Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME nato a Lugo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Bologna il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 19 luglio 2022 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La complessa vicenda all’interno della quale devono essere inseriti i fatti oggetto dei diversi capi d’imputazione attiene al fallimento di due società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), dichiarati, rispettivamente, il 18 aprile e 1 maggio 2012; società delle quali NOME COGNOME e NOME COGNOME, sua moglie, sono stati, rispettivamente, nei periodi indicati, presidente del consiglio d
amministrazione e procuratore speciale e in tali qualità (e in concorso con gli altri componenti del consiglio di amministrazione, separatamente giudicati) sono stati chiamati a rispondere oltre che del reato di cui all’art. 217, comma 1, I. fall (relativo all’aggravamento del dissesto della RAGIONE_SOCIALE), anche della distrazione di oltre 2.400.000 euro dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, e di 300.000 euro da quello della RAGIONE_SOCIALE. E ciò attraverso una pluralità di operazioni economiche (specificamente contestate) afferenti alla sottoscrizione di un contratto di locazione ad uso non abitativo (stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE) e ad alcuni finanziamenti concessi ad altre società del gruppo (fra le quali: la RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 14 aprile 2011; la stessa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita 18 maggio 2012, e la Myo, dichiarata fallita il 19 novembre 2011).
La prospettazione accusatoria è stata sostanzialmente confermata tanto in primo grado (con la sola esclusione di alcune delle condotte distrattive originariamente contestate), quanto in appello (all’esito del quale, tuttavia, veniva dichiarata la prescrizione del reato di bancarotta semplice).
Avverso tale ultima sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati.
Il ricorso, unico per entrambi, si compone di dieci motivi d’impugnazione.
4.1. I primi due si riferiscono, specificamente, alla posizione di NOME COGNOME e deducono il difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza e il difetto di motivazione in ordine all’indicazione del contributo causale in ipotes prestato dall’imputata rispetto ai reati contestati.
La difesa premette che la ricorrente sarebbe stata chiamata a rispondere dei plurimi fatti distrattivi contestati nel capo d’imputazione, nella sua qualità procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (peraltro, in relazione a quest’ultima società, nel limitato periodo dal 19 gennaio al 29 settembre 2011). Il giudice di prime cure, invece, ne ha ritenuto la penale responsabilità non già per essere stata la COGNOME procuratrice ad negotia, né nella sua qualità di amministratore cooperante, ma solo per essere la moglie del dominus e cioè un soggetto che, all’interno della famiglia e delle sue mansioni non gestionali, avrebbe espresso un consenso acritico e generalizzato rispetto alle scelte e alle decisioni del marito nell’azienda in cui lei stessa lavorava.
Ebbene, non solo tale circostanza, anche in astratto, non può concretizzare un concorso in bancarotta fraudolenta, ma il fatto per il quale è intervenuta la condanna è un fatto diverso da quello contestato, in relazione al quale, avendo la ricorrente optato (proprio alla luce della delimitazione temporale e della qualità
soggettiva evidenziata nel capo d’imputazione) per il rito abbreviato, mai si è trovata nella condizione concreta di difendersi.
4.2. I successivi motivi attengono, invece, alle singole condotte distrattive. Il terzo, in particolare, deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazio della somma contestata a titolo di distrazione in relazione alla locazione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE e al rigetto della connessa richiesta di rinnovazione parziale nell’istruttoria dibattimentale.
Secondo la difesa, la Corte territoriale non si sarebbe con Frontata con i motivi di censura sollevati, sotto tale profilo, con l’atto d’appello, nella parte in cui si dedotto che: a) la complessiva somma indicata nel capo d’imputazione era comprensiva dell’Iva versata, del godimento effettivo degli immobili da parte della fallita e della somma percepita a titolo di sublocazione (e, quindi, non poteva ritenersi integralmente oggetto di distrazione); b) il criterio utilizzato per valut la congruità del canone pattuito (il mero riferimento ai valori indicati dall’OMI) non era idoneo; c) le modalità (anticipate) di pagamento del canone (sulle quali era stato fondato, sostanzialmente, il giudizio di antieconomicità) potrebbero giustificare una valutazione in termini di distrazione solo nei limiti degli interes che sarebbero maturati in favore della fallita ove il denaro fosse stato pagato ratealmente.
4.3. Il quarto e il quinto riguardano l’operazione di finanziamento erogato in favore della CMR e deducono, sotto i profili del vizio di motivazione (il quarto) e (anche) della violazione di legge (il quinto), che la Corte territoriale non sarebbe confrontata con le doglianze sollevate con il quinto e con il sesto motivo d’appello, in relazione alla prospettata assenza di danno per il ceto creditorio della fallita e alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La difesa sostiene che l’operazione non presentava alcun profilo distrattivo in quanto la RAGIONE_SOCIALE si era limitata a versare alla RAGIONE_SOCIALE le somme di cui era debitrice nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (altra società del gruppo), a sua volta dovute da quest’ultima nei confronti della controllante (RAGIONE_SOCIALE). Cosicché, nonostante la formale indicazione in contabilità a titolo di finanziamento, si trattava solo di u pagamento di somme già in origine allocate in conto separato e destinate alla RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, essendo la bancarotta distrattiva un reato di pericolo concreto, la Corte territoriale avrebbe comunque omesso di confrontarsi con il contesto storico all’interno del quale l’operazione si era manifestata e con la relativa partecipazione soggettiva dei ricorrenti.
4.4. Il sesto attiene al finanziamento erogato in favore della RAGIONE_SOCIALE e deduce inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello, pur
avendola compiutamente ricostruita in fatto, avrebbe radicalmente omesso ogni motivazione in ordine a questa specifica operazione.
4.5. Il settimo attiene al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 219 I. fall. e deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la C territoriale, nel ritenere sussistente la predetta circostanza’ da un canto, non avrebbe considerato quanto evidenziato con il terzo motivo di ricorso (l’impossibilità di valutare, quale danno da distrazione, l’intero importo indicato i 864.000 euro), dall’altro, avrebbe ricompreso, quali operazioni distrattive, anche i finanziamenti operati in data antecedente al 2010, epoca in cui la RAGIONE_SOCIALE era pacificamente in bonis.
4.6. L’ottavo e il nono motivo attengono al fallimento RAGIONE_SOCIALE e deducono, sotto i profili del vizio di motivazione (l’ottavo) e (anche) dell’inosservanza norma processuale (il nono), che la Corte territoriale avrebbe imputato ai ricorrenti l’unica operazione residua (all’esito delle sopravvenute assoluzioni disposte in primo grado), relativa al finanziamento di circa 240.000 euro, ritenendo “ampiamente provata la circostanza che a prescindere dal ruolo formale, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe continuato a gestire di fatto gli interessi del gruppo”. Ebbene, la motivazione sarebbe contraddittoria (rispetto alle emergenze istruttorie) e apodittica e, quindi, di fatto, non suscettibile di alcun vaglio di attendibili fondatezza, non essendo dato conoscere né le risultanze probatorie, né l’iter logico che hanno portato la Corte a simile convincimento.
In ogni caso non si sarebbe alcun modo confrontatq con i plurimi argomenti difensivi addotti con l’atto di appello: 1) la fattura di ribaltamento costi non è m stata acclusa gli atti di indagine; 2) il prospetto riepilogativo redatto dal curato e richiamato in sentenza non potrebbe costituire prova documentale circa la natura di detti costi; 3) l’operazione economica di ribaltamento costi era stato operata dal liquidatore probabilmente nel tentativo di recuperare somme di denaro dalla Myo.
4.7. Il decimo, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la Corte territoriale non avrebb esaminato alcuna delle circostanze fattuali evidenziate dalla difesa, quantificando la pena in misura quasi quasi doppia rispetto al limite edittale senza motivare in alcun modo le ragioni di tale poderoso scostamento dai minimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le prime due censure sono infondate.
Va premesso che, effettivamente, la bancarotta è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dall’imprenditore suscettibile di essere dichiarato fallito o dagli altri soggetti specificamente indicati nelle norm incriminatrici (i (i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i direttor
generali, i sindaci, i liquidatori, gli institori) e trova il suo fondamento giuri nella sua dimensione patrimoniale, nella posizione di garanzia che l’imprenditore (o gli altri soggetti in precedenza indicati) assume rispetto alla destinazione impressa dall’art. 2740 cod. civ. ai beni facenti parte del patrimonio aziendale e, in ultimo, rispetto agli interessi dei creditori alla cui soddisfazione è destinato patrimonio stesso. Cosicché, in assenza di tale qualifica (e, con essa, della relativa posizione di garanzia), la condotta conserva rilevanza penale, ma non è qualificabile in termini di bancarotta fraudolenta.
Ciò non esclude, tuttavia, che il reato possa essere commesso con il contributo causale fornito da un terzo extraneus, il quale, in applicazione del principio cristallizzato nell’art. 110 cod. pen., sarà ugualmente responsabile del fatto commesso, ove risulti, appunto, il suo contributo causale alla realizzazione del fatto e, sotto il profilo soggettivo, la piena consapevolezza della valenza depauperativa dell’operazione posta in essere e la volontarietà di offrire il proprio contributo all’intraneus (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156).
Ebbene, la Corte ha dedotto l’esistenza di un consapevole contributo alla realizzazione dei singoli fatti contestati alla luce di una pluralità di elementi log e fattuali dotati di autonoma forza inferenziale, dando atto che l’imputata, moglie del COGNOME:
aveva ricoperto in periodi diversi sia la carica di amministratore che quella di procuratore speciale di entrambe le società fallite ed era stata presidente del consiglio di amministrazione di entrambe;
assecondava ogni proposito del marito prestandosi a far da procuratrice speciale di CMR in occasione delle stipule dei contratti;
si occupava della parte commerciale ed era amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, espressione della controllante CMR;
aveva seguito, insieme al marito, le vicende societarie del gruppo fino alla liquidazione e al successivo fallimento;
aveva partecipato attivamente alle delibere con le quali erano stati attribuiti al marito poteri in sostanza illimitati, consentendo a quest’ultimo di disporre del patrimonio della società a suo piacimento e senza necessità di chiedere e ottenere ulteriori delibere.
Ebbene, sull’evidenziato presupposto per cui l’extraneus concorre nel reato di bancarotta fraudolenta tutte le volte in cui fornisce un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale posto in essere dall’intraneus, essendo del tutto irrilevante la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156), dai dati evidenziati, dai ru
A
ricoperti, dalla piena adesione alle condotte del marito e dalla determinante partecipazione alle singole delibere societarie, correttamente la Corte territoriale ha dedotto la partecipazione di entrambi i ricorrenti alla realizzazione delle singole operazioni contestate.
A fronte di una motivazione logica e coerente (in assenza di specifiche deduzioni contrarie) con i dati processuali richiamati, la difesa (con il secondo motivo) si limita a riproporre una differente ricostruzione dem dati fattuali, senza documentare eventuali specifici travisamenti degli elementi probatori valorizzati. E tanto, postulando un’attività (la rivalutazione del fatto o delle relative prov preclusa in sede di legittimità, è inammissibile.
Né può ipotizzarsi alcuna violazione del principio di necessaria correlazione tra l’imputazione formulata (per la quale l’imputato è stato tratto a giudizio) e l successiva condanna intervenuta all’esito del giudizio.
Sotto un profilo AVV_NOTAIO, infatti, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Un’eventuale diversità, accertata nel corso del processo, impone al giudice di rimettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale, essendo precluso al giudice di pronunciarsi su un fatto diverso, rispetto al quale l’imputato non ha potuto eserc:itare il suo diritto difesa.
Ciononostante, questa Corte ha già avuto modo di osservare come l’indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, ma coinvolge la valutazione del complessivo iter processuale e la conseguente verifica della sussistenza di concrete possibilità di esercitare il diritto di difesa in ord all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).
Cosicché, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza non è ravvisabile nel caso in cui l’accusa sia precisata o integrata con le risultanze delle dichiarazioni dell’imputato e degli altri atti acquisiti al processo
Ebbene, non solo, per come si è evidenziato in precedenza, il fatto per il quale la COGNOME è stata tratta a giudizio è identico, in tutti i suoi elementi, rispett quello per il quale è intervenuta condanna, ma, in ogni caso, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale, “l’intero materiale probatorio è confluito nel fascicolo del giudizio abbreviato nella difesa ha avuto ampie possibilità di confrontarsi anche sull’arco temporale di effettivo svolgimento dei
fatti”. E tanto esclude in radice ogni prospettata violazione delle norme processuali richiamate.
Quanto alla richiesta di rinnovazione parziale dell’istruttoria (in relazione all prospettata necessità di perizia sulla congruità del canone di locazione), è sufficiente ribadire, da un canto, che, nel giudizio abbreviato d’appello, le part sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della pro termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizi di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585); dall’altro, che le doglianze difensive devono essere valutate ed apprezzate secondo i rigorosi presupposti – qui all’evidenza insussistenti – derivanti dalla scelta difensiva di definire il giudizio con il rito abbreviato “secco” secon cui “nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per assumere d’ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza” (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163).
2. Ugualmente infondato, nel suo complesso, è il terzo motivo.
Cò che qualifica la condotta sanzionata dall’art. 216, cornma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è il risultato ultimo, la les dell’interesse dei creditori alla conservazione dell’integrità patrimonial conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita.
In questo contesto, tuttavia, e con particolare riferimento agli atti a tito oneroso, non ogni atto dispositivo è, all’evidenza, distrattivo, rientrando il poter di disposizione all’interno delle legittime facoltà dell’imprenditore. Ciò ch caratterizza l’atto distrattivo e lo differenzia rispetto alla lecita atti disposizione del suo patrimonio (dovendo le facoltà riconosciute all’imprenditore essere esercitate in funzione delle finalità proprie delll’attività economic realizzata) è la sua estraneità rispetto a tali finalità e la sua idoneità ad incid sull’integrità del patrimonio sociale.
Cosicché, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, laddove, all’esito di un accertamento in concreto, le conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio siano state effettivamente depauperative (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, COGNOME Febo, Rv. 260486), dovendosi valutare la reale incidenza dell’atto sulla consistenza della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e, quindi, l’esistenza, l’effettività e l’integrità del rapporto sinallagm che sta alla base dell’atto di disposizione (Sez. 5, n. 94:30 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921).
Ciò considerato, la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, ha dato atto: a) dell’evidente squilibrio esistente all’interno regolamento negoziale (sia per l’anticipazione di ben quattro anni di canone, versati addirittura prima della sottoscrizione del contratto, che per la sproporzione degli stessi, pari a circa il triplo rispetto a quelli correnti nel mercato dell’oggettivo conflitto di interessi sotteso all’operazione economica (il COGNOME era socio occulto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); c) dell’esterno riscontro rappresentato dalla dichiarazione d’inefficacia (del contratto) pronunciata dal Tribunale di civile di Ravenna su istanza della curatela della RAGIONE_SOCIALE, certificativa, appunto, dell’evidenziato squilibrio.
Ebbene, il sindacato riservato al giudice di legittimità sul discorso giustificativ del provvedimento impugnato, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, ha una conformazione radicalmente diversa rispetto a quella propria del giudizio di merito, in quanto deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) internamente non “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) logicamente non “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o inficiare radicalmente sotto il profilo logico la motivazione (Sez. 6, n 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708).
Il controllo riservato a questa Corte, infatti, concerne il rapporto tr motivazione e decisione, non già quello, proprio del giudizio di merito, tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure non già nei confronti della //,
valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione, ma nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione (Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, COGNOME); motivazione che, per quel che rileva in questa sede, non deve necessariamente compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, prendendo in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, ma deve solo spiegare, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, anche attraverso una loro valutazione globale, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; in ciò rimanendo implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME ed altri, Rv. 254107).
Alla luce di quanto considerato, si comprende come parte delle censure sollevate (relative alla quantificazione della somma distratta) appaiono radicalmente eccentriche rispetto all’accertamento della responsabilità (comunque sussistente anche alla luce del minor importo invocato dai ricorrenti), altre (quelle relative al criterio utilizzato per la valutazione di congruità del canone pattuito alla rilevanza del pagamento anticipato dei canoni cli locazione) sono intrinsecamente indeducibili, in quanto, nonostante la loro formale qualificazione, si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
3. A identiche conclusioni anche con riferimento al quarto e al quinto motivo.
In primo luogo, va ribadito che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo e non è, dunque, necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabili dell’aggravante prevista dall’art. 219 I. fall. (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 Rv. 252307). Ed è un reato di pericolo concreto, sicché l’atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società, con uno squilibrio tra attività passività in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). Cosicché, in questo contesto, il fallimento, non essendo l’evento del reato (che si perfeziona nel momento in cui la condotta ha generato un depauperamento del patrimonio dell’imprenditore destinando le risorse ad impieghi estranei alla sua attività), non solo non deve essere
necessariamente collegato, sotto il profilo eziologico, alla condotta dell’agente, ma non deve neanche partecipare del coefficiente soggettivo che anima quest’ultimo: l’agente deve solo prefigurarsi la probabile idoneità della sua condotta ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori al momento dell’apertura dell’eventuale concorso, senza necessariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, COGNOME, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, COGNOME ed altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 262741).
Parallelamente, la cd. “zona di rischio penale”, ossia il parametro spaziotemporale entro il quale l’apprezzamento di uno stato di crisi dell’impresa, conosciuto dall’agente, è destinato ad orientare l’interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest’ultimo, può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l’azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv. 273073).
Ciò considerato, la Corte territoriale ha dato atto, quanto alla valutazione dell’operazione, non solo del dato formale (l’inserimento in contabilità a titolo di finanziamento, confermato, in sede fallimentare, dalla conseguente ammissione al passivo della società), ma anche della pacifica assenza di specifiche autorizzazioni o di accordi scritti che legittimassero l’operazione e del palese conflitto di interess tra le parti contrattuali.
D’altronde, a conferma dell’insostenibilità della tesi difensiva: a) il dat pacifico dell’imponente debitoria esistente in capo alla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE (813.084 al 31 dicembre 2008, 757.332 al 31 dicembre 2009 e 955.285 al 31 dicembre 2010), circostanza che, anche a voler aderire alla prospettazione difensiva, esclude in sé (alla luce di quanto in precedenza osservato con riferimento alla natura distrattiva dell’atto di gestione) la legittim dell’operazione; b) le oggettive condizioni economiche in cui versava la RAGIONE_SOCIALE nel periodo di riferimento dell’operazione (a partire dal 2008) che, da un utile di poco più di 3.000 euro (a fronte di un valore di produzione di 4.000.000,00 di euro) è giunto a perdite sostanziose maturatesi già nel 2010 (per 1.532.000 euro) e successivamente consolidatesi nel 2011 (con un bilancio negativo di 950.000 euro).
4. Il sesto motivo è ugualmente infondato.
È pur vero che, in relazione alle censure sollevate con riferimento al finanziamento erogato in favore della RAGIONE_SOCIALE non vi è (apparentemente) alcuna
motivazione, ma il rigetto delle censure sollevate (formulate in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelle riferite alla parallela operazione di finanziamento in favore della RAGIONE_SOCIALE) risulta dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, proprio attraverso il riferimento alle argomentazioni offerte in relazione all’operazione omologa (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096).
5. Il settimo motivo è indeducibile per manifesta infondal:ezza.
Per come si è detto, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo e non richiede – nell’azione del fallito – la dimostrazione di un danno reale a creditori; pregiudizio, che, ove sussistente, può integrare l’aggravante indicata nel primo comma dell’art. 219 I. fall. o la relativa attenuante di cui all’ultimo comma dello stesso articolo.
Questa Corte ha già chiarito che, la valutazione del danno, ai fini della sussistenza delle fattispecie circostanziate, deve essere effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì all complessiva diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dal fatto di bancarotta; non in relazione al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma in relazione alla diminuzione – non percentuale ma globale – che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti ( 1, n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME, Rv. 217403). E, nell’affermare tale principio con riguardo alla circostanza attenuante di cui al comma 3 del citato articolo, la Corte ha precisato che l’entità dell’attivo e delle distrazioni operate non va interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimostrare, per escluderla, la distrazione di beni di rilevante entità e l’incidenza di questa, misura consistente, sul riparto.
Cosicché, per quel che rileva in questa sede, la circostanza aggravante potrà essere integrata anche in presenza di un danno, di rilevante gravità, che rappresenti una frazione “non rilevante” del passivo globalmente considerato, purché, il pregiudizio causato ai creditori, complessivamente considerato, sia esso stesso di rilevante gravità (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274).
Ciò premesso, tuttavia, i ricorrenti contestano la quantificazione operata, invocando la valutazione degli incrementi patrimoniali connessi e l’esclusione di alcune operazioni.
La seconda censura è già stata valutata nei precedenti motivi, sotto il profilo della sussistenza della zona di rischio; la prima è irrilevante, in quanto, anche a
voler aderire alla prospettazione difensiva, comunque residua una distrazione di 1,5 milioni
6. L’ottavo motivo è infondato.
Appare opportuno premettere che, sotto il profilo della processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Rv. 234254).
Va, poi, ulteriormente considerato che, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata, le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615)
Ebbene, i giudici di merito hanno imputato ai ricorrenti l’unica operazione residua (all’esito delle sopravvenute assoluzioni disposte in primo grado), relativa al finanziamento di circa 240.000 euro (formalmente compiuta da altro amministratore), rilevando:
l’unitarietà di tutte le operazioni e la loro riconducibilità all’interesse gruppo (comunque riconducibile al NOME);
che fu proprio il COGNOME a pianificare tutta la dinamica operativa delle operazioni in contestazione (e sarebbe illogico ipotizzare la mancanza della sua gestione nella fase esecutiva del progetto);
la formale estromissione del presidente, esattamente all’indomani della conclusione di un contratto commercialmente illogico, è essa stessa dimostrativa della riconducibilità dell’operazione al predetto e della sua piena consapevolezza della natura distrattiva della disposizione (perché spropositata rispetto ai vantaggi contrattuali raggiunti) e il patente conflitto di interessi che vi si agitava alle spa
La motivazione è logica e coerente e, pertanto, insindacabile in questa sede.
Il nono è, invece, indeducibile perché integralmente articolato in fatto.
La Corte territoriale, infatti, ha chiaramente evidenziato come, dietro lo schermo contabile del ribaltamento costi, si profilava una disposizione finanziaria in favore della RAGIONE_SOCIALE, con un patente aggiramento del precedente rifiuto, da parte del consiglio di amministrazione, di assecondare una richiesta di M.Y.COGNOME. di erogazione di una capita! contribution di 200.000 euro, attraverso la creazione di un credito che mai avrebbe trovato soddisfazione.
A fronte di ciò, le censure sollevate dal ricorrente si limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale ed utilizzati dalla Corte territoriale a fondamento della ritenuta partecipazione, dimenticando i limiti connessi al sindacato di legittimità riservato a questa Corte e il carattere necessariamente unitario e globale della valutazione sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.
In ciò l’indeducibilità del motivo.
Ugualmente indeducibile è, in ultimo, la censura afferente al trattamento sanzionatorio.
Va premesso che la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitri o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).
Sotto tale specifico profilo, l’obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito indichi nella sentenza gli elementi ritenuti rilevant determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criter di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410) ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione è prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).
Ciò considerato, in concreto la pena è stata determinata in misura significativamente inferiore al medio edittale (e prossima al minimo), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. E tanto dà conto della sufficienza del mero richiamo ai criteri di cui al richiamato art. 133.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23 maggio 2024
GLYPH Il Presiden
Il Consigliere estensore