro 636.100, oggetto della contestazione di cui al capo A.
La palese incongruenza della sentenza di primo grado era stata oggetto di motivo di gravame, ma la Corte di appello avrebbe risposto alle deduzioni difensive in modo non pertinente e illogico, facendo riferimento alle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME (dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, che avevano riferito che i loro stipendi erano stati pagati da COGNOME NOME), dalle quali sarebbe stato desumibile che i ricavi della fallita, versati sul conto corrente personale di COGNOME NOME, sarebbero stati destinati al pagamento dei debiti altrui e non della fallita. Tale argomentazione non sarebbe pertinente poichŽ, una volta appurato che l’intero importo di euro 636.100 era stato destinato alla costruzione delle quattro villette, si dovrebbe necessariamente ritenere che quell’importo fosse stato destinato a effettuare dei pagamenti preferenziali. L’argomentazione sarebbe pure illogica, atteso che non vi sarebbe alcuna prova del fatto che proprio il denaro ricevuto dagli acquirenti delle quattro villette fosse stato adoperato per pagare quei due lavoratori.
Il ricorrente pertanto ritiene che tutte le somme versate dagli acquirenti delle quattro villette sarebbero state destinate a pagamenti preferenziali, che dovrebbero integrare il reato di bancarotta preferenziale, che risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione.
2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 192 cod. proc. pen.
Contestano la natura distrattiva riconosciuta dai giudici di merito alla cessione dei cinque immobili alla RAGIONE_SOCIALE
Sostengono che la Corte di appello sul punto non solo avrebbe reso una motivazione illogica, ma avrebbe addirittura errato nel ricostruire la sentenza di primo grado, ritenendo che il Tribunale avesse valutato la compensazione del prezzo per il pagamento delle cinque villette ÇillegaleÈ perchŽ i crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE avrebbero riguardato solo l’attivitˆ prestata dalla RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione delle altre quattro villette. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il Tribunale, invece, avrebbe ritenuto infondata la compensazione, in quanto i crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati completamente pagati dagli acquirenti delle villette.
I ricorrenti, a prescindere dagli errori nei quali sarebbe in corsa la Corte di appello, sostengono che, in ogni caso, non essendo stata mai accertata l’entitˆ del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe possibile appurare se quanto pacificamente incassato dalla creditrice avesse integralmente soddisfatto o meno il credito medesimo. Le argomentazioni spese dal giudice di primo grado
sarebbero delle mere congetture e il fatto contestato, Çnella peggiore delle ipotesiÈ, potrebbe essere inquadrato nella bancarotta preferenziale, che, tuttavia, risulterebbe giˆ prescritta.
2.3. Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 216 legge fall.
Sostengono che il reato di bancarotta fraudolenta documentale dovrebbe essere riqualificato in bancarotta semplice documentale.
Con una prima censura, contestano lÕaffermazione della Corte d’appello, secondo la quale Çla registrazione di un documento falsoÈ documenterebbe Çun fatto di gestione non corrispondente al veroÈ. Affermazione fatta con riferimento alle due fatture che rappresentano la compensazione del credito per il pagamento dell’acquisto dei cinque immobili con il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della fallita. Al riguardo, i ricorrenti sostengono che la contabilizzazione delle fatture in questione manifesterebbe l’esistenza di un’operazione Ð la cessione dei cinque immobili Ð realmente verificatasi e pertanto reale. Non rileverebbe, invece, lÕinesistenza del rapporto di debito/credito sottostante alle medesime fatture, ÇperchŽ ci˜, lungi dal costituire una falsificazione dei libri societariÈ rileverebbe solo Çsul piano della distrazione, cioè di una destinazione del patrimonio societario per fini estranei all’oggetto socialeÈ, oggetto di diversa contestazione.
Con una seconda censura, sostengono che i giudici di merito avrebbero valorizzato fatti non inclusi nella contestazione, perchŽ concernenti anni (2008, 2009 e 2010) precedenti ai fatti di imputazione, con ci˜ modificando l’oggetto della condotta contestata.
Quanto alle indubbie divergenze tra alcune fatture rilasciate ai clienti e quelle protocollate nel registro IVA, i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che le operazioni sottese alle fatture in argomento (concernenti essenzialmente i pagamenti inerenti alla vendita delle quattro villette) sarebbero state comunque adeguatamente documentate attraverso i rispettivi atti notarili, nei quali si darebbe conto anche dei titoli di pagamento. Proprio tali elementi avrebbero poi consentito al curatore fallimentare di ricostruire le vicende relative alle vendite in questione.
Quanto alla discordanza tra alcune operazioni scritte nel libro giornale rispetto alle schede contabili, i ricorrenti sostengono che non sussisterebbe alcuna discordanza tra i mastrini e il libro giornale.
I ricorrenti evidenziano, inoltre, che vi era stato un aggiornamento continuo dei conti crediti v/RAGIONE_SOCIALE e c/RAGIONE_SOCIALE. Tale circostanza denoterebbe l’assenza in capo a COGNOME NOME di qualsiasi volontˆ di tenere la contabilitˆ in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societˆ.
Gli elementi evidenziati dovrebbero portare, a parere dei ricorrenti, a ritenere configurato, al massimo, l’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale semplice.
2.4. Con un quarto motivo, deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. e 522 cod. proc. pen.
Contestano l’assorbimento del reato di bancarotta semplice documentale (contestato al capo C) nel reato di bancarotta fraudolenta documentale (contestato al capo B), operato dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello.
Al riguardo, sostengono che i giudici di merito avrebbero utilizzato circostanze di fatto, relativi agli anni 2010 2011, che nulla avrebbero a che vedere con il reato contestato al capo C, che concerne esclusivamente gli anni 2013, 2014 e 2015. Sostengono che i due reati in questione sarebbero completamente diversi, attenendo quello di cui al capo B alla contabilitˆ relativa agli anni 2011 e 2012 e quello di cui al capo C agli anni immediatamente successivi.
Le due fattispecie astratte che vengono in questione sarebbero peraltro completamente diverse, sia con riferimento all’elemento soggettivo che all’elemento oggettivo del reato.
La corretta definizione giuridica del reato contestato al capo C comporterebbe la sua intervenuta estinzione per prescrizione e la conseguente necessaria riduzione della pena complessiva inflitta.
I ricorsi devono essere rigettati.
1.1. Il primo motivo è infondato, in quanto si basa unÕerrata ricostruzione della sentenza di primo grado.
Al riguardo, va precisato che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha ritenuto che solo una parte della somma di euro 636.100, ricevuta per il pagamento delle quattro villette, fosse stata destinata a sostenere i costi relativi all’avanzamento dei lavori di costruzione degli immobili stessi e a pagare i dipendenti e i fornitori della fallita. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che quella parte dei 636.100 euro, sebbene ricevuta direttamente da NOME NOME sul proprio conto personale, fosse stata destinata a pagamenti e adempimenti della fallita, che non aveva più la disponibilitˆ del proprio conto corrente, che era stato chiuso dall’Istituto di credito. Tale ricostruzione è stata fatta sulla base delle dichiarazioni dei testi, sulla movimentazione del denaro e sullÕaccertata circostanza dell’indisponibilitˆ da parte della fallita di un proprio conto personale. Con
riferimento alla somma di euro 129.600, versata a NOME e alla somma di euro 16.00,00 versata a NOME NOME, invece, il Tribunale ha ritenuto confermata la natura distrattiva di quei versamenti, atteso che non solo risultavano privi di qualsiasi ragione giustificativa, ma non erano stati neppure effettuati poggiandosi sul conto corrente personale di NOME NOME, per cui si doveva escludere che fossero stati destinati al pagamento di creditori o fornitori della fallita (cfr. pagine 37-39 della sentenza di primo grado).
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
I giudici di merito, con riferimento alla distrazione realizzata con la cessione dei cinque immobili alla RAGIONE_SOCIALE, hanno reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici.
In particolare, hanno ritenuto che il credito portato in compensazione dalla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di pagamento del prezzo per lÕacquisto degli immobili, fosse inesistente non per le ragioni indicate dai ricorrenti, ma perchŽ fondato su una fattura, la n. 1 del 30 aprile 2012, emessa con l’unico scopo di conferire un’apparente giustificazione alla successiva fattura numero 20, posta a supporto della compensazione in questione.
Hanno ritenuto, anche sulla base delle stesse dichiarazioni rese da COGNOME Antonio al curatore fallimentare, che alcun importo fosse dovuto dalla fallita alla RAGIONE_SOCIALE, per i lavori da quest’ultima svolti, perchŽ tali lavori erano stati giˆ integralmente pagati con i versamenti effettuati dagli acquirenti delle villette, parte dei quali, su richiesta dello stesso COGNOME Antonio, effettuati direttamente in favore della ÒImpre RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale motivazione, i ricorrenti si sono limitati a delle deduzioni generiche, assertive e versate in fatto, non confrontandosi effettivamente con le argomentazioni poste dai giudici di merito a fondamento della loro decisione.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Va rilevato che i giudici di merito hanno reso una motivazione ampia e priva di vizi logici in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Hanno posto in rilievo che NOME NOME non aveva consegnato le scritture e la documentazione contabile, che erano state in parte reperite aliunde dal curatore fallimentare. La contabilitˆ era incompleta e tenuta in modo palesemente irregolare: il libro giornale era corredato da pagine prive di numerazione; gli acconti ricevuti negli anni dal 2008 al 2011 dai clienti della societˆ, a titolo di parziale pagamento dei corrispettivi dei prezzi, non erano stati fatturati negli anni di competenza e annotati nei registri IVA; più fatture riportavano il medesimo numero d’ordine e in alcuni casi non vi era corrispondenza, con riferimento alla data e al contenuto, tra le fatture e le relative registrazioni contabili; la numerazione delle fatture emesse e di quelle ricevute
risultava discontinua; le Çpezze giustificativeÈ erano incomplete e conservate in disordine; le rimesse ricevute dalla fallita confluivano sul conto personale di NOME, senza annotazione nelle scritture contabili della societˆ delle singole operazioni; non erano annotati i pagamenti effettuati in favore dei creditori sociali, utilizzando le risorse del conto personale di NOME.
La situazione delle scritture contabili non aveva consentito al curatore di ricostruire in modo affidabile il patrimonio e soprattutto il movimento degli affari della societˆ.
Con particolare riferimento alla prima censura mossa dai ricorrenti, va rilevato che essa risulta manifestamente infondata, posto che le fatture in questione, annotate nelle scritture contabili, rappresentavano un’operazione non veritiera, relativa alla compensazione dei crediti, che giudici di merito hanno ritenuto non sussistente.
Generica e meramente assertiva è la censura con la quale i ricorrenti sostengono che i giudici di merito avrebbero dato rilevanza a fatti non inclusi nella contestazione, perchŽ concernenti gli anni 2008, 2009 e il 2010. Va, in ogni caso, rilevato che, nell’imputazione, si contestano i fatti accaduti fino Çalla sopraindicata data di fallimento della societˆÈ, che è il 23 febbraio 2016.
Quanto alla circostanza che il curatore sarebbe riuscito comunque a ricostruire le vicende relative alle vendite attraverso il recupero dei rispettivi atti notarili, va rilevato che Çsussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poichŽ la necessitˆ di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affariÈ (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279346; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262588).
La richiesta di riqualificare il fatto contestato nel reato di bancarotta documentale semplice risulta manifestamente infondata, alla luce della ricostruzione delle vicende e dell’elemento soggettivo del reato, operata dai giudici di merito. Al riguardo, è sufficiente rilevare che i giudici di merito (e, in modo particolare, quello di primo grado) hanno evidenziato che la sussistenza del dolo era resa evidente dalla circostanza che gli amministratori unici delle due societˆ coinvolte avessero consapevolmente falsificato due fatture, simulando un’operazione di compensazione inesistente, poi riportata nelle scritture contabili.
Risulta del tutto priva di rilievo, rispetto al reato contestato di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza che le vendite delle quattro villette e i titoli di pagamento fossero documentati dai relativi atti notarili, atteso che oggetto
di contestazione erano le irregolaritˆ nella rappresentazione contabile delle operazioni.
Le restanti deduzioni dei ricorrenti sono generiche, assertive e versate in fatto.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Vanno preliminarmente precisate le imputazioni di cui ai capi B e C.
Al capo B dell’imputazione, viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso Çfino alla sopra indicata data di fallimento della societˆÈ, che è il 23 febbraio 2016. La contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, dunque, copre tutto il periodo di tempo fino alla data del fallimento e non si ferma a tre anni prima del fallimento.
Al capo C dell’imputazione è contestato il reato di bancarotta semplice documentale, per non aver tenuto, per le annualitˆ dall’anno 2013 alla data del fallimento, le scritture contabili obbligatorie.
I giudici di merito non hanno riqualificato il capo C dell’imputazione nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, aggiungendo un altro reato di bancarotta documentale fraudolenta a quello contestato al capo B dell’imputazione, ma hanno ritenuto ÇassorbitoÈ il reato di cui al capo C in quello di cui al capo B e hanno poi applicato un unico aumento di pena per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 219 legge fall.
Risulta pertanto evidente che il ricorrente (viene in rilievo la sola posizione di NOME NOME, atteso che allÕaltro imputato è contestato il solo reato di bancarotta distrattiva) risulta completamente privo di interesse a contestare il ritenuto ÇassorbimentoÈ.
Al riguardo, va ricordato che, Çin tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnataÈ (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). Il mezzo di impugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 27565101).
Ebbene, nel caso in esame, appare evidente che il ricorrente non abbia interesse a far valere il motivo di impugnazione in questione. Invero, considerato che la Corte di appello ha applicato un solo aumento di pena, ex art. 219 legge fall., in relazione allÕunico reato di bancarotta fraudolenta documentale, alcun concreto risultato favorevole per il ricorrente potrebbe conseguire dallÕannullamento della sentenza impugnata. LÕeventuale declaratoria di
prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice, originariamente contestato al capo C, invero, non avrebbe alcun effetto pratico rispetto alla determinazione della pena e, in particolare, dellÕaumento di pena ex art. 219 legge fall., atteso che questÕultimo, essendo stato determinato per la sola bancarotta fraudolenta documentale, cos’ come contestata al capo B, non subirebbe conseguenze per effetto della declaratoria dellÕestinzione del reato di cui al capo C.
Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Cos’ deciso, il 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME