Bancarotta Fraudolenta Documentale: Quando l’Omissione Diventa Dolo
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati fallimentari, chiarendo i confini del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La decisione sottolinea che l’omessa tenuta delle scritture contabili non è una semplice negligenza, ma un reato grave quando è finalizzata a impedire ai creditori di ricostruire il patrimonio sociale. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere la responsabilità degli amministratori nella gestione aziendale.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un amministratore di società condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta documentale. L’imputato, dopo aver acquisito la società da una precedente gestione e averla amministrata per circa un decennio, non aveva mai tenuto né consegnato agli organi fallimentari le scritture contabili obbligatorie. Questa omissione aveva reso impossibile ricostruire la gestione aziendale e la destinazione dei beni, recando un evidente pregiudizio ai creditori, tra cui principalmente l’Erario.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza dell’elemento psicologico del reato, ovvero l’intenzione di frodare i creditori. A suo dire, si sarebbe trattato di una condotta negligente, derivante da un acquisto incauto della società, e non di un’azione dolosa finalizzata a nascondere le operazioni societarie.
La Responsabilità per Bancarotta Fraudolenta Documentale
Il cuore del ricorso si concentrava sulla sussistenza del dolo, l’intenzione specifica di recare pregiudizio ai creditori. L’amministratore cercava di derubricare la propria condotta a una forma meno grave di bancarotta, quella semplice, che punisce comportamenti negligenti. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa tesi in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha innanzitutto qualificato il motivo di ricorso come generico, poiché l’imputato non si è confrontato in modo critico e specifico con l’articolata motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già ampiamente spiegato come l’amministratore, gestendo la società per un decennio, avesse un obbligo preciso e ineludibile di curare la tenuta e la custodia della contabilità.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l’omessa tenuta della contabilità interna integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e non quello di bancarotta semplice, quando lo scopo dell’omissione è proprio quello di recare pregiudizio ai creditori. In altre parole, quando l’assenza dei libri contabili ha l’effetto e l’obiettivo di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali, si presume l’intenzione fraudolenta. L’impossibilità per i creditori di verificare la destinazione dei beni aziendali è la prova del dolo specifico richiesto dalla norma.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza un principio di grande importanza pratica: la corretta tenuta delle scritture contabili non è un mero adempimento formale, ma un obbligo fondamentale posto a garanzia dei terzi che interagiscono con la società. Un amministratore non può giustificare la mancata tenuta della contabilità invocando una presunta inesperienza o le circostanze di acquisizione della società, soprattutto dopo averla gestita per un lungo periodo.
La decisione chiarisce che la finalità di impedire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti finanziari qualifica l’omissione come dolosa, facendola rientrare nella più grave fattispecie della bancarotta fraudolenta. Si tratta di un monito severo per tutti gli amministratori, che sono chiamati a un dovere di diligenza e trasparenza la cui violazione può avere conseguenze penali molto serie.
Quando l’omessa tenuta delle scritture contabili integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale?
Quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali e la sorte dei beni societari.
Perché il ricorso dell’amministratore è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto generico, in quanto non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello, e manifestamente infondato, poiché la condotta omissiva finalizzata a danneggiare i creditori integra pienamente il reato contestato.
L’amministratore di una società è sempre responsabile della tenuta della contabilità, anche se ha acquisito la società da altri?
Sì, una volta divenuto amministratore, ha il precipuo obbligo di curare la tenuta e la custodia delle scritture contabili, e non può sottrarsi a tale responsabilità, specialmente se mantiene la gestione per un lungo periodo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37579 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha pàrzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt, 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. ridetèrminando la durata delle pene accessorie fallimentari applicategli (fatto commesso in Palermo il 29 settembre 2017);
-
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si censura la sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l’ampia motivazione rasseghata nella sentenza impugnata, che, dopo avere riesamiNOME tutte le evidenze disponibili, ha spiegato come, quand’anche vera la versione resa dall’imputato, che avrebbe incautamente acquistato dalla famiglia COGNOME la società per implementare la propria attività, egli, una volta divenutone ammìnìstratore e mantenutane la gestione per circa un decennio, era venuto meno al proprio precipuo obbligo di curare la tenuta e la custodia delle scritture contabili sOcietarie: scritt invece, mai reperite dagli organi fallimentari e, comunque, non consegnate ioro dal ricorrente, il quale – come desumibile dalle congrue argomentazioni rassegnate a corredo delle sentenze di merito, nel loro reciproco integrarsi in quanto conformi in punto di accertamento di responsabilità – aveva, quantomeno, contribuito a distruggerle o ad occultarle allo scopo di impedire ai creditori sociali (per lo più L’RAGIONE_SOCIALE) di ricostruire la sorte dei beni destinati alla garanz soddisfacimento dei relativi ingenti crediti (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); i motivo medesimo è, inoltre, manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello d bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gèstionali» (S 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179);
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente