Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17989 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17989 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per l’estinzione del reato, per intervenuta prescrizione del medesimo, e la conferma delle statuizioni civili.
udito il difensore
AVV_NOTAIO, per la parte civile, deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
AVV_NOTAIO, difensore degli imputati ricorrenti, si riporta ai motivi e chiede l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 marzo 2023, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 14 luglio 2020, escludeva per tutti gli imputati – NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (rispettivamente, la seconda ed il terzo, moglie e figlio del primo) – la circostanza aggravante loro contestata ai sensi dell’art. 219, comma 1, legge fall. (l’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) e così riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME ad anni cinque di reclusione, confermando nel resto (non intendendo mutare il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee in termini di equivalenza per COGNOME e prendendo atto che la pena inflitta a NOME COGNOME era già ai minimi edittali) l’impugnata sentenza.
Il Tribunale aveva ritenuto gli indicati imputati responsabili per i delitti l ascritti al capo A della rubrica, ove si erano contestate ad NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE fino alla data del fallimento dichiarato il 30 luglio 2008, ad NOME COGNOME, quale amministratore unico di RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE fino al 21 ottobre 2006 e presidente fino al 5 agosto 2008 e poi amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE (società beneficiarie delle distrazioni), NOME COGNOME, quale componente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE dal 29 novembre 2004, una pluralità di condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (a danno di RAGIONE_SOCIALE), così descritte:
1) il 15 dicembre 2005, RAGIONE_SOCIALE cedeva la propria quota di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE (che possedeva delle riviste periodiche settoriali; entrambe le società erano riconducibili al RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“), pari al 94% del capitale, del valore di euro 6.800.000, ad RAGIONE_SOCIALE (altra società del RAGIONE_SOCIALE) non prevedendo un adeguato corrispettivo;
2) e 3) il 9 dicembre 2006, RAGIONE_SOCIALE cedeva ad RAGIONE_SOCIALE (esterna al RAGIONE_SOCIALE) quattro macchinari strumentali, del valore complessivo di euro 3.600.000, senza una valida ragione imprenditoriale, avendone RAGIONE_SOCIALE conservato la disponibilità, posto che, pochi giorni dopo, il 15 dicembre 2006, stipulava con RAGIONE_SOCIALE (che aveva ottenuto i quattro macchinari ceduti ad RAGIONE_SOCIALE con un contratto di leasing finanziario) un accordo di locazione degli stessi per un corrispettivo complessivo di euro 3.108.000; tutto ciò al fine di creare poste contabili fittizie destinate a distrarre risorse dalla fallita ad altre società del gr COGNOME;
4) il 28 aprile 2005 ed il 1 maggio 2006, RAGIONE_SOCIALE stipulava due contratti, il primo per farsi rappresentare, il secondo per la gestione dei servizi di fornitura e stampa, con altra società del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ancora al fine di distrarre risorse dalla fallita;
il 30 maggio 2008, RAGIONE_SOCIALE stipulava con RAGIONE_SOCIALE un altro contratto di locazione di “macchinari operativi” della durata di sette anni, per il corrispettiv annuale di euro 60.000 più IVA, ancora al fine di distrarre risorse dalla fallita;
il 31 gennaio 2006, RAGIONE_SOCIALE stipulava con RAGIONE_SOCIALE una scrittura priva in cui le riconosceva delle royalties pari al 5% del fatturato realizzato con l lavorazioni eseguite per conto di RAGIONE_SOCIALE, ancora al fine di giustificare pagamenti infraRAGIONE_SOCIALE per operazioni fittizie;
Tuttavia, già il Tribunale aveva ritenuto (in motivazione, condivisa dalla Corte territoriale) NOME COGNOME colpevole delle sole condotte descritte ai numeri da 1 a 4, NOME COGNOME degli addebiti di cui ai numeri 2 e 3 e NOME COGNOME delle distrazioni indicate ai numeri da 2 a 4.
Restano pertanto escluse dal complessivo addebito le condotte di cui ai numeri 5 e 6 (del capo A dell’imputazione).
Hanno proposto ricorso tutti i citati imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in sette motivi.
Si premetteva che le società interessate all’odierno procedimento erano:
RAGIONE_SOCIALE (legale rappresentante NOME COGNOME) che fungeva da holding del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che possedeva partecipazioni di società che operavano nell’editoria e che deteneva anche il 93,94 % delle quote del capitale della fallita RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE (legale rappresentante NOME COGNOME) che era la società editrice del RAGIONE_SOCIALE, titolare di importanti testate, con diffusione in Italia e all’est
RAGIONE_SOCIALE (legale rappresentante NOME COGNOME) che svolgeva l’attività grafica e provvedeva all’allestimento di pubblicazioni;
la fallita RAGIONE_SOCIALE (legale rappresentante NOME COGNOMECOGNOME che era la stamperia del RAGIONE_SOCIALE (la sola stampa delle riveste di possedute Eli NOME copriva il 25 % del suo fatturato).
Elevati, a seguito degli accertamenti del curatore e della Guardia di Finanza, gli addebiti di bancarotta patrimoniale (dichiarato il ne bis in idem per la bancarotta impropria di cui al capo B, e l’assoluzione perché il fatto non sussiste dall’addebito di bancarotta documentale), il Tribunale, quanto ai contestati delitti di bancarotta patrimoniale – tutti riportati nel capo A della rubrica – aveva delimitato, motivazione, le responsabilità dei singoli imputati alle condotte riportate ai numeri sopra indicati (da 1 a 4).
Con una prima doglianza, già in premessa, la difesa lamentava che, esclusa per tutti i ricorrenti la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante entità, la Corte d’appello non avesse dichiarato la prescrizione dei reati.
2.1. Passando alle censure mosse all’impugnata sentenza, la difesa, con il primo motivo eccepisce una pluralità di doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità dei prevenuti in relazione alle operazioni rispettivamente loro ascritte ai vari numeri del capo A dell’imputazione.
Al numero 1 del capo A, era loro contestata (ma di tale condotta era stato poi ritenuto responsabile il solo NOME COGNOME) la cessione, da parte di RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE, della quota (quasi totalitaria, intorno al 94 °/0) posseduta in RAGIONE_SOCIALE, per un corrispettivo di euro 6.800.000, corrispettivo che, contrariamente a quanto affermato dall’accusa, era stato regolarmente corrisposto, quantomeno per le due rate annuali maturate prima della declaratoria del fallimento (il pagamento era stato previsto in 16 rate annuali a decorrere dal 31 gennaio 2006).
Ciò nonostante, i giudici del merito avevano condannato gli imputati, mutando, secondo la difesa, il titolo dell’accusa, da reato di danno a dolo specifico a reato di mero di mero pericolo a dolo generico, così violando il disposto degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen.
Era, infatti, indubbio che l’operazione in questione fosse stata in origine contestata come operazione dolosa, in quanto la stessa aveva determinato il fallimento della società, mentre, nelle sentenze di entrambi i giudici del merito, la si era ritenuta una condotta distrattiva.
Realizzando così un indebito e sostanziale mutamento dell’accusa che aveva determinato un’evidente lesione dei diritti della difesa.
La stessa imputazione, del resto, era equivoca (nell’individuare l’oggetto della distrazione), tanto che il Tribunale aveva dedotto l’intento distrattivo perseguito dagli imputati nella volontà di sottrarre le quote di RAGIONE_SOCIALE alla garanzia dei creditor della fallita, mentre la Corte territoriale aveva individuato la ragio dell’operazione nella necessità da parte di RAGIONE_SOCIALE di rafforzare il proprio capitale, al fine di ottenere un ulteriore rata di finanziamento pubblico.
Era stato, poi, violato, con la condanna per la ricordata cessione delle quote, anche il disposto dell’art. 649 cod. proc. pen., dovendosi ritenere che tale addebito fosse già stato contestato ai prevenuti nel capo B della rubrica (ove si era loro attribuito il cagionamento del fallimento ad esito delle operazioni dolose consistite, appunto, negli aumenti di capitale realizzati al fine di ottenere finanziamenti pubblici) in relazione al quale, peraltro, tutti gli imputati erano st prosciolti.
Il fatto storico contestato (al capo A n. 1 ed al capo B), infatti, era identi avuto riguardo sia alla condotta, sia al nesso causale della stessa con il dissesto. L’evento del reato, la declaratoria di fallimento, era anch’esso presente in entrambe le fattispecie, nel caso della bancarotta impropria come evento
cagionato dalla condotta, nel caso della bancarotta patrimoniale come condizione obiettiva di punibilità.
3) Sempre in riferimento all’operazione di cui al punto 1 del capo A, la difesa lamenta sia l’omesso esame delle censure proposte con l’atto di appello sia l’avvenuto travisamento degli elementi di prova considerati decisivi dalla Corte d’appello.
La Corte, infatti, aveva alfine riconosciuto che il prezzo della cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE era stato versato alla fallita, seppure mediante la compensazione di crediti e debiti, che erano però realmente esistenti e, tuttavia, muovendo dalla perizia disposta dalla medesima Corte, aveva inopinatamente concluso che tale cessione aveva solo consentito di effettuare un aumento di capitale sostanzialmente fittizio non avendo apportato alcun nuovo mezzo finanziario.
In realtà, si era potuto acclarare che la vendita delle quote di NOME aveva, anche, generato, per RAGIONE_SOCIALE, una plusvalenza di euro 1.913.113, determinando l’appianamento delle perdite pari complessivamente ad euro 836.105 e, solo da ultimo, la possibilità di aumentare il capitale sociale ad euro 6 milioni al fin appunto, di ottenere la seconda rata del citato finanziamento pubblico (e, quindi, nuove disponibilità finanziarie).
Il pagamento del prezzo, poi, era stato previsto in rate annuali e quelle già scadute erano state corrisposte, per un totale di euro 1.250.000, pur se ponendole in compensazione con i crediti che la controllante vantava nei confronti della fallita.
Peraltro, negli anni successivi, il valore del pacchetto ceduto, secondo una perizia effettuata nell’ottobre 2008, era molto diminuito, attestandosi ad euro 1.600.000.
Illogica e contraddittoria, rispetto alla condanna, era l’osservazione della Corte secondo cui tale cessione poteva avere come unico fine l’assolvimento di almeno parte dei debiti accumulati. In altri termini, si era rimproverato agl imputati non l’omesso versamento del corrispettivo della cessione delle quote di Eli ma solo le modalità utilizzate (la compensazione di crediti/debiti realmente esistenti invece che il versamento di ulteriori mezzi finanziari), un’ipotesi che potrebbe però, al più, configurare il diverso delitto di bancarotta preferenziale, da tempo prescritto, se non fosse, invece, priva di rilievo penale in quanto lecita scelta imprenditoriale (illogica soltanto se RAGIONE_SOCIALE avesse deciso di vendere le quote di RAGIONE_SOCIALE, la propria casa editrice, a società esterne, piuttosto che ad una società del RAGIONE_SOCIALE).
Se si fosse, invece, deciso di non vendere la quota, non si sarebbe ottenuta la seconda parte del finanziamento (e si sarebbe dovuto restituirne la prima, pari ad euro 990.357,75).
Come si era poi visto il prezzo di cessione era congruo tanto da avere determinato la plusvalenza di cui si è detto. Ed aveva salvaguardato la fallita dalla diminuzione di valore della quota medesima, avvenuta, come si è detto, negli anni successivi.
In definitiva, a fronte di una valutazione delle quote pari (nel 2008) ad euro 1.600.000, RAGIONE_SOCIALE aveva compensato debiti per euro 1.274.000, mantenuto un finanziamento di euro 990.357,75 ed ottenuto un residuo credito di euro 5.525.000 verso RAGIONE_SOCIALE.
La stessa Corte poi aveva affermato che da tale operazione erano derivati alla fallita dei vantaggi (pur non individuandoli concretamente) finendo poi per affermare, del tutto apoditticamente e contraddittoriamente, che la stessa aveva generato un depauperamento del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE.
Era poi la stessa Corte che avrebbe dovuto farsi carico di individuare i vantaggi compensativi che dall’operazione indicata erano derivati alla fallita ed alle altre del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Considerando, comunque, che RAGIONE_SOCIALE non aveva ceduto beni strumentali alla propria operatività e che la compensazione debiti/crediti non aveva potuto che riguardare quelle rate, di pagamento, che erano maturate fino alla declaratoria di fallimento.
Per pervenire alla condanna, i giudici del merito avevano citato precedenti pronunce di legittimità che erano però inconferenti perché riguardavano contratti di cessione di rami d’azienda, realizzate a prezzi o canoni incongrui o fittizi, i questo caso sì determinandosi un depauperamento delle società fallite (o l’impossibilità di rimanere operativi).
Peraltro, non si era neppure dimostrato che gli aumenti di capitale, indicati erroneamente come fittizi, avessero contribuito a cagionare il dissesto della società. Tantomeno il suo depauperamento.
L’affermazione della Corte secondo cui la cessione delle quote era stata progettata al fine di ritardare la presa d’atto del dissesto richiamava più le ipotes di cui all’art. 217 legge fall. che quelle distrattive che erano state, invece, ritenut
La difesa denuncia, nuovamente, l’assenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del contestato delitto di distrazione.
Non si era, infatti, individuato quale concreto pericolo per le ragioni dei creditori della fallita abbia comportato la cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE.
Al momento della stessa, il complessivo patrimonio di NOME era perfettamente in grado di fornire ampia garanzia per i creditori della medesima. Per affermare il contrario, la Corte aveva tenuto conto delle sole passività,
riportate nel bilancio di NOME, senza calcolare le pur presenti poste attive (che,
poi, nel caso delle immobilizzazioni materiali, dovevano esser valutate al prezzo di mercato e non al costo storico).
L’immobile strumentale, da solo, aveva un valore di circa 16 milioni di euro (come da stima dell’ing. COGNOME prodotta al Tribunale, un elemento non considerato dalla Corte), molto maggiore del valore contabile pari ad euro 3.770.441,07.
La Corte, invece, aveva ritenuto che si fosse concretata la contestata distrazione senza considerare che, in quello stesso periodo, anche rivalutando l’importo reale delle passività, la società non mostrava squilibri finanziari così da non porre in pericolo il proprio patrimonio, che fungeva da garanzia dei creditori.
Né poteva affermarsi che, non avendo l’operazione (di cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE) determinato alcun ingresso di nuovi mezzi finanziari, avesse pregiudicato le ragioni dei creditori, posto che era stata effettuata al fine di conseguire ulterio finanziamenti pubblici (oltre che di mantenere quelli già incamerati), e che doveva considerarsi irrilevante il fatto che si fosse rafforzato il patrimonio, compensando i debiti nei confronti della capoRAGIONE_SOCIALE piuttosto che acquisire nuovi mezzi finanziari.
Si era poi omessa ogni valutazione in ordine all’elemento soggettivo del reato.
E non si era considerato che l’acquirente delle quote, RAGIONE_SOCIALE, aveva potuto prestare fideiussioni a favore di RAGIONE_SOCIALE per somme ingenti.
Si lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell’elemento soggettivo del reato in capo ad NOME COGNOME, e l’omessa valutazione di prove decisive sul punto.
La prestazione delle ricordate fideiussioni doveva condurre ad escludere, in capo ad NOME COGNOME, l’elemento soggettivo del reato, affermato dalla Corte in modo apodittico, in base alla sola ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
COGNOME aveva effettuato la descritta operazione (di cessione di un cespite non strategico) all’unico scopo di acquisire quel finanziamento pubblico che avrebbe consentito ad RAGIONE_SOCIALE di acquistare dei macchinari indispensabili per l’attività produttiva.
6) In analoghi vizi, di legge e di motivazione, era incorsa la Corte nel vagliare l’elemento soggettivo del reato in capo ad NOME COGNOME.
Ancor meno che nel caso di NOME COGNOME, poteva prospettarsi in capo ad NOME COGNOME l’elemento psicologico del reato di bancarotta patrimoniale.
La breve motivazione sul punto della Corte d’appello era meramente apparente ed aveva, anche in tal caso, omesso di considerare le fideiussioni prestate da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE (e dell’intento perseguito da RAGIONE_SOCIALE stessa, il conseguimento della seconda rata del finanziamento pubblico).
Irrilevante, poi ai fini accusatori, era la circostanza che NOME COGNOME fosse la moglie di NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo la difesa affronta l’operazione complessivamente descritta ai numeri 2 e 3 del capo A della rubrica.
Agli imputati era stato contestato il delitto di bancarotta patrimoniale per avere RAGIONE_SOCIALE ceduto, il 9 dicembre 2006, ad RAGIONE_SOCIALE (società esterna al RAGIONE_SOCIALE) 4 macchinari strumentali per un valore di stima di euro 3.600.000, senza valide ragioni posto che ne aveva riacquisita la disponibilità prendendoli in locazione da RAGIONE_SOCIALE, con contratto del 15 dicembre 2006, per un corrispettivo complessivo di euro 3.108.000.
L’oggetto della contestata distrazione era stato individuato dal pm negli importi riportati nelle fatture 1917 e 1918 del 31 luglio 2008, la prima per i noleggio dei macchinari per l’anno 2007 per euro 444.000, la seconda per l’acquisto della carta per euro 437.427,39.
La seconda fattura, peraltro, era stata emessa per un oggetto del tutto estraneo alla contestazione. Comunque, RAGIONE_SOCIALE non aveva affatto saldato le indicate fatture così non consumando alcuna distrazione (non potendosi configurare un mero tentativo di distrazione).
Le ridette fatture erano poi state emesse il giorno successivo alla declaratoria di fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, a tale titolo, aveva ritenuto distratta la somma di euro 720.000 (600.000 più IVA) – che era quanto RAGIONE_SOCIALE aveva versato ad RAGIONE_SOCIALE, per la cessione dei macchinari (era solo parte dell’intero corrispettivo), e che RAGIONE_SOCIALE aveva delegato NOME a riscuotere in compensazione di un proprio debito verso la stessa non ritenendo sussistere il credito di NOME.
Quanto al residuo del prezzo, il Tribunale aveva prospettato la sola ipotesi della bancarotta preferenziale perché il versamento dello stesso – ancora, non ad RAGIONE_SOCIALE ma ad altre società del RAGIONE_SOCIALE – in compensazione con i crediti che queste vantavano verso RAGIONE_SOCIALE, riguardava poste di debito/credito effettivamente esistenti.
Nell’atto di appello si era contestata l’inesistenza del credito di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE.
La Corte aveva omesso di rispondere sul punto limitandosi ad affermare che la complessiva operazione aveva determinato ad RAGIONE_SOCIALE una minusvalenza di euro 699.566,59.
Tutto ciò premesso si lamenta che la Corte avesse omesso di considerare un elemento di prova decisivo, il vantaggio compensativo che da tale operazione era derivato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Era stata fatta una classica operazione di lease-back e non si era individuata in essa alcuna concreta condotta di distrazione. Il prezzo di cessione era stato congruo ed era irrilevante la minusvalenza che si era creata considerando la diminuzione di valore conseguente all’uso dei macchinari ceduti.
La fattura n. 1917 del 31 luglio 2008 al più dimostrava come NOME non aveva neppure versato il canone pattuito a NOME.
Non si era pertanto verificata alcuna lesione del patrimonio della fallita.
RAGIONE_SOCIALE aveva comunque versato ad NOME euro 2.880.000 dei 3.600.000 pattuiti (comprensivi di IVA).
Né la Corte territoriale aveva confermato l’affermazione del Tribunale circa la non provata esistenza di quel credito di NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE che aveva consentito il versamento del residuo da parte di RAGIONE_SOCIALE ad NOME stessa. Si ribadiva peraltro che, oltre al debito risultante dal mastrino di sottoconto, NOME vantava nei confronti di RAGIONE_SOCIALE anche il credito commerciale di euro 1.898.674,33.
Un credito che lo stesso perito della Corte aveva riconosciuto.
Si tratterebbe allora solo di bancarotta preferenziale.
In ogni caso le somme che NOME aveva versato successivamente al fatto, a titolo di finanziamento, costituirebbero un’ipotesi di bancarotta riparata.
Si ricorda inoltre che RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a versare a NOME un canone annuo di euro 444.000 per un totale di euro 3.108.000 (più IVA) e che NOME aveva stipulato un contratto di leasing con RAGIONE_SOCIALE impegnandosi a versare in 84 rate un canone complessivo di euro 3.439.569,44 e quindi più dei canoni che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto versare. Le rate effettivamente pagate era state di minore importo solo perché tenevano conto del fatto che era stato versato un deposito cauzionale di euro 720.000.
Non vi era stato pertanto alcun depauperamento del patrimonio della fallita.
L’operazione era stata congegnata al fine di patrimonializzare RAGIONE_SOCIALE in modo da ottenere liquidità presso gli istituti bancari. Il fatto che avesse consenti l’ingresso di un’esigua liquidità, come affermato dalla Corte, non permetteva di concludere che l’intera operazione fosse stata totalmente svantaggiosa per la fallita. RAGIONE_SOCIALE aveva comunque ottenuto nuovi mezzi finanziari per i ricordati euro 2.880.000.
Si era poi dimostrato, anche alla luce delle emergenze della relazione del CT del pnn, come i debiti di RAGIONE_SOCIALE verso le altre società del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, fossero effettivamente esistenti. E come, pertanto, il saldo degli stessi fosse legittimo e dovuto. Non illegittima era poi la prassi che tali società versassero direttamente il corrispettivo dovuto ai fornitori di RAGIONE_SOCIALE.
Si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo ad NOME COGNOME e ad NOME COGNOME.
L’intento di NOME COGNOME era stato quello di procurare liquidità ad RAGIONE_SOCIALE e non certo di depauperarne il patrimonio. Nulla la Corte aveva dedotto sulla consapevolezza e volontà della COGNOME di concorrere all’ipotizzato disegno distrattivo.
Si deducono vizi di motivazione in riferimento all’elemento soggettivo del reato in capo a NOME COGNOME.
Questi era stato chiamato a rispondere del reato di bancarotta patrimoniale in oggetto quale componente del CdA di RAGIONE_SOCIALE. Solo genericamente ne era stato dedotto il suo concorso affermando che egli aveva approvato tutte le delibere che riguardavano l’operazione.
Non si era neppure adeguatamente delineata la sua posizione di garanzia. Ed il nesso di causalità fra la sua condotta e l’evento. Non vi era prova di alcun suo contributo causale.
2.3. Con il terzo motivo si denunciano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di NOME e NOME COGNOME in ordine alla condotta loro ascritta al n. 4 del capo A della rubrica.
Ai due imputati era stata contestato, nelle ricordate qualità (NOME COGNOME quale amministratore di NOME, NOME COGNOME quale componente del CdA di RAGIONE_SOCIALE, e non quale legale rappresentate di RAGIONE_SOCIALE) di avere depauperato il patrimonio della fallita stipulando due contratti, il primo del 28 aprile 2005 e secondo del 1 maggio 2006, con RAGIONE_SOCIALE affidando alla stessa, prima, la rappresentanza commerciale e, poi, la fornitura di servizi di stampa.
Contratti ritenuti privi di valide ragioni economiche e che avevano comportato la distrazione delle somme riportate nelle fatture 1, 2 e 4 del 22 luglio 2008, annotate il 31 luglio 2008.
La Corte ometteva di considerare che l’operazione era conseguente alla volontà di esternalizzare il personale.
Si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza penale della condotta.
La difesa aveva rilevato come le somme di cui alle fatture non fossero mai state versate dalla fallita e come non si fosse così verificato alcun depauperamento della stessa.
Ci si era limitati a compensare le partite con la fallita dopo la declaratoria d fallimento, ma si trattava di mera operazione contabile, priva di alcun rilievo posto che l’amministrazione della società non competeva più ai prevenuti.
Sul punto la Corte aveva omesso ogni risposta.
Si deducono vizi di violazione di legge ed in particolare degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva ritenuto la distrazione della somma di euro 126.300 relativo alla fattura n. 1 del 31 dicembre 2005, conseguente al primo dei contratti contestati, importo mai riportato in imputazione.
A NOME COGNOME poi tale condotta era stata contestata quale componente del CdA di RAGIONE_SOCIALE, società che con nei ricordati contratti non aveva assunto alcun ruolo.
Si lamentano vizi di motivazione in relazione all’elemento materiale del contestato reato.
Si era dedotta la distrazione dall’aggravio di costi che i due contratti avrebbero comportato ad RAGIONE_SOCIALE, e più precisamente, quanto al primo contratto, a seguito del versamento delle provvigioni maturate nella misura di euro 111.429,88, e tuttavia l’unico importo effettivamente versato era quello di euro 6.179,38 portato nella fattura n. 2 del 22 luglio 2008.
L’avvenuta esternalizzazione del personale non era stata poi affatto una mera affermazione della difesa, come assunto dalla Corte, posto che aveva trovato conferma sia nella perizia disposta in appello, sia nella CT del pnn. In particolare, il perito aveva riconosciuto che parte del personale, quello che si occupava del commerciale e di grafica e prestampa, era stato trasferito alle RAGIONE_SOCIALE così da realizzare una effettiva riduzione di costi.
Personale che, pur in RAGIONE_SOCIALE, operava ancora nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE. Privo di concreto fondamento era quindi il giudizio formulato dal perito della Corte circa l’aggravio di costi che tali contratti avevano comportato.
Né poteva essere censurata l’operazione di esternalizzazione del personale derivando da una precisa scelta imprenditoriale.
Al più la condotta potrebbe integrare un’ipotesi di bancarotta preferenziale.
La Corte aveva rilevato, deducendone i dati dalla perizia, che dal 28 aprile 2005 al 30 aprile 2006, RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto stipendi per euro 87.666,35 mentre la fattura di fine 2005 di RAGIONE_SOCIALE riportava la maggior somma di euro 105.250,50 (più IVA).
L’importo però era stato stornato un anno dopo e non aveva pertanto comportato alcuna distrazione.
Doveva poi considerarsi come gli stipendi indicati come versati da RAGIONE_SOCIALE fossero netti, non così quanto fatturato da RAGIONE_SOCIALE.
Al primo contratto era poi subentrato il secondo i cui importi erano stati fatturati solo il 1 luglio 2008, per un totale complessivo di euro 704.055,92. Da tale ritardata fatturazione non poteva certo evincersi distrazione alcuna posto che le prestazioni sottostanti erano state regolarmente effettuate.
In ogni caso, a tali fatturazioni non era stato corrisposto da parte di RAGIONE_SOCIALE alcun effettivo importo. Si doveva poi considerare il margine di profitto che RAGIONE_SOCIALE avrebbe comunque potuto pretendere di conseguire.
Al più, anche in questo caso, si tratterebbe di bancarotta preferenziale.
Anche sull’elemento soggettivo del reato si denunciano vizi motivazionali.
Si era omesso di considerare che RAGIONE_SOCIALE, ed il suo legale rappresentante, NOME COGNOME, non avevano mai preteso il pagamento delle prestazioni discendenti dai contratti.
2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed in particolare del disposto dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen., e la contraddittoria motivazione in ordine ai vantaggi compensativi determinati per il RAGIONE_SOCIALE dalle contestate condotte.
Si osserva, innanzitutto, che nell’atto di appello non si era affrontata la condotta contestata al n. 6 del capo A della rubrica, come contestato dalla Corte, perché il Tribunale l’aveva già esclusa dalle accuse ascrivibili agli imputati, avendo osservato come sia gli operanti della Guardia di finanza, sia i consulenti del pubblico ministero avessero escluso che tale operazione avesse comportato alcun depauperamento di RAGIONE_SOCIALE, posto che non era emerso che la capoRAGIONE_SOCIALE avesse fatturato somme a titolo di royalties nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
E, sull’esclusione di tale accusa, il pm non aveva affatto impugnato la sentenza.
Ciò nonostante, la Corte territoriale aveva omesso di considerare i giudizi sopra ricordati ed aveva inserito l’operazione in una presunta strategia di svuotamento della fallita.
Priva di qualsivoglia elemento di supporto probatorio era poi l’affermazione che in RAGIONE_SOCIALE si fossero concentrati i debiti che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non intendeva onorare. Visto che, al contrario, altre società del RAGIONE_SOCIALE avevano sostenuto la fallita non facendosi versare quanto da questa loro dovuto.
2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l’estinzione dei delitti contestati per prescrizione, una volta che aveva escluso la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale rilevante.
Era decorso il relativo termine pari ad anni dodici e mesi sei dalla consumazione del reato considerando anche i periodi di sospensione del medesimo, calcolati in giorni 312 per NOME COGNOME ed in giorni 289 per gli altri due imputati.
2.6. Con il sesto motivo denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Si era confermata la sussistenza dell’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta con motivazione meramente assertiva.
Si doveva escludere l’applicabilità dell’aggravante della pluralità di fatti d bancarotta per le ipotesi punite ai sensi dell’art. 223 legge fall. in considerazione dell’inequivoca lettera dell’art. 219 legge fall. che non richiamava il successivo art. 223. E ciò anche tenendo presente il dettato dell’art. 25 Cost.
Alcune condotte distrattive erano state poi escluse dai giudici del merito. Si trattava poi di un’unica condotta consumata con una pluralità di atti (Cass. n. 1762/2007, SU n. 21039/2011 e 4170/2019).
Si era violato il divieto di reformatio in peius, lasciando inalterata la pena comminata ad NOME COGNOME nonostante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 219 comma 1 legge fall. (SU n. 33742/2013), non modificando il giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee.
Oltretutto considerando a carico dell’imputato la condotta contestata al n. 6 di cui si è sopra detto.
Si era violato il disposto degli artt. 37 e 133 cod. pen. in relazione alla applicazione ed alla misura delle pene accessorie.
Non si era confutato il motivo di appello che si era formulato in ordine alla illegittimità dell’applicazione delle pene accessorie ai concorrenti esterni nel reato proprio di bancarotta.
Quanto alla misura delle stesse, per tutti fissata in anni cinque, la motivazione appariva insufficiente e non rispettosa del diverso ruolo che ciascuno dei prevenuti aveva rivestito nella complessiva vicenda.
Non si erano adeguatamente valutati i criteri, per la loro commisurazione, dettati dall’art. 133 cod. pen.
2.7. Con il settimo motivo si denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen., in riferimento al rigetto, disposto dal Gu con ordinanza del 6 luglio 2007, della richiesta di esclusione della parte civile.
Si era dedotta l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confornt di NOME COGNOME perché avvenuta a mezzo del sostituto processuale non munito di delega.
Vero è che l’atto di costituzione riportava la procura in calce in cui si prevedeva la sostituzione del difensore ma la delega alla sostituzione stessa doveva essere rilasciata con atto scritto e non, come avvenuto, solo oralmente, considerando anche che, all’udienza in cui la costituzione era avvenuta, non erano presenti né il difensore mandatario né la parte.
La Corte aveva rigettato l’eccezione affermando che l’atto di costituzione era già stato depositato dal difensore titolare all’udienza precedente pur se la stessa
era stata rinviata a seguito della partecipazione dei difensori all’astensione di RAGIONE_SOCIALE.
Si era così omesso di considerare che l’udienza indicata non era stata celebrata perché avrebbe potuto esserlo nel solo caso in cui l’astensione dei difensori fosse avvenuta in violazione dell’art. 4 del Codice di autoregolamentazione.
Tanto è vero che, nella successiva udienza, il difensore delegato aveva insistito per l’ammissione in giudizio della parte civile ed il Gup l’aveva ammessa, così che la costituzione doveva considerarsi avvenuta solo in tale udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, comune a tutti gli imputati, è fondato nel solo quinto motivo, relativo alla intervenuta prescrizione dei reati, in data antecedente alla pronuncia dell’impugnata sentenza.
Le contestate condotte di bancarotta patrimoniale, infatti, si intendono consumate il 30 luglio 2008, la data della sentenza dichiarativa del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, e l’esclusione, da parte della Corte d’appello, della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., aveva comportato anche la riduzione del termine di prescrizione che era divenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., pari ad anni dodici e mesi sei.
Anche aggiungendo a tale termine i periodi di sospensione pari a complessivi giorni 251 (per tutti gli imputati), il termine stesso risulta decorso l’8 ottobre 20 e, quindi, ben prima della pronuncia della sentenza impugnata, del 28 marzo 2023.
Sentenza che deva essere pertanto annullata senza rinvio, agli effetti penali, per tale ragione.
Tale annullamento assorbe le censure mosse al trattamento sanzionatorio dei prevenuti argomentate nel sesto motivo di ricorso.
Posto che restano da esaminare i soli effetti civili della sentenza impugnata, risulta essere preliminare la valutazione del settimo motivo di ricorso, speso sulla mancata esclusione dal processo della parte civile.
Il motivo è infondato.
La diretta verifica degli atti del processo (quando si deduce un “error in procedendo”, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – non diversamente peraltro da quanto ricostruito nel ricorso – ha consentito di acclarare come il patrono
incaricato dalla parte civile avesse depositato il relativo atto di costituzione gi all’udienza dell’Il aprile 2017, davanti al Tribunale.
Un’udienza che, dopo la verifica della presenza delle parti, non era proseguita, prendendosi atto che i difensori avevano opposto l’impedimento derivante dalla loro partecipazione all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalle associazioni RAGIONE_SOCIALE.
Era però evidente che l’atto di costituzione era stato, in quella stessa udienza, regolarmente depositato dal difensore munito di tutti i relativi poteri d rappresentanza ed assistenza. Né può condividersi l’assunto del ricorso secondo cui tale udienza avrebbe dovuto essere considerata come “inesistente” posto che, invece, nella medesima, dato atto delle parti che si erano presentate (per essere stata la stessa in precedenza regolarmente fissata), e preso altresì atto della volontà dei difensori di non svolgere l’attività defensionale, il giudice pronunciava il relativo provvedimento di riconoscimento dell’impedimento e di conseguente rinvio del processo a data fissa.
Cosicchè alla successiva udienza, già depositato dal difensore legittimato nella precedente udienza l’atto di costituzione, si era provveduto soltanto agli ulteriori atti – a cui ben poteva assistere un altro difensore della parte civile, oralmente delegato – meramente esecutivi della già avvenuta costituzione: la discussione sulla sua legittimità e la conseguente decisione del Tribunale, che l’aveva ammessa.
I residui quattro motivi di ricorso sono tutti infondati e, per vero, ai li dell’inammissibilità posto che sollecitano a questa Corte una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, COGNOME, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229369).
2.1. Vanno tuttavia ricordati, prima di verificare l’adeguatezza della motivazione spesa nella sentenza impugnata dalla Corte di appello di Caltanissetta, i principi di diritto formulati da questa Corte in tema di bancarott fraudolenta patrimoniale, dato che tutte le residue imputazioni riguardano tale fattispecie astratta.
Fin dalla pronuncia di questa Quinta Sezione, imp. COGNOME – sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 – si è inteso affermare che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo
della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina dell condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.
E si è poi aggiunto che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, anche l’esercizio di facoltà legittime che determini la stabile fuoriuscit di un bene dal patrimonio del fallito, impedendone l’apprensione da parte degli organi del fallimento, può costituire strumento di frode in danno dei creditori, ove siano rinvenibili “indici di fraudolenza” della distrazione (Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283582).
Così che anche invocate “scelte imprenditoriali” che conducano ad un esito depauperativo del patrimonio della fallita acquistano rilievo penale.
Rilievo che non è escluso dal fatto che al momento delle condotte la società fosse, in ipotesi, priva di squilibri economici e finanziari, posto che si è detto come l’epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell’agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 de 16/09/2021, COGNOME, Rv. 282284).
Quanto poi ai presunti “vantaggi compensativi” dei pagamenti infraRAGIONE_SOCIALE, atti ad escludere la condotta distrattiva, deve sottolinearsi come gli stessi non sono tali quando vadano a solo vantaggio di altre società del RAGIONE_SOCIALE costituendo, per la di poi fallita, solo una ragione di depauperamento del patrimonio a svantaggio dei propri creditori.
Si è infatti affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “RAGIONE_SOCIALE“, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo dell operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un RAGIONE_SOCIALE ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la
società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545).
A quanto sopra osservato deve poi aggiungersi che il depauperamento del patrimonio di una società non consegue soltanto ad un effettivo esborso di somme di denaro ma anche all’assunzione di un obbligo contrattuale al quale tale esborso debba conseguire posto che il debito che ne deriva, se certo, liquido ed esigibile, dovrà essere riportato in bilancio fra le già acquisite passività patrimoniali, sempre che lo stesso – come per le somme effettivamente distratte – sia privo di attinenza con l’attività economica della società fallita.
Si è così affermato, infatti, che è configurabile il delitto di bancarot fraudolenta per distrazione nella condotta di assunzione, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, di ulteriori obbligazioni prive d apprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 141 del 03/11/2020, dep. 2021, Cantini, Rv. 280142).
Né, infine, può sostenersi l’ipotesi della “bancarotta riparata”, in ragione dei finanziamenti che si assumono concessi dalla fallita, in epoca successiva alle operazioni indicate come distrattive, posto che tale ipotesi ricorre solo nel caso in cui il patrimonio della fallita venga reintegrato a tale titolo e non imputando versamenti a ragioni che ne possano comportare la restituzione o l’imputazione ad ulteriore debito (come la dazione di una somma a mutuo).
Alla luce di tali premesse più generali ed in diritto, non si ravvisano manifeste aporie logiche nella complessiva argomentazione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza di tutte le residue condotte distrattive.
Seguendo l’ordine del ricorso, e dell’imputazione, le si esaminano di seguito.
Al numero 1 è contestata la cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE dalla fallita alla propria controllante RAGIONE_SOCIALE, ascritta ora al solo NOME COGNOME, dominus del RAGIONE_SOCIALE oltre che legale rappresentate, appunto, della fallita fino al suo conclamato dissesto.
Vero è che l’operazione aveva consentito di valorizzare un cespite non strumentale – perché finanziario – della società fissando un prezzo, pari ad euro 6.800.000 non giudicato incongruo ma le stesse condizioni di pagamento pattuito (con una società correlata) rilevano sia l’intento depauperativo del patrimonio della fallita sia l’oggettiva distrazione del bene dal medesimo.
E’ infatti chiaro che avere disposto una dilazione del pagamento lunga ben 16 anni quando la fallita aveva invece immediata necessità di disporre di nuovi (e reali, non solo contabili) mezzi finanziari altro significato non ha che distrarne buona parte del valore a favore della società del RAGIONE_SOCIALE, peraltro la sua
contro
llante quasi totalitaria, destinata a beneficiare di una così incongrua modalità di versamento del prezzo (senza neppure prevedere la corresponsione di adeguati interessi).
Ma anche le modalità del pagamento delle uniche due rate già scadute, non nei termini fissati nel contratto ma nell’imminenza della dichiarazione del dissesto e mediante la solita compensazione dei debiti/crediti fra le due società, confermavano l’intento distrattivo perseguito dal COGNOME a vantaggio di RAGIONE_SOCIALE (peraltro anch’essa in difficoltà finanziaria).
Si trattava poi di un’operazione che era stata concepita ed effettuata non in una fase di piena salute economica e finanziaria della fallita (come assume la difesa), visto che era servita a ripianare (solo contabilmente tuttavia, vista appunto, la dilazione del versamento del prezzo) le pregresse perdite ed a consentire di aumentare il capitale (di nuovo con giroconti infraRAGIONE_SOCIALE e quindi senza immissione di nuovi mezzi finanziari) e che, comunque, aveva causato un oggettivo depauperamento del patrimonio della fallita (di cui NOME COGNOME, quale legale rappresentate della fallita era pienamente consapevole) tale da pregiudicare le ragioni dei suoi creditori che di tale bene finanziario si erano visti privati irrilevante era la circostanza che RAGIONE_SOCIALE disponesse anche di altri beni, fra cui un immobile di un notevole valore, posto che, a garanzia dei creditori, doveva permanere, salvo cessioni a congruo prezzo, oltre all’immobile anche la quota in RAGIONE_SOCIALE).
Del tutto irrilevante è poi la valutazione fatta della quota di Ti, posseduta da RAGIONE_SOCIALE, al 2008, nel pieno corso di un globale crisi finanziaria, di euro 1.600.000, dovendosi fare riferimento, al fine di valutare la congruità del prezzo di cessione (e delle modalità di pagamento), al suo valore al momento della conclusione del contratto, stimato, come si è ricordato in euro 6.800.000.
4.1. Né risultano fondate le ulteriori censure mosse nel ricorso in ordine alla cessione della quota RAGIONE_SOCIALE.
La piana lettura del relativo capo di imputazione, e le inequivoche ricostruzioni della vicenda, operate dal Tribunale prima e dalla Corte territoriale poi, consentono di concludere che l’operazione in questione mai è stata descritta, contestata e ritenuta come un’ipotesi di bancarotta impropria ai sensi dell’art. 223 legge fall. posto che al capo A – che racchiude tutti i successivi punti, e, quindi, anche il numero 1 in cui si descrive la cessione della quota Eli – si imputa ai prevenuti che “distraevano, dissipavano o comunque dissimulavano .. o occultavano” i beni poi enumerati.
Così che la censura relativa al difetto di correlazione fra un’ipotizzata, originaria, accusa di bancarotta impropria e quella ritenuta in sentenza, di
bancarotta patrimoniale, risulta del tutto infondata non emergendo appunto che la prima ipotesi fosse stata effettivamente contestata ai prevenuti.
Né ha fondamento la pretesa che COGNOME sia stato già giudicato per la medesima condotta quando è stato prosciolto per il capo B della rubrica (peraltro sempre per il divieto di un secondo giudizio).
In tale capo, infatti, il prevenuto ed i coimputati erano stati accusati di un condotta di bancarotta impropria (diversa, quindi, dalla condotta distrattiva del capo A) in riferimento agli aumenti di capitale di RAGIONE_SOCIALE, ritenuti fittizi perch operati solo con “giroconti infraRAGIONE_SOCIALE“.
Una condotta quindi palesemente diversa dalla cessione della quota di RAGIONE_SOCIALE. Il solo fatto, poi, che tale cessione fosse stata concepita anche al fine di consentire un aumento di capitale non muta il quadro posto che non si può confondere un’operazione con uno dei suoi fini.
Nulla doveva aggiungersi per le posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME non più imputati di tale distrazione.
Ai punti 2 e 3 del capo A è contestata, a tutti gli imputati, la complessa operazione conclusa fra RAGIONE_SOCIALE, la società di leasing RAGIONE_SOCIALE (società esterna al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed RAGIONE_SOCIALE, con la cessione dei quattro importanti macchinari (acquistati con il risalente finanziamento) di RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE per la somma di euro 3.000.000 (Iva esclusa) e da RAGIONE_SOCIALE affidati in leasing finanziario ad RAGIONE_SOCIALE (e non ad RAGIONE_SOCIALE, come avrebbe previsto un ordinario contratto di lease-back, contratto che consente al proprietario di continuare a disporre di beni strumentali monetizzandone il valore e, pagandone il canone, di ridiventarne il proprietario) per un canone complessivo di euro 3.108.000 (sempre al netto dell’Iva).
Così che anche tale operazione disvela, immediatamente, l’intento costantemente depauperativo del patrimonio della fallita (a favore di altre società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel caso di specie di RAGIONE_SOCIALE, divenuta di proprietà di RAGIONE_SOCIALE) di chi l’ha concepita: i macchinari strumentali già di proprietà di RAGIONE_SOCIALE venivano ceduti ad RAGIONE_SOCIALE per una somma, effettivamente sborsata, minima.
Infatti, già la prima maxi rata era stata corrisposta ad RAGIONE_SOCIALE non da NOME ma da RAGIONE_SOCIALE (poiché la fallita aveva rinunciato ad incassare euro 600.000 della maggior somma pattuita con RAGIONE_SOCIALE, facendoli versare, appunto, ad RAGIONE_SOCIALE, solo in parte in compensazione di un debito, ben minore, che aveva con la stessa, venendosi così a trovare in credito con NOME di circa 500.000 euro) e, poi, anche le ulteriori rate di leasing (che NOME avrebbe dovuto corrispondere a RAGIONE_SOCIALE) erano ancora sostanzialmente a carico di RAGIONE_SOCIALE (che si era impegnata a versare ad NOME un canone di affitto di importo maggiore delle rate del leasing).
Con l’effetto finale di vedere NOME spogliata dalla proprietà dei macchinari (strumentali), a tutto vantaggio di RAGIONE_SOCIALE che era stata chiamata a corrispondere poco più dei 200.000 euro del credito compensato per corrispondere la prima rata del leasing.
Trovando poi, RAGIONE_SOCIALE, solo parziale compensazione, di tale distrazione, dall’incasso, da RAGIONE_SOCIALE, dei residui (rispetto ai 600.000 più Iva) euro 2.880.000 (comprensivi di Iva) che venivano interamente utilizzati per pagarne i debiti (per metà, peraltro, interni allo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Anche tale complessiva operazione pertanto era stata concepita nell’ottica di sostanziale svuotamento di RAGIONE_SOCIALE con la distrazione dei suoi principali valori materiali a favore delle altre società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Una strategia certamente concepita da NOME COGNOME, amministratore della fallita, ma condivisa dagli amministratori della beneficiata RAGIONE_SOCIALE, l’amministratore NOME COGNOME e il figlio di entrambi, NOME COGNOME, inserito nel consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE e come tale perfettamente a conoscenza della strategia di svuotamento di RAGIONE_SOCIALE a favore di altre società del RAGIONE_SOCIALE, come si vedrà anche in riferimento alla condotta contestagli al numero 4 del capo a, direttamente a vantaggio di una società da costui amministrata.
Anche in tale caso sono del tutto mancati i vantaggi compensativi per la fallita che è solo stata spogliata di macchinari, oltretutto strumentali, a favore di una società che invece tali macchinari non avrebbe dovuto utilizzare per perseguire il proprio scopo sociale, non svolgendo attività di stamperia. E trovandosi infine in credito con la stessa NOME (per parte della prima maxi rata) senza da ciò trarre vantaggio alcuno.
Privo di fondamento è anche il quarto motivo, in cui si contesta la condotta distrattiva consumata a favore della RAGIONE_SOCIALE, amministrata da NOME COGNOME, con la stipula dei due successivi contratti indicati in imputazione.
Con la conclusione di questi accordi, infatti, si era inteso trasferire dei serviz prima gestiti direttamente da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, trasferendo anche (seppure non immediatamente ma dopo qualche tempo) i dipendenti che li gestivano.
Dalla perizia contabile disposta dalla Corte d’appello, si era, infatti, potut evincere che l’esternalizzazione dei servizi (a favore di RAGIONE_SOCIALE, di recente istituita e senza pregressa esperienza nel campo) invece di determinare una contrazione dei costi (liberando RAGIONE_SOCIALE dal peso di stipendi e contributi), aveva causato un aggravio degli stessi, posto che avrebbe dovuto versare a RAGIONE_SOCIALE una somma annuale maggiore di quanto prima spendeva per il servizio interno.
Così, nuovamente e coerentemente con quanto sopra osservato, determinando uno spostamento di ricchezza da RAGIONE_SOCIALE ad altre società del RAGIONE_SOCIALE. Né poteva affermarsi che, a fronte degli impegni economici conseguiti dai due contratti, RAGIONE_SOCIALE non avesse avuto esborso alcuno, posto che in entrambe le sentenze di merito si era affermato come, materialmente, gli stipendi e gli oneri accessori fossero stati ancora corrisposti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e non da RAGIONE_SOCIALE.
E, comunque, la società beneficiata, aveva potuto (e dovuto) inserire nel proprio bilancio e richiedere in pagamento ad RAGIONE_SOCIALE, quanto ancora gli era dovuto, non avendo né risolto almeno il secondo contratto né rinunciato espressamente al credito.
Evidente, anche rispetto a tali operazioni distrattive, la responsabilità di NOME COGNOME, amministratore della fallita, e del figlio NOME, amministratore dell beneficiata.
Il quarto motivo di ricorso, sui vantaggi compensativi determinati dalle operazioni sopra esaminate è manifestamente infondato posto che si è osservato come i vantaggi economici, determinati dalle distrazioni consumate a danno di RAGIONE_SOCIALE, sono andati ad esclusivo vantaggio di altre società del RAGIONE_SOCIALE senza alcun ritorno per RAGIONE_SOCIALE che era stata consapevolmente avviata al fallimento.
Né tali vantaggi poteva essere dedotti dalle fideiussioni prestate da altre società del RAGIONE_SOCIALE a vantaggio di RAGIONE_SOCIALE posto che questa non avevano determinato alcun aumento del suo patrimonio e, qualora fossero state escusse, avrebbero determinato un debito di RAGIONE_SOCIALE verso i propri fideiussori.
Della condotta di cui al numero 6 del capo A si è detto, nel senso che il Tribunale ne ha escluso il rilievo penale e la Corte nulla ha deciso sul punto (risultando irrilevante il fatto che l’avesse, o meno, inserita nella strategia complessiva spoliazione della fallita, emergendo tale strategia, come si è visto, anche dalle ulteriori condotte, di permanente rilievo, ora ai soli fini civilistici).
Al rigetto dei ricorsi agli effettivi civili segue la condanna dei ricorrenti a rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella somma, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Rigetta i ricorsi agli effetti civili.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresenta difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile fallimento RAGIONE_SOCIALE liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma il 21 marzo 2024.