Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 859 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 859 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del ricorrente riportandosi alla requisitoria scritta già depositata.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME COGNOME invoca l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 30 giugno 2021, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Monza per i delitti di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui ai capi H, sub nn.2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e M sub nn. 13), commessi in danno della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (fallita il 12 gennaio 2010) e della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (fallita il 20 luglio 2010).
Il ricorso è affidato a quattro motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall’art. disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 270 e 468 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Eccepisce la nullità dell’ordinanza del 24 maggio 2018, con la quale il Tribunale aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche disposte per altri reati – rispetto a quelli oggetto di giudizio – ed addebitati a soggetti dive dall’imputato, sol perché il procedimento in seno al quale erano stati emessi i decreti autorizzativi era stato riunito a quello relativo ai reati per cui si procede, e, conseguenza, aveva ammesso ed acquisito la testimonianza dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria COGNOME, chiamato a deporre sui risultati RAGIONE_SOCIALE dette captazioni.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen.. Eccepisce la nullità dell’ordinanza del 17 aprile 2019, con la quale il Tribunale aveva revocato l’ordinanza con la quale era stata ammessa la testimonianza di COGNOME NOME, indicata dal P.M. che vi aveva poi rinunciato, sebbene la difesa dell’imputato si fosse opposta, avendo interesse all’espletamento dell’incombente allo scopo di far luce sulla pretesa sovrafatturazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni poste in essere da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (società amministrata da COGNOME) nei riguardi della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 468 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Eccepisce la nullità dell’ordinanza del 17 aprile 2019, con la quale il Tribunale aveva revocato l’ordinanza con la quale era stato ammesso l’esame del consulente tecnico della difesa, sol perché era stata sostituita la persona fisica originariamente chiamata ad illustrare i temi indicati nella lista.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 192 e 210 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 216 L.F. e il vizio di motivazione. Ci si duole della valutazione della chiamata in correità effettuata da COGNOME NOME, dubitandosi dell’efficacia di riscontro riconosciuta al contenuto del manoscritto a firma del propalante, rinvenuto presso la sua abitazione a seguito di una perquisizione, e al contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche. Si deduce che la Corte territoriale era incorsa, comunque, in un travisamento del fatto laddove aveva ritenuto che tra COGNOME, COGNOME e
COGNOME fosse stato siglato un ‘pactum sceleris’ avente ad oggetto il prezzo RAGIONE_SOCIALE opere commissionate alla RAGIONE_SOCIALE, presso il cantiere di Cabiate, posto che le opere stesse non solo erano state tutte regolarmente eseguite, ma che il loro prezzo era conforme a quello normalmente praticato salvo la maggiorazione resasi necessaria a seguito dell’approvazione di una variante. Rileva, altresì, che non era stata raggiunta la prova dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta, vuoi perché non era stato dimostrato che il legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con la condotta di sovrafatturazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese nei confronti di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avesse agito con la coscienza e volontà di fornire un contributo efficiente alla realizzazione di una situazione di messa in pericolo RAGIONE_SOCIALE ragioni dei creditori di quest’ultima, vuoi perché egli, nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, ben avrebbe potuto destinare una parte dei proventi ricavati dall’attività d’impresa a chicchessia, magari in contraccambio dell’opportunità di lavoro ricevuta aggiudicandosi gli appalti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Con memoria in data 8 giugno 2022, il difensore dell’imputato ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata negata per tardivo deposito della relativa istanza (cfr. provvedimento del Presidente titolare di questa Sezione in data 15 giugno 2022).
Con provvedimento collegiale in data 28 giugno 2022, la trattazione del ricorso è stata aggiornata per mancanza RAGIONE_SOCIALE conclusioni del Procuratore Generale.
Nuovamente fissata l’udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha tempestivamente depositato l’istanza di trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata.
Con requisitoria in data 11 novembre 2022, rassegnata ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito RAGIONE_SOCIALE legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Ad NOME NOME COGNOME è stato contestato il delitto di concorso in bancarotta patrimoniale, aggravato RAGIONE_SOCIALE pluralità dei fatti, per avere, in qualità di legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, contribuito a drenare dal patrimonio RAGIONE_SOCIALE società immobiliari ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – amministrate, anche di fatto, d NOME COGNOME e da NOME COGNOME ed entrambe dichiarate fallite – consistenti riserve monetarie, erogategli a titolo di corrispettivo RAGIONE_SOCIALE opere edilizie realizzate, tramite la società da lui amministrata, in esecuzione di contratti di appalto; corrispettivo ritenuto maggiorato rispetto all’effettivo valore RAGIONE_SOCIALE opere allo scopo di consentire agli amministratori RAGIONE_SOCIALE società appaltanti di potere beneficiare della differenza, tra quanto pattuito e quanto effettivamente dovuto, per far fronte a proprie esigenze personali o, comunque, estranee agli interessi RAGIONE_SOCIALE compagini emittenti i titoli di credito utilizzati per effettuare i pagamenti.
1.1. La Corte territoriale ha desunto la prova del fatto e della responsabilità dell’imputato dalle dichiarazioni etero-accusatorie di NOME COGNOME, descrittive del meccanismo fraudolento utilizzato per depauperare il patrimonio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, siccome riscontrate da plurimi elementi di varia natura (i risultati RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche e il file audio denominato “REC6”, cfr. pag. 19 della sentenza impugnata), nonché dai documenti acquisiti tramite le perquisizioni (manoscritto del 3 dicembre 2009, cd. ‘pizzini’ trovati in possesso dell’imputato; effetti cambiari emessi RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ rinvenuti presso la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, cui erano stati girati da COGNOME per il tramite della RAGIONE_SOCIALE, società del padre, cfr. pagg. 20-21 della sentenza impugnata) e da altre fonti dichiarative (cfr. dichiarazioni del teste di P.NOME COGNOME), avendo apprezzato le evidenze raccolte, complessivamente considerate, come altamente rappresentative dell’accordo, stipulato da COGNOME e COGNOME, da una parte, e COGNOME, dall’altra, sin dal momento della sottoscrizione dei contratti di appalto, funzionale alla destinazione di risorse patrimoniali RAGIONE_SOCIALE società interessate ad interessi esclusivi dei loro gestori.
1.2. Dato atto della circostanza dell’essere rimaste, le suddette emergenze, non confutate RAGIONE_SOCIALE difesa dell’imputato (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata), la Corte di merito ha stimato le stesse dimostrative sia dell’apporto causale, condizionalmente efficiente, arrecato da COGNOME alla complessiva manovra distrattiva ideata e portata avanti in sinergia con i correi intranei (COGNOME e COGNOME), sia della sua consapevolezza e volontà di contribuire in tale guisa all’impoverimento del patrimonio RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE.’ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘. in spregio alle ragioni d loro creditori.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riportate argomentazioni, le eccezioni processuali sollevate con i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili per difetto di specificità o per tardività.
2.1. L’eccezione di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria chiamato a lumeggiarne il contenuto in dibattimento, infatti, avrebbe dovuto essere corredata, a pena di inammissibilità, RAGIONE_SOCIALE specifica illustrazione della loro decisiva incidenza sulla tenuta della motivazione rassegnata a sostegno dell’esistenza dei riscontri alla chiamata in correità effettuata da COGNOME: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identi convincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 20/02/2017, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 dep. 23/01/2015, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452).
2.2. L’eccezione di nullità dell’ordinanza (del 17 aprile 2019) di revoca dell’ammissione della testimonianza di COGNOME NOME è manifestamente infondata, dovendosi fare applicazione del principio di diritto, già richiamato dal giudice censurato, secondo cui, in tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all’esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiest come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rv. 271848; Sez. 1, n. 13338 del 04/03/2015, Rv. 263095; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Rv. 237411).
L’eccezione medesima è, comunque, tardiva, posto che è jus receptum che è sanata, se non immediatamente eccepita, la nullità del provvedimento di revoca dell’ammissione della prova testimoniale (Sez. 6, n. 11400 del 12/02/2015, Rv. 262783; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009 – dep. 02/03/2010, Rv. 246255): trattasi, infatti, di nullità che deve essere immediatamente dedotta RAGIONE_SOCIALE parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680). Poiché dal consentito esame del verbale dell’udienza del 17 aprile 2019 non risulta che la detta nullità sia stata fatta valere subito dopo l’intervenuta revoca, la difesa dell’imputato è decaduta dal potere di eccepirla in questa sede.
2.3. L’eccezione di nullità della stessa ordinanza (del 17 aprile 2019) quanto al diniego di audizione del consulente tecnico della difesa, Architetto COGNOME (al posto dei consulenti precedentemente inseriti nelle richieste di prova per l’imputato, Ing. COGNOME e Arch. COGNOME) è palesemente infondata, emergendo dal verbale dell’udienza del 17 aprile 2019 che, avendone la difesa del COGNOME chiesto l’audizione ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., del tutto legittimamente il Tribunale ha rigettato l’istanza non rivestendo l’incombente probatorio richiesto il carattere di assoluta necessità. Deve, quindi, farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato RAGIONE_SOCIALE parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poter discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 – dep. 31/01/2017, Rv. 269270; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Rv. 254974).
3. Le ragioni cui la Corte territoriale ha affidato la spiegazione della decisione assunta quanto al merito della regiudicanda – RAGIONE_SOCIALE quali si è dato diffusamente conto nel punto 1. della presente motivazione, cui qui si fa integrale e recettizio rinvio non sono affatto scalfite dai rilievi articolati con il terzo motivo di ricorso. Lor tramite, infatti, l’impugnante censura, pur sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l’operata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove – in questa sede direttamente esibite, senza, peraltro, neppure adempiere all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione – e, quindi, la tenuta dell’impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il delitto continuato ascrittogli Si tratta, tuttavia, di doglianze generiche, in quanto indeterminate nel loro contenuto (almeno con riguardo ad individuati e inopinabili travisamenti RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative, segnatamente del propalato di NOME COGNOME) e meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 20-23 della sentenza impugnata), che dissimulano, oltretutto, mere censure in fatto, unicamente protese a rimettere in discussione l’accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi
contestarli o a proporre un’alternativa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di RAGIONE_SOCIALE 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di RAGIONE_SOCIALE 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 2 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente