Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43624 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43624 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, fallita nel corso del 2014.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi con i quali deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Con riguardo alla ritenuta sussistenza della bancarotta patrimoniale il ricorrente lamenta come i giudici del merito non avrebbero identificato i beni oggetto della presunta distrazione, lirnitàndosi a fare riferimento ad una memoria depositata nel corso del procedimento fallimentare dal quale risulterebbe la generica indicazione della consistenza dell’attivo per tre milioni di euro. Quanto invece alla contestata distrazione di undici veicoli di proprietà della fallita, la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le delucidazioni offerte dall’imputato, il quale, nel corso del suo interrogatorio, ha indicato la destinazione di ognuno dei suddetti veicoli, salvo di cinque, dei quali però produceva le relative visure dalle quali si evincerebbe come gli stessi avessero un valore irrilevante, dovendosene dunque indurre il probabile avvio alla rottamazione. Con riferimento alla bancarotta documentale il ricorrente lamenta invece che la Corte avrebbe ingiustificatamente svalutato le indicazioni fornite dall’imputato al curatore in merito al luogo in cui er conservata la documentazione contabile della fallita, nonché ignorato le circa trecento fatture che documentano il volume d’affari della fallita nel 2011, ultimo anno in cui la stessa è stata operativa. Eccepisce infine il ricorrente come il fatto addebitato potesse al più integrare il reato di bancarotta semplice documentale e non già quello contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente risultano generiche e in parte manifestamente infondate. La Corte territoriale ha invero ritenuto provata la distrazione di undici veicoli che risultavano di proprietà della fallita e che il curatore non ha rinvenuto. In proposito le obiezioni difensive si riducono alla generica evocazione delle presunte indicazioni che l’imputato avrebbe fornito circa la loro destinazione (facendo riferimento a documenti
che non sono stati allegati al ricorso ed altrettanto genericamente indicati) ovvero a mere congetture circa la loro rottamazione. Il ricorrente poi non si confronta con il riferimento operato dalla sentenza agli accertamenti effettuati presso i pubblici registri dalla curatela, dai quali è emerso per l’appunto la titolarità da parte della fallita dei ben non rinvenuti e che non si comprende come potrebbero essere stati regolarmente venduti senza la necessaria registrazione del passaggio di proprietà.
Quanto al riferimento operato dai giudici del merito alla consistenza dell’attivo patrimoniale indicata nella memoria depositata nel procedimento fallimentare, lo stesso appare funzionale non già ad ipotizzare la distrazione di imprecisati beni per il valore menzioNOME nella stessa memoria, atteso che gli stessi giudici dubitano della completa attendibilità del contenuto del documento, quanto piuttosto a corroborare la prova della natura fraudolenta della bancarotta documentale e della stessa distrazione dei summenzionati veicoli. Ed infatti, per un verso, la traccia della consistenza patrimoniale della fallita evidenzia come il mancato rinvenimento delle scritture contabili abbia impedito ogni approfondimento circa la sorte dell’attivo e, per l’altro, conferma la conclusione raggiunta circa la distrazione dei veicoli di cui è stata accertata l’esistenza nel patrimonio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Manifestamente infondate poi sono le doglianze articolate con riguardo proprio al reato di bancarotta documentale. Alcuna negligenza è attribuibile agli organi fallimentari ovvero ai giudici del merito in merito all’asserita possibilità di recuperare i lib contabili, posto che è preciso obbligo dell’amministratore della società fallita consegnarli al curatore, tanto che anche solo il mero ritardo nel suo adempimento assume rilevanza penale ai sensi dell’art. 220 legge fall. Peraltro il solo fatto che l’imputato abbia dichiarato – senza peraltro fornire oggettivo riscontro di tale affermazione, non indicato nemmeno con il ricorso – che la documentazione contabile della fallita era stata trasferita e custodita all’interno di una cava (ossia in un luog inevitabilmente destiNOME a sfuggire alle verifiche che la curatela era in grado di operare autonomamente) appare elemento sufficiente a rivelare il suo occultamento e ciò a prescindere dalla stessa attendibilità della versione fornita dal RAGIONE_SOCIALE.
Quanto all’omessa considerazione delle fatture acquisite agli atti, trattasi di rilievo generico, giacchè è lo stesso ricorrente ad evidenziare come le stesse riguarderebbero esclusivamente l’esercizio del 2011 e dunque, anche qualora queste consentissero di ricostruire le operazioni avvenute in quel periodo, non sarebbero comunque sufficienti a rimediare alla scomparsa di tutti i libri, tanto più che il ricorso nemmeno precisa l’oggetto di tali fatture, né giunge a sostenere che le stesse riguarderebbero anche i beni di cui è stata assunta la distrazione.
Infine, avendo la Corte motivatamente affermato la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, alcun ulteriore onere gravava sulla medesima in merito alla eventuale configurabilità della diversa fattispecie di cui all’art. 217 comma 2 legge fall.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8/9/2023