Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40865 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NOVARA ‘DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a VENTIMIGLIA DI SICILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di TORINO del 18/06/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per il capo c) e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 18 giugno 2025, la Corte d’appello di Torino ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Novara in data 4 maggio 2023, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale, ai medesimi ascritti nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 10 luglio 2014, ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Torino hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati, affidando le rispettive censure ai motivi seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il ricorso, a firma dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME articola tre motivi, ai quali premette la ricostruzione degli esiti processuali.
2.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione per essere stato ignorato il motivo d’appello svolto sul capo c) dell’imputazione.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte in merito all’elemento soggettivo che caratterizza le fattispecie previste dall’art. 216, comma 1, n.2) I. fall., lamenta i ricorrente che la Corte di merito non avrebbe reso alcuna motivazione sul dolo specifico necessario per il reato in concreto contestato, limitandosi a ritenere che dalla sottrazione della contabilità “dovesse necessariamente conseguire la sussistenza del reato di bancarotta documentale fraudolenta”, in assenza della prova che artefice di siffatta “sparizione” fosse COGNOME.
2.1.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione “sulla non congruità della pena e sulla omessa motivazione rispetto alla concessa riduzione delle pene accessorie”, in assenza di specifica argomentazione sui punti segnalati.
2.1.3. Con il terzo motivo (rubricato n.4), deduce violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n.1, 223, comma 1, 219, commi 1 e 2, n.1 I. fall. per essere stata affermata in via del tutto apodittica la responsabili dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a fronte del verbale di consegna dei beni sociali al socio unico COGNOME, ingiustificatamente ritenuto redatto “ad arte” e dal quale non può ritenersi provata, in ogni caso, l’effettiva sussistenza dei beni stessi.
2.2. Con il ricorso, a firma dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME articola tre motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio della motivazione in riferimento alle censure proposte con l’appello, per avere la Corte di merito formulato generiche e cumulative asserzioni. In particolare, quanto al capo c) della rubrica, riporta il ricorrente una massima di questa Corte di legittimità in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale.
2.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, per non aver mai visto il ricorrente i beni contenuti negli elenchi allegati al verbale di consegna da parte di COGNOME in favore di COGNOME e per non aver mai svolto COGNOME attività gestorie, limitandosi ad apporre le firme necessarie su richiesta di COGNOME, come confermato dalla teste COGNOME.
2.2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 223, 216 comma 1, n.2, 219, comma 2, n.1 I. fall, in riferimento al reato di bancarotta documentale di cui al capo c) della rubrica, in considerazione della consegna della documentazione al nuovo socio COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME ed il terzo motivo del ricorso COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente stante la correlazione tra le censure, sono infondati.
1.1 I ricorrenti contestano l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di bancarotta documentale specifica, ai medesimi ascritto in concorso, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto (COGNOME) e di diritto sino alla dichiarazione fallimento (COGNOME), in un contesto che vede la nomina (il 31 gennaio 2014) del socio unico NOME COGNOME, persona priva di reddito, al quale sarebbe stata trasmessa la contabilità, mai consegnata al curatore.
Va, in primis, rilevato come le censure che investono la ritenuta fittizietà del verbale di consegna delle scritture contabili del 31 gennaio 2014 al COGNOME sono versate in fatto e mirate ad una rivalutazione delle prove, preclusa in questa sede di legittimità, avendo le conformi sentenze di merito dato conto non solo dell’assoluta irragionevolezza della trasmissione della contabilità – prelevata da COGNOME presso lo studio del professionista incaricato – al socio, pur conservando COGNOME stesso la
carica di amministratore unico, ma, soprattutto, della strumentalità della fisica sottrazione delle stesse scritture alla dissimulazione degli indebiti prelevamenti operati dagli imputati e della distrazione di tutti i beni sociali.
In tal guisa, le sentenze di merito – di cui la difesa di COGNOME contesta la conformità, senza enuclearne le ragioni – hanno dato conto del dolo specifico di fattispecie, facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa consegna della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304 – 01).
1.2. In riferimento alle rispettive qualità, con le quali gli imputati sono sta chiamati a rispondere del delitto in argomento, va rilevato come il paradigma del concorso di persone nel reato, ampiamente motivato nelle sentenze di merito – che hanno dato atto della vestizione, meramente, formale di COGNOME per non aver potuto COGNOME (già condannato per fatti analoghi a quelli per cui si procede) assumere in proprio la carica di amministratore – delinea i tratti, in capo al primo dell’amministratore di fatto, al quale COGNOME, prestandosi ad assumere le responsabilità della rappresentanza legale, si è in toto rimesso per qualsivoglia iniziativa imprenditoriale, cooperando attivamente non solo – come si vedrà – al complesso delle attività gestorie ritenute distrattive, ma anche alla redazione di un verbale di consegna delle scritture contabili al socio unico COGNOME, chiaramente finalizzato a rendere oscura e non tracciabile la sorte dei beni aziendali e delle attività.
Nella delineata prospettiva, che ricostruisce appieno l’elemento soggettivo concorsuale a carico di entrambi gli imputati, sembra persino ultroneo evocare il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa consegna della contabilità interna, è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione (Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 – 01), poiché, nel caso al vaglio, il dolo specifico di fattispecie è stato ricostruito – con argomentazione che non rivela le criticità che i ricorrenti le addebitano – a carico di entrambi.
Il primo motivo e il terzo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME ed i terzo motivo del ricorso COGNOME – che assorbono le censure proposte avverso il
diniego di derubricazione dei fatti nel reato di bancarotta documentale semplice sono infondati.
Sono, del pari, infondate le censure proposte nel terzo motivo del ricorso di COGNOME e nel secondo motivo del ricorso COGNOME in riferimento alla bancarotta patrimoniale.
3.1. Anche al riguardo, risulta dalle conformi sentenze di merito che COGNOME operò il passaggio di consegne dei beni sociali e delle attività in favore di COGNOME, in tal modo redigendo un inventario (i c.d. elenchi) che ne attesta il pieno coinvolgimento in un’attività dissimulatoria, finalizzata al tentativo di concentrare sul socio unico COGNOME, subentrato in extremis, l’onere di giustificazione delle sorti di beni di cui, invece, ebbe a disporre COGNOME, grazie anche agli atti formalmente posti in essere da COGNOME.
La Corte di merito non ha, poi, mancato di rimarcare il ruolo, assolutamente dominante, di COGNOME, nel quadro dei plurimi e convergenti elementi di prova acquisiti al processo.
3.2. A fronte di siffatta ratio decidendi, contrastata con argomenti meramente essertivi ed espressivi di dissenso, non s’appalesano pertinenti la giurisprudenza evocata dai ricorrenti, che postula la dimostrazione della previa esistenza dei beni non rinvenuti dalla curatela, come pure gli orientamenti di legittimità relativi alla responsabilità dell’amministratore di fatto e della “testa di legno”, rendendo i giudici del merito incensurabilmente conto del concorso di entrambi i ricorrenti anche nel delitto di bancarotta per distrazione.
Il secondo motivo proposto nell’interesse di COGNOME è generico.
Nel denunciare vizio della motivazione nella determinazione delle pene, principale ed accessorie, il ricorrente da un lato non si confronta con la specifica motivazione resa nella sentenza di primo grado e sull’assenza di elementi di merito, valorizzata dalla Corte d’appello; dall’altro, non considera – quanto alla riduzione delle pene accessorie, statuita in accoglimento dell’appello – che la determinazione in misura corrispondente alla pena principale trova nel costrutto giustificativo complessivo la propria ratio.
Da quanto sin qui argomentato discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pr idente