Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39796 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39796 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2023 del TR1B. LIBERTA di ROMA
1s9 z udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sende le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO e2-6 . L (24 · 41 ° GLYPH 1 1 utt.,,-z, (V .Lit GLYPH t3 4.342. GLYPH eo i (124.44T dou , GLYPH ev-142-1-;, 4 Le-e2JIudito ilrensore GLYPH L71 . l ‘ –ta; NOME. Ù2,…,se Z. JLell GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 marzo 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME avverso il provvedimento emesso il 22.2.2023 dal GIP che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del predetto in ordine al delitto bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale, documentale e cd. bancarotta fiscale (perché in concorso con altri, quale amministratore di diritto tra i 11/06/2018 e il 10/12/2019 della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita 26/02/2021, occultava, sottraeva, distruggeva e comunque teneva la contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, distraeva con prelievi in contanti o con carte di credito dai conti correnti dell società, senza alcuna giustificazione economica, ingenti somme di denaro (diverse decine di migliaia di euro) e/o impiegava i fondi della fallita per pagamenti privi d giustificazioni o per finalità estranee alle esigenze dell’impresa, effettuava pagamenti in favore di alcuni creditori (tra i quali i propri compensi d amministratore) in modo da favorire alcuni di essi a scapito di altri, cagionava dolosamente il fallimento della società attraverso il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali accumulando debiti verso l’erario per circa 625.500 C – il tutto peraltro attraverso sistematiche operazioni fraudolente consistite in compensazioni di crediti d’imposta inesistenti).
In punto di esigenze cautelari – l’unico attinto dal ricorso – vengono evidenziati i seguenti elementi: la gravità dei fatti e la reiterazione delle plurime, variegate sotto certi aspetti anche subdole condotte ascrivibili al ricorrente.
Avverso la predetta ordinanza, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione l’indagato, articolando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazioni in ordine all’attualità delle esigenze cautelari. Il tribunale ritiene che il fatto che il rico sia il legale rappresentante di due associazioni sportive dilettantistiche faccia sì che “non si può neppure escludere che il modus operandi sopra descritto in relazione alla RP3 (accumulo di ingenti debiti tributari, svuotamento della società, messa in liquidazione delle stesse al solo scopo di procrastinare il fallimento) stia per ripetersi”, laddove è evidente che le associazioni sportive, normalmente, non fanno operazioni fiscalmente imponibili, non hanno capitali da svuotare, non sono assoggettabili a fallimento. Solo in casi eccezionali un’associazione sportiva può divenire il veicolo per il compimento di reati fiscali e fallimentari ma nel caso d specie nulla di concreto si è detto al riguardo sicché la motivazione è del tutto
generica in punto di concretezza del pericolo di reiterazione del reato e di attualità dello stesso.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione del diritto al silenzio e del diritto di non autoaccusarsi; l’ordinanza è impugnata anche laddove dalla mancata manifestazione di resipiscenza (come l’indicazione della destinazione che avrebbero avuto le somme asseritamente distratte) desume la possibilità di ulteriori condotte delittuose (riciclaggio, autoriciclaggio ecc.), ciò in violazione d diritto al silenzio che comporta che non si possa da esso desumere alcunché a carico dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. I motivi in esso contenuti hanno ad oggetto censure aspecifiche, poiché meramente reiterative delle questioni proposte innanzi al giudice del riesame e dallo stesso disattese con argomenti adeguati, e, ad ogni modo, impostate in fatto ovvero manifestamente infondate.
In proposito, va anzitutto rammentato il principio di diritto secondo il quale l mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo quest’ultima ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568). In tal senso, deve essere ribadito anche in sede cautelare il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
Va altresì rammentato che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all’impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato e, quindi, l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga – come nel caso di specie – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, COGNOME, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all’inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei singoli rilievi prospettati da ricorrente, non risultando “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fat (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761), l’impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile.
1.1. Il primo motivo è aspecifico.
Contrariamente a quanto, diversamente, sostenuto dalla difesa, che appunta il proprio angolo visuale unicamente su uno degli aspetti indicati nel provvedimento impugnato a sostegno del rigetto, il tribunale ha fondato il giudizio cautelare sulla pericolosità del ricorrente su ben altri elementi che non si esauriscono affatto nella circostanza della legale rappresentanza da parte del NOME in due associazioni sportive.
Le censure ivi prospettate sono anche manifestamente infondate e dimostrative della mancanza di un puntuale confronto con tutte le articolate argomentazioni fornite dal provvedimento impugnato, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti la concreta commissione delle condotte, sulla base dei quali il tribunale ha ritenuto che nei confronti dell’indagato siano configurabil ragioni di cautela riferibili al rischio di recidiva e al pericolo, quindi, di reiter dei reati. Ciò, in aperta conflittualità con il principio – che, si è detto, deve es ribadito anche in sede cautelare – secondo cui, quanto al ricorso per cassazione, i motivi difensivi sono da considerarsi aspecifici se mancanti di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, COGNOME, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, COGNOME, Rv. 253983; Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822); laddove il tribunale ha innanzitutto posto in evidenza come nel caso di specie il pericolo possa essere desunto in primo luogo dalla molteplicità dei fatti contestati (plurime condotte di bancarotta di diversa tipologia) in quant essa, considerata alla luce delle modalità dell’azione concretamente posta in essere – attività illecita reiterata, sistematica e protrattasi nel tempo – può esser
egli stesso dichiarato di essere un istruttore di arti marziali).
Quando poi al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, evidenzia il tribunal che, contrariamente a quanto assume la difesa, le stesse non si possono ritenere
cessate o attenuate solo perché il ricorrente ha dismesso la carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE a dicembre del 2019 essendo emerso che lo stesso è stato amministratore anche della società di fatto sostituita alla RAGIONE_SOCIALE fino all’april del 2020 e che ha ricoperto la carica amministrativa e di rappresentanza anche in altre società come la RAGIONE_SOCIALE, che peraltro aveva stretti rapporti economici con la fallita (avendo effettuato numerosi pagamenti in favore di quest’ultima sino a Marzo del 2021); ed ha solo ulteriormente evidenziato come lo stesso è a tutt’oggi legale rappresentante di enti collettivi, in particolare associazioni sportive.
Ciò detto, conclude il tribunale che l’indagato, tenuto conto della spregiudicatezza dimostrata, ben potrebbe anche in diverso contesto reiterare i reati di bancarotta o altri delitti della stessa specie, e che non potrebbe rilevare al fine di escludere pericolo di recidiva quanto sostenuto dalla difesa vale a dire che gli enti di cu NOME ha attualmente la legale rappresentanza non hanno scopo dì lucro e dunque non sarebbero suscettibili di fallimento, osservando al riguardo che se è vero che gli enti non commerciali non sono assoggettabili al fallimento è altrettanto vero che anche nell’ambito di siffatti soggetti giuridici possono essere commessi reati tributari o appropriazioni indebite aggravate e dunque delitti della stessa specie dì quelli per cui si procede, vale a dire offensivi del medesimo bene giuridico; aspetto rispetto al quale il ricorso muove censure meramente generiche limitandosi a prospettare la natura dilettantistica delle associazioni sportive laddove in ogni caso l’attualità del pericolo è stata dal tribunale ricostruita sul base di plurimi elementi e non solo della circostanza in parola, coi quali in definitiva non vi è stato alcun confronto da parte del ricorrente.
Al riguardo, occorre osservare come in tema di esigenze cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, comma 1, lett. cod. proc. pen. non sia equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua d un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018, COGNOME, Rv. 277242 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01).
1.2. Quanto infine al profilo della mancanza di segni di resipiscenza, risulta evidente – come peraltro è lo stesso ricorso a porre in evidenza – che il riferimento a tale mancanza è stato esplicitato dal tribunale solo a chiusura del ragionamento
svolto sulla pericolosità sociale del ricorrente che come visto si articola su plurime, concrete, circostanze di fatto e che esso sia stato effettuato soprattutto nell’ottica di evidenziare come in mancanza di una indicazione della destinazione delle ingenti somme sottratte queste debbano ritenersi tuttora nella disponibilità di NOME e ben potrebbero essere oggetto di ulteriori condotte delittuose (circostanza che evidentemente, in maniera non affatto illogica, è stata ritenuta ulteriore sintomo di attualità del pericolo).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 5/7/2023.
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Il Consigliere estensore
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE