Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 44139 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44139 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Sinalunga (SI), il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Firenze in data 24/04/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica della difesa, inviata a mezzo pec in data 30/08/2023.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Firenze, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento del gravame del pubblico ministero, in riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena in data 06/02/2023, applicava a NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Arezzo ed a NOME COGNOME la misura interdittiva del divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche la durata di anni uno, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ascritta ai predetti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 310 e 274 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, alla luce del princip devolutivo del mezzo di impugnazione, considerato che l’appello del pubblico ministero non faceva alcun riferimento alle ulteriori misure cautelari cui risultavano sottoposti i ricorrenti, il giudice dell’appello non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione la nota della Guardia di Finanza di Siena relativa ad ulteriori e diverse vicende processuali in cui erano coinvolti i predetti, con conseguente inutilizzabilità della detta documentazione, che oltrepassa i limiti del devolutum, dovendo essere valutate le esigenze cautelari unicamente alla stregua dei fatti processuali oggetto di gravame;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l’attualità del pericolo recidiva deve essere ancorato unicamente ai fatti in esame e non a vicende poste a fondamento di altro titolo cautelare, peraltro neanche menzionato dal pubblico ministero; nel caso di specie, i fatti risalgono agli anni 2016-2018, a fronte di una misura emessa nel 2022, con conseguente carenza di motivazione sull’attualità del pericolo di reiterazione.
In data 30/08/2023 la difesa ha inviato memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO generale, in cui si ribadisce il contenuto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va preliminarmente ricordato che in data 30/08/2023 il difensore di fiducia dei ricorrenti aveva inviato, a mezzo pec, istanza di trattazione orale del ricorso, rigettata in pari data per tardività, considerata la fissazione dell’udienza in data 06/09/2023; in data 31/08/2023 risulta pervenuta, sempre a mezzo . pec, una
seconda istanza di trattazione orale da parte dello stesso difensore, su cui il Collegio, all’udienza camerale del 06/09/2023, ha riservato la decisione.
A scioglimento della riserva, quindi, si osserva che l’istanza di trattazione orale del procedimento non può essere accolta: con essa la difesa invoca l’applicazione della disposizione di cui all’art. 611, comma 1-quinquies, cod. proc. pen., rilevando la tempestività del deposito della istanza di trattazione orale del 30/08/2023 rispetto al termine di giorni cinque, come indicato dalla disposizione citata; la difesa, tuttavia, non ha considerato che l’art. 611, comma 11quinquies, cod. proc. pen., nella sua attuale formulazione, come inserito dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 – secondo cui nei procedimenti da trattare con le forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., i termini sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza – non è ancora entrato in vigore, per effetto del differimento previsto dall’art. 17 del d.l. 22/06/2023 n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, che ha modificato il comma 2 dell’articolo 94 del d. Igs. 10/10/2022, per cui “per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo”.
In sostanza, quindi, detta ultima disposizione ha prorogato al 15/01/2024 la vigenza della disciplina emergenziale da Covid-19 in relazione al rito cartolare in RAGIONE_SOCIALEzione, differendo, in tal modo, l’entrata in vigore della disciplina introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n.150.
Ne discende, all’evidenza, la tardività dell’istanza di trattazione orale del ricorso rispetto al termine di venticinque giorni liberi antecedenti l’udienza fissata ex art. 127 cod. proc. pen., come previsto dalla normativa vigente.
2. I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono inarnmissibili.
L’ordinanza impugnata rileva come le condotte ascritte ai ricorrenti si fossero protratte fino alla data del fallimento, pronunciato nel 2020,, e che gli indagati erano ancora titolari delle imprese di cui si erano avvalsi per la commissione dei reati a loro rispettivamente ascritti.
Benché, quindi, il provvedimento impugnato citi una nota della Guardia di Finanza di Siena che non risulta trasmessa né citata dal pubblico ministero, e neanche prodotta nel corso dell’udienza camerale di trattazione del ricorso, ex art. 310 cod. proc. pen., dalla pubblica accusa – che, nel suo appello, si era
limitata a ricordare come le condotte degli indagati si fossero protratte quanto meno fino alla data del fallimento, intervenuto il 10/08/2020, avendo fatto riferimento, quanto alla COGNOME, alle condotte di cui all’art. 648-ter cod. pen., protrattesi fino al 14/05/2018, benché tali condotte non fossero poste a base della domanda cautelare, citando, infine, una nota della Polizia giudiziaria in cui il COGNOME veniva denunciato per il reato di cui all’art. 55 d.lgs. 231/2007 -, resta il fatto che tale nota della Guardia di Finanza di Siena – in cui si indicano il COGNOME e la COGNOME come sottoposti ad altra misura cautelare per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di truffa – non appare decisiva in riferimento alla pur sintetica motivazione del provvedimento impugnato.
La Corte di merito ha condiviso la protrazione delle condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale sino all’epoca della dichiarazione di fallimento e, con specifico riferimento al presente proc. n. 604/2021 R.G.N.R., ha ricordato che gli indagati, unitamente ad un terzo soggetto, avevano trasferito alla Wisteria Green House, di cui è titolare la COGNOME, le somme distratte dalla società fallita; tale società, inoltre, in un periodo in cui era già in decozione aveva bonificato somme per 19.000,00 euro ad una società facente capo a NOME COGNOME. Infine, la motivazione di accoglimento del ‘gravame ha evidenziato la sussistenza di precedenti condanne per il COGNOME e l’attuale titolarità, da parte della COGNOME, della società a cui erano state trasferite le somme della fallita.
Pur citando, quindi, anche le ulteriori vicende processuali che hanno coinvolto gli indagati, e sulle quali, senza alcun dubbio, non si è instaurato il contraddittorio, il provvedimento impugnato risulta fondato su circostanze del tutto diverse, specificamente ancorate al procedimento in esame, con RAGIONE_SOCIALE..lì la difesa non si confronta in alcun modo in sede di ricorso per cassazione.
Ciò senza contare la circostanza che detto ricorso, come pure la memoria di replica, è incentrato sulla violazione del principio del devolutum e non sulla violazione del contraddittorio, con riferimento alla nota della Guardia di Finanza di Siena evocata dal provvedimento impugnato in riferimento alta sussistenza delle esigenze cautelari, in tal senso dovendo rilevarsi come la difesa insista sulla inutilizzabilità della citata nota di P.G., ricordando, quanto al profilo di attuali delle esigenze cautelari, la protrazione delle condotte fino al 206-2018, senza, cioè, considerare il rilievo, chiaramente sottolineato dal Tribunale del riesame, riconosciuto alla successiva data declaratoria della dichiarazione di fallimento, intervenuta nell’anno 2020.
Ne discende, pertanto, la genericità dei ricorsi con conseguente inammissibilità degli stessi e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Si dispone l’invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, il 06/09/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
I Presidente