Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9126 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9126 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 181/2026
NOME OCCHIPINTI
UP – 29/01/2026
COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA Nel procedimento penale in cui è parte civile: RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Letta la memoria di replica del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che, contro-deducendo ai rilievi del P.G., ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 28.3.2025, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che aveva dichiarato entrambi colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, distrattiva/dissipativa, attraverso la costituzione di RAGIONE_SOCIALE il 12.2.2014 (alinea primo), e attraverso il trasferimento delle attività della RAGIONE_SOCIALE, poi dichiarata fallita il 29 maggio 2015, alla RAGIONE_SOCIALE, con subentro negli appalti con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (alinea quarto), nonché il solo NOME COGNOME anche del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva attraverso l’affidamento del servizio di tesoreria a RAGIONE_SOCIALE (quinto alinea); NOME COGNOME in veste di Presidente del CDA dal 10 maggio 2013 al 05/08/2014 e poi liquidatore dal 05/08/2014 al 29 maggio 2015 della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, amministratore delegato dal 12 gennaio 2011 al 05/08/2014 e socio di maggioranza fino alla declaratoria di fallimento.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, premettendo che ‘l’impugnazione ha per oggetto capi e punti della sentenza riguardanti l’affermazione di responsabilità degli imputati, la ritenuta sussistenza di aggravanti e la mancata concessione dell’attenuante speciale ex art. 219 legge fall., il giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche, la negata sospensione condizionale della pena, la misura del danno ritenuto, la dosimetria della pena, le statuizioni civilistiche, il riconoscimento della provvisionale in favore della p.c. e la misura della stessa’. Si premette altresì che ‘si eccepisce la nullità ex articoli 521 e 522 c.p.p. per essere stata la responsabilità affermata per fatto mai contestato’, oltre che il difetto, la contraddittorietà e la carenza di motivazione.
Su tale premessa i ricorsi, presentati con un unico atto, procedono all’analisi, congiunta, della decisione secondo l’ordine di cui sopra, salvi gli autonomi specifici riferimenti relativi alle rispettive posizioni dei ricorrenti.
Essi, in particolare, deducono sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo, in ordine al capo A alinea I (del seguente tenore:’In data 12.2.2014, anno in cui la RAGIONE_SOCIALE subiva una significativa contrazione del volume degli affari, veniva costituita la RAGIONE_SOCIALE con capitale sociale pari a euro 10.000, medesimo oggetto sociale e denominazione sociale, pressoché identica, allo scopo di operare nel medesimo settore sfruttando la notorietà della ditta. Amministratore unico della neocostituita RAGIONE_SOCIALE veniva nominata la signora NOME già presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE) si deduce per NOME e NOME COGNOME violazione agli articoli 110, 216 e 223 legge fall. e difetto di motivazione.
La sentenza gravata considera i fatti in contestazione in ciascuno alinea costituenti autonome e compiute fattispecie di reato in modo che si sarebbe dovuto
individuare per ogni azione un’autonoma lesione del valore oggetto di tutela penalistica, ma in motivazione le fattispecie e le relative prove a carico sono state al contrario accorpate.
La sentenza d’appello non si è confrontata con la specifica doglianza dei motivi con cui si era dedotto: ‘Si noterà che il cosiddetto primo linea non riporta alcuna delle condotte che la norma elenca come reprensibili: distratto occultato dissimulato distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni’.
In motivazione si legge che si ritengono così integrate entrambe le ipotesi di reato ascritte ai prevenuti, ma non è chiarito a cosa si riferiscono entrambe le ipotesi posto che la mera costituzione di RAGIONE_SOCIALEg. non determinò occasione di riduzione della garanzia patrimoniale, peraltro anche secondo la sentenza di primo grado la neo RAGIONE_SOCIALEg. viene poi ceduta al valore del capitale versato di euro 10.000, il 30/10/2014, conservandosi così immutata la garanzia patrimoniale per i creditori sociali (questo dato probatorio pacifico secondo la sentenza non è stato compiutamente o correttamente valutato).
Di modo che ritenendo quello ora in esame un autonomo capo di imputazione, la responsabilità degli appellanti è stata affermata per un fatto non costituente reato, comunque in violazione degli articoli 429, 521 del codice di rito.
In buona sostanza, la sentenza d’appello ancora non individua l’oggetto della distrazione che sarebbe stata conseguenza della semplice costituzione della RAGIONE_SOCIALE rimasta comunque nel patrimonio della fallita fin quando non è stata ceduta per un prezzo pari al capitale iniziale di euro 10.000. La motivazione in argomento sembra svilupparsi al punto 4.1. della sentenza di appello ove è però omesso ogni concreto riferimento ai fatti in contestazione, per il vero la sentenza di secondo grado si sofferma per lo più sulle responsabilità conseguenti alla generazione e alla gestione del dissesto, temi assolutamente al di fuori della contestazione.
Illuminante è il passaggio motivazionale a pagina 13 ‘La questione della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE è stata risolta in modo corrivo con il richiamo al mero valore nominale, quando invece il ben diverso e multiplo valore del patrimonio netto costituì l’essenza della distrazione, anch’essa elusa dalla generica doglianza difensiva’.
Al contrario, per analizzare la cosiddetta ‘distrazione’ – alinea primo – ammesso che la si voglia considerare consumata, come motivato, con la mera costituzione della società di nuovo conio, non si poteva che far riferimento alle energie economiche a tal fine impegnate, dovendo restare le vicende dei contratti ST e RAGIONE_SOCIALE rilevanti eventualmente solo ai fini della pur ritenuta autonoma ma successiva e diversa contestazione di dissipazione di cui all’alinea quarto.
La motivazione della sentenza impugnata a pagina 8 espone ‘Il drenaggio delle risorse e degli assets, compresa la clientela, da parte della fallita verso la RAGIONE_SOCIALE, in assenza di contratto di cessione di aziende e di alcuna contropartita’.
Ora si deve ricordare che nel momento costitutivo della RAGIONE_SOCIALE i rapporti contrattuali in questione restavano ancora riferiti alla fallita (tanto che la loro successiva evoluzione venne poi ritenuta autonomo oggetto dei successivi eventi di cui al quarto allinea), mentre le risorse drenate non sono dalla motivazione in alcun modo altrimenti individuate, fermo restando che, come detto, l’intera proprietà della cosiddetta new-co rientrava nel patrimonio della fallita con tutto quanto era stato necessario alla sua costituzione.
Ancora apparente è il passaggio appena successivo secondo il quale ‘In pratica si trattò di una successione fittizia, dissimulando che in realtà il rapporto era continuato avvalendosi di tutti i mezzi e di tutte le risorse della fallita da parte della RAGIONE_SOCIALE. Quindi fittizia rispetto a cosa? Dissimulando cosa? Avvalendosi di quali mezzi e risorse? Continuato in capo a chi ? Sono i temi dell’impugnazione e le domande con le quali non c’è stato confronto dialettico motivazionale.
Una fattispecie rapportabile alla presente è stata esaminata da Cassazione Sez.5 n. 29187 del 2021 che ha ritenuto reprensibile il depauperamento della fallita determinato da scissioni comprendenti assets senza il trasferimento dei relativi debiti, ma nel caso di specie invece appare evidente che con la costituzione della nuova società (presunto momento consumativo) nulla era stato ancora sottratto al patrimonio della RAGIONE_SOCIALE.
2.2.Col secondo motivo, relativo al capo alinea quarto (‘- dissipavano il patrimonio della società attraverso il trasferimento a quelle neocostituite, comunque riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, delle attività facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE, tramite la semplice volturazione dei contratti e dunque senza il pagamento di un prezzo adeguato e senza l’effettiva cessione dell’azienda. In particolare: i) il subentro in data 04/11/2014 della RAGIONE_SOCIALE nel contratto di appalto stipulato originariamente dalla RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, con oggetto l’esecuzione di servizi di manutenzione diretti a garantire l’efficienza e la funzionalità della sede locale di Napoli dietro corrispettivo di un prezzo pari ad euro 39.270 mensili oltre iva, con danno per la RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 274.890 corrispondenti ad euro 39.270 mensili dalla data di risoluzione/subentro alla declaratoria di fallimento; ii) il subentro della RAGIONE_SOCIALE con sottoscrizione del legale rappresentante signora COGNOME NOME nel contratto di appalto stipulato il 5 11 2013 dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE per la manutenzione dei laboratori presso il centro ricerche sito in Arzano dietro il pagamento di un prezzo di euro 7.900 mensili oltre iva con danno pari ad euro 55.300 corrispondenti a 7.900 mensili dalla data di risoluzione/subentro
alla declaratoria di fallimento’) si deduce, per NOME COGNOME violazione di legge in relazione agli articoli 110,216,223 l F e difetto di motivazione.
La motivazione, sul punto, della sentenza d’appello appare illogica e superficiale e contraddittoria sin dalla ricostruzione dei fatti a pagina 5 dove si legge: ‘Ebbene queste due newco (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) realizzarono la completa distrazione della clientela e degli assets della fallita senza che fosse stata effettuata alcuna cessione di ramo di azienda né corrisposto alcunché’.
Emerge evidente l’errore della motivazione considerato il fatto che almeno la vicenda imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE era stata considerata esente da censure sin dalla sentenza di primo grado.
Il motivo prosegue: ‘Quanto alla st RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, società sempre della galassia farina’ è un’affermazione totalmente apodittica priva di ogni riferimento probatorio contraddetta esplicitamente dagli atti. A pagina 34 del verbale del 30 maggio 2023 il teste della parte civile, incontestato, dichiarava ‘lavoro per la RAGIONE_SOCIALE che è una multinazionale che ha sede a Vimercate’. Indi si riportano in inglese notizie su tale società, una multinazionale americana con sede a Boise in Idaho, che produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore e opera in RAGIONE_SOCIALE attraverso la società RAGIONE_SOCIALE ed è presente in diverse sedi a Vimercate. Avezzano e Arzano (lo stabilimento, quest’ultimo, a cui si riferiva il rapporto contrattuale in esame). È evidente come un simile ingiustificato fraintendimento, certo sintomo di pregiudizio privo di fondamento, che ha fatto ritenere due importantissime multinazionali, cui la fallita solo somministrava forniture di servizi generali, società sempre della RAGIONE_SOCIALE, non abbia potuto non influenzare in negativo, in radice, il ragionamento motivazionale.
Con i motivi dell’appello si era focalizzato il punto di diritto che sarebbe stato necessario analizzare al fine di giungere ad una corretta decisione: ‘il tema sollevato con nota di discussione scritta è stato ignorato dall’argomentazione della decisione che ha mancato di affrontare il quesito posto:’ sarebbe stata la RAGIONE_SOCIALE, ormai non più supportata dal sistema bancario e totalmente priva della finanza da questo assicurato, in grado di garantire l’adempimento di contratti?’, ‘Rammentiamo che la RAGIONE_SOCIALE riceveva i pagamenti ben 60 giorni dopo la data fattura mentre avrebbe dovuto nel contempo ristorare i subappaltatori…. In argomento si rammenta che il curatore a domanda della difesa ha riferito di non essere stato autorizzato ad alcun esercizio provvisorio (ancora in tema di prova non correttamente valutata).
Conclude la motivazione impugnata a pagina 13 ‘erroneo dunque per difetto anche il computo dei canoni spettanti a tutti gli effetti a RAGIONE_SOCIALE e invece drenati dalla newco RAGIONE_SOCIALE. La manifesta illogicità del ragionamento è evidente: si suppongono
tout court spettanti a COGNOME canoni relativi a prestazioni ancora da questa a rendersi, peraltro previe anticipazioni finanziarie che la società in decozione non riusciva più a garantire.
2.3.Col terzo motivo deduce, per NOME COGNOME, violazione di legge in relazione agli articoli 110, 216 e 223 e difetto di motivazione. Oltre tutto quanto innanzi esposto anche nell’interesse del coimputato NOME COGNOME, va ricordato che con l’impugnazione si era chiarito: ‘Quindi è bene innanzitutto riportarsi alle qualità diacronicamente attribuite agli appellanti dal capo di imputazione e dalla sentenza, coerenti a quanto relazionato dalla curatela. NOME COGNOME è stato chiamato a giudizio in qualità di presidente del consiglio di amministrazione nonché di liquidatore della società, a NOME COGNOME è contestato di avere agito in qualità di amministratore delegato fino al 5.8.2014, nonché socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE sino alla dichiarazione di fallimento. Se questi sono i dati, NOME COGNOME va assolto per non aver commesso il fatto. La costituzione della RAGIONE_SOCIALEg. è antefatto non costituente reato; all’atto della stipula dei contratti ST e RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALEg,, 10/15.11.2014, il ricorrente non rivestiva più alcuna carica sociale (la successione cronologica delle responsabilità amministrative, come innanzi riportata, pacifica nelle sentenze e ricostruita nella relazione ex articolo 33, non è stata compiutamente e/o correttamente valutata). La qualità di socio è ignorata dalla legge che definisce la fattispecie e quindi è irrilevante. La motivazione d’appello non spende una parola circa l’argomento secondo il quale all’atto della risoluzione dei contratti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, (novembre 2014, secondo contestazione e sentenza), momenti consumativi della dissipazione contestata al quarto alinea, il ricorrente, già dal 5.8.2014, non rivestiva più alcuna carica sociale.
2.4.Col quarto motivo, relativo al capo A alinea quinto (‘distraevano il patrimonio della società attraverso l’affidamento di un servizio di tesoreria alla controllata RAGIONE_SOCIALE che non riversava alla fallita le somme raccolte con danno quantificato in euro 44.653) si deduce, per il solo NOME COGNOME, violazione di legge in relazione agli articoli 110, 216, 223 legge fall. e difetto di motivazione.
Questa è la motivazione di conferma per il capo in questione: ‘Dal 30 dicembre 2014 al 4 Marzo 2015 risultano versati a RAGIONE_SOCIALE pagamenti spettanti alla fallita per 97.000 € e al contempo utilizzando la stessa controllata, furono effettuati pagamenti preferenziali per 93.000 €. L’essenza della distrazione fu evidente mentre la linea difensiva è stata incentrata solo sull’ampiezza del saldo (euro 4000) come se sia l’una che l’altra operazione fossero state lecite’.
Ora, secondo la stessa sentenza gravata i pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati preferenziali, quindi quantomeno corrispondenti a debiti reali della fallita, di modo che la liceità o meno dei medesimi pagamenti avrebbe
dovuto essere considerata irrilevante in assenza di una contestazione ex art. 216 comma 3 di bancarotta preferenziale. Quel che conta in relazione alla contestazione è che le somme non siano state distratte.
2.5.Col quinto motivo si deduce in relazione all’aggravante del danno patrimoniale rilevante (avendo concorso a realizzare un passivo fallimentare pari ad euro 9.968.069,93) per NOME e NOME COGNOME, violazione di legge in relazione agli articoli 110, 216 e 223 e difetto di motivazione.
La sentenza di primo grado a pagina 26 ritiene integrata l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in considerazione dell’ammontare del passivo di circa 10 milioni di euro e della diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta.
A tanto si era contrapposto con l’impugnazione che non appare in alcun modo condivisibile tale impostazione dovendosi fare riferimento non all’ammontare del passivo ma solo alle conseguenze negative delle azioni penalmente rilevanti contestate.
La decisione non si conforma ai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui sia la speciale tenuità del danno integrativa dell’attenuante di cui al 219 comma 3 che la speculare aggravante vanno valutate in relazione all’importo della distrazione non invece all’entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento. E quindi a fronte di un fallimento con un passivo di circa 10 milioni di euro, incontestati e regolarmente gestiti e contabilizzati, conseguenti ad un imprevedibile crisi di sistema, pur a voler seguire l’ipotesi accusatoria, resterebbe il margine dell’impresa, circa il 10% sui numeri di cui alla contestazione per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e di euro 4000 a debito RAGIONE_SOCIALE. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale corrisponde un danno patrimoniale per i creditori che complessivamente considerato sia di entità altrettanto grave.
Conseguentemente per entrambi gli imputati si sarebbero comunque dovute escludere le aggravanti di cui al primo e secondo comma dell’art. 219 (anche ritenendo unico il reato contestato al quarto alinea). La motivazione affronta il tema in maniera sintetica se non ellittica a pagina 26 trascurando totalmente di determinare la diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta, riferendosi unicamente al passivo, avrebbe dovuto invece riconoscere l’attenuante speciale prevista dalla stessa norma. La sintetica risposta della Corte di merito nulla contrappone se non la ricostruzione del danno articolata dalla parte civile,
quantomeno intorno alla somma di oltre 850.000 € (articolata, si noti, non provata) ed appare così se non inesistente almeno certamente apparente.
2.6.Col sesto motivo, quanto all’aggravante della pluralità dei fatti, per NOME e NOME COGNOME, si deduce violazione di legge in relazione agli articoli 110, 219, comma 2 n. 1, legge fall. e difetto di motivazione. L’artificiosa frammentazione delle condotte operata dall’accusa con particolare riferimento alla ritenuta autonoma punibilità della costituzione della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha determinato l’impropria applicazione dell’aggravante in argomento.
2.7. Col settimo motivo, per NOME e NOME COGNOME, si deduce vizio di motivazione in relazione alla decisione sulle statuizioni civili che risente della errata impostazione di cui si è detto, contestando la sussistenza del danno di rilevante gravità. Trattasi di decisione priva di supporto probatorio e motivazionale, le stesse ragioni esposte incidono sulle statuizioni civili e specificamente sull’ammontare della riconosciuta provvisionale che avrebbe dovuto essere revocata o quanto meno ridotta.
I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno rassegnato, per iscritto, le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso di COGNOME NOME è fondato. Quello proposto nell’interesse di COGNOME NOME è fondato limitatamente ai fatti di cui al quinto alinea del capo a) ed all’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., esso è, invece, infondato nel resto.
1.1. I primi due motivi di ricorso, relativi a COGNOME NOME, sono infondati.
Preliminare è affrontare le doglianze di cui al primo motivo di ricorso che investe la stessa impostazione di fondo seguita dai giudici di merito.
Con tale motivo, da un lato, si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe considerato come fattispecie autonoma la costituzione della nuova società RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro, si evidenzia che vi è stato l’accorpamento delle fattispecie e delle relative prove.
In realtà, a fronte del capo d’imputazione che al primo alinea rimanda alla premessa della costituzione in data 12.2.2014, anno in cui la RAGIONE_SOCIALE subiva una significativa contrazione del volume degli affari, della società RAGIONE_SOCIALE (con capitale sociale pari a euro 10.000, avente medesimo oggetto sociale e
denominazione sociale, pressoché identica, e lo scopo di operare nel medesimo settore sfruttando la notorietà della ditta, con nomina ad amministratore unico della neocostituita di NOME, già presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE), quale preliminare momento distrattivo, i giudici di merito hanno proceduto – senza incorrere nella pur lamentata violazione degli artt. 429, 521 del codice di rito – ad una valutazione complessiva della vicenda legata alla RAGIONE_SOCIALE ritenendo in buona sostanza la costituzione di tale società il fatto che diede l’abbrivio a quanto poi realizzato per il suo tramite ed oggetto di specifica contestazione all’alinea quarto.
Fermo restando che – pure a voler prescindere dalla sostituzione della new-co alla RAGIONE_SOCIALE nella prosecuzione dell’attività già in virtù della costituzione della RAGIONE_SOCIALE.g. l’impiego di risorse della oramai indebitata RAGIONE_SOCIALE per la costituzione della nuova RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., con le finalità che ben presto si delineavano nel prosieguo della vicenda, che contemplavano il subentro della new-co nei contratti di appalto della RAGIONE_SOCIALE e, al culmine, la cessione dell’intera partecipazione della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.g – unica, se così la si può definire, contropartita dell’intera operazione – alla RAGIONE_SOCIALE (avente sempre medesimo oggetto sociale e medesima attività, con nomina ad amministratore unico di COGNOME NOME, compagna di COGNOME NOME, al mero prezzo nominale di euro 10.000 nonostante la RAGIONE_SOCIALE avesse già raggiunto un fatturato di oltre 790.000 euro), consente di dare comunque un certo rilievo autonomo alla stessa costituzione in sé dalla RAGIONE_SOCIALE.
Illuminante è, al riguardo, proprio il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, riportato in ricorso, che a pagina 13 così si esprime ‘La questione della partecipazione in RAGIONE_SOCIALEg. è stata risolta in modo corrivo con il richiamo al mero valore nominale, quando invece il ben diverso e multiplo valore del patrimonio netto costituì l’essenza della distrazione, anch’esse elusa dalla generica doglianza difensiva’.
La segmentazione in cui è, anche nella presente sede incorsa la difesa, è evidente, laddove solo una valutazione complessiva che tenesse conto anche dell’evoluzione della vicenda consente di non operare un approccio fuorviante e riduttivo, non idoneo a cogliere la portata delle condotte, il loro significato e la loro effettiva valenza.
Né potrebbe, quindi, assumere rilievo la circostanza, pure evidenziata dalla difesa, che nel momento costitutivo della RAGIONE_SOCIALE i rapporti contrattuali in questione restavano ancora riferiti alla fallita, essendo unitario il disegno avuto di mira le cui ravvicinate scansioni temporali (alla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE intervenuta il 12.2.2014, faceva seguito, già in data 26.5.2014, la costituzione della RAGIONE_SOCIALE a cui, in data 30.10.2014, veniva ceduta l’intera quota di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, nel novembre del 2014 intervenivano i subentri della RAGIONE_SOCIALE, con mera
volturazione e senza contropartita, nei contratti di appalto della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE vedeva, poi, già in data 18.12.2014, il proprio capitale sociale aumentato di 100.000 euro e suddiviso sempre tra la COGNOME al 60 % e il COGNOME per il 40%,) danno pienamente conto della sua portata distrattiva ai danni della RAGIONE_SOCIALE, in capo alla quale rimanevano unicamente i debiti (e ciò sin dalle prime battute della vicenda).
1.2. In definitiva, la sentenza impugnata, dopo aver indicato le coordinate del contesto, soffermandosi sulle responsabilità conseguenti alla generazione e alla gestione del dissesto, (temi che vengono affrontati non già perché oggetto d’imputazione ma appunto per tracciare il contesto e l’antefatto in cui si inseriscono le condotte contestate), afferma, in buona sostanza, che la distrazione intervenuta con la creazione della newco, con amministratore unico NOME, moglie di NOME, padre di NOME, ha avuto ad oggetto la stessa attività di impresa di fatto passata alla nuova società avente medesimo oggetto sociale e denominazione sociale, con sviamento anche della clientela e dell’avviamento, sfruttando la notorietà della fallita che l’aveva costituita.
D’altra parte il capo d’imputazione, in premessa, fa riferimento a una serie di operazioni distrattive – in una fase di conclamata crisi finanziaria e di un crescente indebitamento bancario – messe in atto dagli imputati, in concorso tra loro, allo scopo di depauperare il patrimonio della fallita a beneficio di altre società del RAGIONE_SOCIALE, operanti anch’esse nel settore di appartenenza della fallita, quello energetico, costituite proprio allo scopo di assicurare la continuazione dell’attività d’impresa, con incremento esponenziale dei costi, delle passività, e degli oneri finanziari (unico effetto – evidentemente negativo – derivato da tali operazioni per la RAGIONE_SOCIALE).
In tale caso la distrazione non sarebbe avvenuta con la solita cessione di azienda, ma mediante la creazione di una nuova società che di fatto si è sostituita alla precedente. Distrazione dunque dell’attività economica, dell’attività d’impresa, prima, e degli specifici rapporti contrattuali, poi.
D’altronde la stessa linea difensiva assume che la nuova costituzione con relativo subentro nei contatti era intervenuta perché la RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, non era oramai più in grado di portare aventi l’attività.
L’essenza distrattiva della complessiva operazione risiede, dunque, nel fatto che quanto architettato e posto in essere non aveva portato alcun vantaggio per la fallita, che avrebbe dovuto, invece, esserle riconosciuto a prescindere dalla circostanza che essa fosse in grado o meno di portare avanti l’attività, e segnatamente i contratti di appalto, dal momento che proprio l’indebitamento della RAGIONE_SOCIALE, e la sua incapacità di produrre reddito su cui si appunta la difesa, a maggior
ragione avrebbero imposto ben altra politica di gestione dell’impresa, che quanto meno riconoscesse una qualche contropartita alla società oramai destinata al fallimento.
Non è revocabile in dubbio che rapporti contrattuali attivi, generatori di utili, siano stati sottratti alla massa e dirottati verso soggetti terzi controllati dagli imputati, senza contropartita alcuna per la società deprivata e per finalità estranee alla medesima.
Nel caso di specie va ricordato che: i contratti erano in corso di esecuzione; producevano corrispettivi mensili certi (€ 39.270,00 e € 7.900,00); sono stati volturati senza alcuna controprestazione; la RAGIONE_SOCIALE ha perso integralmente i flussi, mentre le newco ne hanno beneficiato. L’operazione è stata antieconomica e priva di giustificazione per la RAGIONE_SOCIALE, che si è vista, alla fine, spogliata anche della quota di partecipazione in RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. che in apparenza aveva costituita la ragione della costituzione della newco.
Nel caso in esame non si può per altro verso neppure escludere, come evidenzia il P.G. nella requisitoria scritta, l’interesse personale poiché i contratti sono confluiti in società riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Ne consegue che la Corte d’Appello ha correttamente qualificato la condotta, senza alcuna contraddizione logica.
Il terzo motivo di ricorso, dedicato nello specifico a COGNOME NOME, è fondato.
Riguardo alla posizione di COGNOME NOME, la motivazione della sentenza impugnata risulta carente non avendo essa, nonostante lo specifico motivo di appello proposto al riguardo – che aveva evidenziato come le condotte fossero state ascritte anche a COGNOME NOME nonostante i subentri nei contratti di appalto fossero avvenuti dopo la cessazione della carica da parte di questi – sviluppato argomenti idonei a supportare la responsabilità di tale imputato. Non appare, invero, di per sé sufficiente, in mancanza di più pregnanti valutazioni con specifico riferimento alla posizione del predetto, il contesto delineato dai giudici di merito, sia pure indicativo di un disegno criminoso complessivo coinvolgente la RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Fondato è anche il quarto motivo di ricorso, relativo a COGNOME NOME, afferente la distrazione attraverso l’affidamento di un servizio di tesoreria alla controllata RAGIONE_SOCIALE che non riversava alla fallita le somme raccolte con danno quantificato in euro 44.653.
Questa è la motivazione di conferma per il capo in questione: ‘Dal 30 dicembre 2014 al 4 Marzo 2015 risultano versati a RAGIONE_SOCIALE pagamenti spettanti alla fallita per
97.000 € e al contempo utilizzando la stessa controllata, furono effettuati pagamenti preferenziali per 93.000 €. L’essenza della distrazione fu evidente mentre la linea difensiva è stata incentrata solo sull’ampiezza del saldo (euro 4000) come se sia l’una che l’altra operazione fossero state lecite’.
Ora, secondo la stessa sentenza gravata, come si evidenzia in ricorso, i pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE mediante le somme incassate per conto di RAGIONE_SOCIALE sembrerebbero qualificabili come preferenziali in quanto estintivi di debiti della RAGIONE_SOCIALE. Sicché non è chiaro sulla base di quali ragioni la Corte di merito – a fonte della contestazione del quinto alinea che imputa la condotta di affidamento del servizio di tesoreria a distrazione per essere state le somme incassate dalla RAGIONE_SOCIALE per conto della RAGIONE_SOCIALE non riversate alla RAGIONE_SOCIALE – pur avendo inteso fare riferimento a pagamenti preferenziali dando rilievo all’utilizzo delle somme incassate dalla RAGIONE_SOCIALE per conto della RAGIONE_SOCIALE, facendo in tal modo emergere la loro destinazione a finalità non estranee alla RAGIONE_SOCIALE, abbia poi confermato la condanna per bancarotta patrimoniale distrattiva. In tal modo, la Corte di merito ha finito col far coincidere il piano dell’incasso distrattivo – con quello del pagamento – preferenziale – senza tuttavia dar conto in maniera chiara delle ragioni della conclusione – ciò nonostante – raggiunta, confermativa, appunto, della distrazione. Essa ha in buona sostanza ritenuto che la illiceità di entrambi i profili non imponesse di effettuare specifici distinguo laddove è evidente che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è cosa diversa da quella preferenziale.
Anche il quinto motivo relativo all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, fondato sul dato del passivo fallimentare pari ad euro 9.968.069,93, è fondato.
La sentenza di primo grado a pagina 26 ritiene integrata l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in considerazione dell’ammontare del passivo di circa 10 milioni di euro e, genericamente, della diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta.
A tanto l’appello aveva contrapposto che non appare in alcun modo condivisibile tale impostazione dovendosi fare riferimento non all’ammontare del passivo ma solo alle conseguenze negative delle azioni penalmente rilevanti contestate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale corrisponde un danno patrimoniale per i creditori che complessivamente considerato
sia di entità altrettanto grave ( Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274 – 01).
La motivazione della Corte di merito affronta il tema in maniera sintetica, se non ellittica, a pagina 14, trascurando totalmente di determinare la diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta, riferendosi unicamente al passivo.
La sintetica risposta della Corte di merito nulla contrappone di specifico e concreto, se non la ricostruzione del danno articolata dalla parte civile, quantomeno intorno alla somma di oltre 850.000 €, sicché essa appare se non inesistente quanto meno certamente apparente.
Infondato è, invece, il sesto motivo di ricorso, per COGNOME NOME relativo all’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. E’ piuttosto l’artificiosa frammentazione delle condotte operata in ricorso che conduce all’esclusione dell’aggravante in parola, ritenuta sussistente dai giudici di merito alla luce dell’articolata ricostruzione unitaria della vicenda ciò nondimeno risultata scandita da diversi segmenti distrattivi ritenuti a tal fine rilevanti – non oggetto di specifica contestazione in ordine alla loro idoneità ad integrare l’aggravante in argomento che rimangono tali anche al netto, allo stato, della fattispecie di cui al quinto alinea.
Il settimo motivo, sulle statuizioni civili – che residua ovviamente da esaminare, al pari dell’altro testé sopra considerato, per il solo COGNOME NOME, essendo stata annullata in toto la sentenza di appello nei confronti di NOME – è del tutto inammissibile.
In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile (S ez. 2, Sentenza n. 904 del 05/12/2023, dep. 10/01/2024, Rv. 285723 – 01); aspetto della prevedibilità del danno che nel caso di specie il ricorso non prende in considerazione.
In ogni caso, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (tra tante, Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 – 02.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata in toto nei confronti di COGNOME NOME; deve essere altresì annullata nei
confronti di COGNOME NOME limitatamente ai fatti di cui al quinto alinea del capo a) ed all’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall.; con rinvio, per entrambi, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano. Consegue inoltre che il ricorso di COGNOME NOME deve essere rigettato nel resto. Con spese della parte civile al definitivo.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., dall’annullamento, parziale, nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio circoscritto ai punti suindicati, afferenti la responsabilità per il reato di cui al quinto alinea e l’aggravante di cui all’art. 219 comma 1 legge fall., deriva l’autorità di cosa giudicata della sentenza impugnata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie: accertamento della responsabilità di COGNOME NOME con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, condotte di cui agli alinea primo e quarto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Annulla la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente ai fatti di cui al quinto alinea del capo a) ed all’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Spese della parte civile a definitivo.
Così è deciso il 29/01/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente COGNOME COGNOME NOME COGNOME