Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DAVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo solo le pene accessorie.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito riportati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza dell’art. 179 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza al AVV_NOTAIO.
2.2. Mediante il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale non è stato riqualificato in quello meno grave di bancarotta semplice pur non essendo stata fornita alcuna motivazione sul dolo specifico necessario per la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato, poiché la questione processuale fatta valere è stata dedotta solo con il presente ricorso per cassazione ed è dunque tardiva.
Come hanno infatti chiarito le Sezioni Unite nella pronuncia “Scibe’”, il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 24965-01).
2. Il secondo motivo è invece fondato.
Occorre premettere, a riguardo, che il ricorrente è stato chiamato a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per l’omessa tenuta
di alcune scritture contabili, quali il libro inventari e il libro cespiti ammortizza e, a partire dall’anno 2012, il libro giornale.
Ebbene, è stato ormai ripetutamente chiarito nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scrittur che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650 – 01).
La decisione impugnata, particolarmente sintetica, ai limiti dell’assertività, non fa alcun riferimento alla sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente né alcuna valutazione è stata compiuta sul punto dalla pronuncia di primo grado, resa in sede di giudizio abbreviato.
Pertanto, in mancanza di accertamento di tale peculiare connotazione del dolo dell’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2023 Il Consigliere COGNOME
i 1 Presidente