Bancarotta fraudolenta: la Cassazione conferma la condanna
La bancarotta fraudolenta rappresenta una delle fattispecie più gravi nel panorama del diritto penale d’impresa. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dall’ex amministratore di una società fallita, confermando la responsabilità penale per la distrazione di beni e la tenuta irregolare delle scritture contabili.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dal fallimento di una società a responsabilità limitata, a seguito del quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione era stato condannato nei primi due gradi di giudizio. Le accuse riguardavano sia la sottrazione di asset aziendali (bancarotta patrimoniale) sia l’occultamento o la manipolazione dei documenti contabili (bancarotta documentale). L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione sollevando, tra i vari motivi, un’eccezione di nullità procedurale relativa alle modalità di svolgimento del processo d’appello.
La decisione sulla bancarotta fraudolenta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. In particolare, i giudici hanno affrontato la questione della cosiddetta “trattazione cartolare”, ovvero lo svolgimento del processo senza udienza fisica, introdotto durante l’emergenza sanitaria. Il ricorrente sosteneva che la mancata comunicazione specifica di tale modalità avesse leso il diritto di difesa. La Corte ha invece chiarito che tale forma di trattazione era direttamente prevista dalla legge, rendendo superflua ogni ulteriore comunicazione individuale.
Analisi dei motivi di ricorso
Oltre alla questione procedurale, il ricorrente aveva presentato doglianze che la Corte ha definito “declinate in fatto”. Nel giudizio di legittimità, infatti, non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione degli eventi, ma solo verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e fornito una motivazione logica e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla manifesta infondatezza dell’eccezione di nullità. L’art. 23-bis della legge n. 176 del 2020 stabiliva chiaramente il regime della trattazione scritta per i procedimenti d’appello, rendendo l’iter processuale seguito perfettamente legittimo. Per quanto riguarda il merito della bancarotta fraudolenta, la Corte ha rilevato che il ricorso non enunciava vizi specifici riconducibili all’art. 606 del codice di procedura penale, limitandosi a contestazioni generiche che non possono trovare ingresso nel giudizio di Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito la condanna definitiva per l’ex amministratore, imponendo anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di merito e questioni di diritto, specialmente in ambiti complessi come i reati fallimentari, dove la precisione procedurale è tanto rilevante quanto la sostanza dei fatti contestati.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è basato solo su fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Corte di Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non può rivalutare le prove o i fatti già accertati.
È valida una sentenza d’appello emessa senza udienza fisica?
Sì, se la legge prevede la trattazione cartolare, la sentenza è valida anche senza la presenza fisica delle parti, purché siano rispettate le garanzie di deposito delle memorie scritte.
Quali sono le sanzioni accessorie per un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40585 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40585 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AREZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, per quanto qui interessa, ne ha confermato la condanna i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della “RAGIONE_SOCIALE, società dichiarata fallita il 7 giugno 2012;
Considerato che l’eccezione di nullità della sentenza per mancata comunicazione della trattazione cartolare dell’appello è manifestamente infondata, dato che detta forma di trattazione era prevista dalla legge (art. 23-bis legge n. 176 del 2020) in vigore all’epoca (e a tutt’oggi);
Ritenuto che le ulteriori doglianze sono inammissibili perché non enunciano il motivo di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e, in ogni caso, sono declinate in fatto;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023