Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17040 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napo confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il deli di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste di liquidatore del società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso pe cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO affidandosi ad un unico motivo di impugnazione mediante il quale deduce, a sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento delle p dei fatti per omessa, illogica, apparente e contraddittoria motivazione, no violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazio dell’elemento soggettivo del delitto in contestazione.
Sotto un primo aspetto, il ricorrente assume che, erroneamente, la s condotta non è stata ascritta, in quanto dovuta a mera colpa, al meno gr reato di bancarotta documentale semplice poiché, come era emerso dall’istruttoria svolta, egli si era semplicemente disinteressato dall’ann della società poi fallita, gravata solo da crediti erariali.
Inoltre, l’imputato sottolinea che, a fronte dell’assenza della documentaz contabile successiva all’anno 2009, la Corte territoriale avrebbe do argomentare circa la sussistenza non solo di una generica consapevolezza volontà della condotta bensì di indici concreti idonei a denotare, in for principi espressi nella giurisprudenza di legittimità, la ricorrenza del do specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
E’ principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, qu secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento del scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stes disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro om tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – nell’ambito del 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presupp
accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650 – 01).
Ebbene, nella fattispecie per cui è processo al COGNOME è stato contestato i delitto di cui all’art. 216 I.fall. poiché, quale liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, “sottraeva, distruggeva in tutto o in part scopo di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto i libri e le contabili o li teneva in guisa da non rendere possibile la ricostruzio patrimonio e del movimento degli affari”, precisando, poi, nello stesso capo “l’unico documento depositato presso la cancelleria fallimentare è un bila 2009 privo di nota integrativa e deposito”.
Tuttavia, a fronte di questa contestazione sostanzialmente alternativa de due distinte ipotesi delittuose contemplate cui si è fatto riferi dall’istruttoria espletata sin dal giudizio di primo grado è emerso che le sc contabili non sono state tenute nel lungo periodo di tempo che va dal 10 gennaio 2010 all’intervenuto fallimento nella data del 3 febbraio 2014.
Dacché la condotta materiale accertata e ritenuta è stata quella rientr nell’ambito della bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta del scritture contabili, condotta che deve essere sorretta, sul piano dell’el soggettivo, come si è evidenziato, dal dolo specifico di arrecare pregiudiz creditori.
Peraltro, tale accertamento non è stato compiuto dalla Corte territoriale, ha invero ritenuto sufficiente che l’imputato avesse consapevolezza de modalità di tenuta delle scritture contabili e le avesse consapevolmente sott agli accertamenti della curatela fallimentare (pag. 4, terzultimo capoverso d decisione di secondo grado).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad al sezione della Corte d’Appello di Napoli per nuovo esame alla stregua dei princ sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 4 aprile 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME Il