Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3438 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3438 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA SANTA LUCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità, COGNOME inizialmente, di amministratore di fatto e, successivamente, di diritto della RAGIONE_SOCIALE, fallita nel marzo del 2012. In particolare l’imputato veniva ritenuto responsabile della dissipazione di un ramo d’azienda della fallita, concesso in affitto con i beni strumentali di competenza ad altra società amministrata sempre dall’imputato senza riscuotere il relativo canone, e dell’annotazione in contabilità di una falsa fattura per inesistenti costi di manutenzione asseritamente sostenuti dall’affittuaria portati a compensazione del credito ad oggetto il menzionato canone.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio orale dopo aver rigettato l’istanza di concordato ex art. 599-bis c.p.p. ed accolto invece quella di differimento dell’udienza.
2.2 Con il secondo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato. Con riguardo alla contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale il ricorrente rileva come alcuna distrazione dei beni strumentali sia configurabile nel caso di specie essendo gli stessi ricompresi nel ramo d’azienda oggetto del contratto d’affitto, mentre alcun intento fraudolento sarebbe ravvisabile in merito alla mancata riscossione dei canoni, da imputarsi sia alla necessità di esecuzione di urgenti lavori di manutenzione dell’immobile (un albergo) la cui gestione era oggetto dell’attività aziendale e la cui compensazione è stata ritenuta apoditticamente artificiosa, sia alla contingenza del mercato turistico che rende evidente come la rnorosità dell’affittuaria non era stata programmata. Quanto alla bancarotta documentale si contesta l’idoneità dell’inserimento in contabilità di un’unica fattura asseritamente falsa ad integrare un effettivo ostacolo all’attività degli organi fallimentari, profilo del tutto trascurato Corte territoriale. La Corte territoriale avrebbe poi illogicamente svalutato le dichiarazioni del teste COGNOME e ignorato il verbale di sopralluogo dell’AVV_NOTAIO. COGNOME, elementi in grado di evidenziare l’effettività degli interventi nnanutentivi oggetto della menzionata fattura.
2.3 Con il terzo e quarto motivo vengono dedotti analoghi vizi in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e
gli stessi vizi vengono denunziati anche con il quinto ed ultimo motivo in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per cui si procede e quelli oggetto delle precedenti condanne riportate dall’imputato per reati sostanzialmente coevi e di indole sovrapponibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere pertanto rigettato.
In particolare è infondato il primo motivo.
2.1 Per come ammesso dallo stesso ricorrente e per quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti – cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell’eccezione sollevata con il motivo in esame – la difesa non ha fatto istanza di trattazione orale dell’appello, che si è dunque legittimamente svolto con rito camerale non partecipato. Il giudice dell’appello, una volta rilevata la contraddittorietà de concordato con la mancata rinunzia da parte dell’imputato al motivo sulla continuazione, ha instaurato un contraddittorio cartolare con la difesa, disponendo per l’appunto per ben due volte il rinvio dell’udienza originariamente fissata. A seguito del primo rinvio la difesa insisteva nella richiesta di accoglimento del concordato e chiedeva ulteriore differimento al fine di discutere i punti ritenuti controversi d giudice. A seguito della notifica del secondo rinvio il difensore, invece, non corrispondeva ai chiarimenti richiesti dalla Corte, la quale dunque rigettava la richiesta di concordato e decideva sull’impugnazione.
2.2 Secondo l’insegnamento di questa Corte richiamato dal ricorrente e che qui si intende ribadire, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 c.p.p., la sente pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall’art.602, comma 1-bis, c.p.p., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito. (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546). E non è dubbio che tale principio trova applicazione anche qualora il giudizio d’appello si svolga con il rito camerale non partecipato previsto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della emergenza pandemica, dovendo anche in tal caso il giudice del gravame che intenda rigettare la richiesta di concordato astenersi dal pronunziare la sentenza senza aver prima consentito all’imputato di proporre un nuovo accordo (Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283853), rimanendo inteso che, in tal caso, la prosecuzione del giudizio ai sensi del citato comma 1-bis dell’art. 602 deve avvenire nelle forme del rito già instauratosi che, per la giurisprudenza di
legittimità, è irretrattabile anche in caso di rinvio dell’udienza (Sez. 5, n. 19376 de 06/04/2023, COGNOME Pietro, Rv. 284695). E’ dunque evidente che in tal caso il giudice dell’appello è tenuto a comunicare la propria intenzione e i motivi del rigetto della richiesta di concordato al difensore dell’imputato, disponendo il rinvio dell’udienza per dar modo, per l’appunto, all’imputato di provvedere a formulare una eventuale nuova proposta in forma scritta.
2.3 Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, avendo consentito, rinviando per ben due volte l’udienza di trattazione dell’appello, la concreta possibilità di riformulare la propria richiesta a seguito della notific:a delle ordinanze rinvio nelle quali veniva specificamente indicato come l’unico ostacolo all’accoglimento dell’originaria richiesta di concordato consisteva nella sua contraddittorietà con la contestuale ed autonoma richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati per cui si procede e quelli oggetto di precedenti condanne subite dal AVV_NOTAIO. In altri termini, sin dal momento in cui la Corte ha disposto il primo rinvio, chiedendo all’imputato di rimodulare la sua richiesta, gli ha inequivocabilmente che questa non poteva essere accolta se non vi fosse stata rinunzia all’istanza di continuazione ovvero questa non fosse stata inglobata nel concordato. Avendo la difesa scelto di fornire una risposta meramente interlocutoria alla prima sollecitazione e di non rispondere affatto alla seconda, ha dunque autorizzato la Corte ad interpretare tale atteggiamento con l’intenzione dell’imputato di non modificare la richiesta di concordato nella consapevolezza che il giudice del merito l’aveva già ritenuta non accoglibile per le ragioni illustrate. Conseguentemente alcuna lesione del diritto di difesa si è consumata nel caso concreto, rimanendo irrilevante che il formale rigetto della richiesta sia stato pronunziato solo all’udienza nel quale il giudice territoriale ha deciso l’appello ed emesso la sentenza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Venendo agli altri motivi di ricorso, deve rilevarsene l’inammissibilità, consistendo gli stessi nella sostanziale riedizione delle censure proposte con il gravame di merito, che la Corte territoriale ha confutato con motivazione logica con la quale il ricorrente non si è confrontato.
In particolare, con riguardo alle doglianze avanzate con il secondo motivo, circa la natura fraudolenta dell’operazione di affitto del ramo d’azienda, la sentenza ha ampiamente argomentato, sottolineando come la stessa avesse sostanzialmente privato RAGIONE_SOCIALE di proseguire nella sua attività senza effettivo corrispettivo e come l’imputato fosse ben consapevole delle conseguenze della stessa operazione, così come condotta, essendo l’amministratore, oltre che della fallita, anche della società affittuaria. La Corte ha poi ritenuto che oggetto ch distrazione sia stato effettivamente il
ramo d’azienda, interpretando in maniera coerente al suo effettivo significato il riferimento contenuto nel capo d’imputazione alle sue componenti. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, poi, i giudici del merito hanno valutato le dichiarazioni del teste COGNOME, evidenziando come dalle stesse sia risultato che gli unici lavori di manutenzione documentati ed effettivamente realizzati erano solo una piccola parte di quelli fatturati, confermando dunque del tutto logicamente il giudizio sulla falsità della fattura inserita in contabilità e di per sé sufficiente a compromettere o rendere comunque più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e di volume d’affari della fallita, attesa la sua rilevanza. Quanto invece alla asserita attività dell’AVV_NOTAIO. COGNOME ricorso si rivela intrinsecamente generico nella misura in cui non indica e documenta le evidenze che la comproverebbero, eventualmente trascurate dalla Corte, ma soprattutto l’effettiva rilevanza di tale attività ai fini della prova dell’eff sostenimento dei costi di ristrutturazione portati in compensazione del canone d’affitto. Del tutto prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza, che ha ampiamente giustificato le decisioni assunte in merito al trattamento sanzionatorio ed alla richiesta di riconoscimento della continuazione, sono infine le censure proposte con i motivi dal terzo al quinto, che si rivelano dunque del tutto generici oltre che versati in fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/10/2023