Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38315 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38315 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COLLEGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ucljte-irP r ubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME
ci>«€’ ha concluso chiedendo –e udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 6 marzo 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che, all’esito di giudizio abbreviato, a seguito della modifica della imputazione originaria – con cui si contestava all’imputato di non aver tenuto il libro inventari e il libro dei cespiti ammortizzabili (art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, I. fall.) – nell’ipotesi criminosa, sempre riconducibile di cui alla medesima norma incriminatrice, di omessa consegna dei predetti libri e, riconosciute le attenuati generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ha ritenuto responsabile l’imputato, n.q. di amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 15 novembre 2012, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
L’imputato affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi.
2.1. Con la prima censura lamenta la violazione degli artt. 518 e 521 cod. proc. pen. asserendo che la condotta originariamente riportata nell’imputazione, che presuppone l’inesistenza dei libri, sarebbe incompatibile con quella poi contestata in udienza che, al contrario, ne presuppone l’esistenza. Si tratterebbe, quindi, secondo la prospettazione difensiva, di un fatto nuovo rispetto alla prima imputazione che richiede, quindi, una differente difesa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione là dove si ritiene che i due libri (e solo essi), asseritamente sottratti al curatore, avevano impedito la ricostruzione della contabilità, valutazione questa che si porrebbe in netto contrasto con quanto emergerebbe dalla relazione del curatore.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’errata applicazione del disposto di cui all’art. 216, n. 2., I. fall. con riferimento all’elemento psicologico avendo la Corte ritenuto sufficiente, per il perfezionamento della fattispecie contestata, il solo dolo generico, ponendosi così in patente contrasto con la disposizione normativa contestata che richiede, invece, il dolo specifico.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione. Rappresenta che in ordine alla bancarotta fraudolenta distrattiva, il consulente aveva prospettato, con riferimento alla ritenuta distrazione del danaro, tre diverse ipotesi opzioni, tutte ritenute plausibili dal tecnico, due delle quali, ove condivise, avrebbero consentito di ritenere insussistente la distrazione. Deduce, quindi, che la Corte d’appello avrebbe travisato quanto riferito dal curatore e valorizzato nella sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle censure mosse nel secondo e nel terzo motivo, mentre deve essere rigettato nel resto.
Si preferisce, per ordine sistematico, procedere innanzitutto all’esame dell’ultimo motivo di ricorso concernente la bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.
Tale motivo è inammissibile.
2.1. Il ricorrente lamenta l’erronea ricostruzione della fattispecie concreta e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto d che trattasi.
Orbene, in via preliminare, deve rilevarsi che il vizio di motivazione deve essere dedotto in modo specifico; il ricorrente, in altri termini, deve precisare se la motivazione è contraddittoria, carente o manifestamente illogica, non rientrando fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Già tanto basterebbe per ritenere inammissibile il motivo di ricorso attesa l’aspecificità delle censure mosse essendosi il ricorrente limitato a dedurre «il difetto di motivazione». Ad ogni buon conto, procedendo nella lettura del motivo di ricorso, il ricorrente lamenta innanzitutto che i giudici di merito non hanno considerato due delle tre tesi ventilate dal consulente che non presupporrebbero l’appropriazione e la distrazione e hanno, invece, privilegiato quella sfavorevole. Orbene, tale censura è inammissibile poiché concerne il merito della decisione in quanto finalizzata a prospettare una ricostruzione del fatto diversa da quella offerta, con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, da parte dei giudici di merito le cui decisioni, concordi nell’analisi e nella valutazione delle risultanze istruttorie, si integrano vicendevolmente e formano un unico apparato motivazionale (ex multis, Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, Fodaroni, Rv. 277218 – 01) completo e, si ripete, privo di aporie argomentative. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con riferimento all’ulteriore censura mossa con il quarto motivo deve ricordarsi che costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell’impugnazione, è onere della parte procedere all’ allegazione dell’atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071). Il ricorrente lamenta il travisamento delle dichiarazioni del consulente del Pubblico Ministero rese in sede di riesame dibattimentale e «la difformità con quanto dato per pacifico dalla sentenza di primo grado», ma nel
proporre siffatta censura non allega la relazione e si limita a riportare (cfr. pag. 15 del ricorso) quanto affermato nella sentenza di appello alla pag. 10 che, però, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, riproduce esattamente quanto affermato nella sentenza di primo grado (cfr. ult. cpv. pag. 28).
Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, concernenti tutti la bancarotta fraudolenta documentale, occorre innanzitutto ripercorrere per brevi cenni l’iter processuale.
3.1. All’imputato è stata contestata, con l’imputazione, la bancarotta fraudolenta documentale perché «ometteva di consegnare e, per l’effetto, sottraeva alla curatela, con lo scopo di procurare a sé e/o ad altri un ingiusto profitto o comunque di recare pregiudizio ai creditori sociali, il libro inventari e il libro cespiti ammortizzabili, e ciò sebbene la consegna di tali libri fosse estremamente rilevante e comunque teneva detti libri in guisa così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari della società fallita, che riportava un passivo fallimentare storico insinuato pari a complessivi euro 732.467,84».
La sentenza di primo grado – dopo avere dato atto che, nel corso del processo, il P.M. ha chiesto di modificare l’imputazione «contestando l’omessa consegna di parte della contabilità in luogo dell’omessa tenuta» e rigettato la richiesta di trasmissione degli atti, a norma dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., alla parte pubblica non ravvisando nella modifica dell’imputazione la contestazione di un fatto diverso – ha dato atto che il consulente aveva dichiarato di non avere potuto prendere visione dei predetti libri e che tali libri erano stati consegnati solo in udienza (cfr. pag. 47 della sent. di I grado) e ha, quindi, ritenuto di non poter affermare «oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza dell’elemento soggettivo» con riferimento alla condotta dell’omessa consegna richiedendo, questa, la sussistenza del dolo specifico. Ha ritenuto, invece, con riferimento alla condotta alternativa pur contestata, sorretta da dolo generico, di tenuta confusa dei predetti libri contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, la sussistenza di tutti gli elementi utili per il perfezionamento di siffatta fattispecie criminosa. Quindi, in conclusione, con riferimento all’omessa consegna, il Tribunale ha precisato che la condotta deve ritenersi consumata, essendo del tutto irrilevante, a tali fini, la consegna postuma dei libri, ma che non è stata raggiunta la prova certa della sussistenza del dolo specifico e ha condanNOME l’imputato per la condotta alternativa ravvisandone tutti gli elementi.
La Corte d’appello, dopo aver premesso che la ricostruzione del giudice di primo grado è corretta, ha affermato, impropriamente, che l’imputato era stato “assolto” dall’omessa consegna e poi, ritenendo che la condotta, pure contestata,
dì aver tenuto i libri in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio «lungi dall’essere limitata ad un periodo circoscritto, nell’imminenza del fallimento, ha accompagNOME tutta l’esistenza della società , amministrata dall’imputato» è sorretta da dolo generico, ha confermato la condanna pronunziata in primo grado.
Così ricostruita la vicenda processuale devono esaminarsi i motivi di censura.
3.2. Il primo motivo di ricorso, concernente la violazione degli artt. 518 e 521 cod. proc. pen., è infondato.
Il ricorrente lamenta che la contestazione effettuata in udienza dal Pubblico Ministero ha riguardo a un fatto nuovo e incompatibile con quello contestato ab origine poiché la mancata tenuta dei libri, originariamente contestata, presuppone che i libri non ci siano, mentre l’omessa consegna, contestata in udienza, presuppone al contrario l’esistenza degli stessi e l’occultamento da parte dell’amministratore. Diverso poi sarebbe l’elemento psicologico rispettivamente richiesto per le due ipotesi.
Tali censure non colgono nel segno dovendosi escludere che vi sia stata, a seguito della nuova contestazione del Pubblico Ministero, violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Ed invero, come ritenuto da questa Corte nella sua massima composizione, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619-01; in termini, Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME Hope, Rv. 281477-01; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 257782-01; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, COGNOME, Rv. 255230-01; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 25488801). E’ pacifico, inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte che l’omessa tenuta, la distruzione, l’occultamento ovvero la mancata consegna al curatore della documentazione e delle scritture contabili devono ritenersi equivalenti, sicché può anche non rilevare che non si sia accertato quale delle ipotesi si sia verificata in concreto quando sia certa comunque la sussistenza di una di esse
(Sez. 5, n. 8369 del 27/09/2013, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038-01; Sez. 5, n. 9435 del 12/06/1984, Kranaver, Rv. 166406-01).
Tali principi, applicati alla vicenda in esame, consentono di ritenere infondata la censura sollevata: la contestazione effettuata in udienza attiene a condotta da ritenersi equivalente a quella originariamente contestata e, in relazione ad essa, è innegabile che, nel corso dell’intero procedimento, l’imputato ha avuto la possibilità di difendersi tant’è che, proprio nel corso del processo, ha prodotto i libri mancanti.
