Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMETTA il 10/09/1943
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
Considerato che l’imputata, con il primo motivo proposto, lamenta l’assenza del dolo specifico necessario ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili;
Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze già dedotte dalla ricorrente in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione dalla sentenza impugnata, motivazione che dunque non è possibile sindacare in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01);
Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha ravvisato gli indici di fraudolenza della condotta nell’ingente esposizione debitoria della società e nel periodo particolarmente ampio (pari a cinque anni) nel quale si è protratta l’omessa tenuta delle scritture contabili, assumendo detta condotta come finalizzata a celare attività liquidabili, non essendo stati individuati dal curator beni di proprietà della fallita, né crediti della stessa (pag. 3);
Ritenuto dunque che la decisione ha fatto corretta applicazione del principio, richiamato del resto in parte motiva, per il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304- 01);
Considerato, quanto al secondo motivo, con il quale l’imputata deduce l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche che esso si palesa inammissibile per genericità al lume delle dettagliate argoméntazioni della Corte territoriale, con le quali la difesa non si confronta, che hanno posto in rilievo, i proposito, i precedenti penali della ricorrente, la gravità del fatto per la rilevant entità del passivo e il periodo prolungato nel quale si è protratta l’omissione, nonché l’assenza di elementi positivi da vagliare (pag. 3);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/11/2024