Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39698 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONFORTE SAN GIORGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti , il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo: l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di precisare che la pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto concerneva anche la condotta relativa alla distruzione delle scritture contabili e alla distrazione della somma di euro 47 .844,00, con integrazione del dispositivo in tal senso; la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 12712 del 14 febbraio 2023, la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio la decisione emessa dalla Corte di appello di Messina in data 1° ottobre 2021, con la quale era stata confermata la condanna di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commesso, anche in concorso con la madre NOME COGNOME, alla data del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, semplicemente RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE) 1 dichiarato con sentenza del Tribunale di Messina in data 3 novembre 2011.
Secondo la sentenza rescindente, non era dato comprendere, dal tenore della decisione impugnata/ quali fossero gli elementi di fatto, riferiti all’arco temporale compreso tra il 24 aprile 2007 e il 3 novembre 2011, atti a comprovare l’inidoneità gestoria deii’COGNOME, rivelandosi, quanto meno, necessario esplicitare se il decadimento psico-fisico riscontrato nella coimputata fosse già in itinere quando ella assunse la carica di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE.
Allo stesso modo, gli elementi di prova richiamati dal giudice di merito non consentivano chiaramente di delineare il ruolo avuto dalla COGNOME nella realizzazione dei reati a lei ascritti: “ossia, se dopo aver dismesso la veste di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, ella avesse agito da amministratore di fatto di quest’ultima, da istigatrice dell’anziana madre, COGNOME NOME 1 ovvero da concorrente extraneus (vale a dire, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, società che, secondo il costrutto accusatorio, aveva continuato l’attività imprenditoriale della decotta RAGIONE_SOCIALE valendosi del suo unico asset aziendale dotato di capacità reddituale)”.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, pronunciandosi in sede di rinvio, disposta parziale rinnovazione istruttoria mediante l’escussione degli avvocati COGNOME e COGNOME (depositari delle scritture contabili), assolveva la COGNOME dal reato inerente alla condotta di sottrazione delle scritture contabili e alla condotta di distrazione di beni del valore di euro 28.187,00 e della somma di euro 47.844,00 per non avere commesso il fatto; confermava, nel resto, la decisione di primo grado (emessa dal Tribunale di Messina il 20 maggio 2020), quanto alle condotte di distrazione dei beni sociali oggetto dell’operazione di cessione di ramo d’azienda, eseguita da NOME COGNOME (quale amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE) in favore della RAGIONE_SOCIALE (di cui la COGNOME era amministratrice unica) per la somma di euro 18.000,00, rideterminando la pena in tre anni di reclusione, con
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pari durata della pena accessoria della inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e della incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
La Corte di appello riteneva pienamente provato il coinvolgimento della COGNOME nel fatto distrattivo consistito nella cessione dell’unico asset aziendale della RAGIONE_SOCIALE per la somma di 18.000,00 euro, giudicando dirimente la partecipazione all’operazione dell’imputata quale cessionaria.
La COGNOME, rilevavano i giudici del rinvio, dismesse le vesti di socia e amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE, quasi contestualmente a tale dismissione, aveva partecipato alla cessione, operazione che spogliava la RAGIONE_SOCIALE.MI. del suo asset aziendale, rendendola, di fatto, inservibile, tanto che a distanza ravvicinata (solo dieci mesi dopo) la società veniva posta in liquidazione per impossibilità di . proseguire l’attività sociale.
La Corte ·di merito sottolineava l’indubbio carattere fraudolento dell’iniziativa negoziale 1 disvelato, in primo luogo, dalla irrisorietà del prezzo della cessione, ammontante a soli 18.000,00 euro, palesemente sproporzionato per difetto rispetto al valore di quanto ceduto. Ed invero, la cessione aveva avuto ad oggetto, oltre a computer, accessori e attrezzature da cantiere, ben cinque commesse per lavori in corso (tra le quali due contratti stipulati con I’RAGIONE_SOCIALE), con facoltà di subentrare previa comunicazione alla Stazione appaltante, l’ulteriore diritto di subentrare nelle gare d’appalto in corso (e in attesa di esito) e nelle richieste di invito a gare e trattative private già inoltrate dalla DE.MI., nonchØ i requisiti relativi al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al d.P.R. n. 34 del 2000.
La sentenza rescissoria poneva in luce l’evidente consistenza dell’affare, tale da consentire l’acquisizione di quanto fosse necessario anche per l’inserimento nel settore delle procedure ad evidenza pubblica, che avrebbe di certo potuto significativamente accrescere il curriculum e le possibilità, per la cessionaria, di mantenere in continuità e in luogo della RAGIONE_SOCIALE. una posizione rilevante sul mercato imprenditoriale.
A fronte di tale innegabile potenzialità, permanevano, di contro, i dati chiaramente sintomatici della non genuinità dell’operazione, della sostanziale identità dell’oggetto sociale delle due società, della sproporzione per difetto del prezzo della cessione, della liquidazione a distanza ravvicinata della DE.MI. e del permanere in capo alla cedente di crediti e, soprattutto, di debiti già noti.
Alla stregua di tale coacervo di elementi probanti, la Corte di appello di Messina giudicava del tutto inverosimile la ricostruzione alternativa prospettata dall’imputata. Osservava, al riguardo, come fosse incomprensibile la ragione per
cui l’anziana autoritaria NOME COGNOME, madre della COGNOME, dopo aver estromesso i congiunti dalla RAGIONE_SOCIALE., in attuazione dell’intento di favorire altro nipote, avesse ceduto a un prezzo così basso un così lucroso settore/ con un’operazione evidentemente anch’essa sprovveduta 1 tanto che a distanza di qualche mese la RAGIONE_SOCIALE. era stata posta in liquidazione.
D’altro canto, la verosimiglianza· della ricostruzione che vedeva anche NOME COGNOME (nipote della COGNOME) presumibilmente coinvolto nella vicenda, rispetto a tale porzione del fatto non escludeva la responsabilità della COGNOME, la quale, evidentemente, aveva, quanto meno, contribuito a convincere la madre a compiere l’atto di cessione, avendo l’imputata, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, tutto l’interesse a prenderne parte, onde consentire a detta società di proseguire l’attività della DE.MI., che sarebbe rimasta riconducibile in via esclusiva all’anziana, ma ormai inattiva e con un’esposizione debitoria destinata a non sfociare in alcun esito positivo.
Infine, concludeva il giudice del rinvio~che nel rendere dichiarazioni a dibattimento, la COGNOME, in linea con il suo ruolo formale all’interno della RAGIONE_SOCIALE, si era, comunque, mostrata a conoscenza dei meccanismi di funzionamento e delle vicende della società, ad ulteriore riprova del suo diretto interesse e coinvolgimento nel fatto descritto.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessata, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia contraddizione tra dispositivo e motivazione della sentenza in ordine alla distrazione della somma di 4 7.844,00 euro e alla distruzione delle scritture contabili, perchØ, mentre nella motivazione si legge che l’imputata avrebbe dovuto essere assolta per non avere commesso il fatto sia per la distruzione e sottrazione delle scritture contabili sia per la distrazione di beni della società del valore di 28.187,00 euro e della somma di 47.844,00 euro, nel dispositivo l’imputata risultava assolta solo per la sottrazione delle scritture contabili e non anche per la distruzione delle dette scritture, e solo per la distrazione di beni del valore di 28.187,00 euro e non anche per la distrazione della somma di 47.844,00 euro.
Si rimarca che il dispositivo letto in udienza acquista rilevanza esterna prima della motivazione e la formula “conferma nel resto” implicava condanna anche per le due condotte per le quali in motivazione c’era assoluzione.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono inosservanza e mancata o errata applicazione della legge; difetto di motivazione in relazione ai motivi di appello; violazione dell’art. 546 cod. proc. pen.
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Ci si duole, in linea AVV_NOTAIO, che la Corte di appello abbia eluso una serie di questioni prospettate dalla difesa, non fornendo le relative risposte.
In particolare:
-sul difetto di prova circa l’assenza di esperienze imprenditoriali della RAGIONE_SOCIALE;
sulla illogica esclusione di contrasti tra COGNOME e la COGNOME;
-sul difetto di prova circa la decisione deii’NOME di competere con la figlia senza averne l’esperienza;
-sul difetto di prova in ordine al fatto che, con la cessione del ramo di azienda, la RAGIONE_SOCIALE avesse ceduto l’unico asset di valore dell’impresa;
-sulla inesattezza del dato inerente alla difesa delle due imputate da parte di legali dello stesso studio;
-sulla omessa valutazione, da parte della Corte di appello, delle testimonianze raccolte durante tutto il dibattimento.
3.3. Con il terzo motivo, si eccepiscono inosservanza e mancata o errata applicazione della legge; violazione degli artt. 27, comma secondo, Cast., 187 e 530 cod. proc. pen., e della direttiva Europea n. 343 del 9 marzo 2016.
In relazione alle “argomentazioni utilizzate dalla Corte d’appello”, la difesa, fornisce le seguenti precisazioni:
la tesi difensiva della COGNOME non aveva mai preso in considerazione l’ipotesi del disegno fraudolento coinvolgente NOME COGNOME, suo marito, quale amministratore di fatto della società, che non rientrava nel capo d’imputazione e del quale la Corte di merito aveva parlato per la prima volta in sede di rinvio;
la cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE da parte della COGNOME e del figlio all’anziana madre NOME COGNOME risultava documentalmente, ma non costituiva oggetto di contestazione e non vi era prova che avesse danneggiato la società;
la cessione del ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE era avvenuta in data 24 aprile 2007, quando la COGNOME non era piø amministratore della RAGIONE_SOCIALE; si trattava di una normale operazione commerciale, con la quale alla cedente restavano tutti i lavori privati ed attività per 674.562,00 euro a fronte di passività per 650.000,00 euro;
la liquidazione della RAGIONE_SOCIALE.MI. da parte della COGNOME era avvenuta quando la COGNOME non era piø amministratore;
le informazioni sul luogo di custodia delle scritture fornite al curatore fallimentare da NOME COGNOME non significava che costui fosse amministratore della RAGIONE_SOCIALE;
il teste COGNOME aveva riferito di avere consegnato le scritture contabili aii’COGNOME e al COGNOME, che sì era limitato ad accompagnare l’anziana; in ogni caso, la Corte dì appello avrebbe potuto ritirare o disporre il sequestro delle scritture contabili sulla base delle qualì effettuare altri accertamenti.
3.4. Con il quarto motivo, si denunciano inosservanza e mancata o errata applicazione della legge e violazione dell’art. 533 cod. proc. pen.
Nella prospettazione difensiva, la COGNOME avrebbe dovuto essere assolta anche dall’episodio dìstrattivo inerente al contratto di cessione di ramo d’azienda.
Al riguardo, rileva la difesa, la Corte d’appello di Messina era partita da due fatti certi, rappresentati dalla cessione del ramo di azienda e dall’età della sig.ra COGNOME, dai quali aveva dedotto (presunto) altri fatti che avrebbero dimostrato la colpevolezza dell’imputata.
La Corte di merito aveva ripercorso il ragionamento già censurato dalla Corte di cassazione senza, però, essere in grado di conoscere quanti e quali lavori stava eseguendo la fallita al momento della cessione; aveva, quindi, ritenuto immotivatamente l’antieconomicità dell’operazione; inoltre, non era dato comprendere in base a quali elementi si era affermato che la COGNOME fosse sprovveduta senza capacità gestionali ed esperienze imprenditoriali, fermo restando che sapere dì bilanci o gestire un’impresa erano fatti che esulavano dall’età.
Ancora, i testimoni escussi avevano affermato che la RAGIONE_SOCIALE era nata con un finanziamento della RAGIONE_SOCIALE, che aveva affidato la gestione alla figlia e svolgeva un controllo pressante sull’attività aziendale; aveva, poi, voluto inserire l’altro nipote NOME COGNOME, circostanza che determinò l’insorgere di liti con la COGNOME ed il marito di costei (NOME COGNOME), che reputavano COGNOME un incapace.
Si contesta alla Corte di merito di non aver tenuto conto di queste testimonianze.
Si sottolinea, poi, che il contratto di cessione indicava specificamente i lavori in appalto ceduti, perchØ gli altri per conto di committenti privati restavano in capo alla cedente.
I giudici del rinvio non avevano tenuto conto del fatto che la cessione aveva danneggiato solo la nuova società RAGIONE_SOCIALE, che aveva operato per poco tempo, ma poi era stata messa in liquidazione perchØ non poteva accedere a contratti pubblici ed al credito bancario mancando di bilanci consolidati.
All’atto della cessione, la cedente aveva un saldo attivo di 85.609,00 euro, crediti per 560.766,00 euro, immobilizzazioni per 28.187,00 euro e 18.000,00 euro quale prezzo della cessione.
Inoltre, non si era considerato che NOME COGNOME e la COGNOME erano stati assolti, che dal 2007 la COGNOME non era piø socia e non gestiva la fallita, che la COGNOME nel giudizio di appello era stata rappresentata da un legale dello studio NOME per far valere la sua incapacità.
3.5. Con il quinto motivo, si denunciano inosservanza e mancata o errata applicazione della legge; violazione del principio della necessaria correlazione fra contestazione e provvedimento giurisdizionale; mancata corrispondenza tra fatti contestati e giudicato; violazione del diritto di difesa; violazione degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen.
Ci si duole, in particolare, che, a fronte di una imputazione in cui si contestavano alla COGNOME condotte delittuose commesse nella qualità di amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE sino al 23 aprile 2007, l’imputata sia stata condannata “quale coadiutore di un dominus o di amministratore di fatto”, che la Corte di rinvio aveva, per la prima volta, individuato in NOME COGNOME.
3.6. Con il sesto ed ultimo motivo, si lamentano l’eccessiva severità della pena inflitta e la mancata concessione circostanze attenuanti generiche, giustificate, nella specie, dalla incensuratezza dell’imputata.
Il Procuratore AVV_NOTAIO di questa Corte, nella sua requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. m od., ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di precisare che la pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto concerneva anche la condotta relativa alla distruzione delle scritture contabili e alla distrazione della somma di euro 47 .844,00, con integrazione del dispositivo in tal senso; ha, inoltre, concluso per la declaratoria di inammissibilità dei residui motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve ritenersi fondato solamente il primo motivo di ricorso, essendo rilevabile ictu oculi la denunciata contraddizione fra motivazione e dispositivo.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alle condotte di distruzione delle scritture contabili e dì distrazione dei beni del valore di euro 47.844,00 per non avere l’imputata commesso il fatto.
Nel resto, il ricorso va rigettato, perchØ, nel complesso, infondato.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente perchØ attinenti, sotto varie sfaccettature, allo stesso tema della prova di responsabilità della ricorrente/ sono infondati.
2.1. Al par. 1. della superiore esposizione in fatto sono state sintetizzate le censure mosse dalla sentenza rescindente, in punto dì motivazione, alle quali la Corte di appello di Messina, in sede di rinvio, avrebbe dovuto rispondere: a) fornire gli argomenti in base ai quali ritenere l’inidoneità gestoria dì NOME COGNOME tra il 24 aprile 2007 e il 3 novembre 2011; b) chiarire il ruolo rivestito dalla COGNOME nella vicenda ascrittale.
Ad avviso del Collegio/ la Corte del rinvio ha colmato in modo adeguato le lacune motivazionali stigmatizzate dalla Quinta Sezione penale di questa Corte.
Quanto alla “inidoneità gestoria” addebitabile alla RAGIONE_SOCIALE deve osservarsi: in primo luogo/ che in tutti i gradi di merito Ł stato evidenziato senza specifiche e argomentate obiezioni mosse da parte della difesa della COGNOME come l’anziana donna/ a prescindere dal successivamente accertato stato di incapacità che ne ha giustificato l’assoluzione, non avesse maturato alcuna competenza imprenditoriale, per dì piø in un settore connotato da spiccato tecnicismo come quello in cui operava la RAGIONE_SOCIALE; in secondo luogo, che il giudice del rinvio ha 1 convenientemente/ messo in luce {pagg. 5 e 6) che l’incompetenza e l’inidoneità della COGNOME sono state palesemente messe a nudo1 alla stregua di inequivocabile cartina al tornasole/ dalla operazione 1 economicamente scriterìata, posta in essere appena il giorno dopo la sua nomina ad amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE di cessione, al prezzo vile di soli 18.000 1 00 euro, deWunico asset aziendale dotato di capacità reddituale alla RAGIONE_SOCIALE; operazione la cui innegabile antieconomìcità comportò la conseguenza della impossibilità/ per la RAGIONE_SOCIALE, di proseguire l’attività sociale, nonchØ la inevitabile messa in liquidazione della società 1 a distanza dì soli dieci mesi dalla cessione del ramo d’azienda (18 febbraio 2008), e il successivo fallimento (3 novembre 2011).
Si aggiunge, poi 1 nella sentenza impugnata, a ulteriore riprova del sostanziale disinteresse per gli affari della società amministrata mostrato dalla COGNOME/ la significativa circostanza della interlocuzione intrattenuta dal curatore fallimentare, che avrebbe voluto contattare il liquidatore della RAGIONE_SOCIALE.MI. 1 cioŁ la COGNOME, con Il genero dì costei, NOME COGNOME, il quale, tra l’altro/ indicò personalmente dove si trovava la documentazione contabile della DE. MI.; interlocuzione che 1 parìmenti, venne intrattenuta con il medesimo COGNOME anche dal teste COGNOME, il quale riferì di aver consegnato, nel 2009, al predetto la documentazione relativa alla società in liquidazione.
Tale passaggio motivazionale non può reputarsi inficiato, come vorrebbe la difesa della ricorrente, dal mancato coinvolgimento ne! processo di NOME COGNOME, in quanto con esso la Corte di appello ha introdotto un ulteriore argomento, anche di natura logica 1 per corroborare l’assunto circa la totale estraneità della COGNOME agli affari della RAGIONE_SOCIALE.
2.1.1. Venendo al ruolo rivestito dalla COGNOME nel contestato episodio distrattivo inerente alla già menzionata cessione dì ramo d’azienda, che la sentenza rescìndente ha chiesto di chiarire 1 si ricava dal complessivo ordito motivazionale della decisione avversata, anche per implicito, tenuto conto della distanza di un solo giorno intercorsa tra la dismissione della carica di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE da parte della COGNOME con il subentro della COGNOME (23 aprile 2007) e la stipulazione del contratto di cessione dl cui sopra con la COGNOME in veste di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE (24 aprile 2007), che detta operazione dovette logicamente essere preparata con suffìŁiente anticipo, e cioŁ quando ancora la COGNOME era amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, mentre, all’atto della stipula, la COGNOME, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, non poteva che rivestire il ruolo di concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (con il quale non Ł logicamente incompatibile un’azione di convincimento eseguita nei confronti dell’anziana madre).
Correttamente utilizzando il criterio-guida dell’interesse, la Corte del rinvio ha, quindi, ascritto, in modo non manifestamente illogico, alla COGNOME il ruolo di “regista”, nella duplice veste descritta, dell’operazione, con la quale la sua nuova società RAGIONE_SOCIALE sì avvantaggiò dell’acquisto di un asset aziendale redditizio dietro un corrispettivo irrisorio.
2.2. Per tale ragione non Ł da considerarsi fondato il motivo {quinto) con cui si eccepisce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, posto che la COGNOME non Ł stata condannata per una condotta esulante dalla duplice veste formale, da lei rivestita in due distinte fasi temporali, ed esplicitamente descritta nei capi d’imputazione.
2.3. Non possono ritenersi fondate, come già accennato in premessa, le censure/ articolate nel secondo 1 nel terzo e nel quarto motivo, con le quali, sotto diversi profili, si revocano in dubbio il carattere distrattivo proprio del contratto di cessione di ramo di azienda perfezionato il 24 aprile 2007 tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e il consapevole coinvolgimento della COGNOME nell’operazione fraudolenta.
Come già riportato al par. 2. della esposizione in fatto, la Corte di appello di Messina ha valorizzato, in modo congruo e sempre contenuto nei limi i della
plausibile opinabilità di apprezzamento e del senso comune (Sez. l, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 -01), i seguenti indicatori:
l’oggetto dell’operazione, che spogliava la DE.ML del suo unico asset dotato di capacità reddituale, asset che comprendeva, oltre a computer, accessori e attrezzature da cantiere, ben cinque commesse per lavori in corso (tra le quali due contratti stipulati con I’RAGIONE_SOCIALE), con facoltà di subentrare previa comunicazione alla stazione appaltante, l’ulteriore diritto di subentrare nelle gare d’appalto in corso (e in attesa di esìto) e nelle richieste di invito a gare e trattative private già inoltrate dalla DE.MI, nonchØ i requisiti relativi al sistema di qualìficazione per gli esecutori di lavori pubblici dì cui al d.P.R. n. 34 del 2000;
il carattere irrisorio del prezzo della cessione, corrispondente a soli 18.000,00 euro;
l’evidente vantaggio derivante alla cessionaria dall’operazione, tale da consentire l’acquisizione di quanto fosse necessario anche per l’inserimento nel settore delle procedure ad evidenza pubblica, che avrebbe di certo potuto significativamente accrescere il curriculum e le possibilità, per la cessionaria medesima, di mantenere in continuità e in luogo della RAGIONE_SOCIALE. una posizione rilevante sul mercato imprenditoriale;
l’altrettanto evidente svantaggio, di contro, per la cedente, derivante dall’operazione, che privava la DE.MI. del suo redditizio asset aziendale, rendendola, di fatto, inservibile, tanto che a distanza ravvicinata (solo dieci mesi dopo) la società venne posta in liquidazione per impossibilità di proseguire l’attività socìale.
Quanto al consapevole coinvolgimento nell’operazione de qua della COGNOME, la Corte territoriale, con lineare ragionamento, ha messo in luce:
al) la circostanza significativa e dirimente della partecipazione della imputata alla operazione negoziale in qualità dì amministratrice unica della società cessionaria, ossia dell’unica società che dal contratto, economicamente squilibrato, avrebbe tratto consistenti vantaggi;
bl) la contestualità della dismissione delle vesti di socia e amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE. (23 aprile 2007) e del perfezionamento del contratto di cessione di azienda ( 24 aprile 2007);
cl) la pressochØ immediata messa in liquidazione, in capo a pochi mesi, della RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’antieconomica operazione.
dl} il permanere, in capo alla cedente, di crediti e, soprattutto, di debiti già noti.
La Corte di merito si Ł anche occupata di confutare, in modo non illogico, le ipotesi alternative prospettate dalla difesa nei termini già sintetizzati al par. 2. della esposizione in fatto 1 che qui vanno, perciò, richiamati.
2.4. A fronte di un impianto argomentativo complessivamente scevro da manifesti vizi logici e giuridici, il ricorso oppone, per lo piø, una ricostruzione fattuale alternativa e rivalutatìva, nonchØ non rispettosa, in parte, del principio di autosufficienza (quando, ad esempio, cita clausole del contratto di cessione di azienda che non risulta allegato al ricorso).
La deduzione in base alla quale il contratto del 24 aprile 2007 non avrebbe danneggiato la RAGIONE_SOCIALE. poichØ la società poteva contare, tra l’altro, su “attività per € 692.562,00”, non si confronta con la parte della sentenza (pag. 4) in cui si dà atto che, dall’ultima dichiarazione dei redditi della RAGIONE_SOCIALE.MI. (anno d’imposta 2009), risultava: a) che “la società era proprietaria di immobilizzazioni materiali per un valore di euro 28.187,00 1 aveva piø di 500.000,00 euro di crediti (verso i clienti per 247.004,00 euro; ‘altri crediti’ per 313.762 1 00 euro) e 37.765,00 euro di liquidità (che al 31.12.2006 risultava essere di € 85.609,00)”; b) che, tuttavia, la sorte di tale patrimonio era rimasta ignota, poichØ le scritture contabili non furono mai consegnate; c) che il curatore fallimentare dovette chiudere, infine, la procedura (2015) per mancanza di attivo, a fronte di 650.000,00 euro di debiti non soddisfatti.
Del tutto generico, poi, Ł il rilievo, formulato sempre a sostegno della tesi del mancato danneggiamento della. RAGIONE_SOCIALE. derivante dalla cessione di ramo di azienda, circa l’esistenza di “lavori in corso con aziende private di rilevanza nazionale”, atteso che le aziende non vengono neppure indicate e i lavori non specificati.
Infine, scontano un approccio prevalentemente fattuale, oltre che aspecifico, le critiche volte a stigmatizzare pretese carenze investigative o la mancata considerazione di testimonianze di cui non si esplicita la decisività o, ancora, la descrizione di ipotetici scenari dominati dalla figura accentratrice della COGNOME, che si pongono in assoluta rotta di collisione con le emergenze razionalmente apprezzate dalla Corte di merito.
Affatto generico Ł l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego di riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., adeguatamente ancorato dai giudici del rinvio alla consistenza e gravità dell’offesa arrecata con la condotta distrattiva esaminata, posto che la procedura fallimentare venne chiusa per mancanza di attivo e con un passivo di 650.000,00 euro/ e alla intensità del dolo palesata dalla ricorrente nell’orchestrare l’operazione fraudolenta ascrittale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte di distruzione delle scritture contabili e di distrazione dei beni del valore di euro 47.844,00 per non aver commesso il fatto.
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024