Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1332 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1332 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHAMPIGNY SUR MARNE (FRANCIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto come da requisitoria scritta; Udito l’AVV_NOTAIO COGNOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato COGNOME NOME a pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere, in qualità di amministratore unico ( e socio al 95%) della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel maggio 2015, sottratto le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.
È stato considerato dai giudici di merito che l’imputato, pur convocato dal curatore con notifica presso la sede legale della società, oltre che presso la residenza personale, non si era mai presentato né fatto pervenire le scritture contabili. Era ritenuto, inoltre, irrilevante il fatto che l’imputato avesse delegato il commercialista
alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, residuando, comunque, in capo al delegante un obbligo di controllo.
COGNOME NOME ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione dell’art. 216, comma 1, n. 2 in relazione all’art. 223 legge Fall. e agli artt. 42 е 43 cod.рen.
Deduce essere intervenuta violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata escussione del teste a difesa, AVV_NOTAIO, già ammesso all’udienza del 16.1.2019 e successivamente revocato, e al mancato esame dell’imputato; l’assenza dell’imputato all’udienza del 15.11.2019, dinanzi al Tribunale di Roma, doveva ritenersi giustificata dal fatto che, a tale udienza, il processo era stato rinviato per la sola escussione dei testi del Pubblico ministero e che, sempre alla predetta udienza, il Collegio di primo grado aveva revocato inaspettatamente il teste a difesa, ritenendo il processo maturo per la decisione ed invitando le parti a discutere; le prove a difesa avrebbero potuto consentire la ricostruzione dei fatti e le ragioni della mancata conoscenza dell’intervenuto fallimento e della mancata consegna delle scritture contabili alla curatela, da parte dell’imputato; la Corte di appello aveva dedotto la sussistenza del dolo specifico dal fatto che il ricorrente non aveva prodotto neanche le scritture antecedenti al 2010 ed aveva fatto ricorso ad una presunzione astratta per superare la mancanza di prova della consapevolezza da parte del ricorrente – non essendo questi stato informato del sopravvenuto fallimento della società dall’AVV_NOTAIO né da altri- ritenendo, in particolare, che il suddetto legale non avrebbe avuto ragione di non informare il proprio cliente dell’avvenuto fallimento della società е della convocazione da parte del curatore; la prova di tale conoscenza effettiva non poteva, tuttavia, essere desunta dall’invio della raccomandata a. r. da parte del curatore e dall’attestazione di avvenuta giacenza; in precedenza, questa stessa Corte, con sentenza n. 22279/2022 relativa al medesimo imputato, ed al medesimo fallimento, con riferimento alla contestazione di bancarotta distrattiva, aveva ritenuto, in presenza di analoga situazione, che non fosse possibile revocare il teste e prescindere dall’esame diretto dello stesso in ordine alla circostanza della effettiva, o meno, conoscenza del sopravvenuto fallimento da parte dell’imputato.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 187, 192 e 495 cod.proc.pen. in relazione all’art. 606 lettere d) ed e) cod.proc.рen.
Deduce che il teste, AVV_NOTAIO, avrebbe dovuto deporre sulla circostanza di non avere mai informato il ricorrente della intervenuta dichiarazione di fallimento e della richiesta del curatore di fornire le scritture contabili; il Tribunale non aveva, inoltre, spiegato le ragioni dell’irrilevanza della prova, nel disporne la revoca, non essendo sufficienti le ragioni addotte in ordine alla sussistenza di un obbligo dell’imputato di consegnare le scritture contabili in suo possesso e di un suo onere di informarsi.
2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 63 е 163 сod.рen. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Deduce l’illogicità del ragionamento seguito dalla Corte in quanto non era stato considerato che la società era rimasta inattiva da diversi anni (dal 2010) e che il fallimento era stato chiuso per mancanza di stato passivo.
2.4. Con quarto motivo denuncia violazione degli artt. 216 e 217 legge Fall., 521 cod.proc.pen., in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217 Legge fall.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.I primi due motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto connessi e legati ad una comune tematica, sono infondati.
Il ricorrente deduce mancanza di dolo e si duole, con primo motivo, dell’intervenuta violazione del diritto di difesa in ragione della disposta revoca del teste a difesa, AVV_NOTAIO, che avrebbe dovuto riferire in ordine alla mancata conoscenza, da parte del ricorrente, dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, oltre che in ordine nella mancata conoscenza della convocazione successivamente notificata da parte della curatela presso lo studio del medesimo legale.
La doglianza è infondata. La revoca del suddetto legale, teste a difesa, risulta essere stata giustificata, da parte del Tribunale, prima, e della Corte di appello successivamente, sulla base dell’ininfluenza della deposizione rispetto al thema decidendum .
La Corte di appello -dopo avere ricordato che l’imputato ha rivestito la carica di amministratore unico della società fallita dal 2008, data di costituzione della società e fino alla data del fallimento, dichiarato nel 2015, e dopo aver sottolineato che la società è stata attiva fino all’anno 2010 quando già si era manifestato lo stato di decozione- ha evidenziato che l’imputato non ha mai consegnato le scritture contabili al curatore, benché ne avesse l’obbligo. Peraltro, neanche successivamente, e neppure nel corso del procedimento odierno, l’imputato risulta avere provveduto al deposito di tali scritture, di talchè appare, sotto tale profilo, inconsistente e meramente strumentale la doglianza espressa in ordine alla mancanza di dolo (per mancata conoscenza del fallimento della convocazione da parte del curatore fallimentare) ed integrata la fattispecie contestata della sottrazione delle scritture contabili.
A fronte di tale lineare ricostruzione appare priva di specificità censoria la deduzione difensiva legata ad una presunta violazione al diritto di difesa che sarebbe stata perpetrata dal Tribunale attraverso la revoca dell’ordinanza di ammissione del teste a difesa, AVV_NOTAIO, il quale avrebbe dovuto riferire sulla mancanza di conoscenza da parte dell’imputato dell’intervenuto fallimento della società di cui era amministratore, oltre che sulla convocazione da parte del curatore.
La revoca del teste è stata legittimamente effettuata in quanto ininfluente rispetto alla prospettazione accusatoria fondata su una condotta posta in essere, comunque, prima della dichiarazione di fallimento e rispetto alla quale l’imputato non ha indicato elementi specifici idonei in concreto a contestarla; peraltro, neppure nel corso del giudizio risulta prodotta alcuna documentazione a conferma della sua inesistenza.
2.È sicuramente non pertinente, inoltre, il richiamo a precedente sentenza emessa da questa Corte, dell’11 maggio 2022, n. 22279, nei confronti del medesimo imputato – relativamente al parallelo procedimento penale in cui era stata contestata una condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione al fallimento della medesima società, RAGIONE_SOCIALE– con cui è stata censurata la revoca, disposta dal Tribunale, del medesimo teste a difesa, AVV_NOTAIO, in quanto ‘incoerente ed incidente negativamente sul percorso argomentativo dal primo giudice’ ( pag.5) essendosi considerato che, ai sensi dell’articolo 495, comma 4, cod. proc. pen. il giudice può revocare una prova testimoniale già ammessa quando la stessa non appaia più decisiva e quindi non sia più utile ‘rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti’.
Nel caso esaminato dalla suindicata sentenza- in cui era stata contestata la distrazione di un’autovettura oggetto di leasing , rinvenuta, tuttavia, successivamente, in sede di perquisizione domiciliare, nella disponibilità del medesimo imputato- era, invero, rilevante l’accertamento della consapevolezza da parte dell’imputato del fallimento e della convocazione da parte della curatela, trattandosi di accertamento preliminare necessario al fine di verificare l’effettiva volontà dell’imputato di distrarre l’autovettura.
La specificità del caso aveva, pertanto, indotto questa Corte a ritenere illegittima la revoca del teste.
Nella fattispecie in esame, al contrario, le argomentazioni opposte dalla Corte territoriale alle doglianze difensive, collegate alla revoca della prova testimoniale a difesa, appaiono adeguate e giuridicamente corrette, tenuto conto della diversa natura della fattispecie di reato in esame.
Sotto altro profilo con riferimento all’ulteriore doglianza collegata alla revoca dell’esame dell’imputato, la difesa si duole che quest’ultimo non abbia potuto rendere esame per l’anticipata chiusura dell’istruttoria dibattimentale senza,
tuttavia, che risulti che la stessa abbia insistito in udienza, per un rinvio dell’udienza in modo da consentire il compimento dell’atto istruttorio, dopo l’invito del Collegio alla discussione finale.
3.È inammissibile il terzo motivo con cui la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto non si sarebbe tenuto conto del fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento è intervenuta a distanza di cinque anni dalla cessazione di fatto dell’attività sociale e, soprattutto, del fatto che il fallimento era stato chiuso per insussistenza di passivo.
A tale proposito, deve considerarsi che, con atto di appello, l’imputato aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche sottolineando il fatto che ‘non intendeva certo sfuggire alle sue responsabilità benché colpose e si sarebbe sottoposto all’esame del Tribunale se solo gli fosse stato consentito’. La motivazione resa dalla Corte d’appello risulta, pertanto, corrispondente al contenuto delle doglianze veicolate attraverso l’appello, diverse da quelle, inedite, sottese invece al ricorso in esame avendo evidenziato l’apoditticità dell’affermazione resa secondo cui l’imputato non aveva voluto sottrarsi alle sue responsabilità e che la stessa difesa non aveva insistito per procedere all’esame dell’imputato nel momento in cui il Collegio aveva invitato le parti a concludere, dopo avere dichiarato chiuso il dibattimento.
4.È infondato il quarto motivo. La motivazione resa in ordine alla qualificazione giuridica del reato e all’impossibilità di configurare la condotta ai sensi dell’art. 217 legge Fall. è immune da vizi in quanto la Corte territoriale ha posto l’accento sul fatto che l’imputato non ha prodotto neppure le scritture antecedenti al 2010, evidenziando, altresì, la sicura preesistenza di tali scritture in quanto per il medesimo periodo risultano depositati i bilanci; inoltre, dal fatto che, nell’ultimo bilancio risultavano indicati crediti ammontanti ad euro 145.190,00000 ha ritenuto, con motivazione logica, che l’imputato avesse un interesse preciso alla sottrazione di tali scritture al fine di impedire al curatore di verificare se quei crediti fossero stati riscossi o meno.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME