Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/10/2023 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le richieste del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza del 29 novembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannandoli alla pena di giustizia, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere, quali amministratori della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, il primo dalla sua costituzione fino al 3 ottobre 2012 ed il secondo da questa data sino al fallimento dichiarato in data 14 maggio 2015, omesso integralmente la tenuta delle scritture contabili della predetta società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidando le sue censure ad un unico motivo con il quale lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Segnala il ricorrente che la norma incriminatrice richiede, in caso di sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, il dolo specifi arrecare pregiudizio ai creditori o di conseguire un profitto per sé o per altri che comunque il dolo non può essere desunto dalla omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili.
Nel caso di specie il dolo difettava in capo al ricorrente, atteso che della gestione societaria si occupava esclusivamente suo fratello NOME, che lo aveva tenuto all’oscuro dell’omessa tenuta delle scritture; nella sentenza di appello si è, infatti, osservato che le distrazioni erano tutte andate a vantaggio delle società controllate da NOME COGNOME e da sua moglie e che era stato prodotto in giudizio un carteggio dal quale emergeva che l’odierno ricorrente aveva chiesto invano al fratello di poter visionare le scritture probabilmente era rimasto vittima delle condotte delittuose di quest’ultimo.
Ciononostante, la Corte di appello ha ritenuto sussistente in capo a NOME COGNOME il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per mancato rispetto del «canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio», nonché la manifesta illogicità della motivazione anche in conseguenza del travisamento delle prove.
Nella sentenza di secondo grado si afferma che la penale responsabilità del COGNOME discenderebbe dalla sua accettazione del ruolo di prestanome e dall’omesso assolvimento dei doveri di garanzia connessi alla carica di amministratore della società fallita, la cui violazione comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico.
In tal modo la Corte di merito, sostiene il ricorrente, si è posta in nett contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione secondo
il quale al dato obiettivo dell’accettazione della carica devono aggiungersi altri elementi sintomatici dell’esistenza del dolo specifico, nel caso di specie insussistenti. Dal comportamento del COGNOME non poteva desumersi un suo coinvolgimento nel delitto contestatogli, atteso che egli aveva sporto denunciaquerela nei confronti di NOME COGNOME, che alla sua richiesta di informazioni su quanto i due fratelli stavano commettendo nella gestione della società aveva risposto minacciandolo e aggredendolo fisicamente; il procedimento penale che ne era scaturito era stato archiviato in applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Né la sentenza di secondo grado ha affermato che il COGNOME abbia avuto consapevolezza dello stato in cui versavano le scritture contabili. Anche il giudice di primo grado aveva affermato che egli aveva chiesto la documentazione contabile della società e tale circostanza dimostrava che egli non ne era in possesso.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto sufficiente il dolo generico, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario il dolo specifico, che non può discendere in modo automatico dall’accettazione della carica di amministratore della società; inoltre, anche in caso di delitto commesso dall’amministratore di fatto, era necessario, per la responsabilità penale dell’amministratore di diritto, la prova che quest’ultimo fosse a conoscenza del dolo specifico in capo all’amministratore di fatto.
La Corte di appello ha, invece, fatto discendere la responsabilità penale dalla mera accettazione della carica, ponendo a carico dell’imputato il delitto a titolo di responsabilità oggettiva.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito affermato che per la bancarotta fraudolenta documentale consistita nell’omessa tenuta delle scritture contabili sarebbe sufficiente il dolo generico e non occorrerebbe il dolo specifico, come invece affermato da questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).
Solo laddove le scritture siano state tenute, ma in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è sufficiente il dolo generico.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale per omissione delle scritture, ma ha poi affermato che, non essendo possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affarii, è sufficiente il solo dolo generico, operando in tal modo una fusione tra l’elemento materiale della bancarotta fraudolenta specifica e l’elemento soggettivo della bancarotta documentale semplice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che possono essere tutti trattati unitariamente, sono fondati.
Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).
L’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisic sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sott forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integ un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650),
Nel caso di specie, secondo quanto accertato dai giudici del merito, la tenuta delle scritture risulta del tutto omessa, cosicché, affinché tale condotta possa integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e non quello di bancarotta semplice, punito a titolo di dolo o di colpa, è necessaria la prova del dolo specifico.
La Corte di appello ha, invece, affermato la penale responsabilità dei due imputati sostenendo che a tal fine sarebbe sufficiente il dolo generico, richiesto per la diversa condotta consistente nell’aver tenuto le scritture contabili in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ipotesi, quest’ultima, che, come già sopra esposto, richiede che le scritture siano state tenute e consegnate agli organi fallimentari.
Peraltro, quanto alla posizione di NOME COGNOME, la Corte di appello, pur ammettendo la sua posizione di mero prestanome, ha affermato che egli, accettando la carica di amministratore di diritto della società poi fallita,
assunto le responsabilità ad essa inerenti e quindi, omettendo di provvedere alla tenuta delle scritture, egli sarebbe un concorrente nel delitto commesso dall’amministratore di fatto.
Deve allora rilevarsi che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, dep. 2019, Nuzzi, Rv. 276954).
Il suddetto principio – affermato in linea generale dal precedente sopra citato – ha trovato conferma in relazione a numerosi reati, quali, a mero titolo esemplificativo, il reato di trasferimento fraudolento di valori (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796) ed il reato di bancarotta preferenziale, per il quale si è osservato che il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, COGNOME, Rv. 273481) e non sussistono ragioni per escludere l’operatività del suddetto principio anche in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale specifica.
La Corte di appello, nella motivazione della sentenza qui impugnata, non ha affermato che NOME COGNOME o NOME COGNOME fossero animati dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori della società o di assicurare un profitto a sé o ad altri e neppure ha affermato che essi fossero a conoscenza della sussistenza di siffatto dolo specifico in capo ad altro concorrente nel reato, sostenendo, invece, che sarebbe sufficiente il dolo generico.
Ne deriva che sussiste la violazione dell’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 lamentata dai ricorrenti, avendo entrambi evidenziato che non è sufficiente il dolo generico per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale attuato mediante l’omessa tenuta delle scritture contabili.
Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME resta assorbito.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 14/05/2024.