Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25187 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Russi il 11/11/1964
avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d’appello di Bologna
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 10/05/2025 dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale continuata e aggravata, commesso nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, ammessa al concordato preventivo omologato in data 16 settembre 2016.
L’imputato è stato ritenuto responsabile di due condotte distrattive, segnatamente:
per avere contribuito a depauperare il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, destinando la somma di euro 1.727.970,78 (in particolare, di euro 957.010,832 durante lo svolgimento del suo mandato di Presidente del CdA della menzionata società, dal 18 giugno 2009 al 27 marzo 2015) al pagamento delle spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, partecipata al 50% dalla controllante della RAGIONE_SOCIALE Faenza (CTF), condotto in locazione dalla Ratio Sistemi: ciò per favorire la controllante;
II. per avere omesso di riscuotere dalla controllante RAGIONE_SOCIALE un credito certo e liquido per euro 1.270.000,00 derivante dalla cessione, in data 21 dicembre 2007, del 50% delle quote della stessa RAGIONE_SOCIALE alla CTF.
Per l’effetto è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre all’applicazione delle pene accessorie fallimentari per la stessa durata della pena principale, senza concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo a cinque motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione da travisamento della prova per invenzione, nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che il contratto di ‘su locazione ad uso commerciale’ stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con la CISA S.p.A. – che aveva posto quale condizione per la stipula del negozio la realizzazione di significativi adeguamenti tecnologici dell’immobile – dissimulasse un contratto di appalto (in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva messo a disposizione anche il personale e le attrezzature), quand’invece si trattava di un vero contratto di sublocazione (avendo la sublocatrice messo a disposizione solo ‘i muri’), peraltro estremamente vantaggioso per la Ratio Sistemi, la quale dalla cessione del godimento alla CISA di un terzo dell’immobile avrebbe ritratto un guadagno di circa euro 500.000,00 all’anno.
Il secondo motivo denuncia il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al ritenuto carattere distrattivo della mancata riscossione del credito per euro 1.270.000,00 vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della controllante RAGIONE_SOCIALE. È dedotto sia che la natura del detto credito non era certa, essendone opinabile la derivazione dalla cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE, possedute dalla RAGIONE_SOCIALE, in favore della RAGIONE_SOCIALE Faenza, sia che ne era dubbia la stessa sussistenza, non essendo stato il corrispondente debito riconosciuto dalla curatela fallimentare del Consorzio Trasporti Faenza.
Il terzo motivo eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva, segnatamente dei chiarimenti del curatore fallimentare del Consorzio Trasporti Faenza in ordine alla natura e all’esigibilità del credito vantato nei confronti dell’ente consortile dal RAGIONE_SOCIALE
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 219, comma 1, L.F. con riguardo all’applicazione al ricorrente della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, nel cui calcolo, in relazione al mancato recupero del credito vantato dalla Ratio RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Consorzio Trasporti Faenza, non si sarebbe dovuto tener conto dell’intero importo del credito, ma unicamente della cd. ‘perdita di chance’
Il quinto motiva denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche. È dedotto che non sarebbero stati considerati, quali elementi positivamente valutabili, l’incensuratezza dell’imputato, il corretto comportamento processuale tenuto, l’assenza di vantaggi personali conseguiti, il tentativo di salvare l’ente consortile in crisi (la controllante CTF).
Con memoria in data 26 maggio 2025 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, argomentando nel senso che, diversamente da quanto da questi opinato:
l’operazione di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (controllata dal Consorzio Trasporti Faenza) – condotto in locazione dalla società in concordato -, in funzione della sua sub-locazione alla RAGIONE_SOCIALE S.p.ARAGIONE_SOCIALE, non poteva considerarsi operazione distrattiva, in quanto la sublocazione di un terzo dell’immobile medesimo aveva generato un margine positivo (fatte le proporzioni tra euro 41.000,00 incassati per 7.000 mq rispetto a euro 35.000,00 pagati per 25.000 mq);
il credito per euro 1.270.000,00 non riscosso dalla Ratio Sistemi Sri. non era né liquido, né certo, né esigibile, di modo che, in assenza di chiarimenti al riguardo da parte della curatrice fallimentare del Consorzio Trasporti Faenza, nulla era possibile affermare in ordine alla natura distrattiva del mancato recupero dello stesso;
la mancata audizione della curatrice fallimentare della CTF, in sede di rinnovazione istruttoria in appello, aveva privato la difesa di un elemento indispensabile per dimostrare l’inesigibilità del credito;
il riconoscimento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non si sarebbe potuto far discendere automaticamente dall’importo del credito non riscosso, dovendosi valutare esclusivamente il quantum della ‘perdita di chance’;
l’illegittimità del diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche sarebbe scaturito dall’omessa valutazione da parte del giudice di appello di elementi specifici allegati dalla difesa, segnatamente: l’assenza di vantaggio personale derivato al COGNOME dalle
attività distrattive; la condotta processuale serbata; il tentativo fallito di salvare l’e consortile Trasporti di Faenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato
1. Il primo motivo è infondato.
Il denunciato travisamento del contenuto del contratto di ‘sub-locazione ad uso commerciale’ dell’immobile condotto in locazione dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della CISA S.p.A., che, a dire del ricorrente, sarebbe stato interpretato dalla Corte territoriale, sull’onda di quanto riferito dal commissario della procedura concordataria, come un negozio teso a dissimulare un contratto di appalto (perché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe messo a disposizione della CISA S.p.ARAGIONE_SOCIALE non solo l’immobile ma anche il proprio personale e le attrezzature), quand’anche effettivamente verificatosi, è tutt’altro che decisivo, di modo che, giusta l’insegnamento al riguardo impartito da questa Corte (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F:, Rv. 281085 – 01), non è tale da inficiare e compromettere in modo radicale la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione rassegnata in ordine alla ritenuta natura distrattiva delle spese affrontate dalla Ratio Sistemi Sri. per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà della Immobiliare RAGIONE_SOCIALE, controllata dalla cooperativa RAGIONE_SOCIALE, a sua volta controllante della RAGIONE_SOCIALE
Invero, la Corte territoriale, prese in considerazioni le deduzioni difensive circa la vantaggiosità per la RAGIONE_SOCIALE dell’investimento di proprie somme di denaro per l’immobile condotto in locazione, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), ha evidenziato come i prospettati ingenti ricavi che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritratto dal contratto di sub-locazione dell’immobile ristrutturato, secondo quanto affermato dallo stesso consulente della difesa (che aveva riferito che «la determinazione dell’utile economico, per quanta riguarda la sublocazione di porzione dell’immobile a CISA S.p.A non è disponibile nella documentazione contabile ed extra contabile esaminata») non erano desumibili dalle risultanze contabili della Ratio Sistemi: queste, infatti, se davano conto dell’esistenza dell’operazione negoziale nulla esplicitavano in ordine alla «effettiva giustificazione aziendale dell’atto dispositivo» (cfr pag. 15 della sentenza impugnata).
La opinabilità delle valutazioni espresse dal consulente di parte nonché la loro peculiare connotazione fattuale conferiscono alla censura del ricorrente – che di esse si è valso per screditare la plausibile motivazione rassegnata da entrambi i giudici di merito in ordine all’utilizzo di somme di ingente ammontare della RAGIONE_SOCIALE per favorire unicamente la controllante RAGIONE_SOCIALE che, tramite la controllata
Immobiliare Naviglio, proprietaria dell’immobile ristrutturato, si era giovata dell’incrementato valore economico di esso, pur senza avere dovuto affrontare alcun esborso, con evidente detrimento per i creditori della RAGIONE_SOCIALE. – una cifra di non decisività che la sottrae allo scrutinio consentito a questa Corte.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il ricorrente persevera nella censura, già articolata dinanzi al giudice di appello, secondo cui della ipotizzata condotta di distrazione, realizzata tramite la mancata riscossione di un credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE verso la controllante cooperativa RAGIONE_SOCIALE mancherebbe la stessa materialità, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha, infatti, replicato al rilievo difensivo relativo alla mancanza certezza del credito, evidenziando come il credito per euro 1.270.000,00, vantato dalla RAGIONE_SOCIALE verso la cooperativa Consorzio Trasporti Faenza, fosse incontestato nell’ an e nel quantum come, del resto, ritenuto dallo stesso consulente di parte (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) -, essendo irrilevante la causale dello stesso – sulla quale il consulente medesimo aveva avanzato riserve in ordine alla sua derivazione dalla cessione delle quote della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -, posto che il nucleo della contestazione mossa al COGNOME era di non avere riscosso un credito di quell’ammontare vantato dalla Ratio Sistemi verso la controllante, a prescindere da quale ne fosse la causale.
Ne viene che le deduzioni difensive al riguardo articolate soffrono della stessa mancanza di decisività già riscontrata in quelle articolate a sostegno del primo motivo di ricorso.
3. Infondato è anche il terzo motivo.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427 – 01, hanno affermato che «Nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove in quanto, prestando i consenso all’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova».
Discende che, in assenza di un diritto delle parti ad ottenere l’integrazione probatoria richiesta, la valutazione discrezionale del giudice di appello in ordine all’assoluta necessità della sollecitata rinnovazione istruttoria non può essere sindacata nel giudizio di
legittimità, salvo che non sia corredata da una motivazione che presenti uno dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Vizio argomentativo che non affligge la decisione del giudice di appello di non ammettere l’audizione della curatrice del fallimento della Consorzio Trasporti Faenza, essendo – per quanto anticipato nel punto 2.) della presente motivazione, cui si fa integrale e recettizio rinvio – privo di decisività il chiarimento, che la menzionata curatrice avrebbe dovuto offrire, in ordine alla natura o alla causale del credito.
4. Il quarto motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
Le argomentazioni circa i criteri di stima della rilevante gravità del danno cagionato alla massa dei creditori della RAGIONE_SOCIALE, per effetto della mancata riscossione del credito per euro 1.270.000,00 vantato nei confronti della cooperativa RAGIONE_SOCIALE Faenza, non sono consentiti in questa sede, in quanto pretendono dal giudice di legittimità un sindacato su profili di fatto, e risultano, soprattutto, generici, perché non s confrontano con la ratio della decisione al riguardo rassegnata nella sentenza impugnata: ossia, che «il problema delle concrete chance di effettiva riscossione, rispetto ad un debitore in difficoltà (ossia, la controllante CTF), era inconferente Li, perché, ancora alla fine del 2014, la società debitrice riceveva liquidità per euro 700.000,00 dalla propria creditrice come pagamento anticipato del corrispettivo per il contratto stipulato il 20 ottobre 2014 (come allegato e documentato dalla difesa)», di modo che nulla impediva alla Ratio Sistemi e al suo amministratore «di stipulare un siffatto contratto, facendo valere, al contempo, in compensazione, il proprio credito pregresso nei confronti della controparte contrattuale» (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). Donde, dalla scelta del Rondinelli di non far valere, neppure in compensazione, il credito verso la controllante era derivato, secondo il plausibile ragionamento del giudice di appello, il depauperamento grave del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE
5. Non consentito in questa sede è il quinto motivo.
Il diniego delle attenuanti generiche richieste in favore del ricorrente è stato giustificato nella sentenza impugnata assegnando un significato negativo a plurime evidenze fattuali: il lungo arco temporale (dal 18 giugno 2009 al 27 marzo 2015) nel corso del quale si era protratto l’agire distrattivo del COGNOME, che in tal modo aveva contribuito a «sottrarre alle ragioni creditorie ed anche ai lavoratori importanti risorse aziendali e patrimoniali»; l’assenza di qualsivoglia iniziativa dell’imputato volta a «chiarire l’attività aziendale» o di qualsivoglia segno di resipiscenza; la mancanza di specifici elementi (a parte l’incensuratezza) atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Argomentazioni, queste, senz’altro in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che «La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art.
62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente
motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
COGNOME, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il
giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2,
n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
6. Da tutto quanto esposto discende il rigetto del ricorso, che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 05/06/2025
Il Presidente ezzul lo
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
L
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE