Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 411 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 411 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Trentola Ducenta il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d ‘ appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale NOME NOME , titolare di un’impresa individuale, è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per la distrazione di quattro motoveicoli ceduti alla moglie prima del suo fallimento ed è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, articolando due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. La difesa osserva che nel capo di imputazione sarebbe stato contestato all’imputato di aver sottratto beni appartenenti alla “ditta individuale”, mentre i giudici di merito avrebbero fondato la condanna sul presupposto che, trattandosi di impresa individuale, non vi sarebbe distinzione tra patrimonio aziendale e
personale, ritenendo irrilevante che i beni non fossero strumentali all’impresa . La difesa ribadisce, per contro, che, trattandosi di beni personali, non strumentali per destinazione o natura all’esercizio dell’impresa (come disciplinati dall’articolo 65, comma 3bis , del TUIR), vi sarebbe stata una immutazione del fatto contestato, in violazione del diritto di difesa, in quanto l’imputato si sarebbe trovato a dover rispondere di una condotta (sottrazione di beni personali a garanzia dei creditori) diversa da quella addebitata (sottrazione di beni dell ‘impresa ).
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizi motivazionali e il travisamento della prova, circa l’elemento soggettivo del reato. In particolare, il richiamo, nella sentenza di primo grado, della giurisprudenza secondo cui la prova della distrazione poteva desumersi dalla dimostrazione della titolarità di beni non rinvenuti, specie se poi manchi la contabilità, non si attagliava al caso di specie, avendo il curatore fallimentare dichiarato che non risultavano spese o movimenti estranei all’attività d’impresa e che le scritture contabili erano state regolarmente tenute, permettendo la ricostruzione del volume d’affari. Secondo il ricorrente, sarebbe illogico dedurre il dolo di distrazione da una presunta irreperibilità delle scritture o dei beni, quando era stata confermata la regolarità della contabilità e l’assenza di operazioni anomale, circostanze che i giudici di merito avrebbero travisato o completamente ignorato nel confermare la responsabilità penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, non sussiste violazione del principio di correlazione quando, fermo restando il fatto materiale nella sua struttura essenziale, la sentenza si limiti a qualificarlo diversamente o a precisarne i contorni in modo che non ne risulti pregiudicato il diritto di difesa, tanto più, poi, quando l’imputato, attraverso l’ iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051-01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846-04).
Nel caso di specie, nel capo d’imputazione erano indicati esattamente i veicoli oggetto di distrazione e la proprietà in capo all’imputato: sicché il fatto contestato era chiarissimo sin dall’origine , al di là della qualificazione dei beni in esame.
In ogni caso, la censura muove da un presupposto giuridicamente errato, ovvero che, nell’ambito di una impresa individuale, sia possibile distinguere, ai fini della responsabilità penale per bancarotta, tra patrimonio “personale” e patrimonio “aziendale”. È, per contro, ius receptum che l’imprenditore individuale risponde
dei debiti contratti nell’esercizio dell’impresa con tutti i suoi beni, presenti e futuri, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., non operando per tale figura la separazione patrimoniale tipica delle società di capitali. Tanto è conseguenza del pacifico principio secondo cui, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., «la ditta non ha personalità giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l’aspetto sostanziale e processuale» (così, in sede civile, Sez. 6-L, n. 3707 del 07/02/2022, in motivazione, Sez. 3, Sentenza n. 19735 del 19/09/2014, Rv. 632355-01 e Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14571 del 20/08/2012, Rv. 623561-01, Sez. L., n. 3052, 13/02/2006, Rv. 587457-01; in sede penale, si veda, ad esempio, Sez. 3, n. 17702 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 275700-01).
Ne discende che l’oggetto giuridico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dalla garanzia che il patrimonio dell’imprenditore offre ai creditori, garanzia che si estende a tutti i beni a lui appartenenti, a prescindere dalla loro classificazione contabile o fiscale (come quella ex art. 65 TUIR invocata dal ricorrente, che ha rilievo meramente tributario).
Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il trasferimento dei motoveicoli alla moglie dell’imputato, così sottratti alla garanzia dei creditori, integrasse la materialità del reato contestato.
Non vi è stata, dunque, alcuna immutazione del fatto: la condotta addebitata (sottrazione di motoveicoli per depauperare la garanzia dei creditori della ditta fallita) è rimasta identica, essendo ab origine gli stessi di proprietà del fallito.
2.2. Inammissibile è il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova (omessa valutazione della testimonianza del curatore) in punto di dolo.
Va rammentato che il “travisamento della prova” per omissione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è deducibile solo qualora l’elemento probatorio trascurato sia di tale natura da disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudice di merito, rendendolo logicamente insostenibile (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07). Analogamente, in base alla medesima norma, le omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste possono essere utilmente prospettate solo ove la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l’unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01), e non sia solo un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza.
Nel caso in esame, da un lato, la sentenza d’appello non contiene alcun riferimento alla giurisprudenza sulla mancanza della contabilità, dall’altro, la circostanza che il Curatore fallimentare abbia riferito di una “sostanziale regolarità”
delle scritture o dell’assenza di movimenti anomali (dichiarazione peraltro valutativa e generica) non possiede carattere di decisività. La Corte di merito ha fondato la prova della natura fraudolenta e distrattiva dei trasferimenti su dati oggettivi e non superabili col mero riferimento alla corretta tenuta della contabilità, quali:
-la tempistica sospetta della cessione di quattro veicoli (nel luglio 2014, in costanza di decreti ingiuntivi e di insolvenza già manifestatasi);
-la qualità del beneficiario (il coniuge in separazione dei beni);
-il mancato rinvenimento di altri beni aggredibili;
-il faticoso recupero (grazie ad azione revocatoria) di detti beni;
-il loro non irrilevante valore (di circa € 70.000,00 ).
Tali elementi rendono logica la conclusione circa la volontà di sottrarre cespiti alla massa, a nulla rilevando che, sotto il profilo formale, la contabilità potesse apparire regolare o che il curatore non avesse ravvisato altre anomalie gestionali.
Peraltro, il dolo di bancarotta fraudolenta per distrazione è generico, consistente nella consapevolezza di dare ai beni una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763-01; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 263225-01), consapevolezza legittimamente desunta dai menzionati dati.
La doglianza si risolve, dunque, nel tentativo di opporre alla logica ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, come anzidetto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 26/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME