Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41633 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41633 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: AVV_NOTAIO Generale presso COGNOME d’aAVV_NOTAIO di Catanzaro nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GALLIATE il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di questi ultimi, nonché sui ricorsi dei detti imputati avverso la sentenza del 19/11/2024 della COGNOME d’aAVV_NOTAIO di Catanzaro; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO Generale e l’ annullamento della sentenza impugnata per gli imputati COGNOME e COGNOME, con rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto; annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla misura della pena inflitta da ridursi ad anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione; rigetto nel resto di tutti i ricorsi degli imputati; sentiti i difensori degli imputati, avvocati NOME COGNOME, per COGNOME, NOME COGNOME, per COGNOME, e NOME COGNOME, per COGNOME e COGNOME, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 novembre 2024, la COGNOME di aAVV_NOTAIO di Catanzaro, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone il 13 maggio 2021 all’esito di giudizio abbreviato, ha, confermato:
-la condanna di COGNOME NOME per concorso -quale extranea , nella veste di assistente legale -nei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché impropria da operazioni dolose relativi alla RAGIONE_SOCIALE, depauperata dell’intero complesso aziendale (trasferito alla RAGIONE_SOCIALE a prezzo vile e mai corrisposto), di fatto poi RAGIONE_SOCIALE inattiva e lasciata priva di contabilità sino al fallimento, dichiarato il 23 marzo 2016 (capo 3);
-la condanna di COGNOME NOME per concorso -quale amministratore fino al 9 ottobre 2009 -nei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta da operazioni dolose relativi al fallimento RAGIONE_SOCIALE, avendone distratto beni strumentali, rimanenze e liquidità (in favore suo e della RAGIONE_SOCIALE, prima RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE), abbandonandola, poi, inattiva alla decozione.
Nel contempo, la COGNOME d’aAVV_NOTAIO ha riqualificato il concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva contestato a COGNOME NOME -quale amministratore unico e titolare del 90% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE fino al 20 dicembre 2015 -e COGNOME NOME -in qualità di assistente legale -in concorso in bancarotta preferenziale, dichiarando estinto per prescrizione tale reato: ciò in quanto l’affitto e contestuale cessione d’azienda da parte della RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE, per un canone biennale e un prezzo di vendita di € 480.000,00 era compensato con crediti preesistenti in capo alla cessionaria, che era stata privilegiata nel pagamento rispetto ad altri creditori.
Per quanto la questione non sia oggetto di ricorso, è opportuno rammentare che i menzionati reati sarebbero stati commessi nel contesto di un più ampio sodalizio criminale dedito alla commissione seriale di reati fallimentari, promosso e diretto da COGNOME NOME (giudicato separatamente), operante tra il nord Italia e la Calabria: sodalizio la cui esistenza è stata definitivamente confermata dalla sentenza d’aAVV_NOTAIO, la quale ha tuttavia assolto la COGNOME di averne fatto parte .
Il modus operandi dell’associazione consisteva nell’offrire a imprenditori in crisi un “pacchetto” di servizi illeciti finalizzati a sottrarre il patrimonio aziendale ai creditori e garantire loro l’impunità, mediante:
-trasferimento degli asset di imprese in decozione, sgravate dai debiti, ad altre riconducibili alle stesse persone fisiche;
-trasferimento della sede delle imprese decotte in provincia di Crotone (per renderne difficoltosa la rintracciabilità e incardinare i processi in un foro ritenuto meno “attento”), di fatto abbandonate al certo fallimento, previo trasferimento delle loro quote e della rappresentanza a prestanomi prezzolati, con correlata distruzione o occultamento della contabilità.
Avverso la sentenza d’aAVV_NOTAIO hanno proposto ricorso per cassazione i detti imputati, nonché il AVV_NOTAIO Generale presso la COGNOME d’aAVV_NOTAIO di Catanzaro.
Il AVV_NOTAIO Generale deduce vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla riqualificazione della bancarotta fraudolenta distrattiva, contestata a COGNOME e COGNOME, in bancarotta preferenziale, con contestuale declaratoria di prescrizione.
Sostiene che, sarebbe stato svalutato il carattere fraudolento dell’operazione di affitto e cessione d’azienda dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (riconducibile alla moglie del COGNOMECOGNOME, non costituente mero pagamento preferenziale, bensì segmento del più ampio disegno distrattivo predisposto dal coimputato COGNOME: ciò perché la compensazione con il credito della cessionaria avrebbe comportato lo svuotamento dell’azienda, priva ta di ogni risorsa utile per i creditori. Si assume che la COGNOME AVV_NOTAIOCOGNOME AVV_NOTAIO avrebbe confuso il sussistente depauperamento, tipico della bancarotta fraudolenta distrattiva, con l’evento dell’ aggravamento del dissesto, non necessario per integrare tale delitto.
COGNOME NOME e COGNOME NOME articolano tre motivi di censura.
1. Col primo deducono la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., per la immutazione del fatto oggetto di condanna rispetto a quello contestato. La riqualificazione da bancarotta fraudolenta a bancarotta preferenziale avrebbe comportato la pronuncia su un fatto ‘oggettivamente diverso’, senza che essi avessero potuto difendersi da quest’ultimo.
