Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna di COGNOME NOME in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lui ascritti nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, società dichiarata fallita in data 20 gennaio 2010, riducendo però l’entità della pena inflitta.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando Sei motivi.
2.1. Con il primo eccepisce l’intervenuto decorso del termine prescrizionale in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, rispetto al quale non sarebbe stata contestata né ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma primo, legge fall.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, COMMi3 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la illegittimità delle ordinanze che, in sed di rinnovazione istruttoria per mutamento del collegio giudicante di primo grado, hanno respinto le richieste di assunzione di prove nuove formulate dalla difesa al fine di dimostrare l’estraneità dell’imputato alla effettiva gestione della società nonché la mancata conoscenza della sentenza di fallimento.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere l’inosservanza della legge e il vizio motivazionale che affliggerebbe la ritenuta sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
La censura fa leva sulla mancata conoscenza della sentenza dichiarativa del fallimento nonché sul mancato accertamento del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice nel caso di bancarotta da sottrazione o distruzione delle scritture contabili (cui è parificata l’omessa consegna).
2.4. Il quarto motivo deduce il difetto di prova del ruolo di amministratore al momento del fallimento.
La Corte di appello non avrebbe valutato il trasferimento delle quote societarie, avvenuto il 23 gennaio 2009, dall’imputato a COGNOME NOME; inoltre avrebbe “immotivatamente escluso la figura dell’extraneus COGNOME dalla responsabilità per il dissesto finanziario che ha condotto la RAGIONE_SOCIALE al fallimento’.
2.5. Il quinto motivo contesta la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi primo e secondo dell’art. 219 legge fall.; il sesto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l’entità della pena e la durata delle pene accessorie.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel complesso, infondato.
Il primo motivo è infondato.
La circostanza aggravante dell’avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma primo, legge fall.) risulta contestata e ritenuta per entrambe le fattispecie di reato oggetto di addebito: l’editto accusatorio è chiaro in tal senso poiché nell’esordio viene richiamata la norma e in conclusione, a chiusura della contestazione delle due condotte di reato, viene esplicitato “con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità “; i giudici di merito non indicano alcuna distinzione o esclusione (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
3. Il secondo motivo è generico.
I giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le quali le prove nuove erano superflue (cfr. pagg. 6 e 7).
A fronte di tanto, la mancata ammissione delle prove nuove intanto può inficiare la sentenza di condanna in quanto si dimostri la portata decisiva delle prove non raccolte; per fare ciò occorre confrontarsi con le ragioni della decisione e provare che l’esito sarebbe stato diverso se le prove richieste fossero state assunte.
Il ricorrente non lo ha fatto, essendosi limitato a indicare le prove richieste e i relativi temi di prova, senza misurarsi con le ragioni della decisione dalle quali risulta chiaramente la superfluità delle prove testimoniali che il difensore avrebbe voluto introdurre: la mancata conoscenza della sentenza di fallimento è irrilevante dato che l’imputato non ha mai consegnato le scritture contabili; la cessione delle quote societarie è del pari priva di decisività, dato che è intervenuta nel 2009 quando l’impresa era oramai in crisi e sommersa dai debiti, con una operazione che, peraltro, lasciando la carica di amministratore all’imputato, rendeva il nuovo proprietario – privo di poteri di rappresentanza -impotente rispetto alle sorti della società.
4. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.
Ai fini della sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di appello ha ampiamente spiegato, senza incorrere in cadute logiche, che: la asserita mancata conoscenza della sentenza di fallimento è, a tale riguardo, priva di rilevanza, dato che l’imputato non ha mai depositato le scritture contabili neppure nel corso del processo penale e a distanza di oltre dieci anni dal fallimento; la condotta di occultamento delle scritture contabili è sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori in quanto “finalizzata proprio ad evitare che fosse svelato il saccheggio delle risorse economiche della stessa” (pag. 7 sentenza impugnata).
Il quarto motivo è generico, poiché evita di misurarsi con le ragioni della decisione circa la ritenuta responsabilità dell’imputato, nonostante la cessione delle quote (cfr. pagina 7).
La responsabilità di NOME COGNOME non ha formato oggetto del processo e la Corte di appello non avrebbe mai potuto pronunciarsi nei confronti dello stesso.
6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
La cd. continuazione fallimentare è un istituto a favore dell’imputato e, pertanto, non si vede quale interesse abbia il ricorrente a dolersene. Peraltro la censura sul punto viene prospettata in modo da presupporre l’accoglimento degli altri motivi di ricorso.
Quanto alla aggravante di cui all’art. 219, comma primo legge fall., la Corte fornisce una motivazione adeguata sulla sussistenza del danno di rilevante gravità rapportandolo, correttamente, non alla entità del passivo fallimentare ma al danno cagionato ai creditori sottraendo cespiti attivi del valore di un milione di euro (pag. 7).
7. Il sesto motivo è generico e manifestamente infondato.
Generico, perché il ricorrente non indica in base a quali elementi, in tesi pretermessi, il giudice di merito avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche e ridurre la durata delle pene accessorie.
Manifestamente infondato sulla misura della pena principale: la Corte cli appello è partita dal minimo edittale, ha applicato un aumento (mesi quattro cli reclusione) per l’aggravante di cui all’art. 219 comma primo legge fall, addirittura inferiore rispetto a quello della metà previsto per legge.
Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati che, tenuto conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma primo legge fall., è pari ad anni diciotto e mesi nove.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/10/2024