Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10676 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10676 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/02/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 febbraio 2021, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela che aveva ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei delitti loro ascritti, di bancarotta fraudolent documentale e patrimoniale, consumati il primo quale titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 2 maggio 2012, e quale amministratore della srl RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 22 maggio 2012, la seconda in concorso con il primo, irrogando loro le pene indicate in dispositivo.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello la Corte territoriale osserva quanto segue.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del COGNOME aveva ceduto le proprie attrezzature ed attività alla società che questi aveva costituito, per un corrispettivo che non era stato mai versato.
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva riferito che gli er stata consegnata solo parte delle scritture contabili; la massa passiva era di circa 400.000 euro e non si erano rinvenute le quindici vetture che risultavano intestate alla RAGIONE_SOCIALE. Ne erano stati individuati gli acquirenti che avevano riferito avere versato al COGNOME il corrispettivo dovuto.
A seguito di perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti altri documenti contabili. Si era poi accertato che il provento delle vendite delle autovetture realizzate nel 2011 era confluito nei conti della, diversa, RAGIONE_SOCIALE della coimputata COGNOME; in un deposito, poi, venivano rinvenute due auto di lusso del COGNOME, anche queste non consegnate al curatore.
Le somme distratte (conseguite dalla vendita dei veicoli) ammontavano a poco più di 190.000 euro.
1.3. Come si è visto, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era subentrata la RAGIONE_SOCIALE (che, avvicinandosi il dissesto, aveva ceduto la propria attività ad un’altra RAGIONE_SOCIALE, intestata alla coimputata COGNOME).
Il curatore del fallimento della società aveva riferito che gran parte della contabilità era stata rinvenuta solo a seguito della perquisizione della Guardia di finanza.
Anche in tal caso, si era appurato che molti degli incassi per la vendita dei motocicli erano stati distratti, depositandoli sui conti della COGNOME (per circ 108.000 euro) o direttamente incassati dall’imputato presso gli uffici postali ai
quali erano stati indirizzati dagli acquirenti dei mezzi (su espressa indicazione del COGNOME).
Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 216, n. 1, legge fall., ed il vizio di motivazione in ordine alla rite responsabilità dei ricorrenti per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
L’attività prevalente, della RAGIONE_SOCIALE prima e della società RAGIONE_SOCIALE era quella di mera intermediazione nel commercio dei veicoli. Solo in alcuni casi si era proceduto all’acquisto con successiva rivendita. Il guadagno era così costituito dalle sole provvigioni e, saltuariamente, dal maggior prezzo di vendita rispetto a quello d’acquisto dei mezzi.
La società aveva avuto una crisi di liquidità che non poteva essere assimilata ad un vero e proprio dissesto. Le masse passive erano molto contenute.
In entrambi i casi, per la RAGIONE_SOCIALE e per la società, erano del tutto assenti quegli “indici di fraudolenza” che la giurisprudenza di legittimità richiede perché si configuri il reato di bancarotta per distrazione.
Si erano compiute solo delle scelte imprenditoriali che, inaspettatamente, avevano generato la crisi d’impresa.
2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge in relazione al ritenuto delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1 n. 2 legge fall..
Gli imputati avevano depositato tutte le scritture contabili che la Guardia di finanza non aveva posto sotto sequestro. E, in particolare per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si erano depositate tutte le scritture che si dovevano tenere in regime di contabilità semplificata e, a queste, si erano anche aggiunti gli estratti conto bancari.
Erano state poi fornite notizie sugli acquirenti dei mezzi che, per un ritardo nella registrazione degli atti di vendita, risultavano ancora intestate alla RAGIONE_SOCIALE e alla società.
Si era fatta anche chiarezza sulle pendenze fiscali e contributive.
2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 216 legge fall., in riferimento al calcolo del complessivo ammontare delle pretese distrazioni.
Lo si era, infatti, dedotto dalla mera massa passiva dei fallimenti, laddove queste, invece, comprendevano anche i debiti verso le banche e verso l’erario, debiti, questi, che costituivano quasi l’intero ammontare delle medesime masse passive.
2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 69 cod. pen., per essere state giudicate, le riconosciute circostanze attenuanti generiche, solo equivalenti alle aggravanti.
Nel formulare il giudizio di bilanciamento si era omesso di considerare il collaborativo comportamento processuale del COGNOME, fornendo così una motivazione in cui si erano pretermessi i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen..
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato conclusioni scritte con le quali chiede venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi promossi nell’interesse dei prevenuti sono inammissibili ma la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari che non sono state rideterminate alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e delle Sezioni unite di questa Corte n. 28910 del 28 febbraio 2019.
I primi tre motivi del comune ricorso sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che è destiNOME a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza poter procedere alla riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, COGNOME, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229369).
La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logic aveva osservato che, sia in riferimento alla RAGIONE_SOCIALE sia in ordine alla società RAGIONE_SOCIALE:
COGNOME, con il concorso di COGNOME, aveva distratto i proventi dell’attivi svolta depositandoli sui conti della RAGIONE_SOCIALE stessa o incassandoli personalmente
,
e non impiegandoli per sanare le situazioni debitorie della RAGIONE_SOCIALE e della società (e che tali introiti derivassero dalla compravendita dei mezzi o dalla intermediazione degli stessi è privo di ogni rilievo);
buona parte del compendio contabile non era stato consegNOME ai curatori, della RAGIONE_SOCIALE e della società, ma rinvenuto a seguito delle perquisizioni operate dai procedenti e doveva, così, essere considerato sottratto od occultato in quanto non spontaneamente consegNOME dal titolare e dagli amministratori ma rinvenuto d’iniziativa dell’autorità;
l’occultamento dei compendi contabili era stato attuato in pregiudizio dei creditori perché destiNOME a non consentire l’individuazione delle consumate distrazioni;
il valore complessivo delle distrazioni, come emerge fin dalla redazione del capo di imputazione, era stato calcolato facendo corretto riferimento alle somme ricavate dalla vendita dei mezzi e non certo dalle masse passive dei due fallimenti che erano, peraltro, costituite, in buona parte, dai debiti rimast insoluti.
Da ultimo, deve anche ricordarsi, in relazione ai delitti di bancarotta documentale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 262198).
Il quarto motivo è manifestamente infondato posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, in Roma il 3 febbraio 2023.