2.2. Le censure proposte negli altri motivi, per la stretta inerenza dei temi, possono essere esaminate congiuntamente.
Orbene, l’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. traccia due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: nella prima parte dell’articolo si fa riferimento alla bancarotta c.d. “specifica” che si configura nel caso di sottrazione, distruzione o falsificazione, omessa consegna (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; a tali condotte è parificata anche l’omessa tenuta, pur se parziale, dei libri contabili (Sez. 5, n. 47923 del 23/09/2014, De Santis, Rv. 261040-01) purché anch’essa sia sorretta, come le altre ipotesi, da dolo specifico, in quanto, diversamente, non sarebbe possibile distinguerla da quella, analoga sotto il profilo materiale, di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (ex multis e da ultimo, Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Nella seconda parte dell’articolo viene invece sanzionata la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. In tale ipotesi, a differenza della prima, dunque, si effettua un accertamento sui libri contabili i quali vengono rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321) e, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice, è sufficiente il dolo generico in quanto la locuzione «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» ha riguardo alla condotta e non alla volontà dell’agente. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269904). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La giurisprudenza di questa Corte è pressoché pacifica nell’affermare che è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto tal metodo risponde a un’esigenza della difesa, posto che l’imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il
dibattito processuale (Sez. 5, n. 21860 del 12/03/2024, COGNOME, Rv. 286503-01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572-01; Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, dep. 2008, Rv. 2386360). A tale proposito, però, occorre precisare, come di recente condivisibilmente ritenuto da questa Sezione, che se è vero che la bancarotta fraudolenta documentale specifica e quella generale, se effettivamente contestate, possono ricorrere entrambe, esse però «possono convivere in relazione non alla medesima condotta, ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo, pur dando vita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa.» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 42546 del 7/11/2024, COGNOME, Rv. 287175-01).
Orbene, tale situazione non è riscontrabile nella vicenda di che trattasi. Ed invero, è pacifico che l’imputato abbia omesso di consegnare i libri contabili di cui all’imputazione e che la consegna è avvenuta solo successivamente nel corso del processo. La condotta richiesta per il delitto di bancarotta specifica si è quindi consumata e la consegna, in quanto avvenuta solo nel corso del processo, deve, pertanto, essere considerata alla stregua di un post factum irrilevante ai fini qui di interesse, posto che la condotta resipiscente è stata posta in essere tardivamente. Come di recente condivisibilmente affermato da questa Sezione «la tardiva esibizione, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, dei libri contabili non è idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile che gravano sull’amministratore sia nella fase prefallimentare, sia in quella immediatamente successiva alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto avvalora e corrobora quegli indici di fraudolenza rilevanti per l’accertamento della sussistenza del reato.» (Sez. 5, n. 14931 del 05/03/2024, Pratelli, Rv. 286371-01). L’omissione ingiustificata degli adempimenti che la legge fallimentare richiede all’imprenditore (artt. 15, co. 4 e 16, co. 1, n. 3, I. fall.) non può certo essere surrogata, tantomeno scriminata, dall’esibizione dei libri contabili al giudice del processo penale, «sede evidentemente non deputata al perseguimento degli obbiettivi propri della procedura fallimentare altrimenti regolamentata, ai quali soltanto essa si rivela funzionale» (così, in motivazione, Sez. 5, Pratelli, cit.). Ne deriva che erra la Corte d’appello nel ravvisare la condotta per cui si procede nella confusa tenuta dei due libri di cui all’imputazione, dovendosi questa individuare piuttosto, si ripete, nell’omessa consegna, fattispecie criminosa sorretta da dolo specifico. Ma anche qualora si volesse seguire la tesi (errata) secondo cui la penale responsabilità dell’imputato sia da rinvenirsi nella tenuta confusa del libro inventari e del libro cespiti ammortizzabili, ugualmente la motivazione non regge posto che, come si evidenzia nella sentenza qui impugnata, dalle dichiarazioni del curatore è emerso che «i libri prodotti, pur Corte di Cassazione – copia non ufficiale
formalmente compilati, risultavano privi dell’indicazione analitica delle singole poste, della specificazione delle immobilizzazioni e della parte di dettaglio». Orbene, come condivisibilmente insegNOME da Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175-01 «rientra nella prima fattispecie delineata dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, l’ omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l’ipotesi della materiale esistenza dei libri “lasciati in bianco” e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell’omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell’omessa annotazione di specifiche operazioni». Nella vicenda in esame, la sentenza fa poi generico riferimento a «plurime irregolarità dei libri contabili, dal curatore definite operazioni dì cosmesi» e non è dato quindi comprendere se, con riferimento ai soli due libri di cui all’imputazione, ci si trovi di fronte a un caso rientrante nella bancarotta fraudolenta documentale specifica o in quella generale.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parte qua con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, affinché, previa compiuta ricostruzione della fattispecie concreta, alla luce dei principi sopra affermati, faccia chiarezza in ordine alle questioni sopra esaminate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 24 ottobre 2025
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE