Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8099 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8099 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Polizzi Generosa il DATA_NASCITA NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte d’appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto l’annullamento, relativamente al capo a3), e il rigetto nel resto dei ricorsi; sentite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avvocati NOME COGNOME, per COGNOME, e NOME COGNOME, per NOME, che hanno insistito nell’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 17 marzo 2023, ha confermato integralmente quella del Tribunale di Firenze in data 11 settembre 2019, con la quale NOME NOME e COGNOME NOME, nella loro qualità di amministratori della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 8 maggio 2013, sono stati dichiarati colpevoli dei seguenti reati:
-bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto la contabilità in modo inattendibile (così impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società) per gli anni antecedenti al 2013, in particolare iscrivendo crediti non più esistenti, perché già riscossi, tenendo
il conto cassa con valori negativi (in modo da non riuscirne a ricostruirne l’andamento, se non mediante apposita perizia), e, infine, iscrivendo dei costi non capitalizzabili come investimenti;
-bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, per aver eseguito la fallita lavori (per C 21.429,43) di manutenzione straordinaria su un immobile preso in locazione, teoricamente a carico del locatore, secondo il codice civile, e in assenza di un contratto scritto che ciò prevedesse;
-bancarotta preferenziale (inizialmente contestata come bancarotta fraudolenta distrattiva), in relazione al pagamento del canone mensile del detto immobile pari a C 1.500,00 (da agosto 2006 a luglio 2012);
-bancarotta impropria da reato societario di false comunicazioni sociali, per aver esposto, per il 2007 (in misura pari a C 178.000,00), 2008 (in misura pari a C 335.000,00) e 2009 (in misura pari a C 505.000,00), una capitalizzazione di costi di esercizio, così celando le perdite e l’azzeramento del capitale, consentendo la prosecuzione illecita dell’attività e aggravando il dissesto, ottenendo, infine, un finanziamento di C 100.000,00 da Monte Paschi Siena (reato ritenuto avere assorbito quello di ricorso abusivo al credito e di aggravamento del dissesto per omessa richiesta di fallimento);
-bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, per aver proseguito l’attività dal 2008 senza più adempiere agli obblighi tributari e contributivi, cumulando un debito complessivo con l’Erario di C 1.094.062,19.
Sono stati ritenuti il concorso tra gli imputati e la continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1, r.d. 267/1942. Gli imputati sono stati, dunque, condannati a quattro anni e tre mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena principale e della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2 Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione gli imputati.
Il NOME lamenta vizi motivazionali e violazioni di legge, articolando tr motivi.
3.1. Con il primo lamenta anzitutto l’assenza di autonoma valutazione, da parte della sentenza d’appello, motivata per relationem rispetto a quella di primo grado.
In particolare, la difesa aveva evidenziato il ruolo marginale del NOME,
privo di effettivi poteri decisionali, essendosi egli occupato prevalentemente degli aspetti operativi e dei cantieri. La dimostrata conoscenza, da parte del NOME, delle vicende societarie, valorizzata dalla Corte d’appello, non smentirebbe la detta sua marginalità e non sarebbe idonea a sorreggere la sua condanna.
La Corte d’appello avrebbe omesso, poi, la doverosa valutazione delle argomentazioni del consulente tecnico di parte, COGNOME NOME, preferendo aderire acriticamente alle conclusioni del perito, senza giustificare tale valutazione.
3.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza d’appello circa i vari capi d’imputazione riconosciuti dai giudici di merito.
In relazione ai lavori di ristrutturazione (di C 21.429,43) su un immobile locato, la loro qualifica come distrazione non avrebbe considerato la derogabilità della disciplina civilistica e la necessità dei lavori per rendere l’immobile idone all’uso societario. Si deduce, altresì, l’illogicità della motivazione laddove aveva ritenuto legittimo il pagamento del canone di locazione in assenza di contratto scritto, ma distrattive le spese di ristrutturazione proprio per tale assenza. Inoltre si rileva l’amovibilità dei beni (infissi e sanitari), escludendo un depauperamento definitivo a danno della fallita.
Quanto alla bancarotta impropria da false comunicazioni sociali (per la capitalizzazione dei costi), la condanna si baserebbe acriticamente sulle conclusioni del perito, senza confutare adeguatamente le analisi del consulente tecnico di parte sulla correttezza dell’operazione o quantomeno sull’assenza di dolo. Il commercialista della società aveva confermato che le capitalizzazioni erano state considerate corrette e conformi a prassi e giurisprudenza.
La motivazione sarebbe carente riguardo all’elemento soggettivo del dolo, non specificando quali atti o comportamenti del NOME, dato il suo ruolo marginale (essendo impegnato per lo più sui cantieri), dimostrerebbero la sua consapevolezza del mendacio e l’intenzione di ingannare i terzi.
Si eccepisce, inoltre, la mancata prova del nesso di causalità tra le false comunicazioni e il dissesto o il suo aggravamento.
In relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, si rileva che la Corte territoriale avrebbe ritenuto le scritture formalmente corrette, seppur inattendibili. Si contesta l’assenza del necessario dolo specifico, desunto in modo generico dalla volontà di precludere l’esatta ricostruzione delle vicende societarie.
Quanto alla bancarotta preferenziale, si contesta l’incertezza della qualificazione giuridica. Se inteso come preferenziale, la Corte non avrebbe verificato se il pagamento dei canoni, necessari al mantenimento della sede, potesse essere considerato un atto anormale di gestione o un pagamento effettuato con lo scopo di favorire il locatore a danno degli altri creditori.
3.3. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità e la carenza della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche. Il diniego di queste ultime, basato sulla gravità dei reati e sulla mancata collaborazione, non avrebbe tenuto adeguatamente conto del ruolo marginale del NOME, della sua condotta processuale (essendosi sottoposto ad interrogatorio) e dell’entità del danno patrimoniale specificamente a lui riconducibile. La pena inflitta sarebbe eccessiva e priva di motivazione personalizzata rispetto al ruolo del ricorrente. Si eccepisce, inoltre, la violazione di legge in relazione alle pene accessorie, essendo state applicate per la durata della pena principale, in modo non conforme ai principi di proporzionalità e individualizzazione affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018.
Lo COGNOME ha proposto impugnazione avverso la medesima sentenza per vizi motivazionali e violazioni di legge oltre sintetizzati.
4.1. Con il primo motivo lamenta l’illogica motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione distrattiva del pagamento di lavori di ristrutturazione edilizia.
Tali spese, ritenute di trasformazione dell’immobile e, dunque, straordinarie e, come tali, a carico del locatore, in realtà competevano al conduttore (obbligato, al termine del contratto di locazione, alla rimessione in pristino) in quanto necessarie per rendere la cosa idonea all’esercizio dell’attività del conduttore, come da giurisprudenza della Suprema Corte ed ex artt. 1575 e 1576 cod. civ. Sarebbe illogico, poi, ritenere che il semplice mantenimento di impianti preesistenti escluda che si tratti di una modificazione funzionale all’oggetto sociale.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse alla bancarotta preferenziale.
Il richiamo all’aggravamento del dissesto e alla bancarotta preferenziale, data la diversità delle due condotte in oggetto, appariva una commistione di diversi ed incompatibili titoli di reato: ciò su cui la Corte d’appello non avrebbe fornit risposta.
4.3. Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 2621 cod. civ.
Si evidenzia che i fatti di falso in bilancio, reato presupposto della bancarotta impropria, sarebbero stati commessi ben prima dell’entrata in vigore della legge 69/2015. Né il Tribunale, né la Corte d’appello si sarebbero confrontati sulla questione della legge penale più favorevole al reo applicabile nella specie e al superamento o meno delle soglie di punibilità previgenti.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 223 r.d. 267/1942 e la lacunosa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso
causale tra il falso in bilancio e l’aggravamento del dissesto.
Secondo la Corte d’appello il nesso sarebbe ancorato alla concessione del finanziamento di C 100.000,00 da parte di MPS alla fallita, senza considerare che lo COGNOME aveva prestato garanzia personale al riguardo e che il debito era stato, comunque, interamente soddisfatto senza gravare in alcun modo sul passivo fallimentare: sicché il dissesto non avrebbe potuto considerarsi aggravato da tale debito.
4.5. Con il quinto motivo si eccepisce l’illogicità della motivazione in riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 223 r.d. 267/1942, in relazione all’art. 2621 cod. civ.
La Corte ha affermato che gli unici interessati agli espedienti posti in essere sarebbero stati i soci amministratori. Tuttavia, trattandosi di operazioni contabili particolarmente complesse e sofisticate, gli imputati avevano fatto totale affidamento a un esperto commercialista, che peraltro aveva confermato la correttezza dell’operato. Mancherebbe, ancora, la dimostrazione di un accordo fraudolento tra gli imputati e il professionista redattore del bilancio.
4.6. Con il sesto motivo si deduce la mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza del dolo nei reati di bancarotta patrimoniale distrattiva e preferenziale.
La Corte si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni relative al dolo di false comunicazioni sociali: richiamo che, per parte ricorrente, sarebbe fuorviante e costituirebbe un’omissione motivazionale, in quanto i reati di bancarotta fraudolenta e preferenziale sono di diversa natura e richiederebbero un dolo specifico non autonomamente accertato.
4.7. Con il settimo motivo si lamenta la mancanza di motivazione atta a sostenere la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Si assume che il quadro probatorio non sarebbe idoneo a supportare una statuizione di colpevolezza alla luce di tale principio. La complessità della questione contabile e il contrasto tra le tesi peritali dimostrerebbero l’insuperabilità d ragionevole dubbio sulla validità delle operazioni contabili e, a maggior ragione, sull’esistenza del dolo di falso.
4.8. Con l’ottavo motivo si eccepisce l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen., in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche.
Tale diniego si baserebbe sulla circostanza che le condotte si sarebbero protratte per anni. La sentenza avrebbe, così, omesso di considerare le modalità dell’azione e la minima intensità del dolo, data la detta opinabilità delle questioni contabili, la cui esatta contezza un imprenditore edile (come era il ricorrente) non avrebbe potuto avere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono inammissibili, ad eccezione di quelli relativi alla bancarotta distrattiva, per la quale va dichiarata l’estinzione per prescrizione.
I motivi di ricorso relativi, genericamente, alla sussistenza di motivazione apparente e per relationem, sollevati in particolare dal NOME (e sintetizzati sub 3.1), sono inammissibili per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
Questa Corte ha costantemente affermato che, in presenza di una cosiddetta “doppia conforme” pronuncia di eguale segno (assolutoria o, come nel caso di specie, di condanna), la motivazione della sentenza di appello si salda con quella della sentenza di primo grado, formando un unico corpo argomentativo (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01). In tale contesto, è pacificamente ammessa la motivazione per relationem alla sentenza impugnata, purché il giudice d’appello si confronti criticamente con le censure formulate dall’appellante, fornendo una giustificazione propria del provvedimento che attesti la tenuta logica della decisione di primo grado (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406-02).
Per converso, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità della sentenza d’appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161-01).
Ad ogni modo, anche a voler superare tale decisivo rilievo, nel caso di specie la Corte d’appello di Firenze, pur premettendo la piena condivisibilità della sentenza del Tribunale (sostanzialmente riportata nella sentenza d’appello), non si è sottratta alla disamina dei motivi di gravame, fornendo osservazioni ulteriori su tutti i punti devoluti, replicando, punto per punto, ai motivi di gravame.
Non si ravvisa, pertanto, né una motivazione apparente, né un mero ed acritico rinvio alla pronuncia di primo grado.
Manifestamente infondato è il motivo relativo all’omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di parte (motivo sintetizzato sub 3.1), in relazione ai vari delitti in discussione.
In generale, è bene rammentare che il perito ha una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte. Quest’ultimo, infatti, è chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l’impegno di cui all’art. 226 cod. proc. pen.: ne consegue che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle de
consulente di parte, non è tenuto a fornire dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente. Solo qualora risulti che le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare la fallacia di quelle peritali, recepite dal giudice, sarebbe possibile eccepire un vizio motivazionale in sede di legittimità (così Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, NOME, Rv. 27594501; in senso analogo, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909-01 e Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, Rv. 285866-01, tra le tante).
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto di privilegiare le conclusioni del perito rispetto a quelle del consulente di parte.
3.1. Quanto ai lavori di manutenzione straordinaria, svolti senza contropartita alcuna su un immobile di proprietà altrui, locato alla fallita, sentenza d’appello ha, infatti, respinto le tesi della consulenza di parte secondo cui, da un lato, i lavori erano necessari a rendere l’immobile idoneo all’uso per la locatrice, dall’altro, inerivano beni rimovibili, da parte della curatela.
3.1.1. In particolare, secondo il giudice d’appello tale tesi non era supportata da alcuna documentazione e, anzi, era in radice smentita dalle dichiarazioni dello stesso architetto (teste COGNOME) che aveva progettato e seguito i lavori, secondo cui l’intervento aveva riguardato la ristrutturazione di un piccolo appartamentino, dotato di notevoli migliorie (come l’installazione ex novo dell’impianto di riscaldamento) e ristrutturato negli impianti idraulici ed elettrici. Secondo medesimo teste, l’immobile, come ricorda il giudice d’appello, anche se poi utilizzato di fatto come ufficio, era rimasto strutturalmente un appartamento, mantenendone le caratteristiche (come, ad esempio, gli scarichi per la cucina).
Per questi motivi, la Corte ha concluso che si era trattato di opere di manutenzione straordinaria (e non di un mero adattamento a non meglio specificate esigenze di utilizzo della conduttrice, poi fallita): come tali a carico d proprietario-locatore.
In maniera del tutto chiara e lineare il giudice d’appello ha, poi, come detto, rimarcato che, anche a guardare unitariamente la complessiva operazione (ovvero il pagamento del canone per la detta entità e, in aggiunta, l’accollo, in capo alla conduttrice, dei costi per i lavori straordinari, in cambio del godimento del bene), la stessa restava economicamente ingiustificata e sproporzionata: laddove, se il godimento del bene ristrutturato poteva giustificare il pagamento dei canoni nella misura detta (C 1.500,00 mensili), ciò che era giuridicamente ed economicamente indebito – e, dunque, distrattivo, in quanto privo di contropartita alcuna – erano i
menzionati lavori.
La sentenza d’appello ha rimarcato, ancora, come il perito avesse stigmatizzato anche che tali spese fossero state illogicamente contabilizzate sotto la voce “beni gratuitamente devolvibili”: segno evidente – si anticipa qui – della piena consapevolezza degli imputati della natura assolutamente ingiustificata dell’esborso.
3.1.2. La Corte ha, poi, stigmatizzato la tesi del consulente tecnico di parte circa la presunta possibilità di rimuovere infissi e sanitari da parte della curatela a vantaggio della massa creditoria: ritenuto, dalla stessa, talmente assurdo da inficiare e rendere poco credibile l’intero elaborato difensivo.
Tale valutazione non solo non è illogica, men che meno manifestamente tale, ma è del tutto condivisibile.
È noto, anzitutto, che il conduttore non ha diritto di asportare i miglioramenti della cosa locata (art. 1592 cod. civ.), ovvero quelle opere che apportano all’immobile un durevole aumento di valore, perdendo la propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi (Cass. Sez. 3, 14/07/2004, n. 13070, Rv. 574570-01).
E nella specie si trattò, per lo più, di migliorie inseparabili e non di mere addizioni (aggiunte agevolmente separabili): tali essendo gli impianti (elettrico, idrico e di riscaldamento) realizzati ex novo o, comunque, modificati. È evidente che la loro rimozione comporterebbe la distruzione fisica dell’opera stessa e il danneggiamento delle strutture murarie dell’immobile.
La rimozione degli infissi, delle porte e dei sanitari, da un lato renderebbe l’immobile inabitabile, salvo la onerosa ricollocazione di quelli che erano installati in precedenza, evidentemente necessari all’uso del bene (posto che l’art. 1593 cod. civ. ne consentirebbe lo ius tollendi solo senza nocumento strutturale e funzionale della cosa locata); dall’altro lato, anche ammesso che i beni potessero essere rimossi agevolmente e senza danni, a parte i costi necessari a ciò e alla rimessione in pristino dell’immobile, residuerebbero beni inevitabilmente di scarsissimo valore, per essere oramai usati e per potersi sfruttare solo su ulteriori immobili a cui, per dimensioni, gusto e caratteristiche, fossero adattabili.
Insomma, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto, per i costi a sostenersi e l’inevitabile deprezzamento dei materiali che residuerebbero (senza il recupero, peraltro, dei detti impianti, oltre che del costo del lavoro occorso), l’operazione antieconomica per la massa dei creditori: ragionamento del tutto corretta, di cui si chiede una inammissibile rivalutazione nel merito.
3.2. Quanto alle contabilizzazioni di molti costi vivi come investimenti, la Corte d’appello ha evidenziato che il perito aveva, in modo chiaro e rigoroso,
esaminato – a differenza del consulente tecnico di parte – tutte le contabilizzazioni in maniera analitica, distinguendole per tipologia e per anno, spiegando, per ciascuna di esse, il poco che avrebbe potuto essere capitalizzato e quanto, invece, avrebbe dovuto essere imputato a costi: provvedendo conseguentemente a rettificare i bilanci, ricalcolando le perdite (ingenti) determinatesi negli anni verificando che queste si erano prodotte sin dal primo anno di attività, per aumentare poi costantemente nei due anni successivi.
A fronte di tale congrua valutazione, le doglianze si limitano a chiedere, in definitiva, un rinnovato giudizio di merito, qui precluso.
3.3. In definitiva, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la Corte territoriale ha motivatamente spiegato perché ha ritenuto di privilegiare le conclusioni del perito, rimarcando, infine, come esse non fossero state oggetto di specifiche contestazioni da parte delle difese all’udienza fissata per il suo esame: segno ulteriore della loro correttezza.
Manifestamente infondati e anche del tutto aspecifici sono i motivi (sopra riassunti sub 3.2 e 4.1) relativi alla distrazione di risorse per i menzionati lavori edili eseguiti sull’immobile locato senza compenso alcuno (capo a2.1).
I ricorrenti deducono l’erronea qualificazione dei lavori come di manutenzione straordinaria ex art. 1576 cod. civ., sostenendo che si trattasse, in realtà, di opere di trasformazione necessarie a rendere l’immobile idoneo all’uso.
Come appena evidenziato (nel trattare le doglianze sull’omessa considerazione della consulenza di parte), la Corte d’appello ha confutato tale tesi sulla base della testimonianza dell’architetto COGNOME (teste indicato dalla difesa), il quale ha dichiarato che l’intervento aveva riguardato un piccolo appartamento, non semplicemente ristrutturato, ma dotato di migliorie (come l’impianto di riscaldamento prima mancante) e che tale era rimasto nella struttura, pur se poi di fatto utilizzato come ufficio.
La qualificazione dei lavori come di manutenzione straordinaria, in contrapposizione alla tesi difensiva dell’adattamento all’uso quale ufficio, costituisce un accertamento di fatto logicamente motivato.
Peraltro, le doglianze in esame si rivelano del tutto aspecifiche, come detto, non evidenziando le ragioni per le quali l’uso da parte della conduttrice dell’immobile ne imponesse una così radicale trasformazione.
Non v’è, inoltre, alcuna contraddittorietà nell’aver ritenuto non distrattivo (seppur preferenziale) il pagamento dei canoni di locazione (in assenza di un contratto scritto) e, viceversa, distrattive le spese di ristrutturazione (sempre in tale assenza): i primi sono stati ritenuti il fisiologico corrispettivo del godiment
dell’immobile, da parte della fallita, mentre le seconde – in mancanza di una pattuizione che, in deroga alle norme che attribuivano l’esborso al proprietario, spiegasse quale contropartita vi fosse per la fallita – rappresentavano un’uscita priva di causale, non dovuta dal conduttore (gravando sul locatore ex art. 1576 cod. civ.), né compensata in alcun modo e, dunque, indebitamente sottratta alle risorse della società.
Corretta, di conseguenza, è stata la valutazione della Corte territoriale, al riguardo e le censure mirano, nuovamente, a sollecitare un nuovo giudizio di merito, precluso in questa sede.
Inammissibile, perché, oltre che palesemente errato in diritto, del tutto nuovo e richiedente accertamenti in fatto preclusi a questa Corte, è il motivo sollevato dal ricorrente COGNOME (sopra sintetizzato sub 4.3) relativo alla mancata applicazione dell’art. 2621 cod. civ. nella versione vigente prima della legge 69/2015, al momento della commissione dei fatti e in quanto più favorevole.
La questione inerisce, invero, il delitto di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali (capo b). Nella specie, infatti, non è oggetto di contestazione il reato di cui ex art. 2621 cod. civ., che è solo presupposto di quello in effetti contestato: ovvero la bancarotta impropria da reato societario di false comunicazioni sociali, di cui agli artt. 216, comma 1, e 223 comma 2, n. 1, r.d. 267/1942. Tale delitto è rimasto invariato (seppure oggi trasfuso nell’art. 329 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019): sicché non si pone, per esso, alcun problema di successione di leggi nel tempo.
Ma soprattutto, il Tribunale aveva acclarato l’esposizione in contabilità, dal 2007 al 2009, di assunti investimenti per oltre un milione di euro che, in realtà, erano costi puri: in tal modo essendosi celate le perdite e l’azzeramento del capitale, con condotta che aveva determinato, tra l’altro, un vero e proprio inganno per il pubblico, tanto da aver portato – sempre secondo il Tribunale all’erogazione di un finanziamento alla fallita di € 100.000,00 da parte di un istitut creditizio, il Monte dei Paschi di Siena. Orbene, dinanzi all’accertamento del reato presupposto, nessuna questione circa l’omesso superamento delle soglie di punibilità e, in generale, circa i suoi elementi costitutivi, per come vigente l’a 2621 cod. civ. al momento delle false comunicazioni, è stata sollevata con gli appelli dagli imputati: sicché è evidente che la Corte d’appello non abbia affrontato tali questioni (circa la eventuale carenza degli elementi costitutivi del reat presupposto, come vigente prima della riforma di cui alla legge 69/2015) in quanto in nessun modo sollecitata, sul punto, dagli odierni ricorrenti.
Va, allora, ribadito che, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc.
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pen., non possono essere dedotte in Cassazione questioni non sollevate coi motivi di appello, salvo siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e no necessitino di accertamenti di fatto o si tratti di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello (perché, ad esempio, prospettate per la prima volta proprio nel provvedimento impugnato in Cassazione): se così non fosse, sarebbe invero inevitabile l’annullamento del provvedimento a causa di un altrettanto inevitabile, da parte del giudice a quo, difetto di motivazione su una questione sottratta – in ipotesi, anche in modo strumentale – alla sua cognizione, non essendogli stata devoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768-02; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631-01).
Non è, dunque, prospettabile, in sede di legittimità, una questione dedotta come di diritto, che, in realtà sollecita, o quanto meno suppone, accertamenti fattuali mai richiesti in sede di merito.
Al riguardo, infatti, è stato chiarito che persino la riqualificazione giuridica d un determinato fatto, teoricamente nei poteri di questa Corte, può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ma solo se ed in quanto non richieda accertamenti di fatto preclusi in tale sede (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651-01; Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Rv. 272091-01).
Orbene, nella specie, come detto, non risulta né dalla sentenza d’appello, né dal ricorso in esame, né comunque dall’analisi degli appelli, che le questioni sollevate in questa sede al riguardo (carenze fattuali circa la sussistenza degli elementi costitutivi della previgente disposizione penale) siano state prospettate almeno al giudice d’appello: con quanto ne consegue in termini di inammissibilità.
Inammissibili sono le censure (sopra riassunte sub 3.2. della sintesi del ricorso COGNOME e 4.4. e 4.5 di quella del ricorso COGNOME) volte a contestare nel merito la sussistenza delle false comunicazioni sociali, la loro incidenza sull’aggravamento del dissesto (e, dunque, sul delitto di bancarotta impropria da reato societario), nonché sul correlato delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e volte, infine, a far acclarare l’assenza di dolo in capo agli imputati per tali delitti e, in particolare, di quello specifico a loro avviso occorrente per bancarotta fraudolenta documentale (che sarebbe stato desunto – si assume – in modo generico dalla volontà di precludere l’esatta ricostruzione delle vicende societarie).
Come detto, i ricorrenti sostengono:
COGNOME la correttezza della contabilità, sulla base della valutazione del loro consulente tecnico;
-la complessità della materia e, dunque, l’assenza di dolo (trattandosi di materia opinabile, considerate le “raffinate” operazioni poste in essere, che richiede competenze specifiche che un imprenditore edile non può avere, men che meno appannaggio del NOME, dato il suo ruolo operativo sui cantieri);
-la carenza del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale;
-la mancata prova del nesso di causalità tra le false comunicazioni e l’aggravamento del dissesto (tanto più che il finanziamento conseguito in ragione di detti falsi, per C 100.000,00, era stato garantito dallo COGNOME ed era stato, comunque, interamente restituito senza gravare sul passivo fallimentare).
Trattasi di censure che sollecitano inammissibili valutazioni fattuali in sede di legittimità e che sono anche manifestamente infondate.
6.1. Va, anzitutto, ribadito che, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile, in questa sede, esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un’ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l’unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).
Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale (“significante”), e non la sua interpretazione (“significato”), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).
La deduzione di vizi motivazionali asseritamente decisivi è, poi, radicalmente inammissibile, per genericità, ove si alleghino stralci di prove, non trascritte o allegate per intero o almeno indicate nella loro collocazione all’interno del fascicolo, non potendo la Corte, per il principio di autosufficienza del ricorso, accedere all’integrale lettura degli atti processuali per individuare il tenore di que
richiamati in ricorso (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601-01).
6.2. Nella specie i ricorrenti poggiano le loro difese anzitutto, e neppure velatamente, sulle difformi “valutazioni” del consulente di parte, rispetto a quelle del perito, senza considerare la menzionata giurisprudenza e l’impossibilità di operare in questa sede una diversa valutazione del materiale istruttorio.
Per giunta tale richiamo è del tutto generico, nel senso che non si specifica in alcun modo quali siano gli errori in cui sarebbero incorsi il perito e, p conseguenza, gli stessi giudici di merito.
Dunque, la censura, volta in modo generico a una rivalutazione del materiale probatorio, è, per tale parte, radicalmente inammissibile.
Per completezza, è appena il caso di ribadire nuovamente come, per quanto sopra evidenziato (in relazione alla censura relativa all’omessa considerazione delle valutazioni del consulente tecnico di parte), i giudici di merito abbiano doviziosamente spiegato le ragioni per le quali quanto tecnicamente sostenuto dal perito fosse da condividere. Tanto, peraltro, in assenza di prove tali da dimostrare la fallacia di quelle peritali, è idoneo a disattendere qualsivoglia vizio motivazional al riguardo (così le già citate Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, NOME, Rv. 275945-01, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909-01 e Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, Rv. 285866-01, tra le tante).
6.3. Quanto al dolo dei reati contestati – negato dai ricorrenti, asseritamente privi delle competenze tecniche necessarie a comprendere le operazioni contabili in esame, da loro affidate al commercialista di fiducia – la Corte d’appello ha rigettato le deduzioni difensive con motivazione esente da vizi.
6.3.1. Al riguardo, non si considera, anzitutto, che la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “generale”, ritenuta dai giudici di merito, non necessiti del dolo specifico (per quanto i giudici di merito abbiano, in tal caso, evidenziato, ad abundantiam, la sua sussistenza).
Invero, è pacifico che l’occultamento, l’omessa tenuta o la distruzione delle scritture contabili – condotte equivalenti di cui all’art. 216, comma 1, numero 2, prima parte, r.d. 267/1942 – siano integrati dalla fisica mancata consegna delle stesse agli organi fallimentari e sia fattispecie alternativa (in seno alla medesima disposizione) rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che impedisca l ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell’impresa: reato, quest’ultimo, a dolo generico che presuppone un accertamento condotto sulle scritture contabili rinvenute (Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Rv.
269904-01), laddove, invece, l’occultamento, l’omessa tenuta o la distruzione richiedono il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri u ingiusto profitto (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).
Orbene, è vero che una parte (invero molto limitata, con riferimento al breve periodo tra il 1° gennaio 2013 e il fallimento, dichiarato in data 8 maggio 2013) della contestazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale inerisce la mancata consegna della contabilità, ma è anche vero che il “cuore” della contestazione e della condanna, sia in primo grado che in appello, è basato sull’avere gli imputati tenuto le scritture (per gli anni antecedenti al 2013) in modo fraudolento e inattendibile, ovvero:
-registrando crediti non più esistenti;
-registrando operazioni tali da far risultare un conto cassa negativo (ovvero l’impossibile spesa di somme maggiori rispetto a quelle entrate, operazione solitamente volta a mascherare un finanziamento dei soci, che avrebbe reso evidente che la società era in grave crisi di liquidità);
-capitalizzando erroneamente i costi (per salari e per contributi sociali su stipendi, oltre, nell’anno 2007, quelli sostenuti per i lavori edili realizza nell’immobile di INDIRIZZO, di natura distrattiva, e che, quindi, non potevano essere iscritti nemmeno come immobilizzazioni immateriali), così celando sistematicamente le perdite e l’azzeramento del capitale sociale sin dal 2007.
In definitiva, parte ricorrente non si confronta in alcun modo con tali dati, su cui, in definitiva, si fonda la contestazione della bancarotta fraudolenta documentale: sicché la doglianza si rivela generica e, come tale, inammissibile.
Del resto, in diritto, come già evidenziato, la materiale tenuta delle scritture con modalità “ingannatorie” (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di dati veri, in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale “generale” e, sotto il profilo soggettivo, non necessità di dolo specifico, bensì di dolo generico (si vedano, oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).
6.3.2. Quanto, invece, alla bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel testo vigente ante riforma del 2015), integra tale reato l’amministratore di società che, con dolo, esponga nel bilancio dati non veri al fine di occultare la sostanziale perdita del capitale sociale evitando così che si palesi la necessità di procedere al suo rifinanziamento o alla
liquidazione della società, provvedimenti la cui mancata adozione determina l’aggravamento del dissesto di quest’ultima (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, COGNOME, Rv. 255575-01; Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282537-01).
Tanto è stato acclarato essersi verificato nella specie.
Come rimarcato dai giudici di merito, sin dalla sentenza di primo grado, la sistematica registrazione di costi vivi in voci contabili di investimento di capital aveva occultato i pessimi risultati economici realizzati dalla società e le relative perdite (di C 108.354,00, C 242.882,00 ed C 342.995,00, rispettivamente negli anni 2007, 2008 e 2009, come chiarito nella relazione del curatore). Ciò (sempre stando alla logica valutazione dei giudici di merito) aveva consentito alla società di proseguire l’attività senza procedere o alla copertura dei risultati negativi d esercizio, mediante ricapitalizzazione, o a richiedere il fallimento e aveva determinato l’aggravamento ulteriore del dissesto (come dimostrato dall’andamento crescente delle perdite appena evidenziato). E aveva addirittura permesso di far conseguire alla fallita, nel mese di ottobre 2009, un finanziamento di C 100.000,00, erogatole dal Monte dei Paschi di Siena: ciò che, come rilevato sin dalla sentenza di primo grado, metteva in luce, “da un lato, l’idoneità ingannatoria che i bilanci hanno avuto in concreto, dall’altro l’aggravamento del dissesto”.
La prova del dolo necessario all’integrazione del delitto è stata desunta, dunque, anzitutto dalla abnormità della tenuta della contabilità, dalla sua reiterazione nel tempo, secondo la logica e qui insindacabile spiegazione dei giudici di merito, che, sul punto, danno conto e spiegano le ragioni della correttezza di quanto acclarato dal perito. Questi, esaminando tutta la documentazione (incluse le singole fatture e le note integrative ai bilanci), non era riuscito a trovare alcu criterio logico per giustificare le capitalizzazioni effettuate (ovvero per trasformazione di costi di esercizio in patrimonio della società), ritenute, molto semplicemente, illegittime e prive di senso. In sostanza, aderendo a tale valutazione, il Tribunale ha confermato che il perito aveva scoperto che la società trasformava in investimenti patrimoniali quelli che erano dei meri costi: trattandoli, dunque, in modo marcatamente insensato.
Per la sentenza di primo grado, ancora, entrambi gli amministratori erano “imprenditori competenti nel settore, esperti di gestione” e, dunque, consapevoli di detta abnormità.
Inoltre, la stessa sentenza riporta la testimonianza del ragionier COGNOME, secondo cui costui “si confrontava con entrambi” per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti fiscali e di bilancio: sicché egli non procedeva, certo, di sua
autonoma iniziativa.
La Corte d’appello, dal canto suo, conformandosi alla motivazione del Tribunale e integrandola, ha evidenziato – nel replicare agli appelli – che (come sopra anticipato) il perito aveva, in modo chiaro, rigoroso e analitico, esaminato a differenza del consulente tecnico di parte – tutte le contabilizzazioni, evidenziando che si trattasse, per la stragrande maggioranza, di costi puri e provvedendo conseguentemente a rettificare i bilanci, ricalcolando le perdite (come detto, crescenti e ingenti): così verificando che queste si erano prodotte sin dal primo anno di attività, per poi aumentare costantemente nei due anni successivi.
Dunque, è stato escluso dai giudici di merito che, nella specie, come deducono i ricorrenti, si sia fatta applicazione di principi contabili di particola complessità: essendosi trattato, molto semplicemente, dell’irragionevole ed arbitraria qualificazione come investimenti di quelli che erano dei meri costi.
Sempre in coerenza con la detta giurisprudenza, la Corte d’appello ha logicamente ricordato che simili espedienti, protrattisi per tre anni, erano “funzionali a far apparire la società in utile anziché in passivo”, sicché non potevano che esser stati voluti dai soci amministratori, gli unici interessati a non far emergere l’ingente passivo, consentendo “artificiosamente il mantenimento in vita” della società e persino di accedere al credito bancario, che, come ammesso dal NOME, era destinato al pagamento di contributi RAGIONE_SOCIALE e imposte e proprio al precipuo fine “di proseguire l’attività” (pagina 12 sentenza di primo grado), nonostante la sua palese antieconomicità (stando ai reali dati contabili occultati).
La Corte desume, ancora, dai fatti in esame, anche la “consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori”, in capo agli imputati. Tanto più che, come acclarato dal primo giudice, e mai contestato, l’IVA non era mai stata versata (a parte una iniziale compensazione con un credito Iva “derivante dall’acquisto dei materiali dalla precedente società”).
Tali valutazioni, per nulla “congetturali” (come afferma la difesa NOME), si basano su argomenti – l’adozione di un abnorme criterio di classificazione contabile, la sua reiterazione per ben tre anni (non potendo dirsi un casuale errore, dunque), il disinteresse del professionista all’uopo incaricato alla realizzazione di siffatti artifizi (volti a mistificare la reale situazione della società) e, per conve l’interesse a ciò dei due imputati (al fine di proseguire l’attività “in perdita” e sen onorare i pregressi debiti, in primis quello per IVA), il pacifico interfacciarsi del professionista incaricato della redazione della contabilità con i due imputati – che, per contro, sono del tutto logici.
In tal modo, secondo la Corte territoriale, è chiaramente emersa la volontà
degli imputati di falsificare la contabilità allo scopo di occultare le perdite societari e, dunque, eludere il dovere di ricapitalizzare la stessa o, in alternativa, porla in liquidazione: ovvero il fine di ingiusto profitto richiesto, diretto a favor indebitamente gli stessi soci, consentendo l’illecita prosecuzione dell’attività imprenditoriale pur in passivo, accumulando ulteriori debiti ed aggravandone, dunque, lo stato di dissesto, nonché la loro consapevole e correlata rappresentazione della certa diminuzione della garanzia dei creditori, nel contempo ingannati sulla reale situazione debitoria, tanto da indurre uno di essi ad accordare un cospicuo finanziamento.
Tanto risulta perfettamente conforme alla menzionata giurisprudenza che, come anzidetta, qualifica in termini di bancarotta impropria da reato societario proprio l’esposizione in bilancio dati non corrispondenti al vero allo scopo di evitare che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell’attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282537-01 e Sez. 5, Sentenza n. 17021 del 11/01/2013, COGNOME, Rv. 255089-01, tra le tante).
La motivazione dei giudici di merito è, in definitiva, esaustiva in relazione a tutti i profili e, come tale, immune da vizi logici e conforme ai menzionati principi giurisprudenziali.
6.3.3. Ulteriormente inammissibile, in quanto tendente chiaramente a una rivalutazione del fatto, è il motivo relativo al presunto ruolo marginale del NOME, in quanto operativo solo sui cantieri e, dunque, alla carenza di dolo in capo a costui. I giudici di merito, con valutazione congrua, hanno escluso tale marginalità, non limitandosi a valorizzare la carica formale di amministratore (pur rilevante, evidentemente), ma basandosi, altresì, su specifici elementi fattuali.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello menzionano il memoriale consegnato dal NOME e, soprattutto, il suo interrogatorio.
In particolare, secondo il primo giudice, da tali dati emergeva che egli fosse “a conoscenza di ogni vicissitudine societaria e di tutte le operazioni e gli att gestionali compiuti dalla società fallita”, ivi inclusa la sua crisi finanziaria gi partire dal 2008, avendo egli ammesso “di essersi recato insieme a COGNOME per la sottoscrizione del mutuo di C 100.000 presso la banca MPS di Borgo San Lorenzo”, indicando, infine, la destinazione di tale somma al pagamento di cartelle di Equitalia “per contributi RAGIONE_SOCIALE“, al fine “di proseguire l’attività”.
Si è, pertanto, logicamente ritenuto che, al di là dei dati tranquillizzanti dat contabili formali, anche il NOME fosse perfettamente edotto della reale situazione economica della società da lui amministrata, e non certo per averlo
scoperto dopo il fallimento (visto il suo dichiarato intento di indebitarsi col sistem creditizio per – invero solo dedotti – pagamenti tributari e previdenziali).
Anche la Corte d’appello, nel rigettare specificamente il motivo di gravame sul ruolo marginale del NOME, richiama tali dati e, in particolare, ribadisce ch costui, allorché interrogato, aveva “dimostrato di conoscere molto bene tutte le questioni e vicende societarie”: ciò che si desumeva anche dal suo memoriale.
Secondo la Corte territoriale, insomma, in base ai detti elementi, il NOME era amministratore al pari dello COGNOME, sicché “i due soci avevano una ripartizione di compiti concreti, ma non ruoli di peso diverso e con conoscenze maggiori o minori”.
Tale accertamento di fatto dei giudici di merito non è sindacabile in questa sede, essendo complessivamente supportato da idonea motivazione: tanto più considerando che, nella specie, non si tratta, certo, della verifica dei poteri in capo ad un assunto “amministratore di fatto” (per il quale, come noto, sarebbe stata necessaria la verifica circa la concreta esplicazione di significativi atti gestori bensì di un soggetto che rivestiva la carica di amministratore (da presumere effettiva, salvo prova contraria).
6.4. Né, infine, sussistono vizi motivazionali e violazioni di legge con riferimento all’addotta assenza di danno, in ragione del recupero della somma di C 100.000,00 erogata a titolo di finanziamento.
Come già sancito da questa Corte, una volta consumatosi il delitto di bancarotta, il successivo recupero delle utilità perdute è del tutto irrilevante almeno in relazione all’integrazione dello stesso delitto.
Invero, è stato più volte evidenziato (in tema di bancarotta fraudolenta) che il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta, il quale – perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore – viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius -equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, COGNOME, Rv. 278951-01). Analogamente, è stato chiarito che, anche il recupero del bene a seguito del prospettato esercizio dell’azione revocatoria rappresenta un post factum irrilevante, anche ai fini della configurabilità dell’attenuante comune della riparazione del danno di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496-01).
Ad ogni modo, il recupero del dovuto a titolo di finanziamento, maggiorato
anch’esso da ulteriori perdite (per spese e accessori nelle more certamente maturati, non avendo la fallita pagato neppure la prima rata di restituzione del finanziamento), nulla toglie all’aggravamento del dissesto che i menzionati artifici contabili – consentendo l’illecita protrazione in vita della società e l’accumulo di ulteriori debiti – hanno determinato, anche con riferimento al menzionato finanziamento.
6.5. Per quanto detto, le doglianze in esame vanno dichiarate inammissibili, in quanto manifestamente infondate e tendenti a sollecitare, in modo palese, valutazioni fattuali in sede di legittimità.
Infondate sono ancora le censure (sopra riassunte ai punti 3.2., 4.2 e 4.6.) relative alla dedotta insussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (pagamento canone di locazione, di cui all’originario capo a2.2, riqualificato in a5): e, tuttavia, deve prendersi atto della maturata prescrizione di tale delitto.
Il pagamento mensile dell’affitto di C 1.500,00, inizialmente contestato come distrazione e riqualificato dal Tribunale come aggravamento del dissesto mediante pagamenti preferenziali, è avvenuto, secondo la Corte territoriale, in un periodo in cui altri debiti (in particolare con l’Erario, giunto ad accumulare con un credito di oltre un milione di euro) non venivano sistematicamente pagati.
Tanto è stato correttamente ritenuto lesivo della par condicio creditorum, tanto più essendo il fatto inserito – come detto – in un contesto di pluriennale falsificazione dei bilanci, finalizzata a far apparire che la società non fosse i perdita.
Tale scelta, di preferire di pagare alcuni creditori, anziché altri, reiterata lungo, implicava – secondo la Corte d’appello – non solo l’elemento oggettivo del delitto ritenuto dal Tribunale, ma anche e soprattutto la consapevolezza, da parte dei soci amministratori, della lesione degli interessi dei creditori. Insomma, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che il pagamento del canone di locazione, in un contesto di comprovata insolvenza (la società era inattiva dal 2011 ed era gravata dal detto cospicui debito verso l’Erario), costituisse un’indubbia violazione della par condicio creditorum e, come tale, integrasse la bancarotta preferenziale: tanto più che i debiti erariali, come noto assistiti da privilegio, sono comunque, certamente non in posizione deteriore, rispetto al canone di locazione.
È noto, infatti (si veda, ad esempio, Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, in motivazione), che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, è necessaria la violazione della par condicio creditorum, che consiste nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei
creditori, sicché deve essere provata l’esistenza di altri creditori, che vantino ragioni prevalenti o eguali, rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al preferito (Sez. 5, n. 3797 del 15/01/2018, COGNOME, Rv. 272165; Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, COGNOME, Rv. 273712; Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260221; Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, COGNOME, rv.260221).
Nella specie, è stato acclarato dai giudici di merito, come detto, l’ingente debito per tributi che, a tutto concedere (e anche a non considerare i privilegi speciali di cui avrebbe potuto godere, come quello di cui all’art. 2752 cod. civ.), risultava, al momento dei pagamenti dei canoni, del tutto e reiteratamente pretermesso: il che comporta la correttezza della conclusione de qua.
Tuttavia, come detto, per tale delitto deve prendersi atto della maturata prescrizione e, dunque, della sua relativa estinzione.
Invero, anche considerati i 112 giorni di sospensione, in ragione della richiesta di rinvio da parte della difesa dal 13 dicembre 2017 al 4 aprile 2018, è evidente (considerata la pena edittale prevista per tale reato e, conseguentemente, il più breve termine di prescrizione) che la stessa sia, ad oggi, abbondantemente maturata: il che determina la conseguente declaratoria, in dispositivo, e l’eliminazione del relativo aumento di pena.
Manifestamente infondato è il motivo sopra riassunto sub 4.7, con cui si richiama genericamente, da parte dello COGNOME, la violazione della regola di giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
La regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv. 270108-01).
Pertanto, l’assunta violazione di tale regola non può costituire un autonomo motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., trattandosi di una regola di giudizio e di valutazione della prova rivolta al giudice di merito, la cui violazione va denunciata solo in via indiretta, unitamente ad altri elementi che, come detto, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
Il motivo, così come formulato, è, dunque, meramente tautologico e aspecifico: esso non denuncia un vizio logico intrinseco della motivazione, ma si limita a riproporre i dubbi che i giudici di merito, nei due gradi di giudizio, hanno già congruamente e logicamente risolto in senso sfavorevole a parte ricorrente.
Da ultimo, inammissibili per manifesta infondatezza e perché sollecitano
anch’essi una valutazione devoluta al giudice del merito sono i motivi (riassunti sub 3.3 e 4.8) relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’entità della pena principale e di quelli accessorie, laddove la questione relativa a queste ultime è inammissibile anche perché proposta per la prima volta in questa sede.
Come detto, la difesa del NOME sollecita una riforma in questa sede in regione delle modalità dell’azione e della assunta minima intensità del dolo, data la detta opinabilità delle questioni contabili, la cui esatta contezza un imprenditore edile (come era il ricorrente) non avrebbe potuto avere. Lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata personalizzazione delle pene accessorie e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurando la sentenza d’appello per aver ancorato il loro diniego sulla gravità dei reati e sulla mancanza di collaborazione, senza tener conto del ruolo marginale del NOME, della sua condotta processuale (essendosi sottoposto ad interrogatorio) e dell’entità del danno patrimoniale specificamente a lui riconducibile.
Anche lo COGNOME lamenta carenze di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, basato sulla lunga durata delle condotte, senza considerare le modalità dell’azione e la minima intensità del dolo, data la detta opinabilità delle questioni contabili.
Trattasi, come detto, di doglianze manifestamente infondate e in parte nuove.
Quanto alla durata delle pene accessorie va anzitutto ribadito il principio, già in precedenza richiamato, secondo cui, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in Cassazione questioni non sollevate coi motivi di appello, salvo siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado de giudizio: ciò che non è, nella specie, rientrando le dette sanzioni nei limiti edittal dati dal legislatore.
In ogni caso, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena e delle pene accessorie, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente “adeguata” al caso la decisione presa.
In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l’incensuratezza dell’imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; così pure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).
La decisione censurata ha fornito, in merito, una motivazione congrua, evidenziando la gravità dei reati e, soprattutto, il fatto che le condotte illecite no fossero isolate, ma si fossero protratte per anni. Ha, inoltre, esplicitamente escluso il dedotto ruolo marginale del NOME e ha, anzi, rimarcato la piena consapevolezza del disegno criminoso da parte di entrambi i ricorrenti.
Tale motivazione è idonea a giustificare sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia la determinazione delle pene principali e accessorie irrogate, le prime partendo, peraltro, da una base di poco superiore al minimo edittale (come rimarcato dallo stesso giudice d’appello).
10. Infine, pur non essendo maturata (in ragione dei menzionati giorni di sospensione), al momento della decisione, la prescrizione estintiva dei reati accertati a carico dei ricorrenti, ad eccezione – come detto – di quello di bancarotta preferenziale, non pare inopportuno ribadire che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili: con l conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01; Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284783-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a5), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così è deciso, 14/11/2025
Il Co igliere estensore
COGNOME
Il Pre ‘dente
L ;ano Cav l,.ne
COGNOME
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NOME COGNOME