2. Col secondo motivo eccepiscono l’insussistenza dell’elemento oggettivo della bancarotta preferenziale. Si sarebbe travisato la portata dell’operazione, favorevole alla fallita, avendo la RAGIONE_SOCIALE compensato il dovuto per un importo ben maggiore rispetto al reale valore dell’azienda, a tutto vantaggio della fallita e della massa creditoria.
3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l’assenza di motivazione sul dolo della bancarotta preferenziale, posto che l’operazione non mirava ad alterare la par condicio creditorum , bensì a monetizzare l’unico asset di valore con il cliente
principale, per ottenere liquidità necessaria alla gestione corrente e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Per COGNOME NOME, si deduce l’erronea applicazione delle norme sul concorso dell’ extraneus nel reato proprio, essendo mancata la distinzione della posizione della professionista da quella dell’imprenditore assistito, avendo l’imputata solo assistito tecnicamente all’operazione. Si sarebbe confusa la generica consapevolezza dell’operazione con la sua condivisione volitiva.
Anche la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a quattro motivi.
5.1. Con il primo, si lamenta l’omesso chiarimento del suo contributo concorsuale alla integrazione della bancarotta fraudolenta documentale, desunto dal mero concorso nella bancarotta fraudolenta distrattiva.
5.2. Con il secondo, si sostiene che la società, prima delle sue condotte, era già gravemente indebitata e che la COGNOME non avrebbe accertato l’incidenza causale delle operazioni dolose contestate nell’aggravare il dissesto.
5.3. Con il terzo, si contesta che la cessione del complesso aziendale della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE sia stata erroneamente inquadrata come bancarotta fraudolenta per distrazione anziché come bancarotta impropria da operazioni dolose, in quanto la cessione non avrebbe ex se depauperato la fallita , essendo la cessionaria dell’azienda responsabile dei debiti della cedente , ai sensi dell’art. 2560 cod. civ.
5.4. Con il quarto si lamenta la violazione del principio del favor rei , avendo la COGNOME d’aAVV_NOTAIO, pur riducendo la pena base di partenza e quella finale, operato diminuzioni per le attenuanti proporzionatamente inferiori a quelle operate dal Tribunale.
Infine, tre motivi di ricorso prospetta anche COGNOME NOME.
6.1. Con il primo, la difesa deduce l’inidoneità del bilancio del 2008 -l’ultimo disponibile, antecedente di sette anni rispetto al fallimento -ad essere utilizzato come prova della consistenza dell’attivo distratto, in quanto da esso si desumevano solo migliorie eseguite su beni di terzi e poste attive comunque impiegate per azzerare i debiti enormi della società: tanto che, mentre il bilancio 2008 indicava debiti per € 924.418,00, lo stato passivo aveva registrato istanze per soli € 43.708,10, peraltro maturati dopo la cessione.
Si assume, ancora, che la COGNOME territoriale avrebbe svalutato la fattura di cessione dei beni a RAGIONE_SOCIALE e il contratto di noleggio autenticato, che provavano la regolarità delle transazioni e la tracciabilità dei beni materiali, dando, invece, eccessivo rilievo alle dichiarazioni dei dipendenti (sulla continuità operativa
tra cedente e cessionaria), i quali non erano a conoscenza della titolarità dei beni.
L’affermazione di RAGIONE_SOCIALE sarebbe basata su un dato contabile superato, senza accertare la fisica sottrazione di beni e utilità.
Riguardo al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose (per il trasferimento a Crotone e la nomina di un prestanome in capo alla fallita), si lamenta la totale mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo e alla prevedibilità del dissesto, non potendo il COGNOME prefigurarsi il successivo operato del cessionario (Corigliano).
6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Il danno cagionato sarebbe stato di modesta entità, ammontando lo stato passivo a soli 43.708,00, a fronte di un attivo di bilancio ben superiore (oltre 500.000,00 euro). La riduzione del passivo proverebbe, peraltro, il ripianamento delle perdite da parte dell’imputato prima della cessione della società, rendendo ingiustificato e illogico il mancato riconoscimento della speciale tenuità.
6.3. Con il terzo motivo, la difesa del COGNOME denuncia la violazione degli artt. 545bis e 533 cod. proc. pen. e 58 l. 689/1981, nonché il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, negate senza esplicitare i “fondati motivi” che farebbero presumere l’inadempimento delle prescrizioni e solo sulla base della recidiva, peraltro subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche: ciò, infine, in contraddizione con la scarsa gravità del reato desumibile dalla determinazione della pena base in misura prossima al minimo eRAGIONE_SOCIALEle.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del AVV_NOTAIO Generale va rigettato, Lo stesso enuclea i seguenti indici di (assunta) fraudolenza:
il contesto fraudolento (“Pacchetto COGNOME“), ovvero l’operazione inseriva in un disegno criminoso pianificato, in cui gli imputati si erano avvalsi della detta metodica criminosa per salvaguardare i beni aziendali;
la crisi irreversibile dell’impresa in questione, essendo l’operazione avvenuta in concomitanza con la presentazione dell’istanza di fallimento e a fronte di un’esposizione debitoria rilevantissima (3,5 milioni di euro);
le cointeressenze soggettive tra cedente e cessionaria, essendo quest’ultima al 40% di COGNOME NOME, moglie del COGNOME , la quale era già socia della fallita per una quota del 10%;
l’evidente discrasia tra il compenso pattuito e il valore dell’azienda;
l’assenza di afflusso di denaro, essendo il pagamento avvenuto mediante compensazione, con conseguente impossibilità per la fallita di perseguire l’oggetto sociale e, soprattutto, ripianare la grave situazione debitoria.
Sennonché tutti gli indici in questione – tranne, ipoteticamente, quelli appena indicati sub d) ed e) – sono evidentemente compatibili con la qualificazione del fatto in termini di bancarotta preferenziale: la quale non viene meno se il creditore, ove pure soggetto vicino al debitore, recuperi il valore del proprio (reale) credito, seppur non in contanti, ma col trasferimento dell’azienda della debitrice in un periodo di decozione (che, anzi, è uno dei presupposti del reato ritenuto dalla COGNOME d’aAVV_NOTAIO).
L’addotta l’irragionevolezza economica, la discrasia tra il compenso dell’affitto e il valore dell’azienda sarebbe ipoteticamente determinante nel caso di cessione per un compenso inadeguato, ma non -logicamente -nel caso opposto.
E il AVV_NOTAIO Generale non considera che la sproporzione, secondo la sentenza d’aAVV_NOTAIO, era esattamente in direzione contraria rispetto a quanto ritenuto nell’impugnazione in esame. Invero, si legge nella sentenza d’aAVV_NOTAIO: ‘ Nella relazione ex art. 33 L.F. ed in sede di escussione richiesta dalla difesa del COGNOME ex art. 391 bis, comma 10, c.p.p. il curatore, dr. COGNOME, ha precisato che: il valore dell’affitto non risultava proporzionato all’e ffettivo valore della RAGIONE_SOCIALE, di gran lunga inferiore al corrispettivo pattuito ‘.
Naturalmente, questo vale per l’affitto.
Nulla si sa se, invece, il valore dell’azienda fosse congruo al prezzo pattuito per la sua cessione: che, teoricamente, avrebbe potuto essere inadeguato. Ma su questo non risulta, si ripete, alcunché.
Quanto, infine, all’effetto ‘depauperativo’ dedotto dal AVV_NOTAIO Generale, secondo cui l’operazione era «strutturata come una cessione senza flusso di denaro “fresco”», la deduzione non considera che detto effetto depauperitivo evapora nel momento in cui è stato acclarato -e non più contestato -che si trattava del pagamento di un debito reale. E, dunque, se è vero che non entrava, nel patrimonio della fallita, denaro ‘fresco’, la stessa nel contempo estingueva un debito di pari importo: il che elide in radice tale (assunto) effetto depauperativo.
Resta il senso dell’operazione, che, anche ammesso sia da interpretare come una datio in solutum ex art. 1197 cod. civ. (prestazione diversa da quella dovuta), non può che rappresentare, come già in passato evidenziato da questa COGNOME (Sez. 5, n. 31894 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 244498-01, Sez. 5, n. 9318 del 05/07/1994, COGNOME, Rv. 199249-01 e, più recentemente, Sez. 5, n. 11408 del 19/1/2021, non massimata), bancarotta preferenziale: non avendo -per quanto
specifica lo stesso AVV_NOTAIO Generale -‘concretamente aumentato il passivo’.
In ultima analisi, se è vero che la bancarotta fraudolenta distrattiva è un reato di pericolo concreto, ai fini della cui sussistenza non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, è vero anche che la stessa sussiste se l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01): e non, dunque, a pagamento di un debito certamente esistente.
I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono inammissibili per carenza di interesse, oltre che per manifesta infondatezza.
2.1. È stato in passato chiarito, da questa COGNOME, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la stessa COGNOME di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 26981001, nell’ipotesi di sentenza d’aAVV_NOTAIO pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione).
È vero che la COGNOME Costituzionale, con sentenza 111/2022, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di aAVV_NOTAIO che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato».
Tuttavia, la Consulta ha delimitato l’ambito di operatività di siffatta soluzione, evidenziando quanto segue: «L’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di aAVV_NOTAIO di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano , senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un ‘ giusto processo ‘ ex art. 111 Cost., non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell’utilità concreta dell’impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. Invero, questa COGNOME ha già da tempo sottolineato l’essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini
dell’accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla COGNOME di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale). Coerente con tali principi, del resto, è l’art. 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e salva l’applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata ‘ sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono ‘ , sicché l’istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all’ascolto delle loro ragioni. Occorre inoltre sottolineare che la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di aAVV_NOTAIO, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito».
Dunque, pare evidente che l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (non dichiarato, ex se , incostituzionale) continui a presupporre -ai fini di una pronuncia più favorevole all’imputato rispetto a quella estintiva del reato -che ciò risulti «evidente»: tanto che, a tal fine, la Consulta rimarca che la stessa non possa essere pronunciata in assenza di contraddittorio, senza considerare «l’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie» e, in ipotesi, di « rinunciare alla prescrizione».
Ed allora, occorre -perché vi sia interesse all’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. -che chi la proponga, in simili casi, opponendosi alla declaratoria di estinzione, veda in concreto sacrificato il suo diritto a ‘contraddire’ nel processo: e, dunque, adduca la volontà di non aver avuto la possibilità di manifestare la volontà di rinunciare alla prescrizione (così consentendo un accertamento pieno oltre i limiti temporali da questa imposti) ovvero di non aver potuto far rilevare una causa di proscioglimento più favorevole e già «evidente», e, dunque, apprezzabile ictu oculi con una mera attività di constatazione, senza la necessità di ulteriori acquisizioni (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285091-01, tra le tante).
Nella specie, nulla di tutto ciò risulta dal ricorso in esame, da cui non emerge
alcuna negletta volontà di rinuncia alla prescrizione, e nemmeno la mera prospettazione di circostanze attestanti la «evidente» innocenza dei ricorrenti, vuoi dal delitto originariamente contestato, vuoi da quello ritenuto dalla COGNOME d’aAVV_NOTAIO: sicché il ricorso si destina, per tale ragione, all’inammissibilità (si veda, per analoga decisione, Sez. 5, n. 35221 del 27/6/2024, non massimata).
2.2. Per completezza, si rileva anche la manifesta infondatezza delle doglianze.
Infatti, nel caso in esame sia il giudizio d’aAVV_NOTAIO che la fase di legittimità si sono svolti senza alcuna compressione degli spazi processuali propri della difesa. Invero, i fatti oggettivi contestati (affitto e contestuale diritto di acquisto dell’azienda della fallita, in capo all’affittuaria, al raggiungimento del pagamento di canoni per € 480.000,00, lasciando i debiti, in capo alla fallita, per oltre € 2.975.681, mediante l’analitica sequenza fattuale costituzione di società ad hoc riferibile ai titolari della fallita, nomina di prestanome, ecc. -descritta nel capo d’imputazione) sono rimasti assolutamente invariati, se non per l’aggiunta di un dato -il pagamento mediante compensazione con controcrediti vantati dalla stessa cessionaria, nei riguardi della cedente -che, però, promana dalle stesse difese, oltre ad esser loro palesemente favorevole.
Dunque, non può dirsi, in fatto, esservi stata alcuna immutazione, ma la mera riqualificazione degli identici fatti, letti unitamente ad un dato di evidente favore per gli stessi imputati.
Del resto, questa COGNOME ha già evidenziato, in linea generale, che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di aAVV_NOTAIO, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado relativa al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riqualifichi il fatto come bancarotta preferenziale, in quanto l’atto dispositivo tipico di tale fattispecie criminosa costituisce una species del più ampio genus di sottrazioni di risorse del patrimonio della società, che caratterizza la bancarotta per distrazione (Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, COGNOME, Rv. 273480-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 264673-01).
Anche i motivi secondo e terzo prospettati dai ricorrenti COGNOME–COGNOME (in ordine alla insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della bancarotta preferenziale) è inammissibile per manifesta infondatezza.
Anche ammesso che il valore di cessione (e non quello locatizio, unico a cui fa, invero, riferimento la sentenza d’aAVV_NOTAIO , riportando correttamente e senza alcun travisamento il dato) fosse inferiore al prezzo di vendita pattuito (ciò di cui, come evidenziato nel trattare il ricorso del AVV_NOTAIO Generale, nulla è dato sapere), resta la circostanza che tutti i beni della fallita furono utilizzati per
soddisfare un unico creditore (certamente non privilegiato, perché tanto non risulta neppure dedotto), in palese, ed evidentemente consapevole, violazione della par condicio creditorum . Tanto che, nello stesso ricorso, si evidenzia che l’operazione ‘aveva consentito di monetizzare l’unico asset di valore’ nella disponibilità della fallita.
Dunque, l’incremento a favore della fallita era del tutto teorico, essendosi semplicemente decurtato -dal molto più ampio passivo -il credito (peraltro, rimasto del tutto indefinito nella sua reale essenza e genesi) vantato dalla cessionaria, che non concorreva con la restante massa creditoria a cui, però, non restava alcunché su cui soddisfarsi. E di tanto, in modo per nulla illogico, sono stati ritenuto consapevoli il titolare della società cedente e chi l’assisteva proprio per garantire il buon fine de ll’operazione : come, peraltro, desunto dalla COGNOME d’aAVV_NOTAIO sulla base delle intercettazioni menzionate nella sentenza d’aAVV_NOTAIO .
Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE è fondato nei termini di seguito precisati.
3.1. Il primo motivo -circa la carente motivazione in relazione al concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale dell’ extranesus -è fondato.
La COGNOME territoriale ha respinto la tesi difensiva del mero ruolo tecnico della COGNOME, osservando che la sparizione delle scritture contabili successive al trasferimento della sede era funzionale e coessenziale al progetto distrattivo condiviso dall’imputata; pertanto, la consapevolezza della distrazione implicava necessariamente il dolo di occultare la documentazione per impedire la ricostruzione del patrimonio. Si assume che: ‘ lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (si veda: Cass., sez. 5, sent. n. 10968 -dep. il 14.03.2023) ‘.
Tale motivazione è palesemente inidonea a rappresentare come la RAGIONE_SOCIALE abbia concorso, ex art. 110 cod. pen., nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Pare di intendere, dalle parole anzidette, che la COGNOME d’aAVV_NOTAIO, con evidente salto logico, intenda ‘sufficiente’ la consa pevolezza della natura fraudolenta dell’operazione: a) per ritenere sussistente il concorso nella distruzione/occultamento/omessa tenuta della contabilità; b) per affermare anche la volontà di distruggere/occultare/omettere la tenuta della stessa.
Orbene, se il principio richiamato (di cui a Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01) rende possibile desumere la prova del dolo specifico della
bancarotta fraudolenta documentale generica dalla sussistenza di vari indici, tra cui l’accertata RAGIONE_SOCIALE per bancarotta fraudolenta distrattiva di consistente rilevanza, è anche vero che, nella specie, neppure è dato sapere se la COGNOME sapesse del fatto materiale (occultamento/distruzione/omessa tenuta della contabilità) contestatole.
Pertanto, se è vero e logico ritenere che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione (Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640-01) e se, ancora, si è -logicamente -più volte affermato che il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi del titolare di un’impresa in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso concorre in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, COGNOME, Rv. 281042-01; Sez. 5, n. 8276 del 06/11/2015, dep. 2016, Curtopelle, Rv. 267724-01), è anche opportuno precisare che tutto ciò presupponga almeno la consapevolezza che altri pongano in essere il fatto materiale de quo .
Non è, invero, pensabile che ad ogni bancarotta fraudolenta distrattiva consegua, automaticamente, una bancarotta fraudolenta documentale: né tanto, di fatto, avviene sempre e comunque.
Nella specie, peraltro, la carenza della contabilità non è dato sapere se sia antecedente o successiva all’opera di distrazione (il capo d’imputazione parla genericamente di fatto dal 2015 (‘omettendo di curare la documentazione contabile della società e d i presentare il bilancio del 2015’), anno in cui si è determinata la detta distrazione. Sicché, ad operazione avvenuta, non si comprende se e come la COGNOME abbia anche solo saputo che la contabilità non sarebbe stata tenuta: ciò, poi, senza considerare c he l’interesse ad occultare la distrazione avrebbe reso più funzionale la sottrazione o distruzione della contabilità precedente l’operazione distrattiva, non certo quella successiva, relativa ad una società, di fatto, ‘morta’, sostanzialmente priva di ope razioni di rilievo, in quanto oramai completamente inattiva ed RAGIONE_SOCIALE al suo destino (come pur si sostiene nell’ipotesi accusatoria) .
Sicché, fermi restando i suddetti principi teorici, è evidente che gli stessi
debbano essere calati in casi a cui possano attagliarsi, ovvero a ipotesi di concorso dell’ extraneus che sia almeno consapevole che taluno compia la condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice e a ipotesi nelle quali la stessa condotta -ai fini del necessario dolo specifico -sia davvero funzionale a cercare di occultare la distrazione: essendo evidentemente illogico ogni collegamento privo di detta funzionalità (come nel caso di specie, in cui non è chiarito per quale ragione la condotta di abbandono della società decotta non spieghi, al più, in termini di bancarotta semplice ex art. 217 r.d. 267/1942, l’omessa regolare tenuta della contabilità).
3.2. Anche il secondo motivo proposto dalla difesa della COGNOME va accolto. La difesa, come detto, deduce vizio di motivazione in ordine al rapporto di causalità tra le operazioni dolose contestate e il dissesto della società.
E, in effetti, nulla si dice in tal senso nella sentenza d’aAVV_NOTAIO.
Inoltre, nella specie , la sentenza d’aAVV_NOTAIO reputa la sussistenza del reato anche, se non soprattutto, dalla stessa distrazione, non considerando i noti principi giurisprudenziali in materia.
Invero, la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall’art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. – in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione “ex ante”, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071-01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247314-01).
Conseguentemente, è stato affermato che non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle due fattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., siano stati realizzati differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l’andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282396-01; Sez. 5, n. 34559 del
19/05/2010, COGNOME, Rv. 248167-01). Sicché il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, r.d. 267/1942, è assorbito nel primo quando l’azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, COGNOME, Rv. 268207-01; Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, COGNOME, Rv. 247247-01; Sez. 5, n. 35066 del 05/07/2007, P.m. in proc. Ascone, Rv. 237716-01).
Tale approdo giurisprudenziale, oramai sedimentato, mira evidentemente ad evitare che lo stesso fatto, in quanto lesivo del medesimo bene giuridico, sia irragionevolmente punito due volte.
Orbene, nel caso di specie, né dalla sentenza d’aAVV_NOTAIO, né da quella di primo grado emerge se e quale sia stato l’aumento del dissesto in ragione delle condotte di sostanziale abbandono della società oramai decotta: anzi, come rimarca la COGNOME territoriale, il delitto in discussione sarebbe integrato non solo dal trasferimento della sede in luogo inesistente, dalla nomina di teste di legno inadeguate a condurre la società, dalla sua inazione, ma anche dalla detta sua spoliazione (mediante la detta cessione d’azienda e conseguente impossibilità di prosecuzione dell’attività d’impresa) , che avrebbe privato la società di ogni prospettiva di continuità. Ma tale ultimo elemento (talvolta valorizzato, in effetti, allorché, pur senza un immediato depauperamento, si metta l’impresa in condizioni di non poter più produrre utili: così Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188-01, menzionata dalla sen tenza d’aAVV_NOTAIO) non si attaglia al caso in questione, in cui, per contro, è pacifico che la spoliazione dell’i mpresa abbia integrato bancarotta fraudolenta distrattiva: la quale -si ripete -non può, poi, costituire il substrato su cui ‘reggere’ anche il delitto di bancarotta da operazioni dolose, ex art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942.
3.3. Infondato è, correlativamente, il terzo motivo di doglianza del ricorso COGNOME.
Con esso si contesta che la cessione del complesso aziendale della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE sia stata erroneamente inquadrata come bancarotta fraudolenta per distrazione anziché come bancarotta impropria da operazioni dolose. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, cod. civ., l’acquirente dell’azienda risponde dei debiti risultanti dai libri contabili, sicché l’operazione non avrebbe comportato un ‘immediato’ effetto depauperativo.
Come già sopra evidenziato, la cessione di azienda che comporti la sola impossibilità per la fallita di proseguire la propria attività integra una delle ipotesi previste dall’art. 223, comma 2, n. 2) legge fall., e non il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, solo laddove la cessione avvenga a prezzo non incongruo
o a condizioni non idonee a ledere il patrimonio della fallita (Sez. 5, n. 5991 del 10/01/2023, Parenti, Rv. 284249-01).
Ma, come detto, secondo l’accertamento fattuale contenuto nel la sentenza d’aAVV_NOTAIO (sulla base, peraltro, di intercettazioni telefoniche e di documentazione, da cui è emerso che la COGNOME, nella sua veste di legale e socia della RAGIONE_SOCIALE, non si è limitata a fornire consulenza tecnica, ma ha partecipato attivamente alla pianificazione distrattiva), i giudici di merito hanno evidenziato come l’imputata fosse perfettamente consapevole del piano ideato da COGNOME per “far sparire tutto” dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (come da sue esplicite affermazioni captate) e sottrarlo all’aggressione di RAGIONE_SOCIALE.
Il contributo causale è stato individuato, in particolare, nella messa a disposizione della RAGIONE_SOCIALE (di cui la COGNOME deteneva il 50% delle quote, poi cedute alla coimputata COGNOME), utilizzata come “cassaforte” per ricevere l’intero complesso aziendale della fallita attraverso una cessione di ramo d’azienda a prezzo vile.
In diritto, poi, è noto va ribadito che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale e che, al riguardo, non assume rilievo il dettato dell’art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla RAGIONE_SOCIALE dell’acquirente rispetto ai pregressi debiti dell’azienda, costituendo tale garanzia un post factum della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644-01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, COGNOME, Rv. 255501-01): post factum che, si aggiunge, dipende, anzitutto, dal rispetto del disposto di cui alla menzionata norma (che prevede tale effetto solo nel caso in cui i debiti risultino dalla contabilità) e, in ogni caso, dalla concreta situazione patrimoniale della cessionaria e dall’esistenza o meno di suoi creditori personali (che concorrerebbero unitamente a quelli della fallita cedente).
3.4. Il quarto motivo, con cui si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius , è evidentemente assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi .
Invero, pur essendo fondata anche tale doglianza -posto che, nel giudizio di aAVV_NOTAIO, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 271182-01; Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William, Rv. 232066 – 01) -l’annullamento della condanna per i reati di operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale comporterà necessariamente una nuova valutazione della pena base da irrogare e, dunque, anche degli eventuali aumenti.
Il ricorso di COGNOME NOME va accolto limitatamente alla condanna per il delitto di bancarotta da operazioni dolose, essendo, per il resto, infondato e, per alcuni aspetti, inammissibili.
4.1. Il primo motivo, con cui si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge in ordine all’affermazione di RAGIONE_SOCIALE per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e a quella da operazioni dolose, pone doglianze infondate, ai limiti dell’ inammissibilità, sulla prima questione e che, per contro, vanno accolte in relazione alla seconda.
4.1.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, le censure mirano in modo generico (ovvero senza indicare alcun elemento realmente decisivo a scardinare il contrario ragionamento operato dalla COGNOME territoriale) e, comunque, inidoneo (non specificando da dove si ricavino i dati fattuali a cui ci si riferisce) a una nuova valutazione del compendio probatorio rispetto a quella, del tutto logica, operata dai giudici di merito.
Va preliminarmente rammentato che, in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l’esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499-01 in relazione a scritture di tre anni prima rispetto alla dichiarazione di fallimento). Inoltre, la prova della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181-01).
Ed ancora, deve, più in generale, ribadirsi che l’erronea applicazione di legge penale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente, illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale è vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 26840401). Quest’ultimo, poi, inerisce congruità e completezza della motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove e decisione, valutazione riservata al giudice di merito. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l’unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01), e non sia solo un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza.
Anche il travisamento della prova -la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale (“significante”), e non la sua interpretazione (“significato”), sia erroneamente riportato -può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01): e sempre che non sia dedotto in base a meri stralci di prove, non potendo la COGNOME, per il principio di autosufficienza del ricorso, accedere all’integrale lettura degli atti processuali per individuare il tenore di quelli richiamati in ricorso (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280384-01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071-01).
Orbene, a fronte della genericità e non decisività delle allegazioni difensive, la COGNOME d’aAVV_NOTAIO ha, per contro, motivato il proprio convincimento su una serie di elementi di cui non risulta neanche dedotto, nelle forme dette, il fondato travisamento e che, anzi, rappresenta un quadro probatorio a carico del COGNOME estremamente logico.
La sentenza d’aAVV_NOTAIO rimarca il provato (a mezzo delle indagini bancarie della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) trasferimento di somme dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE anche allo stesso imputato, negli anni 2008 e 2009, a mezzo di bonifici di rilievo.
Si rammentano, poi, le variazioni di bilancio relative alle immobilizzazioni materiali nell’anno 2007 e , inoltre, che l’ult imo bilancio disponibile, seppur datato, era quello chiuso al 31 dicembre 2008: laddove, di fatto, la RAGIONE_SOCIALE non aveva più operato dopo la cessione delle quote societarie, da parte del COGNOME al Corigliano, il 9 ottobre 2009. Inoltre, si evidenzia che il COGNOME, dopo tale cessione, di fatto aveva proseguito l’attività della RAGIONE_SOCIALE a mezzo della RAGIONE_SOCIALE (prima impresa RAGIONE_SOCIALE, poi società a RAGIONE_SOCIALE limitata), entità comunque a lui riconducibile, per la quale egli aveva operato nei medesimi locali della fallita, con gli stessi macchinari e attrezzature, avvalendosi dei medesimi dipendenti (come confermato da costoro e dal rinvenimento di un contratto di noleggio tra le due società datato 2007) e, ancora, rapportandosi con gli stessi clienti (quali COGNOME NOME per la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per la ‘RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME per la ‘RAGIONE_SOCIALE) , come riferito da costoro.
Tale convergente compendio probatorio (emergente -come detto -dagli accertamenti, anche documentali, della RAGIONE_SOCIALE e dalle testimonianze di dipendenti e clienti), secondo la congrua valutazione del giudice d’aAVV_NOTAIO,
faceva ritenere che il COGNOME avesse ‘ sottratto di fatto tutti i beni della società ceduta impiegandoli per lo svolgimento delle altre due realtà imprenditoriali a luì riconducibili’ ed avesse, altresì, effettuato bonifici a suo favore e «pagamenti verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con causale ‘giroconto’ senza alcun supporto documentale giustificativo».
Orbene, siffatta ricostruzione, attestante la sussistenza della RAGIONE_SOCIALE per bancarotta fraudolenta distrattiva del De COGNOME, resiste alle censure di assunto travisamento, le quali peraltro non indicano atti il cui contenuto sia stato incontrovertibilmente stravolto, men che meno prospettano prove decisive non considerate o mal valutate dai giudici di merito.
Infatti, in sostanza, la difesa nulla deduce, se non, genericamente (e senza richiamare alcuna prova in tal senso, la -assunta -‘evaporazione’ del passivo e la conseguente deduzione che le risorse siano state impiegate dall’imputato per pagare i debiti della RAGIONE_SOCIALE
In definitiva, ci si limita a proporre una lettura meramente ipotetica ed alternativa delle prove, inibita in questa sede.
Invero, le argomentazioni addotte dalla difesa sono inidonee a integrare il vizio di travisamento per omissione, che -come detto -ricorre solo quando un elemento di prova decisivo è completamente ignorato o il suo significato è travisato in modo tale da disarticolare l’intero impianto logico. È evidente, per contro, che i dati genericamente richiamati dalla difesa non siano stati ‘ ignorat i’, ma, semplicemente, valutati in modo diverso e ritenuti irrilevanti a fronte del più ampio e consistente quadro probatorio sopra descritto.
Sicché l’affermazione secondo cui ‘alla data della cessione delle quote (9.10.2009)’ erano ‘stati azzerati i debiti’ non è sorretta da alcun dato erroneamente non considerato dalla COGNOME d’aAVV_NOTAIO: non essendosi addotta prova alcuna certa, attestante gli assunti pagamenti.
L ‘ ulteriore argomento -basato sulla macroscopica differenza tra i debiti accertati come esistenti nel 2008 e quelli asseritamente residuati al momento del fallimento e sull’assunto che tale differenza sia, ex se , prova del corretto utilizzo delle somme e dei beni appresi dal ricorrente -non prospetta, a ben vedere, alcun travisamento (ovvero la non considerazione di un dato di valenza superiore e decisiva, tale da compromettere radicalmente la tenuta logica della motivazione), inerendo semplicemente la difforme preferenza accordata dalla COGNOME d’aAVV_NOTAIO ad altri elementi: quali, per l’appunto, le somme e i beni certamente esistenti al momento della detta ‘dismissione’ della vecchia società ed entrati nella disponibilità dell’imputato e l’incerto loro desti no.
E tale scelta non si rivela neppure irrazionale o manifestamente illogica.
Invero, la COGNOME territoriale, in modo assolutamente condivisibile, ha ritenuto di dare credito piuttosto che allo stato passivo -che, notoriamente, dipende dalle domande di insinuazione, le quali sono, a loro volta, influenzate (anche) dalle probabilità di recupero (nella specie alquanto esili, se non del tutto nullo, atteso il pacifico e sostanziale ‘svuotamento’ della fallita ) -alla situazione esistente al momento in cui il COGNOME pose in essere le condotte contestate, all’essenza stessa di tali condotte (trasferimento di somme dalla RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE e dello stesso imputato, come emerso dalle indagini della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; godimento di tutti i beni già della fallita da parte della RAGIONE_SOCIALE, come desumibile dalle dichiarazioni dei dipendenti delle due imprese) e alla circostanza che l’imputato non abbia documentato la diversa sorte delle distrazioni poste in essere. In tal modo, privilegiando, la COGNOME territoriale, dati certi e logici (anche perché pagamenti per somme così importanti è ben difficile siano privi di prove documentali), a fronte di un dato (lo stato passivo) poco probante (per le ricordate ragioni).
4.1.2. Diverso discorso deve essere fatto in relazione alla bancarotta impropria da operazioni dolose, dovendosi accogliere la censura con cui si evidenzia che la COGNOME d’aAVV_NOTAIO si fosse «limitata ad affermare che il trasferimento della società a Crotone e la nomina di un amministratore “testa di legno’» avesse «comportato l’inevitabile inattività della società e il successivo fallimento».
Come evidenziato in precedenza per l’imputata COGNOME, solo qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 r.d. 267/1942, siano realizzati «differenti ed autonomi» atti intrinsecamente pericolosi per l’andamento economico finanziario della società, che ne determinino o aggravino il dissesto, sarebbe possibile la coesistenza dei due delitti (si vedano Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282396-01 e Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 248167-01, sopra richiamate).
Anche nel caso del COGNOME, tuttavia, la sentenza d’aAVV_NOTAIO si limita, sul punto, ad evidenziare consapevolezza, in capo all’imputato, che il trasferimento di proprietà e di sede della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , privata di qualsivoglia bene attraverso cui operare come impresa, fosse inevitabilmente destinato ad aggravarne il dissesto.
In tal modo, e nuovamente, la COGNOME d’aAVV_NOTAIO, da un lato, in contrasto con la richiamata giurisprudenza, utilizza i fatti distrattivi quale uno degli elementi da cui desumere (anche) le operazioni dolose, dall’altro, nulla dice sul reale aggravamento del dissesto e sulla sua riconducibilità ‘autonoma’ alle ulteriori condotte contestate: tema su cui si rende, anche in questo caso, inevitabile un nuovo giudizio.
All’esito del quale, evidentemente, ove non si rilevi un autonomo aggravamento del dissesto correlato alle condotte ulteriori contestate, rispetto a quelle distrattiva, dovrà necessariamente prendere atto dell’insussistenza di un’autonoma ipotesi accusator ia correlata alla fattispecie di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2 r.d. 267/1942, da considerarsi, pertanto, assorbita nella prima (si vedano, ancora, le già citate Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, COGNOME, Rv. 268207-01; Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, COGNOME, Rv. 247247-01; Sez. 5, n. 35066 del 05/07/2007, P.m. in proc. Ascone, Rv. 237716-01).
4.2. Il secondo motivo, con cui ci si duole del diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità , è infondato, anch’esso ai limiti dell’inammissibilità .
La censura si rivela anzitutto generica, nel momento in cui pretende di ancorare l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità al solo valore economico oggetto di distrazione, senza confrontarsi anche con i restanti dati rilevanti.
In ogni caso, essa non si confronta con la motivazione del giudice d’aAVV_NOTAIO, secondo cui ‘nel caso di specie l’importo della distrazione, pur non considerando i crediti riportati nell’ultimo bilancio disponibile (si rimanda, sul punto, alle valutazioni relative al capo 5), è risultato comunque elevato, cosicché la richiesta di riconoscimento d ell’attenuante in esame non può essere accolta’ .
È evidente che la COGNOME territoriale non abbia considerato particolarmente tenue già la sola distrazione accertata: con valutazione ad essa riservata ed incensurabile se, come nella specie, priva di vizi.
4.3. Il terzo motivo, con cui la difesa del COGNOME denuncia la violazione degli artt. 545-bis, 533 cod. proc. pen. e dell’art. 58 L. 689/1981, nonché il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare), è chiaramente assorbito.
È evidente che l’istanza, ove il ricorrente ne abbia ancora interesse, dovrà essere necessariamente esaminata nuovamente all’esito delle valutazioni sulla sussistenza o meno del delitto di bancarotta da operazioni dolose, ovvero allorché il quadro delle accuse confermate sarà chiaro, innanzi ai giudici di merito.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi COGNOME e COGNOME segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni
dell’inammissibilità ed all’attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa causa di inammissibilità (COGNOME Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente ai reati di operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale, e nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di operazioni dolose, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della COGNOME di aAVV_NOTAIO di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Rigetta il ricorso del AVV_NOTAIO Generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME