Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40599 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40599 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETILLI NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO dì BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto nella qualità di amministratore della “RAGIONE_SOCIALE, società dichiarata fallita il 16 aprile 2010;
Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo due motivi: l’estinzione del reato per prescrizione; il vizio di motivazione sulla responsabilità dell’imputato, pacificamente riconosciuto come mero prestanome, rispetto a un reato punito a titolo di dolo specifico;
Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, tenuto conto che la condotta accertata consiste nella sottrazione delle scritture contabili e che la Corte di appello sostiene, in maniera assertiva, che l’imputato si sia rappresentato un grave e irrimediabile pericolo per i creditori, ma non indica da quali elementi tragga questa conclusione.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 193 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio legittimo impedimento udienza del 18 febbraio 2014 e 133 giorni per rinvio dal 24 giugno 2014 al 4 novembre 2014 su richiesta della difesa), il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso il 27 aprile 2023.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 27/09/2023