Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25044 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25044 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.09.2023, la Corte di appello di Cagliari ha confermato l pronuncia di primo grado emessa, in data 14.02.2020, dal Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoni di cui all’art. 216 comma 1, n. 1 legge fati., condannandolo alla pena di anni tre e m reclusione, oltre pene accessorie fallimentari per la durata di anni quattro.
In particolare, all’imputato, è contestato di avere, in qualità di amministratore di fa società RAGIONE_SOCIALE (di seguito F.T.L.) – dichiarata fallita con sent del 12.06.2014 – ceduto alla società RAGIONE_SOCIALE – amministrata dalla figlia NOME contratto di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto un capannone industriale, impedendo alla curatela esercitare il diritto di riscatto, nonché venduto alla stessa attrezzature e macchinari v corrispettivo del prezzo di euro 98.940, senza tuttavia incassarlo, se non in parte.
Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l’imputato, tramite il pro difensore di fiducia, affidando le censure a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo sì contesta l’inosservanza o l’erronea applicazione degli 521 e 522 cod. proc. pen., in riferimento alla qualificazione del fatto così come acce nella sentenza che è differente rispetto a quello contestato nel capo di imputazi relativamente alla qualifica soggettiva dell’imputato.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale disattendendo quanto evidenziato nel re motivo di appello (sub. 1), avrebbe errato nell’affermare che all’imputato poteva attri la penale responsabilità, atteso che si pronuncia su un fatto nuovo, ossia gli asseri distrattivi avvenuti nel periodo in cui lo stesso era liquidatore della società, in viola diritto di difesa dello stesso, laddove in contestazione gli atti distrattivi si imputan amministrazione di fatto della società.
2.2. Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in ordine al mancato v applicativo della dirimente regola di giudizio dell “oltre ogni ragionevole dubbio riferimento al reato di bancarotta patrimoniale contestato. Invero, del tutto caren motivazione della sentenza impugnata quanto agli elementi costitutivi della fattispecie d all’art. 216 comma 1, n. 1 legge fall., con riferimento alle condotte distrattive rico nella vendita dei beni e nella cessione del contratto di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE
In particolare:
la Corte territoriale, con riferimento alla vendita dei beni e dei macchinari suindicat relativa distrazione, ha erroneamente ritenuto che questa fosse palese poiché rispetto prezzo convenuto in euro 98.940,00, la RAGIONE_SOCIALE aveva adempiuto alla propria obbligazione di
pagamento solo in parte, compensando col debito un proprio credito, in realtà inesistent Dunque, entrambe le sentenze dì merito fondano la propria decisione sul solo pagamento parziale del credito derivante dalla vendita, senza considerare che lo stesso riconoscime della sussistenza di un maggior credito, costituisce conferma della corrette dell’operazione;
anche in riferimento alla cessione del contratto di RAGIONE_SOCIALE suindicata, le sentenze di hanno pacificamente ritenuto che il mancato riscatto dell’immobile si sia risolto pregiudizio per i creditori, senza verificare se la continuazione del rapporto di l avrebbe rappresentato per la curatela un peso economico improduttivo ovvero un vantaggio patrimoniale attraverso l’acquisizione del bene.
Sarebbe stato, invece, necessario che la Corte di appello esaminasse le dichiarazioni de curatrice fallimentare, la documentazione prodotta dalla stessa con la relazione fallimen nonché i documenti contabili della società.
Si lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata è viziata anche in ordine alla valutazi dell’elemento soggettivo del reato.
In sostanza, mancano elementi concreti dai quali desumere l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato de quo, sia per quanto riguarda la vendita dei beni – i quali sono sta venduti in cambio di un prezzo, in relazione al quale sussistevano elementi tali da indur ritenere lo stesso ragionevole – sia per quanto riguarda la cessione del RAGIONE_SOCIALE, che spiegazione su elementi specifici, che conducono piuttosto a ritenere come l’operazion fosse volta ad evitare il maturare dì ulteriori oneri a carico della società.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazion relazione agli artt. 192, 533 comma 1 cod. proc. pen. e 44 cod. pen. con riferimento a qualificazione del fatto quale bancarotta per distrazione di cui all’art. 216 comma 1 legge fall., in mancanza dell’acquisizione della sentenza integrale di fallimento RAGIONE_SOCIALE Invero – trovandosi in presenza del solo estratto de medesima, trasmesso ai sensi dell’art. 17 legge fall. – in assenza dell’acquisizione sentenza suindicata – lamenta la difesa – non poteva pronunciarsi una sentenza d condanna del ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazion relazione agli artt. 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen., con riferimento alla qualifica del fatto quale bancarotta per distrazione in luogo della fattispecie di bancarotta sempl cui all’art. 217, comma 3, legge fall.
In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere la derubricazione suin fondata sulla valutazione delle operazioni del COGNOME come imprudenti ed azzardat sostenendo che la società fallita avrebbe dovuto farsi pagare la fattura dì euro 98.840,0 unica soluzione, invece di accettare pagamenti parziali e compensare in parte un inesisten credito della RAGIONE_SOCIALE con il proprio, per poi rinunciare ad adottare qualsivoglia iniziati
recupero del credito. Invero, l’assenza di elementi atti a comprovare la sussistenza di atti distrattivi avrebbe dovuto far propendere per la riqualificazione del fatto nella fattis cui all’art. 217 legge fall. Inoltre – si ribadisce – con riferimento alla vendita attrezzature alla RAGIONE_SOCIALE, la fallita non è rimasta priva di corrispettivo e, conseguente non ha arrecato alcun pregiudizio alla garanzia patrimoniale per i creditori.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazion relazione al trattamento sanzionatorío inflitto all’imputato, nella misura in cui territoriale non ha fornito un’adeguata motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, inoltre, si è limitata a richiamare quanto affe dal giudice di primo grado, in relazione ai canoni di valutazione di cui all’art. 133 co ritenendo che la pena principale fosse stata correttamente applicata in misura prossima minimo edittale. Invero, già la sentenza di primo grado si limitava ad un generico richi alla gravità dei fatti e alla capacità a delinquere del ricorrente. Inoltre, risulta ill la qualificazione dell’operazione legata al RAGIONE_SOCIALE quale fatto più grave, atteso Tribunale non fornisce alcuna logica spiegazione sul motivo per cui tale cessio costituirebbe l’ipotesi più grave contestata al ricorrente.
2.6. Con il sesto motivo, si contesta violazione di legge in relazione all’art.545 b pen. anche in conseguenza dell’entrata in vigore del d. Igs, 150/2022. La difesa evidenzia come la Corte di merito, pur potendo e dovendolo fare, non h consentito all’imputato, dopo l’entrata in vigore della riforma in periodo successiv alla sentenza di primo grado e alla presentazione dell’atto di appello, di godere delle p sostitutive di cui all’art. 53 legge n. 689/1981, atteso che il regime transitorio di 95 del d.lgs. n. 150/2022 prevede l’applicazione anche ai procedimenti penali pendenti primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del decreto,
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.20 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, contro-dedu agli argomenti esposti dal P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.1. Quanto al primo motivo, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 36551 del 15/7/201 Carelli, Rv. 248051, hanno puntualizzato i caratteri che un mutamento della contestazio inizialmente proposta deve assumere per poter incorrere nel difetto di correlazione tra ac e sentenza. Si è così affermato, con valenza generale, che, per aversi mutamento del fat occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie co nella quale sì riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si co un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio su non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del insussistente quando l’imputato, attraverso I -iter” del processo, sia venuto a trovarsi nell condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. Dunque, valutazione in concreto e non in astratto guida il giudizio di verifica della viola principio di correlazione tra accusa e sentenza: ciò che conta è che siano stati assicura corso del processo i diritti di difesa dell’imputato in ordine all’oggetto dell’imputaz come rivelatosi in sentenza e che, viceversa, non vi sia stato alcun pregiudizio di sorta diritti di difesa.
Nel caso di specie, risulta evidente dalla motivazione del provvedimento impugnato dallo stesso tenore dell’imputazione, che non vi è stato alcun mutamento pregiudizievole fatti ascritti al ricorrente: sia la contestazione, sia la sentenza hanno avuto ad sostanzialmente identiche condotte distrattive e di reato; diverso è solo il ruolo az dell’imputato come accertato nel momento delle condotte distrattive. Inizialmente è s ritenuto che egli fosse solo l’amministratore di fatto; poi è stato accertato che le indicate sono state tenute durante il periodo in cui egli non esercitava solo poteri ge fatto, ma aveva assunto anche un ruolo formale. In entrambi i casi, però, la contestaz concerne l’esercizio di effettive funzioni in relazione alla gestione dell’attività impr ed all’assetto organizzativo dell’azienda, sicché non può ritenersi intervenuta a immutazione sostanziale del fatto, né di conseguenza alcuna violazione del diritto di d (d’altronde il motivo, pur potendo contestare la pronuncia anche sotto il profilo correttezza o meno dell’assunto posto dalla Corte di appello a base della conferma riconducibilità delle condotte all’imputato, non ha mosso alcun rilievo sul punto, limita lamentare la inosservanza degli artt. 521 e 522 del codice di rito).
1.2. In merito al secondo motivo, deve rilevarsi che, di là del profilo della possi riscatto o meno del bene da parte del curatore, l’essenza distrattiva fraudo dell’operazione risiede nel fatto che essa ha comportato la perdita del bene da parte d società fallita senza una effettiva contropartita – che ben avrebbe potuto t giustificazione per il fatto che prima della cessione erano state comunque versate dalla f
delle rate, oltre la cospicua maxi rata iniziale, per una somma complessiva superiore ai c mila euro, dì cui la società cessionaria RAGIONE_SOCIALE si è in definitiva avvantaggiat precisano i giudici di merito – la cessionaria non solo non risulta aver versato alcunchè corrispettivo, ma addirittura pretendeva il rimborso per i canoni pregressi non versati fallita, così creando un credito poi eccepito in compensazione per l’acquisto dei macchinari
Ed invero, dalla sentenza di primo grado si comprende che la società RAGIONE_SOCIALE era s messa in liquidazione e l’imputato era stato nominato liquidatore, e che i macchinari attrezzature erano stati venduti dal liquidatore alla società RAGIONE_SOCIALE, il rappresentante era COGNOME NOME. Alla stessa RAGIONE_SOCIALE era stato trasferito liberazione del cedente) il contratto di RAGIONE_SOCIALE concluso originariamente tra la RAGIONE_SOCIALE per la costituzione del capannone. In detto capannone, la RAGIONE_SOCIALE S. esercitava la propria attività, mentre per effetto del trasferimento del contratto di l curatela perdeva la possibilità del riscatto del bene. In un simile contesto, correttame Corte d’appello ha ritenuto che l’operazione economica avesse determinato un pregiudizio pe i creditori sociali: il contratto era stato concluso nel 2006; il valore dell’immobil quantificato in circa 250.000 C; la RAGIONE_SOCIALE aveva già corrisposto il primo canone di circa C e al momento della cessione, avvenuta nel 2012, aveva pagato circa 50 delle 180 rate mensili di euro 1.423,00 ciascuna (con un ammontare di rate arretrate pari a soli e 12.489,68 secondo quanto si riporta a pag. 4 della sentenza impugnata, in parte qua richiamata dallo stesso ricorso); il prezzo di riscatto era fissato in euro 24.165,73.
In sostanza, vi era stato un notevole esborso economico da parte della società fallita, di parti contrattuali non avevano minimamente tenuto conto, di talché la cessione del contr di RAGIONE_SOCIALE, della cui natura traslativa non si è dubitato – di là del fatto che gli o procedura avrebbero potuto valutare se pagare la morosità e le rate scadute in modo d ottenere la proprietà del capannone – essendo intervenuta a titolo gratuito, si è risolta evidente operazione distrattiva.
Tale natura distrattiva si coglie evidenziando l’operazione l’indebito vantaggio g dalla società cessionaria, amministrata dalla figlia dell’imputato, che, accollatasi pagamento delle rate mensili residue e il costo del riscatto, ha beneficiato dei prec esborsi effettuati dalla fallita ed in particolare del pagamento della maxi rata inizi che delle altre suindicate, e ciò – per quanto maggiormente rileva nel caso di specie corrispondere adeguato corrispettivo; sicché, dì là delle concrete possibilità di risc parte della curatela del bene, rimane evidente che la cessione, non remunerata, s comunque risolta in un’operazione a vantaggio della cessionaria; non potrebbe pertant assumere di per sé rilievo la circostanza che la società non sarebbe stata più in grad versare le rate dal momento che tale evenienza non faceva venir meno la necessità di una giusta ed adeguata controprestazione rispetto alla vicenda contrattuale de qua.
Se il RAGIONE_SOCIALE è orientato alla produzione di un effetto traslativo la durata del non è commisurata alla vita economica del bene e il bene stesso, alla scadenza del contrat conservando comunque una sua utilità economica, avrà un valore maggiore rispetto al prezzo pattuito per l’opzione di acquisto, cosicché – in assenza di corrispettività tra l’ammon canone e l’utilità che ne deriva al conduttore – i canoni non costituiscono sol corrispettivo del godimento, ma scontano, anche se parzialmente, il prezzo della res.
Da ciò consegue che in caso di cessione di contratto di RAGIONE_SOCIALE traslativo che ha tro esecuzione – pressoché – fino alla data della cessione sussiste un valore economi sottostante e la circostanza che il cedente non sia più in condizione di proseguir pagamento delle rate non è idonea ad escluderlo.
Il motivo che, sul punto, si limita ad affermare che la circostanza che la prosecu del contratto di RAGIONE_SOCIALE era diventata solo un onere per la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto esclude natura distrattiva dell’operazione di cessione del contratto di RAGIONE_SOCIALE, rimane aspecifico.
Quanto, poi, alla vendita dei macchinari e delle attrezzature, si è parimenti regist mancata corresponsione del prezzo, in tal caso pattuito ma comunque non corrisposto se non mediante incongrui acconti ed impropria compensazione.
Ciò che rileva e va evidenziato è che i giudici di merito hanno ricostruito gli i fraudolenza anche in relazione a tale fattispecie distrattiva, avendo evidenziato l’operazione anche in tal caso fosse andata a vantaggio della società amministrata dalla f del ricorrente, nei cui confronti neppure veniva intrapresa un’azione di adempimento a fr della morosità in cui la stessa era incorsa.
Ed è dal medesimo contesto complessivo in cui si sono dipanate le vicende descritte ch si è, in definitiva, tratto anche l’elemento soggettivo, ricostruito quindi in termini do
1.3. Il terzo motivo è del tutto generico e privo di rilievo dal momento che ess contesta la intervenuta emissione della sentenza di fallimento – che, di là della natura voglia ad essa attribuire se di condizione obiettiva di punibilità (Sez. U, n. 22 31/03/2016, Rassarelli, Rv. 266804) o di elemento costitutivo del reato, deve comunqu essere intervenuta per aversi condanna per il reato di bancarotta – ma si limita a lame genericamente che la sentenza di fallimento è stata trasmessa solo per estratto ed in veste è confluita nel fascicolo penale.
1.4. Quanto al quarto motivo, la sentenza impugnata appare conforme all’indiriz giurisprudenziale secondo cui non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’ar comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni dì manifesta imprudenza, ma la grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizz sempre nell’interesse dell’impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto d
avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporz alle possibilità di successo (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020 Rv. 01)
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha rilevato che l’imputato non ha richie pagamento immediato ed in unica soluzione delle attrezzature e dei beni venduti, accettand invece pagamenti parziali di piccole somme, al di fuori di un piano di rientro, e, cercato di ridurre il credito verso la società RAGIONE_SOCIALE compensandolo con un suo preteso cred invece inesistente o comunque non dimostrato, ed infine aveva rinunciato ad adottare n confronti di tale società, amministrata dalla figlia, qualsivoglia iniziativa per il r credito.
1.5. In merito al quinto motivo, la motivazione sul trattamento sanzionatorio – a f della deduzione del tutto generica avanzata al riguardo nell’atto di appello al punto Corte di merito ha rilevato che esso era ai limiti dell’ammissibilità – è da ritenere ce congrua stante il riferimento alla gravità del fatto e alle modalità della condotta oltr alla capacità a delinquere dell’imputato.
D’altra parte, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il ri della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordi motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 Rv. 275057 – 01).
Quanto alla censura sulla individuazione della pena base, trattandosi di deduzione c impinge la sentenza di primo grado rimasta fuori dall’appello, essa è inedita e q inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
1.6. Quanto infine al sesto motivo, con il quale ricorrente si duole che la Corte di non abbia prospettato la sussistenza dei presupposti, dopo la lettura del dispositivo l’applicazione di una pena sostitutiva, deve ricordarsi che, in tema di sanzioni sostit pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’im l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al rig sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostit (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710 – 01). Non diversamente, il mancat riferimento a dette sanzioni nella sentenza, peraltro in difetto di una rìchiesta dell’i presuppone un’implicita valutazione sull’insussistenza dei presupposti per l’applicazione stesse.
A ciò si aggiunge che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è o dell’imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richi subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’art. 545-bis cod. proc. p nell’atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione
conclusioni scritte o nella memoria di replica (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, 02/02/2024, Rv. 285996 – 02).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legg ex art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3/5/2024.