Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4561 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4561 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 5 aprile 2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arstizio in sede di giudizio abbreviato con la quale l’imputato era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta patrimoniale distrattiva limitatamente ad una vettura, nella sua qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 10 febbraio 2011 del RAGIONE_SOCIALE, alla pena di anni tre di reclusione e pene accessorie per la durata di anni 5.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enuncia nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata.
La Corte, preso atto della tenuta della contabilità e del deposito del bilancio sino all’anno 2007, ha evidenziato che l’imputato successivamente non ha più tenuto la contabilità omettendo i conseguenti obblighi dichiarativi.
Inoltre, la sentenza impugnata motiva in ordine alla sussistenza di entrambe le fattispecie di bancarotta documentale (generica e specifica) risultando evidentemente contraddittoria e illogica.
La sentenza è altresì illogica allorquando ritiene sussistente il grave danno per il ceto creditorio laddove l’imputato è stato assolto dalla bancarotta distrattiv relativa ai crediti e alle immobilizzazioni.
2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata.
La affermazione della penale responsabilità in relazione ai due tipi di bancarotta documentale rende contraddittoria la motivazione anche avuto riguardo all’elemento soggettivo diverso nelle due fattispecie, limitandosi la Corte a rinvenire unicamente la sussistenza del dolo generico.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1 due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interdipendenza delle questioni poste dal ricorrente.
Come anche di recente ribadito da questa Corte, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità deg organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650).
Ne discende che il tema processuale è quello di una contestazione alternativa: ciò che si spiega in un contesto di parziale esistenza della documentazione contabile, ma che impone una evidente scelta al giudice, in sede decisoria.
Ora, il capo di imputazione che indichi le condotte alternativamente previste nella prima parte dell’art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. non è generico, da momento che le condotte sono equivalenti – in quanto tutte identicamente comportanti una manipolazione di scritture già formate – e la contestazione muove dal dato – l’unico ad assumere rilievo rispetto alla oggettività giuridica del fattispecie – che il fallito non abbia messo a disposizione del curatore le scrittur necessarie alla ricostruzione dei fatti imprenditoriali di rilievo in vista d ricostruzione del patrimonio e del soddisfacimento delle ragioni creditorie.
2.Contrariannente a quanto affermato nel ricorso, le argomentazioni fornite dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata non risultano difformi rispetto ai principi sinora espressi.
Da un esatto confronto con quanto indicato in sentenza si ricava che la Corte territoriale ha provveduto prima a descrivere l’accertamento effettuato in relazione all’esistenza dell’elemento oggettivo della bancarotta documentale contestata.
Evidenzia la sentenza impugnata (p.3) che è stato pacificamente accertato che al progressivo aggravamento RAGIONE_SOCIALE patrimoniale della società si è accompagnata una gestione da parte dell’imputato sempre più carente dell’osservanza degli obblighi dichiarativi: la società cooperativa ha infatt pubblicato i bilanci e redatto le dichiarazioni fiscali solo fino all’anno 20 allorquando la società già versava in stato di insolvenza in ragione di un patrimonio netto negativo pari a -102.090,00 euro.
Dunque, i libri e le scritture contabili sussistevano sino all’anno 2007: successivamente si è registrata l’omessa tenuta della contabilità e l’inadempimento degli obblighi dichiarativi di legge.
Ciò ha reso impossibile accertare la natura dei crediti pure iscritti al bilanci dell’anno 2007 come anche l’esistenza delle immobilizzazioni e rimanenze finali con grave danno per la massa passiva rimasta insoddisfatta. Ha in tal modo la sentenza offerto una adeguata motivazione quanto alla sussistenza del dolo specifico.
Un chiarimento ulteriore è offerto dalla giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che: “In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse all disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritt
quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l’individuazion della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell’approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili). (Sez.5, n. 33114 d 08/10/2020, Rv. P_IVA).
La condotta di occultamento manifestatasi sotto forma di omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili dall’anno di imposta 2007 ha configurato la ipote di bancarotta fraudolenta documentale punita a dolo specifico sulla quale la sentenza impugnata ha operato una specifica motivazione.
Dunque, l’offesa che caratterizza tale delitto deve ravvisarsi anche quando l’oggetto materiale della condotta – di sottrazione, distruzione, falsificazion occultamento (o omessa tenuta) – si individui soltanto in parte dei libri o delle alt scritture di cui all’art. 216, cit., come si trae con evidenza dalla lettera della ste norma incriminatrice (cfr. art. 216, comma primo, n. 2, cit.:«in tutto o in parte» poiché già in tal modo sussiste il pericolo che non si possano ricostruire i patrimonio o il movimento degli affari e dunque l’effettiva contezza della (unica e complessiva) situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa fallita (ferma restando la verifica della maggiore o minore gravità dell’offesa che si perfezionata in concreto, che può rilevare sotto il profilo della dosimetria dell pena – cfr. art. 133, primo comma, n. 2, cod. pen.).
D’altra parte, proprio in tema di bancarotta, le Sezioni Unite hanno ribadito la distinzione tra «disposizioni a più norme (o norme miste cumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatici, aventi ciascuna una propria autonomia ontologica ed un’autonoma rilevanza penale, e norme a più fattispecie (norme miste alternative o fungibili), che viceversa prevedono un’unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta anche in caso di realizzazione di più fattispecie, che degradano al rango di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato»; e hanno ritenuto: che «l’art. 216 legge fall. , apprezzato nella sua complessa articolazione, è inquadrabile nella categoria della disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gravità, per tempo di consumazione, per sanzione prevista»; e che «l’art. 216 legge fall. contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili»; e, in particolare, «anche il comma primo, n. prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o del falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonché della tenuta d documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un’azione unica,
integrano un solo reato» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249665 –
01).
Pertanto, proprio argomentando sulla scorta della richiamata pronuncia delle
Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di bancarotta documentale, non integra l’aggravante prevista dall’art. 219, comma
secondo, n. 1, legge fallimentare, la commissione di una pluralità di condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, ma tutte aventi ad oggetto
scritture contabili obbligatorie e la loro funzione di veridica rappresentazione dell realtà finanziaria, economica ed operativa dell’impresa, poiché tali comportamenti
danno luogo ad un’unica e complessa azione penalmente rilevante (pure Sez. 1, n. 18148 del 02/04/2014, 7 Puleo, Rv. 262479 – 01), proprio perché quel che
rileva sub specie iuris è
la complessiva rappresentazione della situazione
(economica, finanziaria, patrimoniale operativa dell’impresa) dell’impresa, da trarsi dal complesso di una contabilità ispirata, peraltro, al principio di continu
rispetto alla quale non può attribuirsi autonomia alle singole annualità o alle singole scritture. (Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021, (2022), COGNOME, Rv. 282644).
Il principio di continuità al quale è ispirata la tenuta della contabili è operante anche nel caso di specie allorquando nell’affermare la sussistenza delle due fattispecie, ha in realtà ravvisato un’unica complessiva azione punibile a titolo di dolo specifico e sulla quale ha esaurientemente motivato, unicità dell’azione del resto ricavabile dallo stesso trattamento sanzionatorio che in assenza della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta ha punito un’unica condotta di bancarotta documentale.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022
Il Consigliere estensore