Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37143 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37143 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1266/2025
NOME COGNOME
CC – 16/09/2025
NOME OCCHIPINTI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Palmi, che, allÕesito di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla societˆ ÒTLN
RAGIONE_SOCIALEÓ (fallita il 19 maggio 2014), di cui lÕimputato era amministratore unico.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Contesta la Çconfigurabilitˆ del delitto di bancarotta per distrazioneÈ, sostenendo che non vi sarebbe Çprova dell’effettiva sottrazione o meno della massa attiva alla garanzia di creditoriÈ. Mancherebbe Çla prova É della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, tanto tenuto conto dell’elemento oggettivo del reato che dell’elemento soggettivoÈ.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Contesta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che il fatto andrebbe riqualificato nel reato di bancarotta semplice, atteso che sarebbe emersa la buona fede dell’imputato, che avrebbe consegnato tutta la documentazione Çconservata presso lo studio del ragioniere COGNOME. Dalla stessa relazione del curatore fallimentare, non emergerebbero Çprofili di responsabilitˆ nel fallimentoÈ e, in ogni caso, non vi sarebbe prova della sussistenza del dolo specifico.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, nonostante la pena applicata fosse superiore al minimo edittale.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
AVV_NOTAIO, per lÕimputato, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui
riferimenti alla motivazione dellÕatto impugnato. Le argomentazioni sembrano alquanto confuse, atteso che il ricorrente argomenta in ordine allÕinsussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, quando invece l’imputato è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
1.2. Il secondo motivo è fondato.
Va premesso che, nellÕimputazione, il pubblico ministero ha contestato entrambe le forme di bancarotta fraudolenta documentale, sia quella generica che quella specifica.
Al riguardo, va rilevato che Çè ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalitˆ alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazioneÈ (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572). Tuttavia, spetta poi ai giudici di merito specificare quale delle due fattispecie sia stata concretamente integrata, indicando le prove sia dellÕelemento oggettivo che dellÕelemento soggettivo del reato.
Al riguardo, va precisato che le due fattispecie si distinguono sia nellÕelemento soggettivo, richiedendo lÕuna il dolo specifico e lÕaltra il dolo generico, sia nellÕelemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede che le scritture siano state tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dellÕimpresa.
Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, a fronte di un motivo di appello con il quale la difesa aveva contestato la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, deducendo, sotto il profilo oggettivo, lÕavvenuta consegna delle scritture, e, sotto il profilo soggettivo, lÕassenza di dolo, non si è preoccupata di chiarire neppure quale fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta abbia ritenuto integrata. NŽ ha fornito alcuna risposta alla deduzione con la quale la difesa aveva sostenuto che lÕimputato avesse consegnato tutta la documentazione in suo possesso.
Va evidenziato che neppure la sentenza di primo grado aveva chiarito quale fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale fosse stata commessa. Il Tribunale, invero, da un lato, ha fatto riferimento a una condotta di Çdistruzione o sottrazione dei libri e delle scritture contabiliÈ e, dallÕaltro, ha fatto riferimento al Çdolo genericoÈ, venendo cos’ a combinare lÕelemento oggettivo della bancarotta fraudolenta specifica con lÕelemento soggettivo della bancarotta generica. In entrambe le sentenze manca la rigorosa prova della sussistenza degli elementi del reato e la confutazione delle deduzioni difensive.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
1.3. Il terzo motivo, essendo relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Cos’ deciso, il 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME