Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 177 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 177 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Ostuni il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI BARI
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie per il rigetto quanto al resto;
udito il difensore della parte civile, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, AVV_NOTAIO, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, che, depositate conclusioni scritte, si è riportato alla memoria in atti e ha insistito per la conferma della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il relativo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a NOME COGNOME per il delitto di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso nella qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 27 ottobre 2014. Il giudice di appello ha ritenuto compiutamente provate sia le condotte di distrazione che le condotte di irregolare tenuta delle scritture contabili societarie ascritte a NOME COGNOME; segnatamente, con riguardo alle prime: I.) la vendita a sé medesimo in data 7 marzo 2014 di un immobile intestato alla RAGIONE_SOCIALE, ubicato in Ostuni, al prezzo di euro 500.000,00, mai incamerato dalla società venditrice, perché, quanto di esso da versare in contanti (per l’ammontare di euro 248.000,00), non era mai confluito nelle casse sociali e perché, quanto al residuo, il pattuito accollo del mutuo gravante sull’immobile non aveva mai avuto luogo; II.) la vendita di beni aziendali in data 20 dicembre 2012 alla RAGIONE_SOCIALE – società a lui riconducibile -, il cui prezzo, pari ad euro 70.000,00, non era stato parimenti mai incamerato dalla venditrice RAGIONE_SOCIALE, perché il relativo debito dell’acquirente RAGIONE_SOCIALE era stato compensato con crediti fittizi da questa vantati nei confronti della venditrice; III.) la vendita a sé medesimo dell’autovettura aziendale TARGA_VEICOLO, il cui corrispettivo, per un importo pari a euro 854,00, non era stato mai versato alla venditrice RAGIONE_SOCIALE; IV.) il drenaggio di somme di denaro di pertinenza della RAGIONE_SOCIALE nel suo patrimonio personale, operazione resa possibile dalla istituzione di una scheda contabile, denominata conto ‘depositi bancari’, nella quale erano stati iscritti prelievi in contanti da lui stesso effettuati, nonché assegni circolari tratti a suo beneficio, con i quali erano stati sottratte alla RAGIONE_SOCIALE risorse patrimoniali solo fittiziamente impiegate per l’acquisto, per conto della società, di due polizze assicurative del valore complessivo di euro 640.000,00; con riguardo alle seconde: I.) la mancata annotazione in contabilità della vendita dell’immobile ubicato in Ostuni; II.) l’annotazione del falso pagamento, mediante compensazione, dei beni ammortizzabili venduti alla RAGIONE_SOCIALE e del falso pagamento dell’autovettura aziendale; III.) l’utilizzazione di schede contabili fittizie (segnatamente il conto ‘depositi bancari’) per dissimulare le operazioni di drenaggio delle risorse societarie a suo beneficio; annotazioni stimate tali da rendere gravemente inattendibile la rappresentazione contabile del patrimonio aziendale e del movimento degli affari, così da compromettere, rendendolo particolarmente difficoltoso, l’impegno ricostruttivo degli organi fallimentari. Donde, ritenuta corretta l’operata sussunzione dei fa tti allo schema qualificatorio del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216, comma 1, n. 1 L.F. ed a quello della bancarotta fraudolenta documentale cd. ‘generica’, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F., per la q uale è richiesta la sussistenza del solo dolo generico, il giudice di appello ha confermato sia l’affermazione di responsabilità dell’imputato sia il trattamento sanzionatorio
applicatogli, comprensivo della recidiva reiterata specifica contestata e ritenuta, in quanto stimato congruo sia in riferimento all’ammontare della pena principale irrogata sia in riferimento alla durata delle pene accessorie, considerati i parametri di c ui all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, la gravità delle condotte tenute e l’intensità del dolo che le aveva animate.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidando l’impugnativa a cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
-Con il primo motivo ha avanzato richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, liquidata in euro 250.000,00 senza che fosse stato indicato nessun parametro certo di quantificazione, sussistendone il fumus boni iuris , perché non infondate le doglianze sollevate dal ricorrente, e il periculum in mora , atteso il rischio, cui si trovava esposto COGNOME, di subire un danno grave e irreparabile in caso di riforma della sentenza di condanna, avuto riguardo alla difficoltà di recupero della somma versata a titolo di provvisionale.
-Con il secondo motivo ha eccepito, sotto l’egida della violazione degli artt. 598 -bis e 601 cod. proc. pen., la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e, comunque, la mancata rimessione in termini per presentare istanza di trattazione orale del gravame, nonché il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale esaminato la predetta eccezione già tempestivamente sollevata con memoria difensiva depositata prima del giudizio di appello. È dedotto, a sostegno, che, mentre il dec reto di citazione invitava l’imputato a comparire personalmente in giudizio, dal calendario dell’udienza si era appreso che lo stesso avrebbe avuto luogo con trattazione scritta, sicché l’impugnante era stato privato della possibilità di comparire personalmente in giudizio e di esercitarvi compiutamente il proprio diritto di difesa, magari rendendo spontanee dichiarazioni. In particolare, viene prospettato l’errore incolpevole in cui era caduto il difensore dell’imputato, tratto in inganno circa la possibil ità che la Corte avesse disposto d’ufficio la celebrazione del giudizio di appello con la partecipazione delle parti, alla stregua di quanto previsto dall’art. 598 -bis , comma 3, cod. proc. pen. e, di conseguenza, posto nella condizione di non potere avanzare tempestiva richiesta di trattazione orale del gravame.
Con il terzo motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’omesso esame da parte del giudice di appello della valutazione alternativa delle prove offerta nell’interesse dell’imputato. È dedotto, nella specie, che l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in relazione alle condotte di bancarotta fraudolenta ascrittegli poggerebbe sui soli riscontri contabili del Curatore fallimentare e sulle sole
valutazioni tecniche del Consulente del Pubblico Ministero, senza nessuna verifica della correttezza di quei riscontri e della plausibilità di quelle valutazioni alla luce delle evidenze oggettive desunte dagli estratti conto bancari intestati alla società fallita e al COGNOME; onere di corroborazione che sarebbe spettato all’organo dell’accusa e non alla difesa dell’imputato. Donde, in assenza di tale decisivo conforto probatorio, tutti gli addebiti non potevano considerarsi accertati oltre ogni ragionevol e dubbio: in particolare, infondato era l’addebito relativo al mancato accollo del mutuo, previsto come modalità di pagamento del corrispettivo dell’immobile di Ostuni, risultando il COGNOME solo un garante e non un debitore.
Con il quarto motivo ha censurato il diniego di concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate, avendolo il giudice di appello giustificato sulla base della sola pericolosità dell’imputato e dei suoi precedenti penali, senza considerarne la vetustà, e la mancata rideterminazione in termini più favorevoli della pena base.
-Con il quinto motivo ha denunciato l’omessa motivazione in ordine alle ragioni del disallineamento tra la durata della pena principale e quella delle pene accessorie fallimentari.
Con memoria in data 29 settembre 2025 il difensore della parte civile costituita, ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese affrontate per il giudizio nel grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Merita prioritario esame l’eccezione processuale sollevata con il secondo motivo di ricorso, che si rivela infondata.
1.1. La norma di cui all’art. 598 -bis cod. proc. pen., inserita dall’art. 34, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), stabilisce: al comma 1, che: «La corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore AVV_NOTAIO presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale
alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545»; al comma 2 che: «L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore AVV_NOTAIO. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore AVV_NOTAIO e notificato ai difensori»; al comma 3 che «La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore AVV_NOTAIO e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo 601».
1.2. L’entrata in vigore della norma suddetta è stata disciplinata dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Tale disposizione, la quale originariamente prevedeva che: «Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g) , numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a) , e 41, comma 1, lettera ee) , si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (disposizione, quest’ultima, che prevedeva, a sua volta, che «Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9bis e 10, e agli articoli 23bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»), ha subito le seguenti modificazioni:
con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è stata modificata nel senso che: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo»;
con il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è stata modificata nel senso che: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo»;
con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (segnatamente, con l’art. 11, comma 7), è stata modificata nel senso che: « Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo».
1.3. Dunque, alla stregua di tale disposizione ‘transitoria’, poiché l’appello nell’interesse di NOME COGNOME era stato presentato anteriormente al 30 giugno 2024, il relativo giudizio doveva sottostare alle norme dettate dalla cd. ‘legislazione emergenziale’. Ne viene che lo stesso è stato correttamente celebrato in camera di consiglio non partecipata, non essendo pervenuta richiesta da parte della difesa dell’imputato o della parte civile di discussione orale dell’appello nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza, come stabilito dall’art. 23 -bis , comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e non essendo contemplata dal suddetto art. 23bis , comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 la facoltà del giudice di appello di disporre d’ufficio la trattazione del gravame con la partecipazione delle parti, diversamente da quanto, invece, previsto dall’art. 598 -bis , comma 3, cod. proc. pen.
1.4. Rammentato che la richiamata normativa emergenziale, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non conteneva alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium , che, pertanto, continuava ad essere
regolata dall’art. 601 cod. proc. pen. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla ‘Riforma Cartabia’, come tale suscettibile di riflettersi sul contenuto della modulistica predisposta per il decreto di citazione per il giudizio d’appello dagli uffici giudiziari, l’invocato errore circa la forma di celebrazione del giudizio di appello, nel quale era caduto il difensore di NOME COGNOME per effetto del tenore del relativo decreto di citazione a giudizio, non può ridondare a favore del ricorrente: infatti, tra i compiti essenziali della difesa tecnica delle parti processuali private rientra certamente quello di conoscere la disciplina processuale vigente, applicabile al caso oggetto del mandato, e il conseguente onere di farsi carico degli incombenti da essa prescritti (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Rv. 282438, in motivazione), tra i quali figurava, in riferimento alla fattispecie al vaglio, l’onere di attivare l’atto di impulso tendente all’instaurazione del contraddittorio orale.
1.5. In considerazione dell’infondatezza dell’eccezione fin qui esaminata, legittimamente la Corte territoriale non ha dato risposta ai rilievi, sviluppati con la memoria difensiva nell’interesse di NOME COGNOME depositata prima del giudizio di appello, protesi a prospettarla negli stessi termini. Questa Corte ha, infatti, da sempre affermato che la mancanza di motivazione in ordine al mancato esame di un motivo di gravame o di un’istanza di parte legittima l’annullamento della sentenza solo quando l’assunto difensivo posto a loro sostegno non sia manifestamente infondato; solo in questo caso può, invero, prefigurarsi un interesse dell’imputato a dolersi della denunciata omissione (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 -01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Rv. 256314 -01).
2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
2.1. Invero, i giudici di merito, con decisioni conformi, hanno accertato la responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso con le condotte meglio descritte nel capo d’imputazione, evidenziand o come, stando alle verifiche compiute dal Curatore fallimentare (Dott.AVV_NOTAIO COGNOME) e dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero (Dottor COGNOME) e non efficacemente smentite dall’appellante, che della RAGIONE_SOCIALE era l’amministratore e il legale rappr esentante, il patrimonio della fallita fosse stato privato di cespiti di rilevante valore -beni mobili (beni ammortizzabili, un’autovettura e somme di denaro) e beni immobili (la villa ubicata in Ostuni) senza che a tale distacco avesse fatto seguito nessuna contropartita economica, sulla quale i creditori sociali avrebbero potuto soddisfare le loro pretese, e come la contabilità aziendale fosse stata tenuta in maniera gravemente irregolare, a tal punto da risultare complessivamente inattendibile, così da rendere
particolarmente difficoltosa l’attività degli organi fallimentari di ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della RAGIONE_SOCIALE.
2.2. A fronte di una compiuta e congrua motivazione, articolata con puntuale riferimento a specifiche e concrete emergenze probatorie, i rilievi del ricorrente, limitatosi ad affermare che le valutazioni compiute dal Curatore fallimentare e dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero non sarebbero state sufficienti a fondare il convincimento della Corte d’appello, non essendo state, le stesse, verificate alla stregua di quanto emergente dagli ‘estratti -conto’ della fallita e dell’imputato, sono assertivi e del tutto aspecifici. Piuttosto, per trovare spazio in questa sede, le doglianze difensive sul punto avrebbero dovuto essere formulate indicando specificamente quali risultanze della documentazione bancaria, anche di quella eventualmente non presa in considerazione dal Curatore fallimentare o dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero ma, comunque, sottoposta all’esame dei giudici di merito, sarebbero state tali da smentire in maniera radicale quanto posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato; ossia, tali da dimostrare inequivocabilmente: I.) che i beni venduti dalla RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME e a società a lui riconducibili avevano trovato un’effettiva contropartita economica, capace di neutralizzare la possibilità del prodursi di uno squilibrio patrimoniale in seno alla società; II.) che le somme di denaro annotate nel conto ‘deposito bancario’ erano state effettivamente utilizzate per l’acquisto di polizze assicurative nell’interesse della società; III.) che, di conseguenz a, anche la contabilità aziendale rispecchiava fedelmente le indicate risultanze bancarie.
2.3. D’altronde, è da escludere che vi sia stata un’inversione dell’onere della prova. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti: la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L.F. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano, invero, l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 – 01).
2.3. Interamente versate in fatto, oltre che generiche, perché prive di qualsivoglia riferimento a pertenenti e decisive evidenze probatorie, risultano le ulteriori deduzioni difensive (articolate alla pag. 12 del ricorso) protese ad evidenziare
come NOME COGNOME, acquirente dell’immobile ubicato in Ostuni dalla RAGIONE_SOCIALE, non avesse alcun obbligo di accollarsi il residuo mutuo concesso alla società per l’acquisto del detto immobile, in quanto mero garante della ‘negoziazione’.
Infondati sono, infine, il quarto e il quinto motivo di ricorso.
Le censure che attingono il profilo della determinazione della pena principale e delle pene accessorie fallimentari nonché quello del bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate (artt. 219, commi 1 e 2, n. 1, L.F. e 99, comma 4, cod. pen.) sono infondate.
3.1. Quanto alla misura della pena principale (determinata in anni cinque di reclusione), la Corte di merito l’ha stimata congrua sulla base di una valutazione non arbitraria né palesemente illogica, perché ancorata sia all’oggettiva gravità dei fatti, realizzati tramite plurime condotte distrattive e di tenuta irregolare della contabilità, suscettibili di arrecare una significativa lesione al bene giuridico protetto, sia all’intensità del dolo che il loro autore vi aveva impresso.
3.2. L’operato bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, tra le quali figura la recidiva reiterata e specifica, risulta rispettoso del dettato di legge, che con l’art. 69, comma 4, cod. pen. ha posto il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.
3.3. La durata delle pene accessorie fallimentari (determinata in anni dieci) trova implicita giustificazione nella sentenza impugnata chiamata, tra l’altro, a pronunciarsi su un motivo di gravame generico -nella gravità delle condotte dell’imputato e, soprattutto, negli altri elementi fattuali indicativi della sua capacità a delinquere (cfr. pag. 9, paragrafo 9 della sentenza impugnata). La valorizzazione dei suddetti parametri consente di ritenere adeguata la motivazione che ad essa si riferisce, la quale risulta, comunque, in linea con le indicazioni impartite in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 e con le precisazioni contenute nella sentenza a Sezioni Unite n. 28910 del 2019, Suraci (Rv. 276286), per le quali è consentita una diversa determinazione delle pene accessorie fallimentari rispetto alla pena principale in considerazione della spiccata finalità special-preventiva delle prime (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898). Ciò posto, va, dunque, ribadito che non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru, Rv. 278856).
L’infondatezza dei motivi di ricorso esonera la Corte dall’esame del primo motivo con il quale si è avanzata richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ( ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ) liquidate in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
Così è deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME