Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39727 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39727 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta in data 12/02/2021 presentata ex art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO che, nell’interesse dell’imputato, ha ribadito la fondatezza dell’impugnazione ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata ovvero declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello di Potenza, all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 27 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Matera ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE), ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., «esclusa l continuazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante», e lo aveva condanNOME alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le sanzioni accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.) per la durate di cinque anni.
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, articolando nove motivi (di seguito esposti nei limiti di cui al 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (per travisamento della prova). La difesa – oltre assumere che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente sia stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall., quantunque egli sia stato condanNOME «per il diverso e aggravato delitto d cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, 219, comma 2, legge fall. – ha dedotto che il curatore (nella propria relazione redatta nell’arco di pochi mesi e mai integrata) ha rassegNOME circostanze non veritiere, non comprendendosi in che termini abbia incontrato difficoltà nella ricostruzione del patrimonio (essendo stato, peraltro, reso edotto dal ricorrente della situazione debitoria della fallita); e il Giudice di appello, non accogliendo la richiesta di «integrazion ulteriori indagini» (recte: di rinnovazione dell’istruttoria) avanzata con l’atto di appello (in ordine alla quale il ricorso ha richiamato Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 – 01) e pur disponendo di tutti gli elementi, esposti nell’atto di appello, per ave contezza della destinazione della somma di cui è stata ritenuta la distrazione (portata dagli assegni emessi in favore del fratello dell’imputato, assolto già in primo grado), non ha acquisito né valutato una prova cui «la difesa ha conferito decisività» ossia i dati relativi ai rap bancari intrattenuti dalla RAGIONE_SOCIALE , NOME COGNOME e la BCC di Cassano Murge e Tolve, che escluderebbero la bancarotta distrattiva. La difesa ha richiamato pure il principio – posto dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui, con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta, distrattiva occorrerebbe avere riguardo agli indici di fraudolenza della condotta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. – è stata prospettata la violazione della legge processuale e degli artt. 110 cod. pen. 216 legge fall., in ragione della mancata assoluzione del ricorrente, in difetto di una prova dell sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e, in particolare, della sussistenza dell’elemento soggettivo. La difesa ha addotto che: neppure tramite l’esame dei funzionari bancari si è riuscito ad avere elementi relativi agli assegni che la fallita aveva depositato n
conto acceso per l’anticipo delle fatture; che, pur a fronte dell’esercizio da parte del Tribuna dei poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen., non è emersa la prova della distrazione (e non verificato quanto riferito dal ricorrente al curatore in ordine alla destinazione delle somme contestazione); l’imputato, che ha conseguito la licenza media inferiore, ha affidato la gestione contabile a un professionista (che ha redatto personalmente le scritture da consegnare al curatore, da cui si è tratta la responsabilità dell’imputato); in ogni caso, una volta esclus concorso del fratello dell’imputato, sarebbe venuto meno anche il reato di bancarotta per distrazione, non avendo peraltro la Corte di merito «verificato tutti i rapporti bancari» sottopo anche al suo esame e, dunque, la motivazione poggerebbe «su una risultanza probatoria che non esiste» ovvero sull’omessa valutazione di una prova decisiva.
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione in ragione:
del mancato rispetto del termine a comparire per il giudizio di appello, in quanto la Corte di merito non avrebbe verificato la ritualità della notifica all’imputato (e, in particolare, in del relativo avviso di ricevimento);
della modifica della composizione del Collegio di primo grado, senza che fosse mai stato chiesto «preventivamente alla difesa il consenso a procedere oltre con “diverso” Collegio giudicante».
2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. i quanto, a fronte della contestazione dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 216 comma 1, nn. 1 e 2, legge fall., il ricorrente è stato condanNOME per il reati di cui agli artt. comma 1, nn. 1 e 2, 223, 219, comma 2, legge fall., ossia per un fatto diverso (non potendo venire in rilievo per il COGNOME il disposto dell’art. 223 cit.) e aggravato, senza contestazione della circostanza prevista dall’art. 219 cit., relativa al caso in cui si cagion danno patrimoniale di rilevante entità, laddove invece il danno cagioNOME nella specie sarebbe di speciale tenuità.
2.5. Con il quinto motivo sono stati denunciati la violazione dell’art. 219 legge fall. vizio di motivazione, adducendo la tenuità del danno cagioNOME, da cui conseguirebbero i presupposti per fare applicazione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, cod. pen. e anzi, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della causa di non punibilità di cui all’ 131-bis cod. pen.
2.6. Con il sesto motivo sono stati denunciati sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. – la violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. e il viz motivazione:
in relazione alla sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione, nuovamente assumendo che la Corte di merito – pur disponendo degli elementi necessari -non avrebbe svolto «ulteriori indagini» per verificare se gli importi portati dagli assegni de quibus sono stati impiegati per la società fallita;
e, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, assumendo che la giurisprudenza di legittimità avrebbe escluso la sussistenza del reato con riferimento «all’omessa annotazione
in contabilità della cessione dei crediti, alla tenuta irregolare, all’ostacolo alla ricostruzio patrimonio, alle somme in contanti ed agli assegni presenti in cassa, ma non consegnati».
2.7. Con il settimo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio motivazione con riferimento «al travisamento della prova contabile» e della deposizione del teste COGNOME. La difesa ha rappresentato che la Corte di appello si sarebbe limitata a concordare con quanto ritenuto dal Tribunale, quantunque la difesa abbia «dettagliato date e numeri di conto corrente, sconto fatture, anticipo fatture e conto titoli» su cui i funzio bancari chiamati a deporre avrebbero «glissato»; e che, anche a seguito dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen., non erano stati verificati i rapporti bancari in discorso; a non sarebbe condivisibile quanto argomentato in merito alle dichiarazioni del teste COGNOME, commercialista della società, la cui deposizione dimostrerebbe l’inoffensività della condotta del COGNOME (non avendo il curatore compiuto tutto quanto era nei suoi poteri); con la conseguenza che nella specie ricorrerebbe al più il delitto di bancarotta semplice, estinto per prescrizione
2.8. Con l’ottavo motivo – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – sono stati assunti la violazione «della legge processuale» e il vizio di motivazione «co riferimento all’art. 2167 L.F. e alla tenuta delle scritture contabili», richiamando quanto espos con il settimo motivo in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria da parte della Corte di merito ed evidenziando come essa abbia solo richiamato quanto riportato dal Rag. COGNOME; evidenziando che – pur essendo stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica – l’imputazione ha richiamato il dolo specifico, l’imputato avrebbe «consegNOME al curatore una serie di scritture contabili, rispetto alle quali l’unica omission riguarderebbe la posta oggetto della bancarotta distrattiva (reato la cui sussistenza dovrebbe escludersi) e la Corte di merito non avrebbe chiarito come tale omissione abbia inciso sull’idoneità complessiva della contabilità a rappresentare le vicende societarie, non argomentando sui motivi di appello relativi sia all’elemento oggettivo sia all’elemento soggettivo del reato.
2.9. Con il nono motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio motivazione con riguardo alla chiesta riqualificazione del fatto come bancarotta semplice, deducendo:
quanto alla bancarotta documentale, che le limitate capacità imprenditoriali di NOME COGNOME e il fatto che sia stata omessa una sola appostazione deporrebbero per l’esclusione dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta;
quanto alla bancarotta distrattiva, non si sarebbe avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e finanziarie dell’impresa, al contesto in cui operava e alle cointeressenz dell’amministratore rispetto ad altre imprese, alla concreta messa in pericolo dell’integrità d patrimonio sociale e alla coscienza e volontà del COGNOME di porre in essere una condotta in concreto pericolosa; e si è rappresentato che l’imputato ha agito «per salvare l’azienda».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono generici, versati in fatto e manifestamente infondati (segnatamente, in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale).
La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, evidenziando:
con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, quanto rassegNOME dal curatore (il quale ha dato conto dell’inesistenza di alcune poste attive e passive appostate in contabilità, accertata per il tramite delle informazioni da lui acquisite dagli istituti di credito) nonché professionista cui era affidata la redazione delle scritture (che ha riferito del compimento di u «artificio contabile» allorché le scritture sono state redatte, «tutte nella stessa data frettolosamente»);
a proposito della bancarotta fraudolenta per distrazione, osservando come non consti che gli assegni tratti in favore del fratello del ricorrente, a valore sulle disponibilità sociali, stati impiegati – nonostante quanto assunto dalla difesa – per scopi sociali, e ciò pur alla lu di quanto emerso a seguito dell’esercizio da parte del Tribunale dei poteri di cui all’art. 50 cod. proc. pen.
Il ricorso ha inteso censurare la decisione per il tramite di allegazioni in fatto e del t generiche, irritualmente deducendo in questa sede di legittimità la mancanza di prova, richiamando in maniera del tutto inconducente i princìpi posti dalla giurisprudenza in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso di condanna, all’esito del giudizio di appell che faccia seguito a una assoluzione in primo grado, e comunque argomentando – in ordine alle prove che non sarebbero state assunte – in termini del tutto privi di specificità inidone costituire una compiuta censura alla motivazione (cfr. Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01: «in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello»). Ancora, la difesa ha erroneamente attribuito rilevanza ex se, al fine di escludere la responsabilità del COGNOME, all’affidamento della tenuta contabilità a un professionista (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133 – 01: «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di spec cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal tit dell’impresa»); ha assunto in maniera parimenti erronea che l’assoluzione del fratello dell’imputato nel concorso nel fatto distrattivo – pronunciata dal Tribunale per non aver commesso il fatto, per il difetto di prova della sua qualità di amministratore di fatto e di un s concorso punibile (in particolare, della sussistenza dell’elemento soggettivo) – escluderebbe la responsabilità del ricorrente. Infine, il ricorso è del tutto assertivo in ordine alla sussistenz
dolo, rispetto al quale si è limitato a trascrivere un passo di una sentenza di legittimità sen alcuna argomentazione relativa al caso di specie.
Fermo quanto qui esposto, si tornerà in fra sull’asserita condanna del ricorrente per un fatto diverso, già prospettata con il primo motivo di ricorso, che non incide punto (al di là de manifesta infondatezza di tale allegazione, di cui si darà conto) su quanto appena ritenuto.
2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo, la denuncia del mancato rispetto del termine a comparire per la citazione dell’imputato per il giudizio di appello è tardiva (sia che si ritenga una nullità a re intermedio da eccepire prima della deliberazione della sentenza di secondo grado; cfr., Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796 – 01; Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, COGNOME, Rv. 285674 – 02; sia che, invece, si qualifichi come nullità relativa da eccepire subi dopo l’accertamento della costituzione delle parti: cfr. Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113 – 01), in quanto nulla è stato dedotto dalla difesa innanzi alla Corte di appello (c verbale dell’udienza del 6 ottobre 2023 e memoria difensiva depositata in quella sede). Peraltro, è presente in atti l’avviso di ricevimento da parte dell’imputato (in data 15 settemb 2023) del decreto di citazione per il giudizio di appello che, quindi, ha avuto luogo nel rispe del termini a comparire di venti giorni previsto dall’art. 601 cod. proc. peri., nel test pro tempore applicabile (cfr. informazioni provvisorie relative alle decisioni nn. 9-10/2024 del 2 giugno 2024 delle Sezioni Unite).
Quanto poi alla mancata richiesta del consenso della difesa, nel corso del giudizio di primo grado, per il mutamento del Collegio giudicante, basti osservare che esso non è previsto da alcuna norma processuale.
Il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati; il quinto motivo è, altresì, versato in fatto e inedito.
Anzitutto, con evidenza nel caso in esame non ha avuto luogo una condanna per fatti diversi. A NOME COGNOME sono stati contestati i delitti di bancarotta fraudolenta patrimon e documentale, commessi nella qualità di «amministratore della RAGIONE_SOCIALE», «commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso», indicando quali norme violate gli artt. 81, comma 2, cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall. (cfr. capo di imputazione). Il Tribunale lo ha condanNOME proprio per tali fatti, correttamente richiamando l’art. 223 leg fall., in quanto egli ha agito nella detta qualità, atteso che il comma 1 della norma appen citata prevede che le pene stabilite nell’art. 216 cit., per quel che qui interessa, si applic agli amministratori «di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fat preveduti nel suddetto articolo». Quanto poi all’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, legg fall., si tratta della c.d. continuazione fallimentare che il Tribunale ha, nuovamente in mo corretto, applicato nella specie, bastando osservare – alla luce di quanto esposto nel ricorso che, «in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di banca non richiede la formale contestazione dell’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quan l’utilizzazione dell’istituto si risolve esclusivamente nell’applicazione di una disciplin
favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 – 01).
Quanto, poi, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., il ricorso, oltre ad essere versato in fatto – poiché non ha effettivament censurato un vizio della sentenza impugnata, ma ha dedotto la sussistenza dei presupposti per riconoscere l’attenuante – in ogni caso è privo di specificità in quanto, pur richiamando l’ammontare della distrazione, fa un riferimento del tutto generico al danno che sarebbe stato determiNOME dalla bancarotta fraudolenta documentale, limitandosi a richiamare il principio secondo cui, in ordine a detto reato, occorre avere riguardo «al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibili di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori» ( 5, n. 7888 del 03/12/2018 – dep. 2019, COGNOME, Rv. 275345 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277541 – 01).
Infine, a proposito della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., de rilevarsi che si tratta di censura inedita, dato che l’atto di appello non aveva avanzato alcuna doglianza sul punto e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di uffi ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che la pronuncia richiamata dalla difesa a sostegno della censura relativa all’art. 131-bis cit. riguarda un’ipote di bancarotta semplice e non anche il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la cui pena edittale minima di tre anni non consente l’applicazione dell’istituto.
Il sesto motivo, che ha dedotto il vizio di motivazione anche allorché ha denunciato la violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. (che non sono norme processuali poste a pena di nullità), ed il settimo motivo non contengono alcuna censura di legittimità bensì allegazioni versate in fatto, oltre che patentemente generiche, anche in relazione al mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del Giudice di appello; il settimo motivo, inoltre, finisce per prospet la mancanza della prova e per perorare un alternativo apprezzamento del compendio probatorio, senza addurre alcun travisamento (segnatamente, della deposizione del teste COGNOME; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01).
L’ottavo motivo è pure affidato ad enunciati assertivi, inidonei a censurare la decisione impugnata, nuovamente, con riguardo al mancato esercizio dei poteri istruttori, e non si confronta compiutamente con la motivazione che ha ritenuto la bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica (contestata correttamente, senza fare riferimento al dolo specifico: cfr. imputazione; cfr. pure Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01; Sez.
5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01), traendo l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari dalle deposizioni del curatore e d professionista curava la redazione delle scritture, rispetto alle quali non è stato denunciato travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); e nel resto contiene un generico rimando ai motivi di appello che non sarebbero stati compiutamente esaminati (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01) anche con riguardo all’elemento soggettivo, che già il Tribunale – le cui conclusioni il Giudice di appello ha espressamente condiviso – aveva ravvisato proprio in ragione dell’appostazione di crediti inesistenti (elemento in maniera logica apprezzato sotto il profilo della sussistenza del prescritto dolo generico), non potendosi considerare in contrasto con tale conclusione la considerazione – pure espressa dalla Corte di appello, che così ha apprezzato le modalità della condotta contestata – che l’imputato ha agito per occultare le vicende gestionali e, segnatamente, le distrazioni (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidaní, Rv. 276910 – 01).
Il nono motivo è inammissibile poiché, lungi dal proporre censure di legittimità, contiene oltre al richiamo di princìpi giurisprudenziali, solo generiche allegazioni in fatto.
Alla luce dell’inammissibilità del ricorso e della genericità dell’allegazione difensiva s punto, quanto alla prescrizione dei reati, basti osservare che essi sono stati commessi il giorno 11 giugno 2014, ragion per cui (considerata la pena massima di dieci anni di reclusione e massime l’interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) il termine sarebbe decorso in data 11 dicembre 2026.
Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi d’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2024.