Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27415 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Busto Arsizio il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 30/11/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 settembre 2021 la Corte d’appello di Torino, per quanto ancora di interesse in questa sede, confermava la decisione di primo grado emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara in data 16 settembre 2015, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, attribuitogli quale amministratore, prima di diritto e poi di fatto, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarat fallita in data 12 ottobre 2011 (capo B della rubrica).
Nell’interesse del COGNOME veniva proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati; con il primo motivo si lamentavano vizi motivazionali e violazione di legge, contestando l’utilizzabilità, ai fini del decidere, del sommarie informazioni di NOME COGNOME, ex-commercialista della società fallita, e di NOME COGNOME, ex-socio, dal momento che esse erano contenute in verbali non sottoscritti e, pur provenendo da altro procedimento, mai formalmente acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari. L’inesistenza di tali atti e il fatto la scelta del rito abbreviato fosse stata formalizzata all’udienza del 19 novembre 2014 escludevano in radice, secondo il ricorrente, l’applicabilità della sanatoria di cui all’attuale testo dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. n. 103 del 2017.
2.1. Con il secondo motivo si lamentavano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’omessa valutazione del verbale di indagini difensive, contenenti le dichiarazioni dell’impiegata COGNOME, e del documento di trasporto del 17 dicembre 2010, con riguardo all’attribuzione all’imputato del ruolo di amministratore di fatto della società fallita; in particolare il ricorrente osservava che : a) dagli atti del procedimento non emergeva alcun atto gestorio da lui posto in essere e che, anzi, nella sua relazione, il curatore aveva dichiarato di non avere individuato altri amministratori, oltre quelli di diritto; b) le dichiarazioni della COGNOME e il documento di trasporto sopra menzionato rivelavano che il ricorrente, dismessa la carica di amministratore, si era spogliato della documentazione sociale; c) la Corte territoriale, pur investita del relativo motivo di appello, avev omesso di affrontare la questione dell’elemento soggettivo, alludendo piuttosto a «probabili episodi distrattivi» dai quali l’imputato era stato assolto già in primo grado; d) in definitiva la condotta andava, al più, riqualificata, come bancarotta semplice.
2.2. La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n.44215/2022 pronunciata il 28 ottobre 2022, accoglieva parzialmente il ricorso dell’imputato; in particolare, veniva considerato manifestamente infondato il primo motivo, mentre
erano ritenuti fondati i restanti motivi sia perché nella sentenza impugnata non si registrava alcun vaglio critico della documentazione menzionata dal ricorrente e alcun confronto con i restanti dati utilizzabili, sia perché non era chiaro, per come scarnamente formulato, il riferimento a «probabili episodi distrattivi» che la mancata o irregolare tenuta dei libri contabili non avrebbe consentito di accertare, dal momento che l’imputato era stato assolto dalle contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
2.3. Per tali ragioni, quindi, la sentenza impugnata veniva annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio.
2.4. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, ha parzialmente riformato quella di primo grado mediante la esclusione dell’aggravante dell’avere commesso più fatti di bancarotta e ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, per il residuo reato di cui al capo B) della rubrica, in anni uno e mesi quattro di reclusione, riducendo le pene accessorie nella medesima misura della pena detentiva.
Avverso la predetta sentenza l’imputato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pe insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza e violazione dell’art.216 I. fall. rispetto alla ritenuta qualific nei suoi confronti, di amministratore di fatto ed alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Egli, inoltre, deduce il vizio di motivazione rispetto alla valutazione della prova con particolare riferimento alle indagini difensive ed al documento di trasporto del 17 dicembre 2010; infine, censura la sentenza impugnata anche per la mancata riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice documentale ai sensi dell’ art.217 I. fall.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (le cui censure possono essere trattate congiuntamente per la loro stretta connessione) è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è
ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie fatta eccezione per il trattamento sanzionatorio a seguito dell’esclusione dell’aggravante dei più fatti di bancarotta) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risulta probatorio (ex multis: Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
2.1. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dall’imputato – pur lamentando il vizio di motivazione – riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logicogiuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
2.2. Infine, non va dimenticato che,ai fini del controllo di legittimità sul vizio d motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nel valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 – , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
Ciò posto va ricordato che l’odierno ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale (con l’esclusione dell’aggravante
dei più episodi di bancarotta) essendo stato ritenuto dimostrato che egli, anche dopo avere cessato di essere amministratore di diritto della fallita RAGIONE_SOCIALE, aveva continuato ad esserlo di fatto e per avere dolosamente occultato o distrutto la relativa documentazione contabile allo scopo di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della medesima società alla curatela ed ai creditori.
In particolare, la Corte del rinvio – in ossequio a quanto statuito con la sentenza rescindente – ha anzitutto osservato che erano pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da NOME COGNOME (commercialista dell’imputato) e dal collaboratore NOME COGNOME, dalle quali era risultato in modo chiaro che l’odierno ricorrente aveva costituito e gestito personalmente alcune società, tra cui la fallita; il commercialista, che aveva curato per conto dell’imputato la contabilità anche della RAGIONE_SOCIALE, aveva precisato che NOME COGNOME aveva continuato a gestire di fatto la predetta società anche dopo che non ne era più formalmente amministratore e ciò sino alla data del fallimento e che egli non si curava affatto della buona tenuta della contabilità. Anche il COGNOME aveva riferito che tutte le entrate delle società dell’odierno ricorrente (tra cui quelle della fallit erano gestite in totale autonomia dall’odierno ricorrente.
3.1. Sulla base di tali elementi, quindi, la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha considerato dimostrata la qualità di amministratore di fatto dell’imputato sino alla data del fallimento osservando che quanto dichiarato dai due soggetti sopra indicati (che a parere della difesa riguardava unicamente la differente società RAGIONE_SOCIALE) valeva anche per la fallita, visto che le condotte di COGNOME erano state analoghe per tutte le società da lui costituite e gestite.
3.2. Inoltre, sempre in modo non contraddittorio, la Corte del rinvio ha valutato come conferma della gestione di fatto della fallita da parte dell’imputato anche la circostanza che egli non aveva riferito nulla circa i dettagli della cessione, da parte sua, delle quote sociali in favore di una cittadina rumena (come ad esempio i termini dell’accordo ed il relativo corrispettivo).
3.3. Quanto poi all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale deve ricordarsi il condivisibile principio in base al quale la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà
dell’irregolare tenuta delle scritture o del loro occultamento o distruzione, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5 – , n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630 – 01).
Orbene, la Corte del rinvio (come già il Giudice per le indagini preliminari) ha osservato, senza incorrere in vizi logici, che l’intento di impedire al curatore ed ai creditori la ricostruzione del patrimonio della fallita si desumeva dalle operazioni compiute dall’imputato quando la società già si trovava in difficoltà (mediante il trasferimento delle quote e la nomina di tre differenti amministratori durante l’arco temporale di soli tre mesi) e per avere, a suo dire, consegnato tutta la documentazione contabile ad uno studio legale di Perugia (e non già al nuovo amministratore). Va poi esclusa la lamentata omessa valutazione della documentazione della produzione difensiva atteso che la Corte di appello (condividendo, sul punto, le argomentazioni svolte dal primo giudice) ha osservato che – dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa – il plico risultava spedito in data 17 dicembre 2010 dalla RAGIONE_SOCIALE (e quindi non dalla società fallita), non era diretto al nuovo amministratore COGNOME e la causale del trasporto indicava in modo generico ‘documentazione RAGIONE_SOCIALE‘ senza alcun elenco dei relativi atti.
Lo stesso Giudice per le indagini preliminari, d’altra parte, aveva evidenziato che la responsabilità del COGNOME era provata dal fatto che, come detto, il plico non era indirizzato al nuovo amministratore e nemmeno al nuovo commercialista del gruppo, che all’epoca lo COGNOME curava ancora la contabilità del gruppo e che l’invio era successivo di due mesi al trasferimento delle quote da parte dell’imputato, a riprova della volontà di far sparire la documentazione contabile della fallita.
3.4. Per le stesse ragioni deve escludersi l’ipotesi di cui all’art.217 I. fall., stan la dimostrata sussistenza dell’elemento doloso rappresentato dalla volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio della fallita.
Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Cor cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle
ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2024.